§ 4.2.33 - L.R. 3 aprile 1995, n. 25.
Norme per la concessione di contributi regionali per la utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:03/04/1995
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti e opere finanziabili.
Art. 3.  Contributo regionale.
Art. 4.  Piano di riparto finanziamenti.
Art. 5.  Richieste di contributo.
Art. 6.  Spese ammesse a contributo e pareri tecnici.
Art. 7.  Individuazione adduttori secondari.
Art. 8.  Convenzione di concessione di costruzione e gestione.
Art. 9.  Decadenza dal finanziamento e vincolo di destinazione dei fondi.
Art. 10.  Progettazione.
Art. 11.  Pubblica utilità ed urgenza.
Art. 12.  Collaudi e vigilanza.
Art. 13.  Snellimento procedure.
Art. 14.  Monitoraggi ed indagini.
Art. 15.  Centri bombolari.
Art. 16.  Norma di rinvio.
Art. 17.  Abrogazione di disposizioni regionali.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.33 - L.R. 3 aprile 1995, n. 25.

Norme per la concessione di contributi regionali per la utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari.

(B.U. 28 aprile 1995, n. 10).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione favorisce l'utilizzazione nel proprio territorio del metano e del gas G.P.L. o similari.

     A tal fine concede contributi per la realizzazione di opere volte a favorire la diffusione di tali combustibili.

 

     Art. 2. Soggetti e opere finanziabili.

     Possono accedere alle provvidenze della presente legge:

     A) I singoli Comuni, ovvero quelli associati nelle forme di cui al successivo comma 5, le Comunità Montane e le Province che intendano proporre la realizzazione di reti di distribuzione in Comuni che ne siano totalmente privi;

     B) in via subordinata, possono avvalersi dei benefici della presente legge i soggetti di cui al precedente punto A) che intendano realizzare le stesse tipologie di opere per Comuni il cui territorio risulti già parzialmente metanizzato.

     I Comuni associati, le Comunità Montane, le Province, possono presentare istanze per le finalità della presente legge solo a nome di Comuni che li abbiano esplicitamente delegati a farlo.

     I Comuni possono avanzare un'unica istanza per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge.

     Sono considerate istanze ascrivibili al Comune le richieste di finanziamento presentate dal Comune medesimo ovvero dalle Associazioni di Comuni, dalle Comunità Montane, dalle Province, ove dallo stesso delegate.

     Per associazioni di comuni si intende l'insieme dei Comuni che, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 142/90, deliberino autonomamente di attivare la distribuzione del metano o del G.P.L. o similari nel proprio territorio associandosi con Comuni limitrofi in una gestione unitaria del servizio.

     E' equiparata all'associazione dei comuni qualsiasi altra associazione fra Comuni, Comunità Montane e Province.

     Per gestione unitaria si intende la gestione affidata ad un unico oggetto, che distribuisca il metano o G.P.L. o similari, praticando a tutti gli utenti gli stessi prezzi di fornitura.

     Rientrano nella categoria di cui al punto a) dell'art. 2 le associazioni a cui aderisca almeno un comune non metanizzato, nonché le associazioni di Comuni, Province, Comunità Montane e loro Consorzi, che non abbiano usufruito dei fondi di cui alla Legge 28.11.1980, n. 784, che realizzino la gestione in forma diretta.

     Il contributo finanziario è destinato alla realizzazione delle seguenti nuove opere:

     a) cabine di ricezione, condutture di trasporto, reti cittadine e le opere accessorie dagli stacchi degli adduttori secondari agli allacciamenti degli utilizzatori finali, i misuratori;

     b) reti cittadine alimentate a metano, G.P.L. o similari, convertibili a metano, compreso il centro bombolare;

     c) estensione di reti da un Comune ad altri limitrofi che determini un bacino d'utenza a gestione unitaria affidata ad un unico soggetto, pubblico o privato, che distribuisca il gas praticando a tutti gli utenti gli stessi prezzi di fornitura.

     Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione concede, ai soggetti ammissibili al finanziamento, contributi sul mutuo da accendersi, a loro cura, presso la Cassa DD.PP. o altro Istituto Bancario abilitato secondo le modalità di cui all'art. 3.

 

     Art. 3. Contributo regionale.

     Per i mutui contratti dagli Enti di cui all'art. 2 - 1 ° comma la Regione concede un contributo fisso annuale pari al 11% (undici per cento) della spesa pubblica globale e per la durata di 20 anni.

