§ 6.1.225 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 7.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:13/01/2014
Numero:7


Sommario
Art. 1 . (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 2 . (Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)
Art. 3 . (Modifiche alle denominazioni delle unità previsionali di base, istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 4 . (Disposizioni in materia di entrate regionali)
Art. 5 . (Disposizioni in materia di enti regionali)
Art. 6 . (Obiettivi di finanza pubblica della Regione Abruzzo)
Art. 7 . (Patto di stabilità interno)
Art. 8 . (Obiettivi di finanza pubblica degli Enti locali)
Art. 9 . (Contributi alle ATER)
Art. 10 . (Disposizioni finanziarie sul teatro di prosa ed integrazione alla L.R. 5/1999)
Art. 11 . (Norme per la reviviscenza della L.R. 3 luglio 2012, n. 32 con modifiche)
Art. 12 . (Contributo alle Sezioni provinciali Unione Italiana Ciechi)
Art. 13 . (Contributo in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara)
Art. 14 . (Integrazioni all'articolo 5 della L.R. 4/2009)
Art. 15 . (Modifiche all'art. 14 della L.R. 17/2011)
Art. 16 . (Norme per la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato)
Art. 17 . (Modifiche alla L.R. 18/2001)
Art. 18 . (Modifica dell'articolo 52 della L.R. 1/2012)
Art. 19 . (Modifica alla L.R. 25/2011)
Art. 20 . (Modifica alla L.R. 12/2007)
Art. 21 . (Integrazione alla L.R. 53/1997)
Art. 22 . (Modifiche alla L.R. 45/2007)
Art. 23 . (Modifiche alla L.R. 20/2013)
Art. 24 . (Modifiche alla legge regionale approvata con verbale n. 169/8 del 12.12.2013)
Art. 24  bis. (Stanziamenti attività culturali)
Art. 25 . (Disposizioni in materia di "Costi - Partecipazione alla spesa da parte degli utenti" di cui al punto 2.5 del Piano Sanitario Regionale 1994 - 1996 approvato con L.R. 72/1994, art. 1)
Art. 26 . (Contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi regionali e locali in materia fiscale e contributiva)
Art. 27 . (Norme in materia di trasporti)
Art. 28 . (Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale)
Art. 29 . (Sistema integrato tariffario "unico")
Art. 30 . (Promozione e valorizzazione delle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici)
Art. 30  bis. (Fondo di dotazione ex art. 4 L.R. 77/2000 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo")
Art. 31 . (Norma finanziaria)
Art. 32 . (Entrata in vigore)


§ 6.1.225 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 7.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014).

(B.U. 17 gennaio 2014, n. 6 Speciale)

 

CAPO I

Disposizioni finanziarie

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un importo pari a quello riportato nell'"Allegato 1".

 

     Art. 2. (Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'"Allegato 2".

 

     Art. 3. (Modifiche alle denominazioni delle unità previsionali di base, istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per la contabilizzazione delle entrate regionali derivanti dall'Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP e dall'Addizionale IRPEF nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2014 sono istituiti i seguenti capitoli:

- 01.01.003 - 11720 denominato "Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP - D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie";

- 01.01.003 - 11770 denominato "Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie".

2. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2014 il Cap. 02.02.007 - 11412 viene ridenominato nei seguenti termini: "Spese per i sistemi di telefonia e VOIP, VOICE OVER IP, VOCE su rete di trasmissione dati".

3. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2014 il Cap. 02.02.007 - 11455 viene ridenominato nei seguenti termini: "Spese per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare".

4. Lo stanziamento dei capitoli di cui ai commi precedenti viene determinato dalle annuali leggi di bilancio.

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di entrate regionali)

1. Per l'esercizio finanziario 2014, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate al finanziamento dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e dalla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) per l'importo di € 3.364.000,00.

2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'art. 93, comma 8-ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, nonché secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche) e le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 22.10.2013, n. 37 (Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1).

3. Per l'esercizio 2014 la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del D.Lgs. 112/1998" è fissato in € 11.364.000,00.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di enti regionali)

1. L'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione della ex Azienda di Soggiorno di Pescara sono iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione dello stesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione.

