§ 4.5.46 - L.R. 5 giugno 2017, n. 10.
Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:05/06/2017
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Obiettivi e priorità degli interventi e delle azioni
Art. 3.  Pianificazione del sistema regionale della ciclabilità
Art. 4.  Pianificazione di livello locale
Art. 5.  Programmazione della mobilità ciclopedonale extraurbana ed urbana
Art. 6.  Tipologie di azioni e interventi
Art. 7.  Contrasto al furto
Art. 8.  Finanziamento di azioni ed interventi
Art. 9.  Protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione di azioni e interventi
Art. 10.  Rapporti con l'associazionismo
Art. 11.  Tavolo regionale per la ciclabilità
Art. 12.  Coordinamento, ricognizione e monitoraggio degli interventi e azioni
Art. 13.  Monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale di ciclabilità
Art. 14.  Sviluppo e diffusione del mobility management
Art. 15.  Norma finanziaria
Art. 16.  Clausola valutativa
Art. 17.  Disposizioni di prima applicazione


§ 4.5.46 - L.R. 5 giugno 2017, n. 10.

Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità

(B.U. 5 giugno 2017, n. 154)

 

Capo I

Principi e finalità

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuove la ciclabilità urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili e la realizzazione di una Rete delle ciclovie regionali, di seguito denominata RCR, integrata con le infrastrutture ed i servizi per la mobilità, in sicurezza ed in continuità sull'intero territorio regionale per l'attuazione del Sistema regionale della ciclabilità volto ad incrementare gli spostamenti a basso impatto ambientale e a ridurre nel contempo il tasso di motorizzazione della Regione con particolare riferimento ai veicoli a combustione.

2. Per "ciclabilità" si intende il tipo di mobilità che si serve come mezzo di trasporto dei velocipedi così come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. Le finalità di cui al comma 1 costituiscono riferimento per la programmazione tecnica dei diversi settori regionali interessati: sanitario e prevenzione, territoriale, trasportistico e di mobilità, ambientale, rurale, sociale, turistico e ricreativo-sportivo, che operano nel rispetto della disciplina delle proprie normative di riferimento e tenuto conto dei diversi livelli di programmazione locale. A tali finalità concorrono altresì gli enti locali e le altre istituzioni nell'ambito delle rispettive competenze.

4. La Giunta regionale può definire criteri e modalità per valorizzare ed orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo per la ciclabilità di cui all'articolo 11, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del Sistema regionale della ciclabilità prevedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 6 per una più efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.

 

     Art. 2. Obiettivi e priorità degli interventi e delle azioni

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la ciclabilità mediante interventi ed azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro e cicloturistici, a basso impatto ambientale che attuino nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione per la salute della collettività, nel rispetto e per la miglior fruizione del territorio.

2. L'incentivazione della ciclabilità è attuata attraverso azioni e interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di recupero e di riqualificazione, di moderazione del traffico, per incrementarne l'offerta, per una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

3. L'insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare, anche tramite azioni mirate di recupero, le infrastrutture ed i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani, le aree peri-urbane ed extraurbane, le destinazioni del sistema turistico regionale, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, producendo l'integrazione delle reti locali con la RCR e le connessioni con i sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, nazionale ed europeo.

Capo II

Pianificazione e programmazione

 

     Art. 3. Pianificazione del sistema regionale della ciclabilità

1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), individua il Sistema regionale della ciclabilità e la RCR come quadro previsionale di riferimento volto ad orientare la pianificazione e la progettualità degli enti locali. Il PRIT, secondo le finalità indicate dalla presente legge, definisce gli indirizzi, gli obiettivi di sviluppo, le priorità e le azioni necessarie alla realizzazione del Sistema stesso, nonché le modalità di approvazione di eventuali varianti della RCR.

2. Con l'intesa della Regione, le previsioni relative alla rete ciclopedonale contenute nello strumento di pianificazione territoriale della città metropolitana di Bologna, di cui all'articolo 4, costituiscono parte integrante delle previsioni del PRIT.

