Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 27/12/2011 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Articolazione, edizioni e periodicità del BURVET |
Art. 3. Articolazione - parte prima |
Art. 4. Articolazione - parte seconda |
Art. 5. Articolazione - parte terza |
Art. 6. Articolazione - parte quarta |
Art. 7. Ulteriori contenuti del BURVET e trattamento dei dati personali |
Art. 8. Valore del testo pubblicato |
Art. 9. Numerazione atti |
Art. 10. Adempimenti redazionali |
Art. 11. Tariffe delle inserzioni |
Art. 12. Consultazione |
Art. 13. Organizzazione |
Art. 14. Manuale |
Art. 15. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 16. Abrogazioni |
Art. 17. Norma finanziaria |
Art. 18. Entrata in vigore |
§ 2.1.53 - L.R. 27 dicembre 2011, n. 29.
Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET).
(B.U. 30 dicembre 2011, n. 99)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica, di seguito denominato BURVET, è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli altri atti che vi sono pubblicati.
2. Il BURVET è redatto in forma digitale e diffuso in via telematica, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati.
Art. 2. Articolazione, edizioni e periodicità del BURVET
1. Il BURVET si articola in quattro parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. I singoli numeri del BURVET sono ordinati progressivamente per ogni anno e, in relazione a particolari esigenze e necessità individuate dagli organi regionali o dalla struttura di cui all’articolo 13, possono essere pubblicati in supplemento, rispetto alla edizione ordinaria, oppure in edizione speciale e straordinaria in conformità al manuale di cui all’articolo 14.
3. Il BURVET è pubblicato esclusivamente in forma digitale nel sito istituzionale della Regione con periodicità settimanale, fatte salve eventuali diverse esigenze editoriali, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
4. Nel BURVET non sono pubblicati gli atti di mera esecuzione di provvedimenti amministrativi o atti di rilevanza esclusivamente interna.
Art. 3. Articolazione - parte prima
1. Nella parte prima del BURVET sono pubblicati:
a) le leggi regionali statutarie;
b) le leggi e i regolamenti regionali.
Art. 4. Articolazione - parte seconda
1. La parte seconda del BURVET è suddivisa in due sezioni:
a) nella sezione prima sono pubblicati:
1) le circolari emanate dal Presidente della Giunta regionale;
2) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
3) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
4) i decreti e le ordinanze dei dirigenti delle strutture della Giunta regionale;
5) i decreti dei dirigenti delle strutture del Consiglio regionale;
6) i decreti dei segretari della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
7) le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
b) nella sezione seconda sono pubblicati:
1) le deliberazioni del Consiglio regionale;
2) le deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 5. Articolazione - parte terza
1. Nella parte terza del BURVET sono pubblicati:
a) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
b) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in cui la Regione è parte;
c) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
d) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione e degli altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali;
e) i bandi e gli avvisi relativi ad appalti della Regione e degli altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali;
f) gli avvisi e i comunicati la cui pubblicazione sia disposta dalla Giunta regionale o dal suo Presidente;
g) gli avvisi e i comunicati finalizzati alla informazione, alla conoscenza o alla partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente del Consiglio regionale;
h) gli avvisi e i comunicati di altri enti pubblici e soggetti privati la cui pubblicazione sia prevista da leggi statali o regionali.
Art. 6. Articolazione - parte quarta
1. Nella parte quarta del BURVET sono pubblicati gli atti di organi statali e di enti pubblici la cui pubblicazione sia prevista da leggi statali o regionali o si renda opportuna per esigenze di pubblica conoscenza.
Art. 7. Ulteriori contenuti del BURVET e trattamento dei dati personali
1. Nel manuale di cui all’articolo 14 può essere prevista la pubblicazione di ulteriori atti rispetto a quelli indicati negli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. Gli atti di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere pubblicati per estratto, secondo quanto precisato nel manuale di cui all’articolo 14.
3. Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti pubblicati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza di cui al
Art. 8. Valore del testo pubblicato
1. I testi degli atti pubblicati nel BURVET si presumono conformi all’originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o della copia conforme all’originale.
2. Qualora si rilevino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato, oppure tra il testo originale e il testo trasmesso, la correzione è disposta mediante un comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell’intero atto.
3. La pubblicazione nel BURVET dei testi legislativi aggiornati e coordinati ha solo carattere informativo e, di norma, viene effettuata nel BURVET contenente la relativa legge regionale di modifica o di integrazione.
Art. 9. Numerazione atti
1. Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d’ordine attribuito all’atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale; i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d’ordine attribuito all’atto di emanazione del Presidente della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno solare.