2. La Direzione regionale competente in materia di Turismo, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 1.

 

     Art. 6. (Obiettivi di finanza pubblica della Regione Abruzzo)

1. La Giunta regionale è autorizzata a conseguire la riduzione dell'indebitamento regionale mediante utilizzo delle risorse statali e regionali destinate per legge a tale finalità ovvero mediante utilizzo di risorse finanziarie iscritte sull'unità previsionale della spesa 16.03.002 denominata "Quota capitale ammortamento mutui a carico della Regione".

2. Le riduzioni di spesa derivanti dalle operazioni di riduzione dell'indebitamento sono vincolate all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

 

CAPO II

Patto di stabilità

 

     Art. 7. (Patto di stabilità interno)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2014, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina mediante i relativi Servizi Bilancio e Ragioneria Generale l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'Ente Regione.

 

     Art. 8. (Obiettivi di finanza pubblica degli Enti locali)

1. Gli Enti locali che hanno acquisito il personale delle ex Comunità Montane, anche in attuazione del procedimento di liquidazione di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, beneficiano prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo.

2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011), provvede ad adattare per gli Enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli Enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3.

 

CAPO III

Ulteriori disposizioni finanziarie

 

     Art. 9. (Contributi alle ATER)

1. Al fine di compensare le entrate delle Ater per l'effetto della riduzione delle stesse verificatasi in applicazione dell'art. 2, della L.R. 27/2013 è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 di € 100.000,00.

2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato dalla Giunta regionale su richiesta delle Ater asseverata dai revisori dei conti che dimostri le minori entrate registrate per l'effetto della L.R. 27/2013.

3. Agli oneri di cui al presente articolo per l'esercizio 2014 si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione 151577, U.P.B. 03.01.002 denominato "Contributo alle Ater per la rideterminazione dei canoni ai sensi della L.R. 27/2013".

4. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione di bilancio del 2014:

- U.P.B. 03.02.001 parte entrata Cap. 32106 in aumento di € 100.000,00;

- U.P.B. 03.01.002 parte spesa Cap. 151577 di nuova istituzione denominato "Contributi alle Ater per la rideterminazione dei canoni ai sensi della L.R. 27/2013" in aumento € 100.000,00.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie sul teatro di prosa ed integrazione alla L.R. 5/1999)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 12 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa), aggiungere il comma seguente:

"5-bis. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività con uno stanziamento continuativo annuale di 0,50 centesimi.".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento sul Cap. 62436 "Interventi a favore del Teatro di prosa - L.R. 11 febbraio 1999, n. 5", U.P.B. 10.02.009, per un importo di 0,50 centesimi.

3. Le risorse trovano copertura dalla riduzione del Cap. 61664, U.P.B. 10.01.005.

 

     Art. 11. (Norme per la reviviscenza della L.R. 3 luglio 2012, n. 32 con modifiche)

1. L'articolo 17, della L.R. 23 dicembre 2012, n. 57 "Interventi regionali per la vita indipendente" è abrogato con reviviscenza della L.R. 3 luglio 2012, n. 32.

2. Alla legge regionale risultante dalla reviviscenza di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione dell'adunata nazionale degli Alpini nella Regione Abruzzo per l'anno 2015;

b) nel testo della legge la parola "2014" è sostituita ovunque con la parola "2015";

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati complessivamente per il 2014 in € 150.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione U.P.B 10.01.003 denominato "Sostegno per l'organizzazione dell'Adunata Nazionale degli Alpini".

2. Per l'esercizio successivo lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

3. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per il 2014 mediante la seguente variazione, per competenza e cassa, del bilancio di previsione relativo all'anno 2014:

a) U.P.B. 01.01.005 - 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" in diminuzione di € 150.000,00;

b) U.P.B. 10.01.003 - capitolo 91512 denominato "Sostegno per l'organizzazione dell'Adunata Nazionale degli Alpini" in aumento di € 150.000,00.".

 

     Art. 12. (Contributo alle Sezioni provinciali Unione Italiana Ciechi)

1. Per l'esercizio finanziario 2014, la Regione Abruzzo incrementa di €. 30.000,00 lo stanziamento finanziario previsto per il contributo alle Sezioni provinciali Unione Italiana Ciechi.

