§ 5.4.270 - L.R. 3 luglio 2012, n. 32.
Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione dell'adunata nazionale degli Alpini nella Regione Abruzzo per l'anno 2014.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:03/07/2012
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Norme per il coordinamento delle attività)
Art. 3.  (Forme di sostegno e modalità di concessione)
Art. 4.  (Controlli)
Art. 5.  (Copertura finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.270 - L.R. 3 luglio 2012, n. 32. [1]

Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione dell'adunata nazionale degli Alpini nella Regione Abruzzo per l'anno 2014.

(B.U. 11 luglio 2012, n. 38)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di agevolare l’organizzazione e lo svolgimento dell’adunata nazionale degli Alpini sul proprio territorio, la Regione Abruzzo sostiene l’iniziativa per la candidatura della Regione e del proprio capoluogo a sede principale per lo svolgimento delle manifestazioni che caratterizzano l’evento che si svolgerà nell’anno 2014.

 

     Art. 2. (Norme per il coordinamento delle attività)

1. In considerazione della necessità di assicurare un’ordinata organizzazione di molteplici iniziative strutturali che caratterizzano l’Adunata Nazionale degli Alpini è costituito un Comitato Istituzionale composto:

 

a) dal Presidente della Regione o suo delegato con funzioni di presidente in rappresentanza della Regione Abruzzo;

 

b) da un Rappresentante dell’Unione delle Provincie Italiane in rappresentanza delle quattro provincie abruzzesi scelto d’intesa dei Presidenti delle medesime;

 

c) da un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni in rappresentanza dei Comuni abruzzesi;

 

d) in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi:

 

1) dal Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi;

 

2) dal Coordinatore del Comitato Promotore per l’Adunata Nazionale Alpini L’Aquila 2014 con funzioni di coordinatore organizzativo ed operativo.

 

2. La sede del Comitato è stabilita presso la sede del Consiglio Regionale nella città di l’Aquila. Per ragioni organizzative e di efficacia dell’azione di coordinamento il Comitato può riunirsi anche in altre sedi istituzionali sul territorio regionale e presso le sedi della Sezione Regionale dell’Associazione Nazionale degli Alpini.

 

3. Sono compiti del Comitato Istituzionale di cui al comma 1:

 

a) indirizzare le iniziative finalizzate:

 

1) al sostegno per la candidatura del territorio regionale ad ospitare l’adunata nazionale degli Alpini e del capoluogo regionale a sede principale dove svolgere le manifestazioni che verranno programmate;

 

2) al sostegno organizzativo ed economico delle stesse manifestazioni;

 

b) prendere atto degli indirizzi operativi del Comitato Promotore per l’Adunata Nazionale Alpini 2014;

 

c) programmare, d’intesa con il Comitato Promotore per l’Adunata Nazionale Alpini 2014, gli eventi e le manifestazioni da svolgere su tutto il territorio regionale, preventivamente o successivamente alla manifestazione principale, in maniera da costituire un unico calendario delle manifestazioni.

 

4. La gestione amministrativa, organizzativa ed operativa delle manifestazioni e delle iniziative è affidata al Coordinatore del Comitato Promotore per l’Adunata Nazionale degli Alpini 2014, componente del Comitato Istituzionale.

 

5. Per il proprio funzionamento il Comitato Istituzionale approva un apposito regolamento interno e si avvale del contributo volontario degli iscritti all’Associazione Nazionale degli Alpini e del sostegno istituzionale della Direzione Regionale Protezione Civile ed Ambiente.

 

6. Il Comitato Istituzionale delibera le scelte a maggioranza dei presenti e le sedute sono valide, purché formalmente e validamente convocate nel rispetto delle norme del regolamento interno, con la presenza di almeno tre componenti fra i quali almeno il rappresentante dell’Associazione Nazionale degli Alpini sezione Abruzzi ovvero il Coordinatore del Comitato Promotore per l’Adunata Nazionale Alpini 2014.

 

7. La prima riunione d’insediamento del Comitato istituzionale si tiene entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il primo programma indicativo delle attività è approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

8. Le attività già poste in essere da parte del Comitato Promotore per l’Adunata Nazionale Alpini 2014 e dall’Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi, alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità da essa stabilite, rientrano nell’ambito del programma delle attività concordate. Per le stesse è redatta una relazione da approvare unitamente al rendiconto delle spese sostenute e per le quali è richiesto il rimborso.