2. La numerazione d’ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti regionali è, per ogni tipo di atto, rigorosamente progressiva, con riferimento all’anno solare.
Art. 10. Adempimenti redazionali
1. In appendice alle leggi e ai regolamenti regionali, sono pubblicate, secondo le modalità indicate nel manuale di cui all’articolo 14, note informative riguardanti:
a) il procedimento di formazione della legge o regolamento regionale con l’indicazione del primo firmatario;
b) le relazioni al Consiglio regionale;
c) il contenuto delle disposizioni normative espressamente citate nel testo pubblicato;
d) la struttura regionale competente alla gestione degli adempimenti amministrativi connessi all’attuazione della legge o del regolamento.
Art. 11. Tariffe delle inserzioni
1. La pubblicazione degli atti della Regione effettuata nel BURVET è gratuita.
2. È, altresì, gratuita la pubblicazione effettuata nel BURVET degli atti di altri enti ed amministrazioni che siano stati adottati per conto della Regione o su incarico della stessa.
3. Salvo le ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la pubblicazione degli atti nel BURVET è subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta regionale.
Art. 12. Consultazione
1. La consultazione del BURVET nel sito istituzionale della Regione è libera e gratuita ed è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) della Regione e gli altri uffici individuati nel manuale di cui all’articolo 14, nonché presso le biblioteche o altri uffici degli enti locali allo scopo individuati dagli enti medesimi.
2. Presso gli enti di cui al comma 1 è messa a disposizione, per la visione gratuita, almeno una copia stampata dell’ultimo numero del BURVET.
3. Il rilascio di copie del BURVET, su richiesta dei soggetti interessati, avviene previo pagamento di un contributo in misura corrispondente a quello fissato per l’estrazione di copie di atti amministrativi.
Art. 13. Organizzazione
1. La direzione, gestione, redazione e pubblicazione del BURVET sono di competenza di apposita struttura della segreteria della Giunta regionale.
2. Il Segretario della Giunta regionale è il direttore responsabile del BURVET.
Art. 14. Manuale
1. La Giunta regionale adotta il manuale in cui sono stabilite le regole e gli aspetti operativi relativi alla redazione e pubblicazione del BURVET.
2. Nel manuale di cui al comma 1, nel rispetto del
a) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
b) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;
c) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
d) le modalità organizzative di banche dati funzionali alla gestione delle attività connesse alla redazione e alla consultazione del BURVET;
e) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione, atte a garantirne l’integrità e la certezza della provenienza;
f) le modalità di realizzazione della sezione nel sito istituzionale della Regione dedicata al BURVET, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche a soggetti diversamente abili;
g) le modalità di realizzazione del servizio di newsletter, con possibilità di invio selettivo delle parti del BURVET prescelte dall’utente;
h) i presupposti per la individuazione degli ulteriori atti da pubblicare;
i) le modalità di pubblicazione per estratto degli atti;
l) eventuali adempimenti redazionali, inclusa l’indicazione specifica della struttura proponente il provvedimento regionale;
m) i tempi di pubblicazione degli atti nel BURVET, nel caso in cui gli stessi non siano già stabiliti in altro atto;
n) le modalità di correzione degli atti pubblicati;
o) le modalità di pagamento delle inserzioni;
p) le modalità di introito del contributo;
q) le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo;
r) le modalità per la pubblicazione delle leggi regionali nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 11, ultimo comma, della
3. I provvedimenti di attuazione del manuale sono adottati dalla struttura di cui all’articolo 13.
Art. 15. Disposizioni transitorie e finali
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) stabilisce gli indirizzi da applicare ai rapporti contrattuali in essere;
b) adotta il manuale di cui all’articolo 14;
c) adotta il provvedimento recante le modalità di esercizio del diritto di accesso e di rilascio di copie documentali, nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di disciplina del procedimento amministrativo.
2. Il BURVET decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nel BUR del manuale di cui all’articolo 14.
3. Sino all’approvazione delle tariffe di cui all’articolo 11, si applicano le tariffe vigenti.
Art. 16. Abrogazioni
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate la
a)
b) articolo 3 della
c) articolo 2, comma 2, della
d) articolo 4 della
e) articolo 7 della
f) articolo 14 della
g) articolo 28 della
h) articolo 16 della
i) articolo 3 e articolo 5 della
Art. 17. Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 sono introitate nell’upb E0040 "Vendita di Beni" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 320.000,00 per gli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0011 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
Art. 18. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.