Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 27/12/2017 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 |
Art. 3. Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001 |
Art. 4. Interventi straordinari per il superamento del precariato |
Art. 5. Vigenza delle graduatorie regionali |
Art. 6. Disposizioni applicative dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 |
Art. 7. Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale |
Art. 8. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 |
Art. 22. Vendite promozionali |
Art. 23. Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio |
Art. 24. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016 |
Art. 25. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1984 |
Art. 26. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984 |
Art. 28. Proroga del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale |
Art. 29. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985 |
Art. 30. Inserimento dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 bis della legge regionale n. 32 del 1988 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004 |
Art. 32. Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 |
Art. 34. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 |
Art. 35. Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica |
Art. 36. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988 |
Art. 37. Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017 |
Art. 38. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 39. Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016 |
Art. 40. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995 |
Art. 41. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 42. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 |
Art. 43. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 44. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 45. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 46. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 48. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017 |
Art. 49. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017 |
Art. 50. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017 |
Art. 51. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017 |
Art. 52. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016 |
Art. 53. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016 |
Art. 54. Norma transitoria |
Art. 55. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017 |
Art. 56. Abrogazioni |
Art. 57. Entrata in vigore |
§ 6.2.150 - L.R. 27 dicembre 2017, n. 25.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018
(B.U. 27 dicembre 2017, n. 345)
Art. 1. Finalità
1. In coerenza con il
CAPO I
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1 bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.".
2. Al comma 6 dell'articolo 2 della
Art. 3. Efficacia della
1. La
Art. 4. Interventi straordinari per il superamento del precariato
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, del
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.
2 bis. In attuazione dell'articolo 2-bis, comma 42, del
Art. 5. Vigenza delle graduatorie regionali
1. Al fine di consentire l'acquisizione di personale con professionalità pluridisciplinare, le graduatorie della Regione Emilia-Romagna per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrato nella categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ed il piano del fabbisogno prevede il loro utilizzo nel periodo di validità.
Art. 6. Disposizioni applicative dell'articolo 23 del
1. L'articolo 23, comma 3, del
Art. 7. Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale anche attraverso l'impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali enti, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni dalla data della loro pubblicazione.
2. Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da più di tre anni, non potranno essere ulteriormente prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del
Art. 8. Modifiche all'articolo 20 della
1. All'articolo 20, comma 3, della
Art. 9. Modifiche all'articolo 26 della
1. L'articolo 26 della
"Art. 26
Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche
1. L'Agenzia di Informazione e Comunicazione, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, e il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa, si configurano come strutture speciali ai sensi e per gli effetti della
2. Al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG). Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale a tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso gli istituti, le agenzie e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b) e c), della
3. Il personale regionale di cui al comma 1 è assegnato, in conformità alla normativa vigente, all'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale o al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, in relazione alle rispettive esigenze organizzative. Il personale a tempo indeterminato, contrattualizzato secondo quanto previsto dal CNLG, che ritenesse di non aderire all'inquadramento nelle strutture di cui al comma 1, sarà collocato nelle strutture ordinarie della Regione, applicando il CCNL del comparto Regione-Autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della
4. Il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare alla struttura prevista all'articolo 5 della
5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze dei dirigenti dell'Agenzia. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.
6. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile del Servizio di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell'Assemblea legislativa. È facoltà dell'Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l'applicazione dell'articolo 43, comma 4 della
7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regione-Autonomie locali, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adotteranno gli atti interni necessari per assicurarne l'applicazione.".
CAPO II
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
Sezione I
Disciplina delle strutture ricettive
Art. 10. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 13 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della
"4 bis La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.".
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della
"5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all'articolo 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica.".
Art. 12. Modifiche all'articolo 21 della
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della
2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della
"d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.".
3. Il comma 4 dell'articolo 21 della
4. Il comma 5 dell'articolo 21 della
"5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.".
Art. 13. Modifiche all'articolo 27 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 della
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 della
Art. 14. Modifiche all'articolo 32 della
1. Il comma 1 dell'articolo 32 della
"1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).".
2. Al comma 4 dell'articolo 32 della
3. Al comma 6 dell'articolo 32 della
Art. 15. Modifiche all'articolo 33 della
1. Il comma 1 dell'articolo 33 della
"1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.".
Sezione II
Funzioni in materia di turismo
Art. 16. Modifiche all'articolo 45 della
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 della
"b bis) il rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;
b ter) la tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche;".
Art. 17. Modifiche all'articolo 47 della
1. Le lettere e) ed f) del comma 3 dell'articolo 47 della
Art. 18. Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
Sezione III
Destinazioni turistiche
Art. 19. Modifiche all'articolo 7 della
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 20. Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della
"5 bis. APT Servizi potrà svolgere attività a favore delle Destinazioni turistiche nell'ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).".
Art. 21. Modifiche all'articolo 12 della
1. Dopo il comma 13 quater dell'articolo 12 della
"13 quinquies Le Destinazioni turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b).".
