§ 6.1.234 - L.R. 26 settembre 2014, n. 36.
Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:26/09/2014
Numero:36


Sommario
Art. 1 . (Modifiche all'art. 23 della L.R. 7/2014)
Art. 2 . (Integrazione alla L.R. 96/1996)
Art. 3 . (Entrata in vigore)


§ 6.1.234 - L.R. 26 settembre 2014, n. 36.

Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).

(B.U. 8 ottobre 2014, n. 40)

 

     Art. 1. (Modifiche all'art. 23 della L.R. 7/2014)

1. Al comma 1 dell'art. 23 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)), le parole "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".

2. Al comma 2 dell'art. 23 della L.R. 7/2014, le parole "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".

 

          Art. 2. (Integrazione alla L.R. 96/1996)

1. Dopo l'articolo 9 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente:

"Art. 9 bis. (Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia)

1. Nel caso di sgombero coattivo di stabili, occupati da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla demolizione e ricostruzione o al recupero urbanistico o al risanamento edilizio, gli originari assegnatari, in possesso dei requisiti per la permanenza, possono ottenere, con priorità sui richiedenti collocati nelle graduatorie in atto anche definitive e, ove necessario, secondo l'anzianità delle assegnazioni originarie, tra loro, o la riassegnazione di nuovi alloggi ricostruiti o recuperati, o l'assegnazione di altri alloggi disponibili, purché assoggettati, in entrambi i casi, allo stesso regime di quelli originariamente assegnati.

2. Ove i nuovi alloggi siano ricostruiti o recuperati in regime diverso rispetto a quello degli alloggi originariamente assegnati, la possibilità di riottenerne la riassegnazione, con le priorità e le modalità di cui al comma 1, è riconosciuta a condizione che siano accettati il diverso regime e le diverse condizioni contrattuali, anche se più onerose, derivanti dalle normative o dalle fonti di finanziamento in forza delle quali gli interventi di ricostruzione o di recupero sono stati realizzati.".

 

          Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.