§ 6.2.84 - Legge Regionale 13 settembre 2001, n. 27.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:13/09/2001
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.
Art. 3.  Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile"
Art. 4.  Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori".
Art. 5.  Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
Art. 6.  Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione [...]
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33: "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 [...]
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11.  Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. [...]
Art. 13.  Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena del Veneto".
Art. 14.  Estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo [...]
Art. 15.  Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali [...]
Art. 16.  Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto".
Art. 17.  Modifica della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale".
Art. 18.  Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".
Art. 19.  Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
Art. 20.  Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i Veneti nel mondo".
Art. 21.  Modifica alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto".
Art. 22.  Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 23.  Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e [...]
Art. 24.  Contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.
Art. 25.  Modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete - IRVV".
Art. 26.  Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
Art. 27.  Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata.
Art. 28.  Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1994 n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".
Art. 29.  Disposizioni transitorie in materia di pesca professionale.
Art. 30.  Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 44: "Disciplina della riproduzione animale".
Art. 31.  Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di [...]
Art. 32.  Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".
Art. 33.  Azioni per il recupero di edifici storici.
Art. 34.  Completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.
Art. 35.  Modifica della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per [...]
Art. 36.  Contributi a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia.
Art. 37.  Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni.
Art. 38.  Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".
Art. 39.  Norme per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche attività.
Art. 40.  Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni.
Art. 41.  Ulteriori disposizioni in materia di interventi regionali a favore della qualità.
Art. 42.  Disposizioni transitorie in materia di attività formative nel settore sanitario.
Art. 43.  Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
Art. 44.  Disposizioni in materia di agevolazioni.


§ 6.2.84 - Legge Regionale 13 settembre 2001, n. 27.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001.

(B.U. n. 86 del 18 settembre 2001).

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni. [1]

     1. [2].

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.

     1. [3].

     2. [4].

     3. [5].

     4. [6].

     5. [7].

     6. [8].

     7. Al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è abrogato il n. 2).

     8. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sono abrogate le parole: "previo nulla osta del dipartimento per i lavori pubblici solo in caso di nuove concessione di derivazioni d'acqua e di rinnovo delle stesse".

     9. [9].

     10. [10].

     11. [11].

     12. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

 

     Art. 3. Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" [12].

 

     Art. 4. Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori".

     1. [13].

 

     Art. 5. Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".

     1. [14].

 

     Art. 6. Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)". [15]

     1. [16].

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33: "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.

     1. [17].

     2. [18]

     3. All'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall'articolo 54 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [19];

     b) [20]

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" e successive modificazioni.

     1. [21].

     2. [22].

     3. [23].

     4. [24].

     5. [25].

     6. [26].

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". [27]

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni.

     1. [28].

 

     Art. 11. Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

     1. [29].

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179".

     1. [30].

     2. [31].

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena del Veneto".

     1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1993, n. 33 come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, si applicano a partire dal 1° gennaio 2002.

 

     Art. 14. Estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, agli amministratori delle cooperative medesime.

     1. La disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, si applica anche agli amministratori delle stesse garanti delle medesime o personalmente debitori verso i creditori societari.

     2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non soci già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati dalla Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito all'applicazione della citata legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, modificata e integrata come al comma 1.

     3. A copertura dei costi connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 11490).

 

     Art. 15. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36". [32]

     1. [33].

 

     Art. 16. Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto". [34]

     1. [35].

     2. [36].

     3. [37].

 

     Art. 17. Modifica della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale".

     1. [38].

 

     Art. 18. Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

     1. [39].

 

     Art. 19. Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

     1. [40].

 

     Art. 20. Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i Veneti nel mondo". [41]

 

     Art. 21. Modifica alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto".

     1. [42].

 

     Art. 22. Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

     1. [43].

     2. [44].

     3. [45].

     4. [46].

 

     Art. 23. Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

     1. [47].

 

     Art. 24. Contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.

     1. La Regione del Veneto sostiene l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.

     2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli Studi di Verona, per l'attività del triennio 2001-2003 del corso di laurea in Scienze motorie, un contributo pari alla quota prevista per la partecipazione della Regione al Consorzio universitario di Padova di cui all'articolo 46 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) (capitolo n. 72040).

 

     Art. 25. Modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete - IRVV".

     1. [48].

 

     Art. 26. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

     1. [49].

 

     Art. 27. Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata.

     1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare l'attività di ricerca tecnologica, di controllo della qualità dei materiali, di diffusione della cultura della certificazione aziendale, di formazione professionale e dei servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel settore calzaturiero, autorizza la Veneto Sviluppo S.p.A. ad acquisire quote del Politecnico Calzaturiero, società consortile a responsabilità limitata.

 

     Art. 28. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1994 n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

     1. [50].

