§ 6.1.229 - L.R. 27 marzo 2014, n. 14.
Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:27/03/2014
Numero:14


Sommario
Art. 1 . (Modifica alla L.R. 7/2014)
Art. 2 . (Modifiche alla L.R. 7/2014)
Art. 3 . (Modifiche alla L.R. 8/2014)
Art. 4 . (Sostituzione dell'art. 6 ed integrazione all'art. 10 della L.R. 77/2000)
Art. 5 . (Modifica all'art. 12 della L.R. 5/1999)
Art. 6 . (Modifica all'art. 63 della L.R. 3/2014)
Art. 7 . (Ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.A.)
Art. 8 . (Entrata in vigore)


§ 6.1.229 - L.R. 27 marzo 2014, n. 14.

Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28.4.2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. 5/1999, alla L.R. 3/2014, alla L.R. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.

(B.U. 9 aprile 2014, n. 14)

 

Art. 1. (Modifica alla L.R. 7/2014)

1. Dopo l'art. 30 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" è inserito il seguente:

"Art. 30-bis

(Fondo di dotazione ex art. 4 L.R. 77/2000 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo")

1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita presuntivamente per l'anno 2014 in € 1.650.000,00. Sono, altresì, utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2007, giacenti presso la FIRA.

2. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della L.R. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è, pertanto, finanziato:

a) per € 1.650.000,00 con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

b) con le economie, da quantificare, derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2007, giacenti presso la FIRA.

3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di € 1.650.000,00, sul capitolo 34020, UPB 04.02.002, denominato "Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della L.R. 77/2000".

4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 1.650.000,00, sul capitolo 242432, UPB 09.02.002, denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione".

5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.".

 

     Art. 2. (Modifiche alla L.R. 7/2014)

1. La Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'Allegato 2 dell'articolo 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, è sostituita dalla Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d' impegno di cui all'Allegato 2 della presente legge.

 

     Art. 3. (Modifiche alla L.R. 8/2014)

1. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'art. 6 ed integrazione all'art. 10 della L.R. 77/2000)

1. L'art. 6 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è sostituito con il seguente:

"Art. 6

Procedure e modalità per accedere alle agevolazioni

1. Le domande tese ad ottenere le provvidenze sono inviate al competente ufficio regionale che ne cura l'istruttoria tecnica e amministrativa, secondo le modalità attuative stabilite, nel contesto del programma di cui all'art. 10, dalla Giunta regionale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. Le domande saranno esaminate con la procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e nel programma di cui all'art. 10 sarà precisato se con il ricorso al procedimento a sportello o al procedimento a graduatoria.".

2. Al comma 3 dell'art. 10, della L.R. 77/2000, dopo la lettera "d-ter) limiti di cumulo" è aggiunta la seguente:

"d-quater) la procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 123/1998 con la quale saranno esaminate le domande, se con il ricorso al procedimento a sportello o al procedimento a graduatoria."

 

     Art. 5. (Modifica all'art. 12 della L.R. 5/1999)

1. Al comma 5-bis, dell'art. 12 della L.R. 11.2.1999, n. 5 "Norme organiche sul teatro di prosa", le parole "di 0,50 centesimi" sono sostituite con le parole "di € 35.000,00, a valere sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999"".

 

     Art. 6. (Modifica all'art. 63 della L.R. 3/2014)

1. Al comma 1, dell'art. 63 della L.R. 4.1.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" le parole "le altre Forze di Polizia e" sono soppresse.

 

     Art. 7. (Ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.A.) [1]

1. Ai sensi dell'art. 2447 del codice civile la Regione concorre alla ricostituzione del capitale sociale della SAGA S.p.a. per l'importo massimo di € 2.539.000,00 proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale.

2. E' autorizzato l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile fino all'importo massimo di € 3.433.000,00 corrispondente alle quote non sottoscritte e date in opzione agli altri soci che partecipano al capitale sociale della SAGA S.p.a..

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 5.972.000,00, si provvede mediante impiego delle disponibilità a valere sulle risorse relative ai trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 novembre 1999, n. 175 (Criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) UPB 02.02.008 - Capitolo di spesa 12352 [2].

4. Gli articoli 38 (Aeroporto d'Abruzzo) e 39 (Disposizioni transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 sono abrogati.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sull Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2014, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2014, n. 34.