2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura con le risorse stanziate sul Cap. 71624 U.P.B. 13.01.005 denominato "Contributi al Consiglio regionale Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione Italiana Ciechi (UIC)".

 

     Art. 13. (Contributo in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara)

1. E' concesso, per l'anno 2014, un contributo di € 75.000,00 in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara, per TRAIN DE VIE, Centro Polifunzionale per le persone senza fissa dimora di Pescara.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione, per l'anno 2014, dello stanziamento di € 75.000,00 nell'ambito della U.P.B. 13.01.003, Cap. 71639 denominato "Interventi sociali a favore delle persone senza fissa dimora - Legge 328/2000".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante variazione in diminuzione, per € 75.000,00, del Cap. 321906, U.P.B. 02.01.009, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex USL - L.R. 25.8.2006, n. 29, art. 70".

 

CAPO IV

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali

 

     Art. 14. (Integrazioni all'articolo 5 della L.R. 4/2009)

1. All'art. 5 della legge regionale 19 marzo 2009, n. 4 recante "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali", dopo il comma 1-octies, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-nonies. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 1-septies, la Giunta regionale nomina i tre membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP individuandoli tra i commissari per il Riordino in carica alla data del 1° dicembre 2013.
1-decies. L'Organo di Amministrazione nominato ai sensi del comma precedente, rimane in carica sino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione nominato all'esito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-quinquies.

1-undecies. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1 nonies hanno diritto al solo compenso lordo che, alla data del 1° dicembre 2013, percepivano in qualità di Commissari per il Riordino, compenso posto a carico dell'ARAP, non essendoci alcun onere per la Regione Abruzzo.".

 

     Art. 15. (Modifiche all'art. 14 della L.R. 17/2011)

1. La lett. b), del comma 4, dell'art. 14 della L.R. 24.6.2011, n. 17 "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)" è abrogata.

 

     Art. 16. (Norme per la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato)

1. All'art. 3, della L.R. 28 settembre 2012, n. 48 "Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 (Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari) e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato" dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"2. Al fine della determinazione del limite di cui al comma 28, dell'articolo 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono incluse tutte le spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato nell'anno 2009, ivi compreso quelle sostenute per il personale assunto a tempo determinato per le esigenze dei gruppi consiliari.".

 

     Art. 17. (Modifiche alla L.R. 18/2001)

1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla tabella "C" della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione" è eliminata la colonna titolata "Dirigente".

 

     Art. 18. (Modifica dell'articolo 52 della L.R. 1/2012)

1. I commi 2 e 3, dell'articolo 52 (Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'Amministrazione di Sostegno) della L.R. 1/2012 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2012)", sono sostituiti dal seguente:

"2. La Giunta regionale, entro la data del 30 aprile 2014, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, nonché sentiti i rappresentanti di organismi ed associazioni che intervengono nella protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia:

a) promuove e disciplina a livello comunale o sovracomunale l'istituzione e gestione di appositi Albi dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno;

b) concorda e definisce i criteri per l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento, a fini statistici e conoscitivi, dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno.".

 

     Art. 19. (Modifica alla L.R. 25/2011)

1. All'articolo 9, comma 1, della L.R. 25/2011 "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche" le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2015".

 

     Art. 20. (Modifica alla L.R. 12/2007)

1. Alla lett. c-bis), dell'art. 1, della L.R. 12/2007 "Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)", così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) le parole "l'anno 2011" sono sostituite con le parole "l'anno 2014".

 

     Art. 21. (Integrazione alla L.R. 53/1997)

1. All'articolo 23, della L.R. 53/1997 "Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura", è aggiunto il seguente comma 9:

"9. La Giunta regionale, prima dell'approvazione di disegni di legge o di atti amministrativi generali, individua le fattispecie per le quali è necessario operare una valutazione degli effetti economici e sociali sul settore agricolo derivanti dai predetti provvedimenti. Tale valutazione preliminare viene effettuata nelle sedi di concertazione tra la Regione e le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.".