3. La RCR è costituita da corridoi all'interno dei quali sono presenti percorsi o itinerari ciclabili realizzati o da realizzare. Comprende i progetti di reti ciclabili e di ciclovie turistiche europee Euro Velo e nazionali Bicitalia e del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, si coordina e si integra con le reti ciclabili locali anche non rientranti nella stessa e individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), i tracciati ferroviari dismessi e gli argini dei fiumi e dei torrenti utilizzabili per la realizzazione di piste e itinerari ciclabili ad uso turistico.

 

     Art. 4. Pianificazione di livello locale

1. La Città metropolitana di Bologna, le province, i comuni e le loro unioni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione e in raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore, la rete ciclopedonale locale dei propri territori con riferimento anche alle finalità di cui all'articolo 1 e ne programmano i relativi interventi di valorizzazione. Le province e le aree vaste qualora costituite collaborano alle azioni dei comuni e delle unioni, in riferimento alle infrastrutture stradali da loro gestite.

2. Qualora la pianificazione locale preveda di realizzare strade di nuova costruzione o interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, le piste ciclabili non realizzabili in adiacenza, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono localizzate in ambiti tali da garantire la fruibilità e la connessione funzionale delle stesse con i poli attrattori, con i nodi di interscambio del trasporto pubblico e, in generale, con i luoghi di interesse sociale, storico, culturale, enogastronomico e turistico di fruizione pubblica, nonché con la RCR e le reti extraurbane ed urbane.

3. I comuni aggiornano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con la previsione di realizzare spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza, ad attività terziarie e produttive, nei poli attrattori nonché in tutte le strutture pubbliche.

4. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova realizzazione e in quelli esistenti, ove possibile, è fatto obbligo di riservare spazi per il ricovero di biciclette per i residenti, disponibili altresì, per i visitatori, limitatamente a soste di breve durata.

5. La pianificazione di itinerari ciclabili, rientranti nella RCR, idonei all'attraversamento dei confini del singolo ente, deve avvenire in accordo tra gli enti limitrofi interessati, garantendo il collegamento degli stessi.

 

     Art. 5. Programmazione della mobilità ciclopedonale extraurbana ed urbana

1. Gli enti locali di cui all' articolo 4, comma 1, programmano le azioni e gli interventi nell'ambito di propria competenza, volti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 in conformità ai propri piani e all'attuazione degli obiettivi di accessibilità e intermodalità con il trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti periurbani, nel rispetto del territorio.

2. Gli stessi enti locali programmano, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione urbanistica, azioni e interventi necessari a garantire ed attuare le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, dando priorità alle reti urbane di percorsi ciclabili e ciclopedonali ed in particolare la continuità degli spostamenti quotidiani di breve raggio, la connessione con i poli attrattori e di interscambio, con i percorsi extraurbani e con la RCR, il collegamento e l'attraversamento dei capoluoghi di provincia e dei centri storici nonché dei principali siti di interesse turistico-culturale.

3. La programmazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità è parte integrante dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sulla mobilità urbana" COM (2009) 490 def. del 30 settembre 2009 e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto finalizzati a promuovere modalità di trasporto sostenibile in ambito urbano attraverso l'aumento della sicurezza stradale, in particolare degli utenti vulnerabili, garantendo la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni nocive, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico prodotti dal traffico veicolare privato.

4. Al fine del migliore coordinamento e dell'efficace realizzazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità, i PUMS, di cui si dotano gli enti locali o loro forme associative, curano altresì l'organizzazione interna in ambito di mobilità ciclabile, al fine di assicurare il presidio tecnico ed il coordinamento delle iniziative.

5. Nell'attività di programmazione gli enti locali possono avvalersi di consulte appositamente costituite e composte dai soggetti associativi e del volontariato che sono espressione della società civile sul tema della mobilità ciclistica.