     In ogni caso l'importo del contributo regionale non può essere superiore alla rata di ammortamento del mutuo.

     La spesa pubblica globale riconosciuta come ammissibile a finanziamento non può superare l'ammontare di L. 4.000.000 per utenza servibile come individuata al comma seguente.

     Il numero massimo delle utenze è determinato convenzionalmente dal quoziente fra il numero degli abitanti servibili residenti alla data del censimento ISTAT 1991, diviso tre. Nel caso delle associazioni di comuni il numero massimo delle utenze è dato dalla popolazione complessiva non servita dei comuni interessati diviso tre.

     I contributi sono corrisposti direttamente e irrevocabilmente all'istituto mutuante mediante semestralità costanti, comprensive di capitale e interessi, a decorrere dal primo di gennaio successivo alla data di concessione del mutuo stesso.

     Le erogazioni in conto mutuo sono disposte sulla base della documentazione di cui all'art. 12 del D.M. Tesoro dell'1.3.1992, trasmessa direttamente dagli enti mutuatari all'istituto mutuante.

     Il saldo finale è erogato in base al certificato di collaudo o di regolare esecuzione omologato dalla Regione.

     8. Il concessionario, a conclusione dell’intervento, trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra concedente e concessionario, ai fini della rideterminazione del contributo definitivo [1].

     Il contributo è corrisposto direttamente al concessionario a decorrere dall'inizio dei lavori e annualmente su certificazione del Sindaco attestante l'inizio, il regolare andamento dei lavori e la loro ultimazione, nonché l'inizio ed il regolare andamento della gestione dell'impianto.

     La certificazione di cui al precedente comma può consistere anche in un visto dell'Ente Concedente su dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere hanno raggiunto un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere al Concessionario [2].

     Per le annualità successive all'approvazione del collaudo il contributo regionale definitivo viene corrisposto direttamente al Concessionario, salvo i casi di notifica scritta dell'Ente concedente circa il verificarsi di gravi inadempienze sull'andamento della gestione dell'impianto o per determinazioni assunte sulla base della convenzione sottoscritta ovvero per accordo con il concessionario [3].

 

     Art. 4. Piano di riparto finanziamenti. [4]

 

     Art. 5. Richieste di contributo. [5]

     Gli Enti devono rivolgere richiesta per la concessione dei benefici entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le richieste devono essere inviate esclusivamente con Raccomandata A.R., e fa fede la data del timbro postale di partenza.

     Le richieste verranno istruite e, se complete, inserite in graduatoria di merito secondo le modalità previste all'art. 4.

     Le richieste completate con la documentazione necessaria e quelle inviate dopo il termine dei 180 gg. ed entro 300 gg. dalla vigenza della presente legge, possono beneficiare dei finanziamenti residui non utilizzati nella prima ripartizione.

     A tal fine la Giunta Regionale adotta le medesime procedure di cui all'art. 4.

     Ulteriori economie risultanti sono finalizzate, con le medesime procedure, al finanziamento, anche parziale, delle richieste di cui alla lett. B dell'art. 2.

     In caso di residui parziali non sufficienti a finanziare il successivo intervento o di importi non richiesti nell'ambito di una graduatoria provinciale, si provvede a trasferire il residuo sulla graduatoria con indice di redditività più favorevole.

     La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere corredata della seguente documentazione:

     A) Deliberazione con la quale:

     1) si approva il progetto preliminare dando atto che lo stesso progetto definisce il quadro delle esigenze da soddisfare, e consistente in una valutazione di fattibilità delle opere e dei lavori, che deve contenere:

     - gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali caratteristiche tecniche di forma e di inserimento ambientale delle opere e dei lavori;

     - preventivo di spesa basato sui costi parametrici correnti e valutazione dei costi di gestione;

     2) si specifica il costo globale dell'intervento e il numero delle utenze servibili;

     3) si stabilisce espressamente il regime prescelto per la realizzazione dell'opera e la gestione del servizio (diretta o in concessione);

     4) si impegna l'Ente a non superare, nella redazione del progetto esecutivo cantierabile, il costo globale dell'intervento e a non ridurre il numero delle utenze servibili, così come risultanti dal progetto preliminare.

     B) Specifica certificazione attestante l'entità della popolazione del Comune non servita, residente alla data del censimento ISTAT 1991, ed eventuale popolazione del Comune non servita, residente, alla stessa data, nella parte di territorio inserito in un parco nazionale o regionale.

