Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 13/09/2001 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni. |
Art. 3. Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" |
Art. 4. Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori". |
Art. 5. Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti". |
Art. 6. Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione [...] |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33: "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni. |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 [...] |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". |
Art. 10. Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 11. Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni. |
Art. 12. Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. [...] |
Art. 13. Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena del Veneto". |
Art. 14. Estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo [...] |
Art. 15. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali [...] |
Art. 16. Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto". |
Art. 17. Modifica della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale". |
Art. 18. Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali". |
Art. 19. Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". |
Art. 20. Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i Veneti nel mondo". |
Art. 21. Modifica alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto". |
Art. 22. Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione". |
Art. 23. Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e [...] |
Art. 24. Contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona. |
Art. 25. Modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete - IRVV". |
Art. 26. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". |
Art. 27. Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata. |
Art. 28. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1994 n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali". |
Art. 29. Disposizioni transitorie in materia di pesca professionale. |
Art. 30. Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 44: "Disciplina della riproduzione animale". |
Art. 31. Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di [...] |
Art. 32. Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". |
Art. 33. Azioni per il recupero di edifici storici. |
Art. 34. Completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap. |
Art. 35. Modifica della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per [...] |
Art. 36. Contributi a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia. |
Art. 37. Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni. |
Art. 38. Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale". |
Art. 39. Norme per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche attività. |
Art. 40. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni. |
Art. 41. Ulteriori disposizioni in materia di interventi regionali a favore della qualità. |
Art. 42. Disposizioni transitorie in materia di attività formative nel settore sanitario. |
Art. 43. Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. |
Art. 44. Disposizioni in materia di agevolazioni. |
§ 6.2.84 - Legge Regionale 13 settembre 2001, n. 27.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001.
(B.U. n. 86 del 18 settembre 2001).
Art. 1. Modifiche alla
1. [2].
Art. 2. Modifiche alla
1. [3].
2. [4].
3. [5].
4. [6].
5. [7].
6. [8].
7. Al primo comma dell'articolo 25 della
8. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 27 della
9. [9].
10. [10].
11. [11].
12. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 3. Modifica alla
Art. 4. Modifica alla
1. [13].
Art. 5. Modifica alla
1. [14].
Art. 6. Modifica alla
1. [16].
Art. 7. Modifiche alla
1. [17].
2. [18]
3. All'articolo 49 della
a) [19];
b) [20]
Art. 8. Modifiche alla
1. [21].
2. [22].
3. [23].
4. [24].
5. [25].
6. [26].
Art. 9. Modifiche alla
Art. 10. Modifiche alla
1. [28].
Art. 11. Modifica alla
1. [29].
Art. 12. Modifiche alla
1. [30].
2. [31].
Art. 13. Disposizioni transitorie della
1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della
Art. 14. Estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della
1. La disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della
2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non soci già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati dalla Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito all'applicazione della citata
3. A copertura dei costi connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 11490).
Art. 15. Modifiche alla
1. [33].
Art. 16. Modifiche alla
1. [35].
2. [36].
3. [37].
Art. 17. Modifica della
1. [38].
Art. 18. Modifica della
1. [39].
Art. 19. Modifica della
1. [40].
Art. 20. Modifiche della
Art. 21. Modifica alla
1. [42].
Art. 22. Modifiche alla
1. [43].
2. [44].
3. [45].
4. [46].
Art. 23. Modifica alla
1. [47].
Art. 24. Contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.
1. La Regione del Veneto sostiene l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli Studi di Verona, per l'attività del triennio 2001-2003 del corso di laurea in Scienze motorie, un contributo pari alla quota prevista per la partecipazione della Regione al Consorzio universitario di Padova di cui all'articolo 46
Art. 25. Modifica alla
1. [48].
Art. 26. Modifica dell'articolo 9 della
1. [49].
Art. 27. Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata.
1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare l'attività di ricerca tecnologica, di controllo della qualità dei materiali, di diffusione della cultura della certificazione aziendale, di formazione professionale e dei servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel settore calzaturiero, autorizza la Veneto Sviluppo S.p.A. ad acquisire quote del Politecnico Calzaturiero, società consortile a responsabilità limitata.
Art. 28. Modifica alla
1. [50].
Art. 29. Disposizioni transitorie in materia di pesca professionale.
1. I pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell'entrata in vigore della
2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per verificare l'avvenuto esercizio dell'attività di pesca professionale di cui al comma 1.
Art. 30. Modifica alla
1. Il sesto comma dell'articolo 6 della
Art. 31. Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della
1. Ai fini dell'esercizio della delega alle Province ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento istituiscono per l'esame dei progetti di cui alla
3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta o autorizzazioni connesse alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti.
4. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti regionali, senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali, consente il rilascio dell'atto autorizzativo provinciale comprensivo dei nullaosta o autorizzazioni altrimenti dovuti. La provincia ha l'obbligo di trasmettere ai competenti organi regionali detti atti autorizzativi per i successivi adempimenti di competenza.
5. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio delle linee e degli impianti elettrici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della
a) dai soggetti individuati dalle province nell'ambito del proprio ordinamento;
b) dal Presidente della provincia nel caso in cui permangono contrasti fra il richiedente ed i soggetti interessati;
c) dal Presidente della provincia interessata dal tratto prevalente della linea elettrica se, nel caso di cui al precedente punto b), la linea interessa il territorio di più province. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le province interessate dal tracciato.
6. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della
7. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi d'urgenza di cui all'articolo 6, comma 1 della
8. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 della
Art. 32. Modifiche della
1. All'Allegato A2 della
"k) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1500 persone;
p) piste da sci;
q) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.".
2. [52].
3. [53].