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie in materia di pesca professionale.

     1. I pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", possono continuare ad esercitare l'attività di pesca professionale nella zona A, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

     2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per verificare l'avvenuto esercizio dell'attività di pesca professionale di cui al comma 1.

 

     Art. 30. Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 44: "Disciplina della riproduzione animale".

     1. Il sesto comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 è abrogato.

 

     Art. 31. Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

     1. Ai fini dell'esercizio della delega alle Province ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici sino a 150.000 Volt" al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia e all'ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia.

     2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento istituiscono per l'esame dei progetti di cui alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, propri organi consultivi che esprimono parere anche ai fini della tutela paesaggistica.

     3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta o autorizzazioni connesse alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti.

     4. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti regionali, senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali, consente il rilascio dell'atto autorizzativo provinciale comprensivo dei nullaosta o autorizzazioni altrimenti dovuti. La provincia ha l'obbligo di trasmettere ai competenti organi regionali detti atti autorizzativi per i successivi adempimenti di competenza.

     5. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio delle linee e degli impianti elettrici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono rilasciate anche ai fini della tutela paesaggistica:

     a) dai soggetti individuati dalle province nell'ambito del proprio ordinamento;

     b) dal Presidente della provincia nel caso in cui permangono contrasti fra il richiedente ed i soggetti interessati;

     c) dal Presidente della provincia interessata dal tratto prevalente della linea elettrica se, nel caso di cui al precedente punto b), la linea interessa il territorio di più province. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le province interessate dal tracciato.

     6. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, se l'opera non ricade in zone soggette a tutela paesaggistica, si intende rilasciata quando la provincia competente al rilascio non si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla necessaria documentazione.

     7. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi d'urgenza di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, previa richiesta motivata, il Presidente della provincia può autorizzare l'inizio delle costruzioni di cui all'articolo 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici".

     8. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, il Presidente della provincia può ordinare, su richiesta delle amministrazioni interessate, lo spostamento o la modifica di linee elettriche di competenza provinciale già autorizzate, per ragioni di pubblico interesse.

 

     Art. 32. Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". [51]

     1. All'Allegato A2 della L.R. 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 sono soppresse le seguenti lettere:

     "k) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1500 persone;

     p) piste da sci;

     q) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.".

     2. [52].

     3. [53].

     4. [54].

 

     Art. 33. Azioni per il recupero di edifici storici.

     1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni che promuovono azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione di edifici storici situati in contesti paesaggistici di pregio, come individuati dalla strumentazione territoriale regionale adottata, da destinare ad attività turistico-culturali a favore dei giovani.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità fissate dalla Giunta regionale con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo n. 31110 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 34. Completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.

     1. Sulla base di apposita ricognizione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2001, contributi per il completamento di strutture e l'attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.

     2. Sono ammessi a contributo le strutture con tipologie edilizie per handicap definite dalla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle per le attività di soggiorno e di pronta accoglienza, nonché tutti i lavori, gli acquisti e quanto necessario per attivare servizi esclusivamente in strutture esistenti o in fase di progettazione e di realizzazione, già parzialmente finanziate.

     3. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conformi alla programmazione regionale.

     4. Il contributo non può superare il settanta per cento della spesa fino ad un ammontare massimo di lire 500.000.000.

     5. La graduatoria predisposta dalla Giunta regionale ha validità biennale e può essere finanziata con legge di bilancio.

     6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla struttura tecnica regionale competente che determina l'approvazione dell'opera ed i tempi della sua attivazione; sulla struttura destinataria del contributo è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso per le finalità per cui il contributo è stato concesso.

 

     Art. 35. Modifica della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000".

     1. [55].

 

     Art. 36. Contributi a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia per un intervento straordinario per la gestione sperimentale delle risorse "molluschi bivalvi" volto al ripopolamento e spostamento dei banchi naturali.

 

     Art. 37. Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni.

     1. [56].

 

     Art. 38. Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

     1. [57].

     2. [58].

 

     Art. 39. Norme per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche attività.

     (Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

 

     Art. 40. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni.

     1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è abrogata.

 

     Art. 41. Ulteriori disposizioni in materia di interventi regionali a favore della qualità.

     1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, la Giunta regionale può avvalersi in qualità di soggetti gestori esterni, dei centri specializzati di cui all'articolo 5 e successive modificazioni della legge regionale medesima e con le modalità ivi previste, per le iniziative regionali o comunitarie volte a promuovere la produzione di qualità delle piccole e medie imprese con particolare riferimento al rispetto degli standard di tutela ambientale, di sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei processi di innovazione e di certificazione.

 

     Art. 42. Disposizioni transitorie in materia di attività formative nel settore sanitario.

