§ 3.10.60 - L.R. 25 marzo 2016, n. 4.
Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:25/03/2016
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Competenze della Regione
Art. 3.  Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province
Art. 4.  Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni
Art. 5.  Linee guida regionali
Art. 6.  Programmi turistici di promozione locale
Art. 7.  Sistema dei finanziamenti
Art. 8.  La Cabina di regia regionale
Art. 9.  Composizione della Cabina di regia
Art. 10.  APT Servizi
Art. 11.  Rapporti tra Regione e APT Servizi
Art. 12.  Destinazioni turistiche di interesse regionale
Art. 13.  Servizi di accoglienza e di informazione turistica
Art. 14.  Clausola valutativa
Art. 15.  Disposizioni finanziarie
Art. 16.  Norma transitoria
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n.7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 [...]
Art. 18.  Norme interpretative alla legge regionale n. 7 del 2003
Art. 19.  Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004
Art. 20.  Abrogazioni


§ 3.10.60 - L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)

(B.U. 25 marzo 2016, n. 84)

 

Titolo I

Organizzazione turistica regionale

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, ai fini di una programmazione coordinata e nel rispetto delle norme della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa.

 

     Art. 2. Competenze della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;

c) promozione e sviluppo del turismo sociale e accessibile;

d) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;

e) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;

f) sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, di un sistema informativo sulla ricettività, sulle attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive;

g) sviluppo di un servizio di statistica del turismo, nell'ambito del sistema statistico regionale;

h) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e della loro segmentazione e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

i) promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell'offerta turistica regionale;

l) promozione dei processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati;

m) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:

a) la promozione di una rete digitale integrata accessibile per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;

c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali;

d) le modalità e i contenuti della raccolta dei dati di cui alla lettera f) del comma 1.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.

 

     Art. 3. Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province

1. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alla definizione di proposte ai fini della programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori per le Destinazioni turistiche;

b) alle professioni turistiche ai sensi delle normative vigenti;

c) al coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).

3. Nell'esercizio delle funzioni conferite la Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

     Art. 4. Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;

b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

4. Ai Comuni e alle Unioni dei Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);

b) alle agenzie di viaggio e turismo;

c) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

d) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002.

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna previste dalla legge regionale n. 13 del 2015.

6. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.

7. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico).

Titolo II

Interventi per la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica

 

     Art. 5. Linee guida regionali

1. Le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali.

2. Le Linee guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.

3. Gli obiettivi delle Linee guida triennali si realizzano annualmente attraverso:

a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni turistiche, da parte di APT Servizi;

b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni turistiche;

c) il sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;

d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale.

4. La Giunta regionale approva:

a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);

b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di finanziamento;

c) i criteri, le priorità ed i limiti per il finanziamento delle attività di cui al comma 3, lettera c);

d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).

 

     Art. 6. Programmi turistici di promozione locale

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province approvano, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni e le Unioni dei Comuni, la proposta di Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Con tale atto la Città metropolitana di Bologna e ciascuna Provincia propongono alla Regione le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori nell'ambito delle Destinazioni turistiche.

2. Ogni Programma turistico di promozione locale è approvato dalla Giunta regionale ed indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da società d'area, Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori, associazioni di imprese ed associazioni del volontariato. Il Programma turistico può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture associative provinciali maggiormente rappresentative delle Pro Loco, o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla Città metropolitana di Bologna o dalle Province.

3. Il Programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;

c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni turistiche.

4. A seguito dell'istituzione delle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12, la Città metropolitana di Bologna e le Province possono presentare un'unica proposta di Programma turistico di promozione locale per l'ambito di riferimento della Destinazione turistica a cui afferiscono assicurando adeguata attenzione ai diversi prodotti ed alle diverse offerte del territorio di riferimento.

5. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni turistiche non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.

 

     Art. 7. Sistema dei finanziamenti

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo-commercializzazione d'interesse regionale, nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

2. La Regione, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio, provvede:

a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;

b) al finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;

c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche.

3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:

a) finanzia annualmente la Città metropolitana di Bologna e le Province o la Destinazione turistica per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;

b) contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni dei Comuni inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13.

4. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d'iniziative di carattere straordinario, ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

 

     Art. 8. La Cabina di regia regionale

1. È istituita una Cabina di regia regionale con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale.

2. La Cabina di regia, in particolare:

a) formula alla Giunta regionale proposte relative:

1) alle Linee guida triennali degli interventi di promo-commercializzazione turistica;

2) all'attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 4;

3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;

4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell'offerta formativa e professionale.

b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:

1) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e per i progetti tematici trasversali, di APT Servizi;

2) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;

3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;

4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3;

5) allo sviluppo di sinergie fra i settori turismo e agricoltura.

 

     Art. 9. Composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

b) dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti;

c) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;

d) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura;

e) da rappresentanti degli Enti locali (Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);

f) da un rappresentante di ogni Destinazione turistica;

g) da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio;

h) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;

i) da un rappresentante dei GAL;

l) da un rappresentante degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), g) e h).

