§ 95.27.120 - D.L. 30 novembre 2013, n. 133.
Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:30/11/2013
Numero:133


Sommario
Art. 1.  Abolizione della seconda rata dell'IMU
Art. 2.  Disposizioni in materia di acconti di imposte
Art. 3.  Disposizioni in materia di immobili pubblici
Art. 4.  Capitale della Banca d'Italia
Art. 5.  Organi della Banca d'Italia
Art. 6.  Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni
Art. 7.  Disposizione di coordinamento
Art. 8.  Copertura finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 95.27.120 - D.L. 30 novembre 2013, n. 133. [1]

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

(G.U. 30 novembre 2013, n. 281)

 

Titolo I

Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici

 

Art. 1. Abolizione della seconda rata dell'IMU

     1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

     a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

     b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

     c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

     d) i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

     e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

     2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

     3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

     5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014 [2].

     6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 [3].

     7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

     8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

     9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

     10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

     11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

     12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

     12-bis. [Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014] [4].

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di acconti di imposte

     1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

     "20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento.".

     2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

     3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

     4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

     5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

     6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.".

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di immobili pubblici

     1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo, le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile [5].

     2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, dopo le parole "i beni immobili ad uso non", è inserita la seguente: "prevalentemente";

     b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. È in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari" [6].

     2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

     "Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza" [7].

     2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014" [8].

     2-quater. [Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42] [9].

     2-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite. In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta [10].

     2-sexies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma 2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta [11].

     2-septies. Le norme di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione [12].

 

Titolo II

Disposizioni concernenti la Banca d'Italia

 

          Art. 4. Capitale della Banca d'Italia

     1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

     2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna [13].

     3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

     4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono appartenere solamente a:

     a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

     b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

     c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

     d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 [14].

     4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto [15].

     5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale [16].

     6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia [17].

     6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo [18].

 

     Art. 5. Organi della Banca d'Italia

     1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

 

     Art. 6. Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni

     1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 114.

     1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

     2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze." [19].

     2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

     3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

     4. Sono abrogati il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 [20].

     5. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

     a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

     b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3 [21];

     c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a trentasei mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi [22];

     d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonchè della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote [23].

     6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 [24].

     6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [25].

     6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31 dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo le relative disposizioni [26].

 

Titolo III

Disposizioni finali

 

          Art. 7. Disposizione di coordinamento

     1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo 25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 2.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Allegato A: distribuzione risorse art. 1, commi 4 e 8 [27]

 

 

 

D.L. 30 novembre 2013, n. 133. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

(G.U. 30 novembre 2013, n. 281)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonchè in materia di immobili pubblici;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della Banca d'Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi dei soggetti partecipanti, al fine di superare le incertezze interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed al suo contenuto economico, anche in vista della imminente partecipazione della Banca d'Italia al Sistema Unico Europeo di Supervisione bancaria;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2013;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Titolo I

Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici

 

     Art. 1. Abolizione della seconda rata dell'IMU

     1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

     a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

     b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

     c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

     d) i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

     e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

     2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

     3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

     5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

     6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 [28].

     7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

     8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

     9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

     10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

     11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

     12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di acconti di imposte

     1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

     "20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento.".

     2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

     3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

     4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

     5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

     6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.".

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di immobili pubblici

     1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

     2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, dopo le parole "i beni immobili ad uso non", è inserita la seguente: "prevalentemente";

     b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

 

Titolo II

Disposizioni concernenti la Banca d'Italia

 

     Art. 4. Capitale della Banca d'Italia

     1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

     2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

     3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

     4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:

     a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

     b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

     c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

     d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettività giuridica.

     5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

     6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

 

     Art. 5. Organi della Banca d'Italia

     1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

 

     Art. 6. Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni

     1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 114.

     (Rappresentante del Governo)

     1. La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

     2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.".

     2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

     3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

     4. È abrogato il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

     5. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

     a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

     b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3 [29];

     c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi [30];

     d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi [31].

     6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

 

Titolo III

Disposizioni finali

 

     Art. 7. Disposizione di coordinamento

     1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo 25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 2.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Allegato A: distribuzione risorse art. 1, commi 4 e 8 [32]

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 gennaio 2014, n. 5.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283 e così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 20 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 20 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 20 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma inserito dalla L. di conversione.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 715, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283.

[22] Lettera rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283 e così modificata dalla L. di conversione.

[23] Lettera rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283 e così modificata dalla L. di conversione.

[24] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[27] Intestazione così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283.

[28] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283.

[29] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283.

[30] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283.

[31] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283.

[32] Intestazione così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283.