     In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al punto 4) lett. A, la Giunta Regionale provvede a deliberare l'esclusione dal finanziamento ove in base al nuovo indicatore risultante l'Ente non avrebbe conseguito l'ammissione a finanziamento.

 

     Art. 6. Spese ammesse a contributo e pareri tecnici.

     Il concorso di finanziamento, fermi restando i limiti fissati all'art. 3, viene concesso dalla Regione sul costo globale per le spese ritenute ammissibili.

     Le spese ammissibili sono quelle individuate dagli artt. 2 e 3 della L.R. 62/82 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche e di accesso al Credito della Cassa Depositi e Prestiti.

     I progetti esecutivi delle opere e le loro varianti dovranno essere sottoposti al parere del C.R.T.A. - Settore LL.PP. - ai sensi della L.R. 43/79, quando l'importo supera i tre miliardi di lire. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere stesso.

     Nessun ulteriore parere regionale è richiesto per il successivo affidamento, consegna ed esecuzione delle opere.

     Le variazioni progettuali che comportino lavori complementari aggiuntivi, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità delle opere stesse, restando fisso l'importo massimo ammesso a finanziamento.

     Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'Ente, che ne curerà la copertura con propri fondi.

     L'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei competenti organi dell'Amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere.

     Gli interventi ammissibili a finanziamento devono risultare iniziati dopo la data del 29.4.1995 [6].

 

     Art. 7. Individuazione adduttori secondari. [7]

     Un importo non superiore a £. 3.000.000.000 dello stanziamento annuo di cui al Capitolo 152360 è destinato alla realizzazione delle cabine di prelievo e delle opere di trasporto in media pressione del gas metano (feeder) dei Comuni ammessi a finanziamento regionale che realizzano direttamente le loro opere, nonché al cofinanziamento del feeder di collegamento e della rete interna del comune di Campotosto.

     La Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le modalità di utilizzo di detta riserva anche avvalendosi di apposite convenzioni con Enti energetici, Istituti di credito e FIRA (finanziaria regionale), per le finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. Convenzione di concessione di costruzione e gestione.

     I soggetti di cui all'art. 2 possono realizzare reti e metano, G.P.L. o similari anche attraverso concessioni di costruzione e gestione delle opere.

     Le concessioni vanno regolate in conformità alla normativa vigente con la sottoscrizione di apposita convenzione.

     In dipendenza del rapporto di concessione tutte le opere da realizzarsi sono opere di pubblico interesse, necessarie ed indifferibili.

     Al termine del rapporto concessivo le opere, gli impianti, le attrezzature, i macchinari, gli accessori, le pertinenze e quant'altro costruito, installato e fornito dal concessionario, passano in proprietà all'Ente concedente, senza corrispettivo alcuno.

 

     Art. 9. Decadenza dal finanziamento e vincolo di destinazione dei fondi.

     La Giunta regionale dispone, nei confronti dell'Ente beneficiario, l'attivazione della procedura di recupero dei contributi regionali erogati in conto rata mutuo, qualora, entro due anni dalla data di comunicazione dell'ammissione a finanziamento, non sia stato emesso ed inviato al competente servizio della Giunta Regionale il certificato comunale di inizio dei lavori [8].

     Tutti gli Enti ammessi a finanziamento sono tenuti a trasmettere, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori come sopra certificato, la deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione [9].

     Trascorso tale termine la struttura regionale competente provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese sostenute e documentate.

     Gli amministratori, i funzionari, ed i Tesorieri degli Enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal quadro economico allegato.

     La Regione esercita l'attività di vigilanza sul corretto impiego dei contributi in riferimento ai vincoli di destinazione dei fondi erogati.

     Gli Enti beneficiari sono tenuti a presentare al servizio riscontro della Giunta Regionale il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita e la relativa documentazione di spesa, entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 10. Progettazione.

     I soggetti ammessi a finanziamento progettano ed eseguono le opere ammesse ed assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo-contabile.

 

     Art. 11. Pubblica utilità ed urgenza.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte degli Enti interessati comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

     Il risultato della gara di appalto non è soggetto ad approvazione regionale e consente l'immediato avvio dei lavori.

 

     Art. 12. Collaudi e vigilanza.

     L'Amministrazione regionale, esercita la sorveglianza sulle opere tramite i propri Servizi dei Geni Civili.

