Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 23/12/2016 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2008 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2013 |
Art. 10. Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale |
Art. 11. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 12. Fondi rotativi per le imprese |
Art. 13. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, capo I, della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 14. Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale |
Art. 15. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 25. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 |
Art. 26. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016 |
Art. 27. Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015 e del programma triennale per le attività produttive 2012-2015 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2016 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012 |
Art. 31. Monitoraggio della Giunta regionale |
Art. 32. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 |
Art. 34. Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 35. Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale |
Art. 36. Legge regionale n. 32 del 1993: abrogazioni |
Art. 37. Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi |
Art. 38. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 |
Art. 39. Entrata in vigore |
§ 6.2.144 - L.R. 23 dicembre 2016, n. 25.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017
(B.U. 23 dicembre 2016, n. 383)
Art. 1. Finalità
1. In coerenza con il
Capo I
AMBIENTE E TERRITORIO
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della
"d bis) la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della
"5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d bis), la Giunta determina le priorità di intervento e stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle iniziative di promozione per la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica. A tal fine la Regione può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), operanti nel settore.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
Programma annuale operativo (PAO)
1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, l'Unione di Comuni montani approva un programma annuale operativo (PAO), il quale individua le opere e gli interventi, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.
2. Il PAO approvato è trasmesso alla Regione, la quale entro quindici giorni segnala eventuali incoerenze con le previsioni del programma regionale per la montagna vigente. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il sedicesimo giorno dalla trasmissione.
3. In caso di segnalazioni, l'Unione di Comuni montani modifica e riapprova il PAO e lo trasmette nuovamente alla Regione.
4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione trasferisce all'Unione di Comuni montani la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8."
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
"Art. 8
Contributo alle attività
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi ai Comuni, alle Unioni di Comuni e agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, finalizzati a sostenere:
a) programmi e progetti per la sistemazione, la tutela e la fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei catasti di cui agli articoli 3 e 4;
b) progetti di carattere scientifico divulgativo ed educativo diretti alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale.
2. La Giunta regionale individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle attività di cui al comma 1.
3. La Regione, per la conservazione e aggiornamento del catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche e per gli studi e le pubblicazioni di carattere geologico e speleologico aventi per tema la conoscenza e valorizzazione e la tutela dei geositi, delle aree carsiche e del patrimonio ipogeo, eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, con modalità definite dalla Giunta regionale.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della
"1 bis. La Regione, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, può concedere contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la valutazione della pericolosità locale e la realizzazione della microzonazione sismica. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.".
Art. 7. Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della
"5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della
"5 bis. L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 5 dell'articolo 13 della
"5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine può essere prorogato con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 11. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'articolo 12.".
Art. 9. Modifiche all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della
"3 bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3 la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".
Art. 10. Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
1. Il mandato del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 13 marzo 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.
Art. 11. Modifiche all'articolo 18 della
1. Il comma 4 dell'articolo 18 della
"4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 32, 46 e 47 della
Art. 12. Fondi rotativi per le imprese
1. Ai fini dell'adeguamento delle politiche finanziarie della Regione alle norme di principio di cui all'articolo 72 della
Art. 13. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, capo I, della
1. Nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 5, della
Art. 14. Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale
1. Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la
2. In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma.
Capo II
TRASPORTI
Art. 15. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della
"4. Al presidente dell'Osservatorio è corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio della carica pari a 7.200 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di trasferta fuori dal territorio dell'Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Al presidente onorario è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Ai componenti dell'Osservatorio è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese di funzionamento per consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.".
Art. 16. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della
Art. 17. Modifiche all'articolo 40 della
1. L'articolo 40 della
"Art. 40
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Il regolamento è stabilito dall'impresa, è trasmesso all'Agenzia locale o all'ente affidante, e assume valore dopo trenta giorni dall'inoltro in assenza di rilievi.
2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.
3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio, in occasione del primo accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. Fino a tale data, l'obbligo di validazione per tutti i titoli di viaggio in occasione di ogni cambio mezzo dovrà esser disposto dalle autorità competenti in modo da garantire entro il 1° gennaio 2018 l'omogenea applicazione sull'intero territorio regionale. Tale obbligo è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente.
4. La Giunta regionale potrà determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.
5. La violazione degli obblighi indicati al comma 2, per gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio adeguato mai obliterato, comporta:
a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo dall'origine alla destinazione del viaggio;
b) la sanzione amministrativa nella misura minima di cinquanta e massima di duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori; la sanzione nella misura minima è pagata immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione ovvero entro i successivi cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi dalla contestazione; decorso il citato termine di cinque giorni, resta fermo il pagamento della sanzione in misura ridotta e della sanzione massima ai sensi della
c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.