3. La partecipazione dei membri della Cabina di regia non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.

 

     Art. 10. APT Servizi

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:

a) l'oggetto sociale comprenda:

1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;

2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;

3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;

4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;

6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;

b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;

c) alla Regione spetti la nomina dell'Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci revisori;

d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promo-commercializzazione turistica;

e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute;

f) l'organismo di gestione sia costituito da un Amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;

g) gli incarichi di cui al comma 1 lettera f) sono attribuiti nel rispetto della normativa per l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'Amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, e che il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

i) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di 2.500,00 euro, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera f). Detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale Amministratore delegato;

l) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.

2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Il sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione.

4. APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano più Destinazioni turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri. I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono:

a) Appennino e Parchi naturali;

b) Terme e Benessere;

c) Città d'arte;

d) Congressi, convegni, eventi;

e) Motor valley, Food valley e Wellness valley.

5. Ai fini dello sviluppo delle politiche e delle azioni relative ai prodotti tematici trasversali di cui al comma 4, APT Servizi realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per i mercati nazionale e internazionale.

 

     Art. 11. Rapporti tra Regione e APT Servizi

1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:

a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;

c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e delle altre attività commissionate alla società.

3. APT Servizi svolge, con cadenza annuale, una relazione alla competente Commissione assembleare sull'attività svolta.

 

     Art. 12. Destinazioni turistiche di interesse regionale

1. La Regione istituisce, su proposta della Città metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'interno di ciascuna area vasta, la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte degli enti di cui al comma 3, istituisce le Destinazioni turistiche ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna. All'interno di ogni area vasta non può essere istituita più di una Destinazione turistica.

3. Le Destinazioni turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche.

4. Sono organi delle Destinazioni turistiche l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore.

5. Qualora la Città metropolitana di Bologna proponga come area vasta a finalità turistica, di cui al comma 1, l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica di cui al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna.

6. La Città metropolitana di Bologna, per l'esercizio coordinato delle funzioni di Destinazione turistica, può stipulare apposita convenzione con la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e con altri enti pubblici.

7. Il direttore è nominato dall'Assemblea [1].

7 bis. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente [2].

8. L'incarico di Direttore di cui al comma 7 è attribuito nel rispetto della normativa per l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013.

9. Il Consiglio di amministrazione è disciplinato dallo statuto dell'ente ed è eletto dall'Assemblea. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

10. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea e deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

11. Per quanto non espressamente previsto dai commi 7, 8 e 9, i criteri e le modalità per la nomina e la revoca dei componenti degli organi e per il funzionamento dell'Ente sono definiti nello Statuto, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali che ne promuovono l'istituzione.

12. Le Destinazioni turistiche, o la Città metropolitana di Bologna qualora assuma la funzione di Destinazione turistica ai sensi di quanto previsto al comma 5, istituiscono, sulla base di specifiche linee guida della Giunta regionale, una Cabina di regia con la partecipazione dei soggetti privati del settore turistico locale. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica dell'ambito di riferimento.

13. La Destinazione turistica attiva con i soggetti privati le opportune forme di consultazione per la definizione e l'attuazione dei programmi di promo-commercializzazione turistica dell'area di riferimento al fine di favorire la concreta efficacia.

 

     Art. 13. Servizi di accoglienza e di informazione turistica

1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare.

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata, ovvero in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna o le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto delle Linee guida triennali.

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 14. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati da APT servizi;

b) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche;

c) implicazioni della programmazione regionale e locale della presente legge sulla programmazione regionale integrata dei trasporti;

d) finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 7, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale comunica alla competente Commissione assembleare lo stato di attuazione delle presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

Titolo III

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

     Art. 16. Norma transitoria

1. Ai fini della prima applicazione della presente legge, l'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998.

2. Fino alla istituzione delle Aree vaste a finalità turistica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.

4. Con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto, di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998, sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT Servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.

5. Ai seguenti procedimenti relativi alla concessione di risorse finanziarie, se attivati entro il 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998:

a) attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi srl, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), e dell'articolo 7 comma 2 lettera a), per le attività 2016 e 2017;

b) attuazione dei Programmi turistici di Promozione locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), dell'articolo 6, e dell'articolo 7, comma 3, lettera a), per le attività 2016 e 2017;

c) attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), dell'articolo 7, comma 2, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, per le attività 2016;

d) contributi per le spese dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), per le attività 2016;

e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale per il turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera e), per le attività 2016 e 2017;

f) sviluppo di un Sistema informativo turistico regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività 2016 e 2017;

g) finanziamenti di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, per le attività 2016 e 2017;

h) sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 lettera c), dell'articolo 7, comma 2, lettera c), e dell'articolo 13, comma 5, per le attività 2016 e 2017.