4. [54].
Art. 33. Azioni per il recupero di edifici storici.
1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni che promuovono azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione di edifici storici situati in contesti paesaggistici di pregio, come individuati dalla strumentazione territoriale regionale adottata, da destinare ad attività turistico-culturali a favore dei giovani.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità fissate dalla Giunta regionale con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo n. 31110 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
Art. 34. Completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.
1. Sulla base di apposita ricognizione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2001, contributi per il completamento di strutture e l'attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.
2. Sono ammessi a contributo le strutture con tipologie edilizie per handicap definite dalla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle per le attività di soggiorno e di pronta accoglienza, nonché tutti i lavori, gli acquisti e quanto necessario per attivare servizi esclusivamente in strutture esistenti o in fase di progettazione e di realizzazione, già parzialmente finanziate.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conformi alla programmazione regionale.
4. Il contributo non può superare il settanta per cento della spesa fino ad un ammontare massimo di lire 500.000.000.
5. La graduatoria predisposta dalla Giunta regionale ha validità biennale e può essere finanziata con legge di bilancio.
6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla struttura tecnica regionale competente che determina l'approvazione dell'opera ed i tempi della sua attivazione; sulla struttura destinataria del contributo è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso per le finalità per cui il contributo è stato concesso.
Art. 35. Modifica della
1. [55].
Art. 36. Contributi a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia per un intervento straordinario per la gestione sperimentale delle risorse "molluschi bivalvi" volto al ripopolamento e spostamento dei banchi naturali.
Art. 37. Modifiche della
1. [56].
Art. 38. Modifica della
1. [57].
2. [58].
Art. 39. Norme per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche attività.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 40. Modifica all'articolo 5 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 41. Ulteriori disposizioni in materia di interventi regionali a favore della qualità.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla
Art. 42. Disposizioni transitorie in materia di attività formative nel settore sanitario.
1. La Giunta regionale, organizza un corso di integrazione formativa e professionalizzante per le persone che hanno frequentato corsi di durata triennale iniziati successivamente all'entrata in vigore del
2. Al fine di organizzare il corso di integrazione formativa e professionalizzante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione, quantifica analiticamente i crediti formativi da attribuire ai corsi di formazione triennale indicati al comma 1, le materie oggetto del medesimo, nonché le modalità per conseguire l'attestato di qualifica di massofisioterapista, previo superamento di un esame finale; la Giunta regionale individua altresì la ULSS o l'azienda ospedaliera, di cui avvalersi per lo svolgimento del corso di integrazione formativa e professionalizzante.
3. L'attestato conseguito ai sensi del comma 2, è equiparato agli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3 del
Art. 43. Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della
2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della
3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della
4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della
Art. 44. Disposizioni in materia di agevolazioni.
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 13 del
2. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 1 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità del comma 1 dell'articolo 13 del
3. Le agevolazioni previste dall'articolo 1 della
4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 3 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[2] Modifica gli artt. 39 e 40 della
[3] Aggiunge un comma all'art. 4 della
[4] Sostituisce l'art. 6 della
[5] Aggiunge un comma all'art. 19 della
[6] Sostituisce l'art. 21 della
[7] Sostituisce il decimo comma dell'art. 23 della
[8] Sostituisce il dodicesimo comma dell'art. 23 della
[9] Sostituisce l'art. 34 della
[10] Modifica l'art. 57 della
[11] Modifica il primo comma dell'art. 58 della
[12] Modifica il sesto comma dell'art. 17 della
[13] Modifica l'art. 3 della
[14] Modifica il secondo comma dell'art. 9 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[16] Modifica il comma 2 dell'art. 34 della
[17] Modifica la lettera b), punto 1, comma primo, dell'art. 13 della
[18] Sostituisce l'art. 35 della
[19] Aggiunge la lettera a bis) al comma primo dell'art. 49 della
[20] Inserisce un comma dopo il comma primo dell'art. 49 della
[21] Sostituisce il titolo della
[22] Sostituisce l'art. 1 della
[23] Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della
[24] Sopprime il comma 2 dell'art. 4 della
[25] Sostituisce il comma 4 dell'art. 5 della
[26] Aggiunge l'art. 6 bis alla
[27] Modifica il comma 7 dell'art. 17, il comma 3 dell'art. 21, il comma 1 dell'art. 29, ed il comma 2 dell'art. 47 della
[28] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 14 della
[29] Aggiunge un comma all'art. 116 della
[30] Modifica il comma 3 dell'art. 6 della
[31] Sostituisce il comma 9 dell'art. 6 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[33] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 19 della
[34] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[35] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 5 della
[36] Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della
[37] Sostituisce il comma 3 dell'art. 14 della
[38] Sostituisce l'art. 4 della
[39] Modifica il comma 4 dell'art. 24 della
[40] Sostituisce l'art. 5 della
[41] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[42] Sostituisce il comma 9 dell'art. 6 della
[43] Modifica il comma 7 dell'art. 8 della L.R. 1997, n. 1.
[44] Aggiunge il comma 10 ter all'art. 8 della
[45] Modifica il comma 2 dell'art. 12 della
[46] Aggiunge il comma 3 ter all'art. 19 della
[47] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 13 della
[48] Modifica il secondo comma dell'art. 18 della
[49] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 9 della
[50] Comma abrogato dall'art. 49 della
[51] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[52] Modifica l'Allegato C3 bis della
[53] Modifica l'art. 11, comma 1, della
[54] Modifica l'art. 23, comma 1 della
[55] Modifica l'art. 19 della
[56] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 9 della
[57] Sostituisce l'art. 4 bis della
[58] Modifica l'art. 7 della
[59] Comma così sostituito dall’art. 5 della