6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dall'1 gennaio 2018, fatta salva l'eventuale disposizione anticipata di tale obbligo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:
a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di notifica della violazione; la sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione;
b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;
c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.
7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Si applica la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi dalla contestazione, fatta eccezione dei soli giorni festivi, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.
8. L'assolvimento delle sanzioni deve essere effettuato oltre che nelle mani dell'agente accertatore, qualora previsto, con sistemi di pagamento, di facile accesso per i cittadini, indicati dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio, a mezzo di versamento in conto corrente postale o presso la sede del soggetto responsabile. Gli stessi soggetti responsabili rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e le modalità dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.
9. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 della
10. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della
11. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'articolo 13 della
12. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 15 della
13. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel
14. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del
15. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.".
Capo III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 18. Modifiche all'articolo 4 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7) è sostituita dalla seguente:
"c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Regione competente a livello territoriale in materia di agricoltura.".
Art. 19. Modifiche all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della
"4 bis. Nel caso in cui revochi un'autorizzazione di cui all'articolo 2 per motivi di pubblica utilità, oppure non riassegni, alla scadenza del periodo di concessione, il posteggio cui essa afferisce, il Comune rilascia al titolare un'autorizzazione di cui all'articolo 3, sulla quale sono trasferite le presenze maturate con la precedente autorizzazione di cui all'articolo 2.".
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 5 della
"4 ter. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g).".
Art. 20. Modifiche all'articolo 33 della
1. Il comma 2 dell'articolo 33 della
2. Il comma 3 dell'articolo 33 della
3. Il comma 3 quater dell'articolo 33 della
"3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.".
4. Il comma 4 dell'articolo 33 della
"4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.".
Art. 21. Modifiche all'articolo 38 della
1. Al comma 3 dell'articolo 38 della
2. Il comma 4 dell'articolo 38 della
"4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.".
Art. 22. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della
"8 bis. È vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito, in particolare quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).".
Art. 23. Modifiche all'articolo 45 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della
"3 bis. La Città metropolitana concorre all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo nel quadro del ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana dalla
Art. 24. Modifiche all'articolo 47 della
1. Il comma 1 dell'articolo 47 della
"1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a:
a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla
c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.".
2. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 47 della
3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 47 della
Art. 25. Modifiche all'articolo 12 della
1. Dopo il comma 13 dell'articolo 12 della
"13 bis. Una Provincia contermine alla Città metropolitana di Bologna può delegare alla Città metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti.".
2. Dopo il comma 13 bis dell'articolo 12 della
"13 ter. La delega è comunicata alla Regione Emilia-Romagna. Sono comunicate, altresì, le modifiche e il recesso, il quale diventa efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo.".
3. Dopo il comma 13 ter dell'articolo 12 della
"13 quater. La convenzione di cui al comma 13 bis disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia, e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione individuate nella convenzione.".
Art. 26. Modifiche all'articolo 16 della
1. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 16 della
Art. 27. Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015 e del programma triennale per le attività produttive 2012-2015
1. Il programma triennale per le attività produttive 2012-2015, in attuazione degli articoli 54 e 55 della
2. I procedimenti avviati sulla base dei programmi, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.
Art. 28. Modifiche all'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, per l'importo di euro 5.000.000,00, la Regione fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, del bilancio di previsione 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.".
Capo IV
CULTURA
Art. 29. Modifiche all'articolo 4 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
Capo V
SANITÀ
Art. 30. Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della
"3 bis. Al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 1, in alternativa alla copertura assicurativa per il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi, la Giunta regionale, previa richiesta del soggetto interessato, può ammettere alla gestione diretta dei sinistri in sanità nuovi e ulteriori enti parti integranti del Servizio sanitario regionale.".
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'articolo 32 della
Art. 31. Monitoraggio della Giunta regionale
1. Al fine di ottimizzare e monitorare l'utilizzo delle risorse erogate con il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito con l'articolo 51 della
Art. 32. Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 5 dell'articolo 13 della
"5. Nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno è effettuato a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o secondo le modalità previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato anche a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità previste al comma 6.".
2. Il comma 6 dell'articolo 13 della
"6. Nei casi previsti al comma 5, il Comune ha facoltà di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.".
3. Il comma 7 dell'articolo 13 della
"7. Il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure secondo le modalità previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).".
Art. 33. Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della
"2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio. All'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria.".
Art. 34. Modifiche all'articolo 63 della
1. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 63 della
Art. 35. Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale
1. Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della
2. Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.
Capo VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 36.
1. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 della
2. La lettera b) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della
Art. 37. Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del
2. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 2 del
Capo VII
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Art. 38. Modifiche all'articolo 26 della
1. La lettera d), del comma 6 quinquies, dell'articolo 26 della
"d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative.".
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).