Sezione IV
Commercio
Art. 22. Vendite promozionali
1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti e per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
3. In tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita si applicano le prescrizioni previste dall'articolo 15 del
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 3, del
Art. 23. Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
1. Al fine di garantire al sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "Confidi") di cui all'articolo 13 del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei Confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.
Sezione V
Cultura
Art. 24. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
CAPO III
CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Sezione I
Consorzi di bonifica
Art. 25. Modifiche all'articolo 10 della
1. Il primo comma dell'articolo 10 della
"1. Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di stabilità regionale, ovvero attraverso risorse destinate ai sensi della
Art. 26. Modifiche all'articolo 13 della
1. Il primo comma dell'articolo 13 della
"1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del
Art. 27. Modifiche all'articolo 21 della
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 28. Proroga del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale
1. Il mandato del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.
Sezione II
Patrimonio alpinistico
Art. 29. Modifiche all'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.".
Sezione III
Disciplina delle acque minerali e termali
Art. 30. Inserimento dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 bis della
1. Dopo l'articolo 16 della
"Art. 16 bis. Canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente
1. Il concessionario di acque minerali naturali e acque di sorgente, in aggiunta al diritto proporzionale di cui all'articolo 16, è tenuto a versare annualmente entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e acqua di sorgente oggetto di sfruttamento nell'anno precedente.
2. La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni, nella quale sono definiti altresì:
a) le modalità di aggiornamento, versamento e introito;
b) le eventuali riduzioni in ragione dell'adozione di politiche produttive orientate alla mitigazione degli impatti ambientali e allo sviluppo sostenibile del territorio;
c) le modalità di controllo esercitato dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 16 della
d) le direttive per l'ottimizzazione degli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa installati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c);
e) le modalità ed i tempi per la comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di acqua utilizzati e imbottigliati.
3. La Giunta, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e provvede all'adeguamento del canone anche in ragione degli aggiornamenti del Documento della Conferenza delle Regioni di cui al comma 2.
4. L'applicazione del canone previsto dal presente articolo decorre con riferimento alle risorse idriche oggetto di sfruttamento nell'anno 2019.".
2. Nel Titolo II, dopo l'articolo 25 della
"Art. 25 bis
Clausola valutativa del Titolo II
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per le diverse categorie di soggetti coinvolti, informazioni su:
a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca e di coltivazione;
b) attività di concessione, anche in riferimento a cessioni ed alle eventuali procedure di decadenza, revoca e sanzione;
c) diritti dell'articolo 16;
d) iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 16 bis.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni valutative del comma 1.".
Sezione IV
Modifiche alla legge per la montagna
Art. 31. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 5 bis dell'articolo 1 della
Art. 32. Modifiche all'articolo 3 bis della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della
"1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:
a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento di cui all'articolo 4;
b) i criteri generali per il riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo premialità di finanziamento per le Unioni di Comuni montani nel cui territorio siano realizzati processi di fusione tra i relativi Comuni e per le Unioni di Comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e servizi strategici per l'attuazione del programma;
c) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.".
Art. 33. Modifiche all'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
Programma triennale di investimento
1. L'Unione di Comuni montani approva un programma triennale di investimento relativo a opere e interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane ricomprese nel proprio rispettivo ambito, in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la montagna nel triennio di riferimento.
2. I contenuti del programma sono definiti in coerenza con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a).
3. Il programma adottato è trasmesso alla Regione.
4. La Regione verifica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la coerenza dei contenuti del programma triennale di investimento con il programma regionale per la montagna e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore dell'Unione di Comuni titolare del programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del fondo regionale per la montagna.
5. In caso di riscontro di incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, il programma è rinviato all'Unione di Comuni montani titolare, che lo modifica e torna a trasmetterlo alla Regione.".
Art. 34. Modifiche all'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
"Art. 8
Fondo regionale per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di investimento per lo sviluppo delle zone montane attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a) risorse del Fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
b) risorse regionali definite con la legge di bilancio.
3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.
4. La Regione ripartisce le risorse tra le Unioni di Comuni montani secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale per la montagna di cui all'articolo 3 bis.
5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione e dell'eventuale revoca, dei finanziamenti assegnati alle Unioni dei Comuni montani a titolo del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1. In tale atto possono essere definiti criteri differenziati in relazione ai Comuni totalmente o parzialmente montani.".
Sezione V
Sismica
Art. 35. Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 8, della
Sezione VI
Parchi regionali e contratti di fiume
Art. 36. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 bis dell'articolo 13 della
a) le parole "da parte del Consorzio"sono sostituite dalle seguenti:"da parte dell'Ente";
b) le parole "programma annuale" sono sostituite dalle seguenti:"programma triennale";
c) le parole "attuazione nell'anno" sono sostituite dalle seguenti:"attuazione nel triennio".