6. Al fine di assicurare al sistema turistico regionale le risorse finanziarie per realizzare interventi promozionali, anche a sostegno della stagione turistica 2017, le Unioni di prodotto, entro il 31 dicembre 2016, possono attuare progetti speciali, proposti alla Regione Emilia-Romagna anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 giugno 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

7. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)), sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale, ivi compresa l'attribuzione della competenza, fino alla loro conclusione.

8. Tutti i procedimenti attivati entro il 31 dicembre 2016, in base alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998, si concludono ai sensi della medesima legge.

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n.7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)).

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Competenze della Provincia dei Comuni e delle Unioni di Comuni

1. I Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo:

a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19 e 20;

b) applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT), nonché le funzioni di controllo di cui all'articolo 21.

3. La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 le parole ", il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia," sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'articolo 5 le parole "La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta", sono sostituite con le parole "Il Comune e le Unioni di comuni, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accertano".

4. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l'Unione di Comuni di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all'Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, o a seguito del diniego della proroga da parte del Comune o dell'Unione di Comuni intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22.".

5. Al comma 2 dell'articolo 12 le parole "La Provincia dà" sono sostituite con le parole "Il Comune e le Unioni di Comuni danno".

6. Al comma 3 dell'articolo 14 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "al Comune o all'Unione di Comuni".

7. Il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all'Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell'Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell'Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all'Unione di Comuni."

8. Al comma 2 dell'articolo 18 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "al Comune o all'Unione di Comuni".

9. Al comma 2 dell'articolo 19 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "al Comune o all'Unione di Comuni".

10. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Sospensione dell'esercizio

1. Il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;

c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;

d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);

e) qualora l'agenzia non comunichi al Comune o all'Unione di Comuni entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dal Comune;

f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;

g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio Il Comune o l'Unione di Comuni fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. Il Comune o l'Unione di Comuni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni del Comune o dell'Unione di Comuni;

b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);

c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;

d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.".

11. Il comma 3 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate.".

 

     Art. 18. Norme interpretative alla legge regionale n. 7 del 2003

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2003:

a) il riferimento all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998, è da intendersi quale riferimento all'articolo 5 della presente legge;

b) i riferimenti all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, sono da intendersi quali riferimenti all'articolo 13 della presente legge.

 

     Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole "e delle Province".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, dopo le parole "dirette all'ospitalità", sono aggiunte le parole "nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi".

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

4. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, le parole "Le Province" sono sostituite dalle parole "La Regione".

5. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL)" sono sostituite dalle parole "Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)".

6. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "dei Comuni e delle Province" sono sostituite con le parole "degli enti locali".

7. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "alla Regione".

8. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "alla Regione" e le parole "e i prezzi massimi applicati" sono eliminate.

9. Nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "alla Regione".

10. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alle Province" sono sostituite con le parole "alla Regione".

11. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è così sostituita:

"d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.".

12. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province" sono sostituite dalle parole "entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. E' consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno".

13. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alla Provincia" sono sostituite con le parole "alla Regione";

14. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 21 le parole "i prezzi e" sono eliminate.

15. Nella rubrica dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunte le parole "o di presunta violazione degli obblighi".

16. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.".

17. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

18. Nella rubrica dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "disciplina dei prezzi" sono sostituite dalle parole "Comunicazione delle caratteristiche".

19. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "Provincia territorialmente competente" sono sostituite dalla parola "Regione"; le parole "secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province" sono eliminate. Le parole da "La comunicazione è inviata..." a fine comma sono eliminate.

20. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

21. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "dei prezzi" sono sostituite da "delle caratteristiche delle strutture".

22. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione"; le parole "dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati" sono sostituite dalle parole "delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate".

23. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

24. Al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alle Province" sono sostituite con le parole "alla Regione".

25. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.

26. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi" sono soppresse.

27. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.

3 ter. Nel caso previsto dal comma 3 bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.

3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.".

28. Al comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "la Provincia" sono sostituite con le parole "La Regione"; le parole "sulla base delle indicazioni regionali" sono eliminate.

29. L'articolo 34 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

30. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "I Comuni e le Province" sono sostituiti con le parole "Gli enti locali".

31. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "e alla Provincia" sono soppresse.

32. Nella rubrica dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole "o sulle rilevazioni statistiche".

33. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "dei prezzi" sono sostituite con le parole "delle caratteristiche della struttura".

34. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "denunciati" è sostituita con la parola "esposti".

35. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione" e le parole "o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia" sono soppresse.

36. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "dichiarati" è sostituita con la parola "esposti".

37. I commi 6 e 7 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.

38. Nel testo della legge regionale n. 16 del 2004 tutte le ricorrenze delle parole "dichiarazione di inizio attività" e delle parole "dichiarazione di inizio attività (DIA)" sono sostituite dalle parole "Segnalazione certificata di inizio attività".

 

     Art. 20. Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale n. 7 del 1998.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.

[2] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.