§ 3.3.17 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 33.
Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:18/04/1995
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Natura degli interventi.
Art. 3.  Applicabilità.
Art. 4.  Popolamenti vegetali.
Art. 5.  Acquisizione di aree boscate.
Art. 6.  Arboreti da seme.
Art. 7.  Vivaio regionale.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.3.17 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 33.

Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto.

(B.U. 21 aprile 1995, n. 38).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, promuove la tutela ed il ripristino della flora legnosa indigena del territorio regionale, al fine di concorrere ad una gestione razionale delle risorse naturali regionali.

     2. Scopo della presente legge è la salvaguardia del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena del Veneto elencate nell'allegato A.

 

     Art. 2. Natura degli interventi.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua:

     a) l'individuazione nel territorio regionale di boschi ed altri popolamenti vegetali naturali od artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un libro regionale dei boschi da seme, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     b) l'acquisizione al patrimonio forestale regionale di aree boscate di elevato valore biogenetico, con priorità ai residui lembi di bosco planiziale individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);

     c) l'impianto e la gestione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati;

     d) la realizzazione di un vivaio regionale per la produzione di piantine di tipo forestale, di origine certificata e di provenienza indigena del Veneto o, al più del bacino padano.

 

     Art. 3. Applicabilità. [1]

     1. Negli impianti di alberi ed arbusti eseguiti a scopo produttivo, protettivo e di riqualificazione ambientale attuati con il contributo pubblico deve essere impiegato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi della presente legge.

     2. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge non può ottenere contributi pubblici od altre agevolazioni, a qualunque titolo previsti.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini e parchi pubblici o privati, nonché agli arredi vegetali e alle alberature stradali all'interno dei centri abitativi.

 

     Art. 4. Popolamenti vegetali.

     1. La Giunta regionale, sentita l'Azienda regionale delle foreste, individua i popolamenti, che per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.

     2. L'Azienda regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, ad imprenditori singoli ed associati od a vivaisti affinché ne curino l'accrescimento.

     3. L'elenco dei popolamenti individuati ai sensi del comma 1, costituisce Il libro regionale da boschi da seme soggetto a periodico aggiornamento.

     4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.

 

     Art. 5. Acquisizione di aree boscate.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste, provvede all'acquisizione di aree boscate di particolare pregio sotto l'aspetto biogenetico.

     2. Le aree così acquisite entrano a far parte del demanio forestale regionale e sono affidate per la loro gestione all'Azienda regionale delle foreste.

 

     Art. 6. Arboreti da seme.

     1. La Regione promuove a suo totale carico la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati, sulla base di programmi annuali proposti dall'Azienda regionale delle foreste ed approvati dalla Giunta regionale.

     2. L'Azienda regionale delle foreste provvede all'impianto, alla cura ed alla gestione degli arboreti di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Vivaio regionale.

     1. E' istituito il Vivaio forestale regionale (VFR) per la produzione di materiale di propagazione di origine certificata, la cui gestione è affidata all'Azienda regionale delle foreste.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste, determina annualmente i criteri e i prezzi per la cessione del materiale vegetale prodotto dal vivaio regionale.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura, in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 quantificati in lire 1.000.000.000, con lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 1995-97, esercizio 1996, al capitolo n. 13052 "Spese per la produzione di materiale forestale" ove è previsto uno stanziamento di lire 1.000.000.000 secondo le seguenti modalità:

     - per la produzione di materiale forestale (articolo 7), oneri quantificati per l'esercizio 1996 in lire 800.000.000, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo n. 13052 denominato "Spese per la produzione di materiale forestale", la cui dicitura dovrà essere modificata aggiungendo "specie vegetali legnose indigene della Regione Veneto".

     - per la costituzione di arboreti da seme (articolo 6) viene inoltre istituito il capitolo n. 13068 "Spese di investimento per la costruzione di arboreti", con una disponibilità per la competenza e cassa nel bilancio 1996 di lire 200.000.000, stornando tale somma dal capitolo n. 13052 del bilancio di previsione 1996.