 

     Art. 22. (Modifiche alla L.R. 45/2007)

1. Il comma 5, dell'articolo 6, della L.R. 45/2007 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i., è sostituito dal seguente:

"5. I Comuni, nel caso le attività inerenti il servizio di gestione rifiuti siano svolte da privati, inviano direttamente i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, alla Provincia, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA. Le informazioni di cui al periodo precedente, relative ai Comuni che hanno affidato il servizio di gestione rifiuti a società pubbliche direttamente partecipate dall'Ente stesso, sono inviate alla Provincia territorialmente competente dall'affidatario del servizio, con comunicazione anche ai Comuni cui i dati si riferiscono. I dati validati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le altre informazioni sulla gestione dei rifiuti sono trasmessi esclusivamente in via telematica alla Provincia territorialmente competente, per consentirne la trasmissione alla Regione.".

2. Il comma 5-ter, dell'articolo 6, della L.R. 45/2007, è sostituito dal seguente:

"5-ter. Nel rispetto della tempistica di cui al comma 5-bis, i soggetti di cui al comma 5 trasmettono le dichiarazioni di validazione e veridicità dei dati forniti; i contenuti e le modalità di trasmissione telematica sono stabilite dalla Giunta regionale. Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le informazioni e comunicazioni sulla gestione dei rifiuti dei Comuni.".

3. Il comma 2, dell'articolo 7 (Modifiche all'articolo 6 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45) della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)" è abrogato.

4. Il comma 3, dell'art. 7 (Modifiche all'art. 6 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45) della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)" è abrogato nella parte in cui inserisce il comma 5-ter.

 

     Art. 23. (Modifiche alla L.R. 20/2013)

1. Al comma 1, dell'art. 2, della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 "Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015 e ulteriori disposizioni normative) le parole "31 gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" [1].

2. Al comma 2, dell'art. 2 della L.R. 20/2013, le parole "31 gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" [2].

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale approvata con verbale n. 169/8 del 12.12.2013)

1. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale "Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche" approvata con verbale n. 169/8 del 12.12.2013, è abrogato.

2. Al comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale "Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche" approvata con verbale n. 169/8 del 12.12.2013, sopprimere le parole "lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con".

 

     Art. 24 bis. (Stanziamenti attività culturali) [3]

1. I seguenti stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, sono riferiti anche alle attività culturali svolte nell'anno 2013 nei limiti di spesa già stabiliti:

a) UBP 10.01.005, cap. 61660 (Interventi in favore del liceo musicale G. Braga di Teramo), € 300.000,00;

b) UPB 10.02.009, cap. 62434 (Contributo all'ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo), € 300.000,00;

c) UPB 10.01.005, cap. 61657 (Contributo regionale a favore dell'Istituzione Sinfonica), € 300.000,00;

d) UPB 10.02.009, cap. 62436 (Interventi a favore del teatro di prosa), € 300.000,00.

 

     Art. 25. (Disposizioni in materia di "Costi - Partecipazione alla spesa da parte degli utenti" di cui al punto 2.5 del Piano Sanitario Regionale 1994 - 1996 approvato con L.R. 72/1994, art. 1)

1. La disposizione di cui al punto 2.5 "Costi - Partecipazione alla spesa da parte degli utenti" del Piano Sanitario Regionale 1994 - 1996 approvato con L.R. 25.10.1994, n. 72, art. 1, trova applicazione fino al 31 dicembre 2013.

 

CAPO V

Ulteriori disposizioni normative

 

     Art. 26. (Contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi regionali e locali in materia fiscale e contributiva)

1. Al fine di promuovere e sostenere idonee forme di collaborazione e integrazione dell'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali regionali, delle province e dei comuni, nonché di quelli contributivi, e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in coerenza con i principi di cui all'art. 2, comma 2, lettere d) e z), e all'art. 261, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) ed in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Regione, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, una Commissione per il contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva.

2. La Commissione, con cadenza semestrale, fermo restando le competenze attribuite in materia ai predetti organismi dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, provvede alla ricognizione delle disposizioni normative, dei dati rilevanti e delle informazioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi regionali e locali, nonché in materia fiscale e contributiva, finalizzata a incentivare e potenziare l'integrazione dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e contributiva, e nell'emersione delle basi imponibili.