     1. La Giunta regionale, organizza un corso di integrazione formativa e professionalizzante per le persone che hanno frequentato corsi di durata triennale iniziati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, volti al conseguimento della qualifica di massofisioterapista.

     2. Al fine di organizzare il corso di integrazione formativa e professionalizzante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione, quantifica analiticamente i crediti formativi da attribuire ai corsi di formazione triennale indicati al comma 1, le materie oggetto del medesimo, nonché le modalità per conseguire l'attestato di qualifica di massofisioterapista, previo superamento di un esame finale; la Giunta regionale individua altresì la ULSS o l'azienda ospedaliera, di cui avvalersi per lo svolgimento del corso di integrazione formativa e professionalizzante.

     3. L'attestato conseguito ai sensi del comma 2, è equiparato agli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

 

     Art. 43. Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

     1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

     2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.

     3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni [59].

     4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.

 

     Art. 44. Disposizioni in materia di agevolazioni.

     1. Le agevolazioni previste dall'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche, sono concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26 delle legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 1 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 79 del 1997 convertito in legge n. 140 del 1997 e successive modifiche, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

     3. Le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse" e dall'articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" e successive modificazioni, sono concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 3 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 341 del 1995 e dall'articolo 8 comma 2 della legge n. 266 del 1997 e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[2] Modifica gli artt. 39 e 40 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

[3] Aggiunge un comma all'art. 4 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[4] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[5] Aggiunge un comma all'art. 19 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[6] Sostituisce l'art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[7] Sostituisce il decimo comma dell'art. 23 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[8] Sostituisce il dodicesimo comma dell'art. 23 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[9] Sostituisce l'art. 34 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[10] Modifica l'art. 57 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[11] Modifica il primo comma dell'art. 58 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[12] Modifica il sesto comma dell'art. 17 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58.

[13] Modifica l'art. 3 della L.R. 16 luglio 1976, n. 30.

[14] Modifica il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 54.

[15] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[16] Modifica il comma 2 dell'art. 34 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58.

[17] Modifica la lettera b), punto 1, comma primo, dell'art. 13 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[18] Sostituisce l'art. 35 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[19] Aggiunge la lettera a bis) al comma primo dell'art. 49 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[20] Inserisce un comma dopo il comma primo dell'art. 49 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[21] Sostituisce il titolo della L.R. 27 febbraio 1990, n. 17.

[22] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 27 febbraio 1990, n. 17.

[23] Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 27 febbraio 1990, n. 17.

[24] Sopprime il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 27 febbraio 1990, n. 17.

[25] Sostituisce il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 27 febbraio 1990, n. 17.

[26] Aggiunge l'art. 6 bis alla L.R. 27 febbraio 1990, n. 17.

[27] Modifica il comma 7 dell'art. 17, il comma 3 dell'art. 21, il comma 1 dell'art. 29, ed il comma 2 dell'art. 47 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[28] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 14 della L.R. 9 marzo 1995, n. 10.

[29] Aggiunge un comma all'art. 116 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61.

[30] Modifica il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 1 giugno 1999, n. 23.

[31] Sostituisce il comma 9 dell'art. 6 della L.R. 1 giugno 1999, n. 23.

[32] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

[33] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 19 della L.R. 27 marzo 1998, n. 5.

[34] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 29.

[35] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 5 della L.R. 8 maggio 1989, n. 14.

[36] Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 8 maggio 1989, n. 14.

[37] Sostituisce il comma 3 dell'art. 14 della L.R. 8 maggio 1989, n. 14.

[38] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 23.

[39] Modifica il comma 4 dell'art. 24 della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40.

[40] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50.

[41] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2.

[42] Sostituisce il comma 9 dell'art. 6 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32.

[43] Modifica il comma 7 dell'art. 8 della L.R. 1997, n. 1.

[44] Aggiunge il comma 10 ter all'art. 8 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[45] Modifica il comma 2 dell'art. 12 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[46] Aggiunge il comma 3 ter all'art. 19 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[47] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 13 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

[48] Modifica il secondo comma dell'art. 18 della L.R. 24 agosto 1979, n. 63.

[49] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 9 della L.R. 30 dicembre 1991, n. 39.

[50] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11. Sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63.

[51] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

[52] Modifica l'Allegato C3 bis della L.R. 26 marzo 1999, n. 10.

[53] Modifica l'art. 11, comma 1, della L.R. 26 marzo 1999, n. 10.

[54] Modifica l'art. 23, comma 1 della L.R. 26 marzo 1999, n. 10.

[55] Modifica l'art. 19 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19.

[56] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 9 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 5.

[57] Sostituisce l'art. 4 bis della L.R. 22 giugno 1993, n. 16.

[58] Modifica l'art. 7 della L.R. 22 giugno 1993, n. 16.

[59] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.