 

     Art. 3. (Forme di sostegno e modalità di concessione)

1. La Regione sostiene le attività volte a promuovere la candidatura dell’Abruzzo a sede delle manifestazioni e del proprio capoluogo a sede della manifestazione principale attraverso la collaborazione istituzionale con il Comitato Promotore per l’Adunata Nazionale degli Alpini 2014 e l’Associazione Nazionale degli Alpini Sezione Abruzzi.

 

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a mezzo della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia quale struttura di riferimento e coordinamento delle Direzioni Regionali competenti per materia individuate con atto della Giunta Regionale.

 

3. La regione concede, altresì, un sostegno finanziario per le spese, di qualsivoglia natura, necessarie e sostenute per la promozione e per lo svolgimento delle manifestazioni.

 

4. Il Comitato di cui all’articolo 2, comma 1, predispone ed approva, unitamente al calendario delle manifestazioni previsto dall’articolo 2, comma 3, un apposito documento di previsione delle spese previste per promuovere la Regione a sede dell’Adunata Nazionale degli Alpini prevista per l’anno 2014 e per lo svolgimento delle manifestazioni ricomprese nel programma.

 

5. Il Soggetto Attuatore delle iniziative e del sostenimento dei costi è il Comitato Promotore per l’Adunata Nazionale Alpini L’Aquila 2014.

 

6. Il documento di previsione di cui al comma 4 è approvato dal Comitato di norma prima dello svolgimento delle manifestazioni previste nel programma e comunque entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento delle attività ivi previste ed è inviato alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia unitamente al programma stesso.

 

7. Sono ammessi a rimborso integrale, purché riconosciuti dal Comitato, i costi per attrezzature, materiali e servizi e di qualsivoglia altra natura sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge anche da parte dell’Associazione Nazionale degli Alpini Sezione Abruzzi per l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni afferenti le finalità della presente legge debitamente comprovati con documenti fiscalmente probatori o di valore equivalente. Il rendiconto di tali spese deve essere presentato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge unitamente alla relazione di cui all’articolo 2, comma 8.

 

8. Al termine delle manifestazioni, e comunque al termine di ciascun anno solare, il Comitato approva un rendiconto della spesa presentato dal Soggetto Attuatore che, corredato delle copie dei documenti comprovanti i costi, è trasmesso alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ed alla struttura incaricata del controllo. Entro i successivi trenta giorni la Direzione dispone il trasferimento delle risorse nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge.

 

9. La Direzione di cui al comma 2, verificata la sola completezza documentale del preventivo di spesa delle manifestazioni, provvede a trasferire al soggetto attuatore, su apposito e dedicato conto corrente, il settanta per cento delle risorse preventivate e comunque dell’importo stanziato a copertura della presente legge. L’ulteriore venti per cento delle risorse è trasferito entro venti giorni dalla certificazione dell’avvenuta spesa del primo anticipo ricevuto da parte del soggetto attuatore da effettuarsi con un rendiconto corredato della documentazione probatoria della spesa. Il restante dieci per cento è trasferito entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto complessivo di tutta la spesa previa acquisizione dell’attestazione di regolarità rilasciata dalla struttura incaricata del controllo.

 

     Art. 4. (Controlli)

1. La verifica di regolarità della spesa e della relativa documentazione probatoria è affidata alla Struttura Speciale di Supporto Controllo ispettivo e Contabile della Regione Abruzzo alla quale il Comitato invia copia di tutta la documentazione relativa alle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie.

 

     Art. 5. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente per l’anno 2012 in € 200.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione U.P.B. 10.01.003 - Cap. 91511 denominato "Sostegno per l’organizzazione dell’Adunata Nazionale degli Alpini".

 

2. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione, per competenza e cassa, del bilancio di previsione relativo all'anno 2012:

 

a) U.P.B. – 01.01.005 - 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio Regionale" in diminuzione di € 200.000,00;

 

b) U.P.B. 10.01.003 - Cap. 91511 denominato "Sostegno per l’organizzazione dell’Adunata Nazionale degli Alpini" in aumento di € 200.000,00.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili.

 

4. Per gli esercizi successivi e fino al 2014 lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 23 novembre 2012, n. 57.