Capo III

Azioni, interventi e strumenti per la promozione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema regionale della ciclabilità

 

     Art. 6. Tipologie di azioni e interventi

1. Le azioni e gli interventi comprendono la progettazione e la realizzazione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità.

2. Gli interventi infrastrutturali possono riguardare la realizzazione e la riqualificazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti e degli indirizzi in materia, allo scopo di garantire la necessaria uniformità dell'intero sistema regionale, di:

a) reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese quelle previste dall'articolo 4, comma 2, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti;

b) ciclovie, interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;

c) recupero e conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti;

d) raccordo di tratte spezzate non a rete e messa in sicurezza di punti critici, per il superamento della frammentazione e della mancanza di continuità delle piste ciclabili esistenti urbane ed extraurbane;

e) interventi di moderazione del traffico;

f) poli di interscambio modale;

g) sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

h) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico;

i) parcheggi attrezzati, liberi, custoditi od automatizzati atti a garantire i velocipedi ivi riposti;

l) fornitura e posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico ed omogenea sull'intera RCR, nonché di segnaletica di direzione dedicata agli itinerari ciclabili con indicazione della tipologia e delle caratteristiche del tratto;

m) strutture mobili e infrastrutture atte a realizzare una migliore accessibilità per l'intermodalità fra biciclette, autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico, eliminazione di barriere e ostacoli, velostazioni, parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni;

n) fornitura e installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio della ciclabilità;

o) piattaforme digitali per servizi innovativi volti allo sviluppo e alla promozione della bicicletta.

3. Le strutture adibite alla sosta delle biciclette di cui al comma 2, lettera i), dovranno essere garantite in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita ed ampiamente diffuse sul territorio, sia nei punti di origine sia alle destinazioni degli spostamenti e dotate di strumentazione idonea a contrastare il furto delle biciclette.

4. Le azioni possono comprendere:

a) servizi di biciclette a noleggio o bike sharing e sviluppo del sistema bike sharing regionale denominato Mi Muovo in bici, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, quali stazioni, autostazioni e fermate e di strutture pubbliche quali poli scolastici, strutture sanitarie, uffici pubblici;

b) azioni finalizzate allo sviluppo ed alla sicurezza della ciclabilità, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta;

c) creazione in via sperimentale di registri per l'identificazione e riconoscimento delle biciclette;

d) azioni volte alla condivisione degli spazi urbani, alla riduzione della velocità, alla tutela della sicurezza e dell'incolumità di pedoni e ciclisti attraverso la diffusione di "zone 30";

e) azioni per agevolare il trasporto in sicurezza delle biciclette sui mezzi pubblici anche attraverso la promozione dell'uso di bici pieghevoli;

f) implementazione e sistematizzazione della mappatura dei percorsi della RCR, anche avvalendosi della cartografia esistente e resa disponibile dagli autori, se conforme al modello dati costituente la cartografia regionale di base;

g) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo georeferenziato per dispositivi mobili e non;

h) attivazione presso gli enti preposti al turismo e gli Uffici relazioni con il pubblico (URP), di servizi di informazione per cicloturisti, anche in collaborazione con i soggetti associativi e del volontariato del territorio;

i) realizzazione di conferenze, attività culturali, iniziative educative e scolastiche atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e componente rilevante della mobilità regionale;

l) azioni ed iniziative volte allo sviluppo e all'incentivazione dell'uso della bicicletta nonché volte alla divulgazione della sicurezza della ciclabilità e per la condivisione di buone pratiche, di dati e informazioni;

m) azioni ed iniziative volte alla realizzazione di studi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclabile all'interno dei piani di individuazione di nuovi percorsi ciclabili, quale premessa fondamentale per il monitoraggio delle criticità presenti sul territorio e per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione.