     2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle aree boscate di cui all'articolo 5 saranno determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale foreste, che stabilirà anche i mezzi finanziari per far fronte alle acquisizioni a partire dalla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 1996, secondo un piano che individui le priorità ed i tempi di acquisizione.

     3. Per i successivi esercizi finanziari le spese di cui agli articoli 5, 6, e 7 della presente legge concorreranno all'assegnazione di fondi comunitari di cui al regolamento n. 2082/1992.

 

 

ALLEGATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE DELLA FLORA LEGNOSA INDIGENA NEL VENETO

 

ALLEGATO A

 

Abies alba Miller

Acer campestre L.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

Alnus incana (L.) Moench.

Alnus virdis De Candolle

Amelanchier ovalis Medicus

Arbutus unedo L.

Betula verrucosa Ehrh

Berberis vulgaris L.

Carpinus betulus L.

Celtis australis L.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link

Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link

Colutea arborescens L.

Cornus mas L.

Cornus sanguinea L.

Coronilla emerus L.

Corylus avellana L.

Cotinus coggygria Scop.

Cotoneaster integerrimus Medicus

Cotoneaster nebrodensis (Guss) Koch

Crataegus monogyna Jacq.

Crataegus oxycantha L.

Cytisus scoparius (L.) Link

Erica arborea L.

Evonymus europaeus L.

Evonymus latifolius (L.) Miller

Fagus sylvatica L.

Fraxinus angustifolia Vahl

Fraxinus excelsior L.

Fraxinus ornus L.

Genista germanica L.

Genista pilosa L.

Genista radiata (L.) Scop.

Genista tinctoria L.

Hippophae rhamnoides L.

Ilex aquifolium L.

Juniperus communis L.

Juniperus sabina L.

Laburnum alpinum (Miller) Berchtold ed Prest

Laburnum anagyroides Medicus

Larix decidua Miller

Laurus nobilis L.

Lembotropis nigricans (L.) Griseb

Ligustrum vulgare L.

Lonicera xylosteum

Malus domestica Borkh

Malus sylvestris Miller

Ostrya carpinifolia Scop.

Picea excelsa Link

Pinus montana Miller

Pinus nigra

Pinus sylvestris L.

Pistacia terebinthus L.

Populus alba L.

Populus canescens (Aiton) Sm.

Populus nigra L.

Populus tremula L.

Prunus avium L.

Prunus mahaleb L.

Prunus padus L.

Prunus spinosa L.

Pyrus communis L.

Pyrus pyraster Burgsd.

Quercus cerris L.

Quercus Ilex L.

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

Quercus pubescens Willd.

Quercus robur L.

Rhamnus cathartica L.

Rhamnus frangula L. - Frangula alnus Miller

Rosa canina L.

Rosa pendulina L.

Salix alba L.

Salix apennina A. Skvrotsov

Salix caprea L.

Salix cinerea L.

Salix daphnoides Vill.

Salix eleagnos Scop.

Salix purpurea L.

Salix rosmarinifolia L.

Salix triandra L.

Sambucus nigra L.

Sambucus racemosa L.

Sorbus aria (L.) Crantz

Sorbus aucuparia L.

Sorbus domestica L.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Spartium junceum L.

Staphylea pinnata L.

Taxus baccata L.

Tilia cordata Miller

Tilia platyphyllos Scop.

Ulmus glabra Hudson

Ulmus minor Miller

Viburnum lantana L.

Viburnum opulus L.

 

 


[1] L'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo è stata sospesa e differita dapprima all'1 ottobre 1996 dall'art. 8 della L.R. 7 settembre 1995, n. 41, successivamente differita all'1 gennaio 1999 dall'art. 37 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3, all'1 gennaio 2000 dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 , all' 1 gennaio 2001 dall'art. 36 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5, e da ultimo all'1 gennaio 2002 dall'art. 13 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.