3. La Commissione, composta in forma paritetica da tre rappresentanti designati dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti designati rispettivamente dalle Province e dai Comuni in ambito regionale, e da un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia delle entrate e degli Enti previdenziali, sulla base della ricognizione di cui al comma 2, può promuovere la stipula di apposite convenzioni tra gli organismi interessati per il contrasto al fenomeno dell'elusione e dell'evasione dei tributi dovuti agli enti territoriali, in materia fiscale e contributiva, anche mediante l'integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dei predetti organismi, anche in via telematica.

4. La Commissione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei diversi livelli istituzionali, può proporre modifiche normative e specifici accordi volti al progressivo miglioramento e potenziamento delle modalità tecniche e operative nell'attività di accertamento, prevedendo ulteriori forme di riconoscimento premiale in relazione al maggior gettito derivante dall'azione di accertamento e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, in attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della L. 5 maggio 2009, n. 42), compreso l'eventuale riutilizzo di una quota del maggior gettito riferibile all'attività di recupero fiscale per il finanziamento di programmi e interventi finalizzati al sostegno dell'economia, alla promozione di nuova occupazione e di assistenza socio-sanitaria in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale nell'ambito del territorio regionale da escludere dal complesso delle spese finali determinate ai fini del rispetto della disciplina del Patto di stabilità interno.

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e gli adempimenti organizzativi connessi all'attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno disciplinati con apposita delibera di Giunta regionale.

 

     Art. 27. (Norme in materia di trasporti)

1. La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma in scadenza al 31 dicembre 2013 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente articolo e comunque per una durata non superiore ad un anno.

2. Al fine di garantire la continuità del servizio ferroviario regionale e per poter procedere ad un'unica gara per l'affidamento dei servizi di trasporto del Bacino unico del ferro, il contratto dei servizi ferroviari regionali gestiti da Ferrovia Adriatica Sangritana Spa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2014.

3. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2014, a concedere all'Azienda pubblica ARPA SpA una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro 10 milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'Azienda e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancato rimborso o di sopravvenute esigenze di cassa della Regione, la Regione potrà recuperare le anticipazioni concesse a valere sui contributi di esercizio.

4. Gli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi al settore del trasporto pubblico locale previsti dall'Accordo decentrato del 28 maggio 2004, relativamente agli anni 2012 e 2013, trovano copertura finanziaria sui residui di cui ai capitoli di parte spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 n. 181002 (U.P.B. 06.01.003), n. 181003 (U.P.B. 06.01.002) e n. 181004 (U.P.B. 06.01.002).

 

     Art. 28. (Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale)

1. La Regione, in considerazione della crisi economica internazionale, delle ripercussioni negative della stessa sul sistema produttivo regionale, della grave difficoltà attraversata da molte imprese, dei rischi di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale abruzzese, ritiene necessario promuovere la trasmissione d'impresa nell'ambito di una più vasta azione contro la crisi economica e per l'occupazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene esperienze di trasmissione d'impresa ai lavoratori ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione, visto l'articolo 45 della Costituzione che promuove la cooperazione, per le finalità non speculative della stessa, ritenendo tale forma societaria la più idonea per le iniziative in oggetto, sostiene interventi a favore di cooperative costituite in maggioranza dai lavoratori dell'azienda rilevata.

4. La Regione sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività, o rami di attività, dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale.

5. L'intervento di cui al comma 4 è attuato mediante la concessione di:

a) contributi a fondo perduto commisurati all'occupazione salvaguardata in relazione ad investimenti e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;

b) contributi a fondo perduto, per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di istruzione e formazione dei lavoratori;

c) prestiti senza interesse a sostegno della fase di avvio delle attività.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la quantificazione annuale delle risorse, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

7. Al fine di sostenere le esperienze di trasmissione d'impresa in favore dei lavoratori, la Giunta regionale può prevedere l'introduzione di priorità, in favore di tali società, nei criteri attuativi e nei bandi relativi alle agevolazioni previste dalle principali norme regionali in favore delle imprese e nei programmi di formazione professionale.

8. In sede di prima attuazione l'onere è quantificato in € 100.000,00 e si provvede alla relativa copertura mediante l'utilizzo di quota parte, per € 100.000,00, dello stanziamento del Cap. 51625, U.P.B. 11.01.003, denominato "Spese per la realizzazione delle azioni formative aziendali, azioni di sistema e azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori enti ex legge 40/1987 - L. 236/1993".

