§ 6.2.22 - L.R. 17 novembre 2010, n. 49.
Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:17/11/2010
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 5, comma 2, della L.R. n. 38 del 10.08.2010
Art. 2.  Interventi normativi urgenti per l’anno 2011
Art. 3.  Attuazione dell’art. 6, comma 20, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. n. 122/2010
Art. 4.  (Attuazione dell’art. 14 del d.l. 78/2010)
Art. 5.  Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali
Art. 6.  Modifiche all’art. 19 della L.R. n. 91 del 6.12.2010
Art. 7.  Modifiche all’art. 30, della L.R. n. 38 del 10.8.2010
Art. 8.  Modifiche all’art. 138, comma 1 della L.R. n. 6 dell’8.2.2005
Art. 9.  Riprogrammazione delle somme
Art. 11.  Procedura selettiva per la copertura di posti a tempo determinato
Art. 12. 
Art. 12 bis.  (Neutralità finanziaria)
Art. 13.  Ulteriori interventi urgenti per le Comunità Montane


§ 6.2.22 - L.R. 17 novembre 2010, n. 49.

Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.

(B.U. 1 dicembre 2010, n. 76)

 

     Art. 1. Modifiche all’art. 5, comma 2, della L.R. n. 38 del 10.08.2010

1. All’art. 5, comma 2, della L.R. n. 38 del 10.08.2010 le parole “del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile” sono sostituite dalle seguenti “costituita dal Commissario Delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, in attuazione dell’art. 1, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3833 del 22 dicembre 2009”.

 

     Art. 2. Interventi normativi urgenti per l’anno 2011

1. Gli oneri derivanti dalle spese logistiche, ricettive, organizzative connesse alla Presidenza CALRE (Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti Regionali Europei), attribuita per l’anno 2011 al Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, gravano nell’ambito dell’U.P.B. 005 del bilancio della Regione Abruzzo denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo nell’ambito del l’U.P.B. 10 del bilancio del Consiglio regionale, denominata “Spese per gli organi del Consiglio regionale.”

 

3. La spesa di cui ai commi precedenti ha carattere dell’obbligatorietà.

 

     Art. 3. Attuazione dell’art. 6, comma 20, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. n. 122/2010

1. In attuazione dell’art. 6, comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione Abruzzo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, provvede al contenimento della spesa riducendo gli stanziamenti ritenuti opportuni e di qualsivoglia natura, fermo restando il risultato in termini di saldi che si otterrebbe dalla riduzione delle spese previste nell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. n. 122/2010. L’effettivo contenimento della spesa è attestato con apposito allegato al bilancio di previsione, anche mediante analisi comparativa [1].

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al Consiglio regionale e agli enti ed agenzie regionali.

 

     Art. 4. (Attuazione dell’art. 14 del d.l. 78/2010) [2]

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di cui all’articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il trasferimento di personale dipendente, assunto a seguito di procedure selettive pubbliche, tra Consiglio regionale, Giunta ed Enti, Agenzie ed Aziende regionali di cui all’art.10, comma 13, lett. b), della legge regionale 25 marzo 2002 n 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), anche in soppressione è considerato procedura di mobilità interna così come disciplinata dai rispettivi regolamenti per la mobilità.

 

     Art. 5. Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali [3]

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.

 

     Art. 6. Modifiche all’art. 19 della L.R. n. 91 del 6.12.2010

1. All’art. 19 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 ad oggetto “Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390” sono aggiunti i seguenti commi:

 

4. In caso di assenza o impedimento del direttore dell’Azienda, le relative funzioni sono svolte da un vicario nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i dipendenti dell’Azienda in possesso di qualifica dirigenziale o, in difetto, avente i requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

5. Per la durata dell’incarico di cui al comma 4, al vicario sono attribuite le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente regionale in base alla normativa vigente in materia.

 

     Art. 7. Modifiche all’art. 30, della L.R. n. 38 del 10.8.2010

1. Dopo il comma 3 dell’art. 30 della L.R. n. 38/2010 è aggiunto il seguente comma:

 

“4. Le opere e i lavori di cui al presente articolo devono determinare il concreto inizio lavori non oltre la data del 31 dicembre 2011. Per tale finalità le risorse previste nelle leggi citate rimangono nelle disponibilità dei soggetti beneficiari”.

 

     Art. 8. Modifiche all’art. 138, comma 1 della L.R. n. 6 dell’8.2.2005

1. Il comma 1 dell’art. 138 della L.R. 8.2.2005, n. 6 è così sostituito:

 

“1. E’ istituita, ai sensi della L.R. n. 38/1996 e previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico, una Riserva naturale controllata nella zona conosciuta come Grotte di Luppa, sita nel territorio del Comune di Sante Marie; le aree individuate per la suddetta riserva si estendono per circa 435 (quattrocentotrentacinque) ettari, come previsto dalla delibera del Consiglio comunale di Sante Marie n. 45 del 27 novembre 1999”.

 

     Art. 9. Riprogrammazione delle somme

1. Al fine di consentire con le modalità previste dall'art. 13 della L.R. 7 giugno 1996 n. 36 la ripartizione a favore dei Consorzi di bonifica regionali dei contributi ivi previsti, limitatamente al corrente esercizio finanziario si provvede a riprogrammare la somma di €1.100.000,00 disponendo le seguenti variazioni:

 

- in diminuzione per €1.100.000,00 sul Cap. 102489 - U.P.B. 07.02.003 (codice S.I.O.P.E. 02.03.02.2323) denominato “Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53”;

 

- in aumento, autorizzandone l’iscrizione per competenza e cassa, per l’importo di €1.100.000,00 sul Cap. 102396 - U.P.B. 07.02.005 (codice S.I.O.P.E. 02.02.03.2249) denominato “Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70”.