Art. 37. Modifiche all'articolo 35 della
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della
"2 bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2 ter. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del
Sezione VII
Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura
Art. 38. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 5 dell'articolo 18 della
Sezione VIII
Urbanistica
Art. 39. Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 (Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio) della
Sezione IX
Modifiche alla disciplina di ARPAE
Art. 40. Modifiche all'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
"Art. 15
Articolazione organizzativa dell'Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche.
2. Le articolazioni centrali dell'Agenzia:
a) esercitano funzioni di coordinamento e controllo delle articolazioni territoriali, nonché attività tecniche a valenza generale;
b) assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all'integrazione organizzativa e gestionale dell'Ente;
c) garantiscono la rappresentanza istituzionale unitaria dell'Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla
3. Le articolazioni territoriali esercitano attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell'Agenzia. Possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di valenza anche sovra territoriale.
4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia territoriale, sulla base delle principali aree di intervento dell'Agenzia.
5. L'articolazione delle strutture centrali, delle strutture territoriali di area vasta e delle strutture tematiche, nonché i sistemi di relazione tra e all'interno delle stesse sono definiti nel documento sull'assetto organizzativo generale dell'Ente predisposto dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale. I documenti sull'assetto organizzativo analitico di ARPAE sono adottati direttamente dal direttore generale dell'Agenzia.".
Art. 41. Modifiche all'articolo 16 della
1. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 16 della
Sezione X
Tutela della fauna selvatica in difficoltà
Art. 42. Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 6 ter dell'articolo 26 della
"6 ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le attività di raccolta e trasporto possono essere realizzate, previa convenzione, anche da organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al registro di cui al
2. Al comma 6 quinquies dell'articolo 26 della
"c bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro.".
CAPO IV
TRASPORTI
Sezione I
Trasporto pubblico regionale e locale
Art. 43. Modifiche all'articolo 24 della
1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 24 della
2. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 24 della
"5 quater Sono servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (car sharing e car pooling) e di biciclette (bike sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti. Tali servizi sono affidati dagli Enti locali nel rispetto delle norme e dei propri strumenti di pianificazione.".
Art. 44. Modifiche all'articolo 30 della
1. La lettera c) ter del comma 1 dell'articolo 30 della
Art. 45. Modifiche all'articolo 31 della
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della
"b bis) contributi o compensazioni a copertura delle spese sostenute dal gestore del contratto di servizio ferroviario in attuazione di indirizzi regionali in materia tariffaria;".
Art. 46. Modifiche all'articolo 39 della
1. Il comma 3 dell'articolo 39 della
"3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.".
Art. 47. Modifiche all'articolo 40 della
1. Il comma 3 dell'articolo 40 della
"3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio in occasione dell'accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. È fatta eccezione all'obbligo di validazione per ogni singolo accesso al servizio ferroviario regionale agli abbonamenti e, limitatamente alla validazione del cambio mezzo ferroviario, ai titoli di corsa semplice. Tale obbligo di validazione è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente, sanzionato ai sensi del comma 5 e, limitatamente alla validazione ad ogni cambio mezzo ai sensi del comma 6.".
2. Il comma 6 dell'articolo 40 della
"6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dal 1° gennaio 2018 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:
a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di accertamento della violazione. La sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto dell'accertamento e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dal promemoria;
b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;
c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.".
3. Il comma 7 dell'articolo 40 della
"7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore e il verbale, o promemoria nel caso di minorenne, siano redatti con documento di identità si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Tale sanzione è sostituita con la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione/promemoria, e il documento di viaggio non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.".
Sezione II
Sistema regionale della ciclabilità
Art. 48. Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della
"3 bis. Qualora la RCR attraversi il territorio compreso nelle aree protette nazionali, gli strumenti di pianificazione e gli eventuali interventi di cui all'articolo 6 sono adottati e realizzati nel rispetto degli articoli 12 e 13 della
Art. 49. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 50. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 7 dell'articolo 9 della
Art. 51. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
CAPO V
POLITICHE SOCIALI E SANITÀ
Sezione I
Adeguamento della disciplina regionale sul reddito di solidarietà
Art. 52. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della
"3 bis. Il reddito di solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al ReI ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.".
Art. 53. Modifiche all'articolo 8 della
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della
"f) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito, comprese le modalità operative del ReI.".
Art. 54. Norma transitoria
1. Nella fase di avvio del ReI, al fine di garantire la esclusività delle misure ed evitare la loro sovrapposizione, si prevede la possibilità per gli utenti già beneficiari di RES di presentare domanda per il ReI. Qualora, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti del REI, gli stessi risultino ammissibili alla misura nazionale, essi decadono dal beneficio regionale RES.
Sezione II
Sanità
Art. 55. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:
"q bis) Registro regionale Malattie Emorragiche Congenite (MEC).".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56. Abrogazioni
1. L'articolo 5 della
2. L'articolo 16 della
3. Gli articoli 5, 6 e 7 della
4. L'articolo 9 della
5. Il comma 5 dell'articolo 8 della
Art. 57. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della