5. Gli enti locali nell'ambito della propria programmazione indicano le azioni e gli interventi che intendono realizzare specificando:

a) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;

b) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;

c) gli interventi di manutenzione da garantire;

d) i tempi previsti per la realizzazione;

e) gli obiettivi attesi in termini di efficacia degli interventi.

 

     Art. 7. Contrasto al furto

1. Nell'ambito della progettazione degli interventi e delle azioni possono costituire elementi di premialità la realizzazione di misure volte a contrastare il furto quali:

a) forme di vigilanza, anche attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza nei limiti consentiti dalle leggi, nei luoghi attrattori come sedi di lavoro, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie, cinema, impianti sportivi e del tempo libero, postazioni di bike sharing e velostazioni;

b) servizi agli utenti, anche in funzione di prevenzione al furto, quali riparazioni, gonfiaggio, noleggio, vendita accessori, in prossimità delle velostazioni;

c) marchiatura registrata delle biciclette, diretta alla loro iscrizione nei registri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c). La Regione stabilisce a tal fine i requisiti per garantire l'uniformità delle procedure di marchiatura e di registrazione sull'intero territorio regionale.

 

     Art. 8. Finanziamento di azioni ed interventi

1. La Regione finanzia le azioni e gli interventi di cui all'articolo 6 mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Sono soggetti beneficiari dei contributi regionali per la promozione della ciclabilità la città metropolitana, le province e le aree vaste qualora costituite, i comuni e le loro unioni, le agenzie locali per la mobilità e le società di gestione che operano nel settore del trasporto pubblico e della mobilità.

3. Gli enti che evidenziano gravi inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture, della segnaletica e degli arredi funzionali alla ciclabilità non potranno essere beneficiari di contributi in applicazione della presente legge.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione di azioni e interventi

1. La Regione promuove protocolli d'intesa e accordi di programma per la realizzazione, anche mediante la concessione di contributi, degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 6.

2. La Regione può realizzare direttamente o compartecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui al comma 1.

3. Le intese e gli accordi di cui al comma 1 devono definire:

a) le responsabilità dei soggetti attuatori degli interventi oggetto del finanziamento regionale;

b) i tempi di realizzazione;

c) la titolarità della proprietà e della gestione e manutenzione degli interventi stessi, esistenti o da realizzare.

4. Nelle intese ed accordi di cui al comma 1 gli enti pubblici possono prevedere di tenere il proprietario indenne o manlevato dai danni che occorrano a terzi in dipendenza o in occasione del passaggio.

5. Gli enti proprietari al fine di provvedere al contenimento dei costi possono attuare la gestione e la manutenzione anche attraverso gli strumenti di gestione partecipata dei beni comuni quali, ad esempio, i patti di collaborazione.

6. Gli accordi che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria tra i soggetti partecipanti agli accordi stessi e proprietari o gestori delle relative tratte. Per i sentieri e gli itinerari senza particolari standard costruttivi, sugli argini fluviali, in parchi e in zone protette, dove le biciclette sono ammesse, deve essere individuato il soggetto responsabile, pubblico o privato, della gestione e della manutenzione per tutta l'estensione del percorso.

7. La Regione promuove, d'intesa con i comuni e le loro unioni, con le province e le aree vaste qualora costituite, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10), con le associazioni di utenti e consumatori attive nel settore, con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale ed il miglioramento degli stili di vita.

8. La Regione promuove altresì accordi con e tra enti locali, Ufficio scolastico regionale e soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione dei rispettivi mobility manager, per:

a) la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di pedibus, di bicibus, di bike sharing;

b) la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, e di circuiti chiusi in cui imparare e praticare in sicurezza l'uso della bicicletta;

c) la realizzazione di iniziative di educazione stradale e di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli, in coerenza con programmi regionali, nazionali ed europei.

 

     Art. 10. Rapporti con l'associazionismo

1. La Regione mantiene rapporti di collaborazione e di confronto con i soggetti di cui all'articolo 9, comma 7 per l'elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità nonché per la condivisione di buone pratiche, di dati e di informazioni a tali fini utili.