 

2. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di dismissione a cura della Gestione Stralcio di cui alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 47 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo”, limitatamente al corrente esercizio finanziario si provvede a riprogrammare la somma di €130.000,00 disponendo le seguenti variazioni:

 

- in diminuzione per €165.000,00 sul Cap. 102489 - U.P.B. 07.02.003 (codice S.I.O.P.E. 02.03.02.2323) denominato “Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53”;

 

- in aumento, autorizzandone l’iscrizione per competenza e cassa, per l’importo di €165.000,00 sul Cap. 101302 - U.P.B. 07.01.002 (codice S.I.O.P.E. 01.03.01.1348) denominato “Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex CASMEZ L.R. 10.3.2008, n. 3.”.

 

     Art. 10. Interventi urgenti per il complesso immobiliare “Ex Cofa”

1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre interventi urgenti per la bonifica del complesso immobiliare “Ex Cofa” di Pescara di proprietà della Regione Abruzzo.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un intervento di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 02.01.007 – 11406, denominato “Spese per la manutenzione degli immobili e per i servizi tecnici connessi” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.

 

3. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

 

a. lo stanziamento del capitolo di entrata 03.03.001 – 33001, denominato “Utili di aziende ed enti regionali”, è incrementato di Euro 300.000,00;

 

b. lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 – 11406, denominato “Spese per la manutenzione degli immobili e per i servizi tecnici connessi”, è incrementato di Euro 300.000,00.

 

     Art. 11. Procedura selettiva per la copertura di posti a tempo determinato [4]

[1. La Giunta Regionale è autorizzata ad attivare procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato.

2. Sono esentati dalla preselezione per l’accesso a detta procedura selettiva coloro che abbiano maturato presso uffici dell’Amministrazione regionale o di un ente ad essa strumentale un triennio, anche non continuativo, di impiego con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nei cinque anni anteriori alla data del 28 settembre 2007.

3. Al fine dell’attuazione della procedura di cui al comma 1, la Giunta Regionale stabilisce, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali, i requisiti e le modalità di valutazione da applicare in sede di procedura selettiva. Quest’ultima, in ogni caso, deve prevedere la valutazione dell’attività lavorativa svolta presso l’ente da ciascun singolo candidato, nonché una riserva di posti per il personale di cui al comma 2, che non può eccedere il 50% dei posti messi a procedura selettiva.

4. Le procedure selettive devono essere bandite entro 30 giorni.]

 

     Art. 12. [5]

1. La Giunta Regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione del periodo di impiego effettivamente svolto in uffici dell'Amministrazione Regionale o di enti ad essa strumentali, dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato.

2. I punteggi preferenziali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in ogni caso, in misura non eccedente 1/3 del punteggio complessivo e comunque in misura tale da non pregiudicare irragionevolmente la possibilità di accesso e partecipazione di concorrenti esterni all'Amministrazione regionale.

3. Il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica.

 

     Art. 12 bis. (Neutralità finanziaria) [6]

1. Dall’attuazione degli articoli 5 e 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica

 

     Art. 13. Ulteriori interventi urgenti per le Comunità Montane

1. Nelle more della conclusione del processo di riordino in corso e al fine di consentire il puntuale adempimento delle obbligazioni già in essere delle Comunità Montane per l'anno 2010 e superare le criticità finanziarie determinate dal comma 187, art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la Giunta regionale destina e disciplina le ulteriori risorse finanziarie da assegnare alle Comunità Montane impossibilitate a perseguire l'equilibrio di bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

 

2. Le ulteriori risorse finanziarie di cui al presente articolo sono erogate a favore delle Comunità Montane nei limiti massimi degli importi indicati nell'Allegato A e previa istruttoria da parte della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive, con riferimento alle spese per obbligazioni già in essere da parte delle Comunità Montane.

 

3. Gli oneri finanziari quantificati in Euro 1.756.000,00 per l'esercizio finanziario 2010, trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 - 121540 denominato "Contributo in favore delle Comunità Montane".

 

4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

 

a. lo stanziamento del capitolo di entrata 03.03.001 - 33001, denominato "Utili di aziende ed enti regionali", è incrementato di Euro 1.756.000,00;

 

b. lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 - 121540, denominato "Contributo in favore delle Comunità Montane", è incrementato di Euro 1.756.000,00.

 

5. La Giunta regionale procede alla attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo per il tramite della Direzione regionale competente in materia di enti locali.

 

 

Allegato A

 

Importi massimi finanziabili alle Comunità Montane

 

Alto Sangro

€ 150.000,00

Gran Sasso

€ 350.000,00

Sirentina

€ 240.000,00

Aventino Medio Sangro

€ 120.000,00

Laga

€ 100.000,00

Valle Roveto

€ 160.000,00

Valle del Giovenco

€ 300.000,00

Marsica 1

€ 270.000,00

Peligna

€ 66.000,00

 


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 5.

[2] Articolo sostituito dall'art. 43 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 2012, n. 48.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[6] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.