 

     Art. 29. (Sistema integrato tariffario "unico")

1. In attuazione della L.R. 27 dicembre 1998, n. 153 "Norme per gli investimenti nel settore trasporti" è istituito nella Regione Abruzzo un nuovo sistema di integrazione tariffaria con l'adozione di titoli di viaggio che consentano all'utenza l'utilizzo dei diversi servizi di trasporto di persone, sia su gomma che su ferro, operanti nell'intero territorio regionale.

2. Detta integrazione da realizzarsi mediante apposita convezione tra le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tipologia e dei titoli di viaggio adottati dalla Regione, renderà finalmente operativo il cosiddetto STIR (sistema tariffario integrato, regionale) per la cui definizione è incaricato, sin dal 2005, il Servizio Pianificazione Territoriale e Organizzazione dei Trasporti.

3. Il nuovo sistema tariffario consentirà di poter utilizzare indifferentemente un solo titolo di viaggio per i servizi di trasporto pubblico offerti dalle Aziende abruzzesi di trasporto locale operanti sia in modalità gomma che ferro e troverà applicazione in ambito regionale adattando per caratteristiche e peculiarità l'attuale biglietto integrato denominato "UNICO", operativo dal 1° settembre 2004 (Deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 4 giugno 2004) nella sola Area metropolitana Chieti-Pescara, limitatamente alle Aziende A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., La Panoramica snc e SATAM S.p.A..

4. Le operazioni contenute nel presente articolo dovranno concludersi entro il 31.12.2014 in modo tale da poter attuare dall'1.1.2015 il nuovo sistema integrato tariffario unico.

 

     Art. 30. (Promozione e valorizzazione delle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici)

1. La Regione Abruzzo riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e strumenti di crescita sociale ed economica del territorio ed occasioni di sviluppo del turismo regionale.

2. La Regione Abruzzo promuove e valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:

a) la ricerca storica e la diffusione della conoscenza delle tradizioni locali;

b) la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi delle rievocazioni storiche, quali arredi, manufatti, costumi e musiche strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;

c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;

d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;

e) l'aggregazione e la coesione sociale;

f) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche anche al fine di diffondere la conoscenza di tali eventi;

g) momenti ed occasioni di scambio con altre simili realtà europee e di altre regioni italiane.

3. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:

a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;

b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.

4. È istituito il Registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono nel territorio regionale, alla cui tenuta provvede l'assessorato regionale competente in materia di turismo e cultura.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.

6. Il registro è pubblicato annualmente sul BURAT della Regione Abruzzo.

7. Le manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione Abruzzo e sono contraddistinte da un apposito logo, definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura "manifestazione storica di interesse locale" e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale identificativo del turismo.

8. La Giunta regionale concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel Registro di cui all'articolo 3, definendo modalità e termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale e le manifestazioni che coinvolgano città europee.

9. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge regionale recano espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.

10. Gli interventi a sostegno delle iniziative storiche di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre forme di sostegno e finanziamenti derivanti da altre leggi regionali per le medesime attività.

11. Con decorrenza dall'anno 2014, le risorse destinate agli interventi di cui al comma 10 sono definite in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale.

 

     Art. 30 bis. (Fondo di dotazione ex art. 4 L.R. 77/2000 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo") [4]

1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita presuntivamente per l'anno 2014 in € 1.650.000,00. Sono, altresì, utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2007, giacenti presso la FIRA.

2. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della L.R. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è, pertanto, finanziato:

a) per € 1.650.000,00 con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

b) con le economie, da quantificare, derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2007, giacenti presso la FIRA.

3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di € 1.650.000,00, sul capitolo 34020, UPB 04.02.002, denominato "Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della L.R. 77/2000".

4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 1.650.000,00, sul capitolo 242432, UPB 09.02.002, denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione".

5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 31. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativo all'esercizio 2014.

 

     Art. 32. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

 

Allegato 1

Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali

(Omissis)

Vedi l'allegato

 

Allegato 2

Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2014, n. 36.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2014, n. 36.

[3] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 17 aprile 2014, n. 17.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2014, n. 14.