2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, operanti nel settore della promozione della ciclabilità e dell'educazione alla mobilità sostenibile.

3. La Regione può concedere contributi, ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità.

4. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, dandone adeguata pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'ente.

5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

Capo IV

Coordinamento e monitoraggio del sistema regionale della ciclabilità

 

     Art. 11. Tavolo regionale per la ciclabilità

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.

2. La Regione, mediante il Tavolo:

a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti con gli enti locali e con le strutture regionali coinvolti nella pianificazione e nella programmazione del Sistema regionale della ciclabilità, con le rappresentanze imprenditoriali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 e ne favorisce il loro raccordo;

b) condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni ed all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;

c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore;

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti del Tavolo e ne definisce le modalità di funzionamento. Le funzioni di presidente del Tavolo sono svolte dall'assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità. Del Tavolo fanno parte quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, un delegato in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali, cinque rappresentanti scelti dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, fra cui uno che sia espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti diversamente abili. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

 

     Art. 12. Coordinamento, ricognizione e monitoraggio degli interventi e azioni

1. All'attuazione della presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile, che garantisce:

a) lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della programmazione coordinata degli interventi e delle azioni promossi, progettati e realizzati dalla Regione di cui all'articolo 1, comma 4;

b) la ricognizione e il monitoraggio annuale delle azioni e interventi di cui all'articolo 6 attuati dai settori regionali coinvolti, per fornire gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui all'articolo 16 nonché all'aggiornamento dei dati riferiti al Sistema regionale della ciclabilità.

2. La struttura di cui al comma 1 si rapporta con i settori tecnici degli enti di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di favorire la condivisione di criteri e buone pratiche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per il coordinamento degli stessi.

 

     Art. 13. Monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale di ciclabilità

1. La Regione, in collaborazione con i soggetti competenti, realizza il monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del Sistema regionale della ciclabilità mediante la rilevazione dei dati territoriali e relativi meta dati per la verifica dell'andamento dei flussi e della fruizione, dello stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto da leggi, indirizzi e standard, regionali di settore, nazionali ed europei vigenti.

2. Tali dati attengono alla gestione e manutenzione del sistema della ciclabilità regionale e sono finalizzati a supportare la valutazione delle politiche di settore per la programmazione di azioni e di interventi.

 

     Art. 14. Sviluppo e diffusione del mobility management

1. La Giunta regionale può prevedere in capo al mobility manager della regione Emilia-Romagna attività di promozione e coordinamento, da espletare insieme ai mobility manager d'area, di azioni e progetti concernenti la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili, di supporto alla predisposizione del Piano degli spostamenti casa-lavoro e della mobilità del personale aziendale, di competenza dei mobility manager operanti sull'intero territorio regionale, compresi quelli scolastici, anche con riferimento all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

2. Il mobility manager della regione Emilia-Romagna effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in merito all'incentivazione della mobilità sostenibile aziendale.

Capo V

Norme finali

 

     Art. 15. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 16. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la ciclabilità. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano ed extraurbano;

b) il grado di realizzazione della RCR;

c) una dettagliata analisi in ordine allo stato manutentivo della RCR;

d) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclabile nei centri urbani, in termini di riduzione del tasso di motorizzazione con particolare riferimento ai veicoli a combustione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonché di sinistri e danni agli utenti della strada;

e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con il trasporto pubblico locale e regionale;

f) la tipologia e la localizzazione degli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse e la percentuale di contribuzione regionale;

g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui al comma 1.

 

     Art. 17. Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge si assume come quadro previsionale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, la RCR oggetto del Protocollo di intesa tra la Regione e le province, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 1157 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa, tra Regione e province, e degli elaborati tecnici della Rete delle ciclovie regionali), e le reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate a livello locale.