     Alla nomina dei Collaudatori o delle Commissioni di collaudo la Regione provvede ai sensi della L.R. 62/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I collaudatori, pubblici dipendenti o liberi professionisti, iscritti nell'albo regionale di cui alla succitata legge regionale, vengono retribuiti ai sensi delle normative vigenti.

     Per gli interventi finanziari di importo inferiore a 1.000 milioni è ammessa, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.

     In presenza di riserve avanzate dall'impresa è obbligatorio il certificato di collaudo.

     Per opere superiori a 3.000 milioni di importo a base d'asta è possibile la nomina di commissioni di collaudo in corso d'opera.

     In caso di concessioni di realizzazione e gestione delle opere è obbligatorio il collaudo in corso d'opera.

     8. Al fine della semplificazione delle procedure e per facilitare le operazioni di collaudo, anche in caso di concessione, i lavori di realizzazione degli impianti vanno condotti e contabilizzati, per quanto compatibile, secondo le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici [10].

     Le spese di collaudo restano comunque a carico del concessionario [11].

     Il collaudo va finalizzato anche ai seguenti accertamenti:

     - verifica del costo globale effettivo di realizzazione della rete;

     - verifica della consistenza delle opere di "primo impianto" realizzate e la corrispondenza al progetto esecutivo che, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma della presente legge, saranno trasferite gratuitamente all'Ente Concedente;

     - verifica del numero delle utenze convenzionali servibili con l'impianto, come definite dal precedente art. 3;

     - verifica del rispetto della convenzione di concessione di costruzione e gestione [12].

 

     Art. 13. Snellimento procedure.

     Al fine di acquisire gli atti d'intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i progetti degli interventi di cui alla presente legge può essere convocata dagli enti legittimati una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     Ove l'attuazione degli interventi lo richieda, gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto delle rispettive competenze, promuovono la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 14. Monitoraggi ed indagini.

     Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e la programmazione relativi alle reti infrastrutturali di interesse regionale e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale regionale in materia di opere pubbliche, è istituito un fondo di dotazione per il Settore LL.PP. dell'importo di L. 485.000.000.

     Tale fondo può essere utilizzato anche per dotare la struttura di strumenti operativi necessari per la gestione della presente legge.

     La struttura organizzativa competente alla gestione della presente legge sarà aggiornata e dotata di personale con idonee figure professionali, individuate con atto amministrativo.

 

     Art. 15. Centri bombolari. [13]

 

     Art. 16. Norma di rinvio.

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di lavori pubblici.

 

     Art. 17. Abrogazione di disposizioni regionali.

     La L.R. 16.6.1980, n. 55 è abrogata.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 14 della presente legge, valutati, per l'anno 1995, in complessive L. 15.485.000.000, si provvede:

     per gli oneri di cui all'art. 1:

     a) quanto a L. 2.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29.12.1977, n. 81, con il fondo globale al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 11 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994;

     b) quanto a L. 1.000.000.000 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 152334 denominato «Interventi per la metanizzazione L.R. 11.9.1979, n. 43 e L.R. 16.6.1980, n. 55» disponibilità conservata a residuo nella situazione contabile del bilancio per l'esercizio 1995;

     c) quanto a L. 12.000.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 11 dell'elenco n. 4, Cap. 324000 allegato al bilancio per l'esercizio medesimo.

     Per gli oneri di cui all'art. 14 valutati in L. 485.000.000 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 152334 denominato «Interventi per la metanizzazione L.R. 11.9.1979, n. 43 e L.R. 16.6.1980, n. 55» disponibilità conservata a residuo nella situazione contabile del bilancio per l'esercizio 1995.

     La partita n. 11 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è istituito ed iscritto il Cap. 152360 nel Settore 15, Titolo 2, Ctg. 3 denominato «Contributi per l'esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari» con uno stanziamento complessivo di L. 14.000.000.000, di cui L. 12.000.000.000 per competenza e cassa e L. 2.000.000.000 per sola competenza.

     Per gli esercizi successivi al 1995 gli oneri derivanti dalla concessione dei mutui verranno iscritti nel bilancio regionale per l'intera durata dei mutui stessi sul pertinente Cap. 152360.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

[2] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 141.

[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 141.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 1996, n. 115.

[5] Si veda l'art. 1 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 125, per la proroga dei termini di cui al presente articolo.

[6] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 141.

[7] Si veda l'art. 1 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 125, per la proroga dei termini di cui al presente articolo. Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 141.

[8] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 21 settembre 1999, n. 80.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 141.

[10] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 141 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

[11] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 141.

[12] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 141.

[13] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 1996, n. 115.