Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 26/11/2004 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...] |
Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto". |
Art. 3. Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...] |
Art. 4. Modifica dell'articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)". |
Art. 5. Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001". |
Art. 6. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico". |
Art. 7. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali". |
Art. 8. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 "Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto". |
Art. 9. Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". |
Art. 10. Convalida di regolamenti. |
§ 6.2.103 - L.R. 26 novembre 2004, n. 23.
Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare.
(B.U. 30 novembre 2004, n. 121).
Art. 1. Modifica dell'articolo 58, della
1. Al comma 1, dell’articolo 58, della
Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della
1. Al comma 1, dell’articolo 3 della
Art. 3. Modifica dell'articolo 41 della
1. Il comma 4, dell’articolo 41 della
"4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento.".
Art. 4. Modifica dell'articolo 15, della
1. Al comma 4, dell’articolo 15, della
Art. 5. Modifica dell'articolo 43 della
1. Il comma 3, dell’articolo 43 della
"3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della
Art. 6. Modifica dell'articolo 7 della
1. Al comma 1, dell’articolo 7, della
Art. 7. Modifica dell'articolo 1 della
1. Il comma 3, dell’articolo 1, della
"3. Con regolamento sono disciplinati i criteri di priorità per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed è approvato lo schema tipo di disciplinare.".
Art. 8. Modifica dell'articolo 5 della
[1. Il comma 1, dell’articolo 5 della
"1. Le funzioni e le modalità dell’attività ispettiva e di vigilanza sono disciplinate con regolamento.".]
Art. 9. Modifica della
1. Nella
a) all’articolo 1, comma 4, lettera d) le parole: "da parte della Giunta regionale" sono soppresse;
b) all’articolo 9, comma 2 le parole: "La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono individuate";
c) all’articolo 12, comma 1 le parole "La Giunta regionale, con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Un apposito regolamento";
d) all’articolo 19, comma 5 la parola "regolamento" è sostituita dalla parola: "provvedimento";
e) all’articolo 22, comma 5 le parole: "Con proprio regolamento la Giunta regionale individua" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono individuate";
f) all’articolo 26, comma 1 le parole: "La Giunta regionale approva, con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento è istituito";
g) all’articolo 26, comma 2 le parole: "La Giunta regionale individua con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono individuate";
h) all’articolo 31, comma 5 le parole: "La Giunta regionale definisce con regolamento" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono definite";
i) all’articolo 44, comma 6 le parole: "La Giunta regionale, con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Un apposito regolamento";
j) all’articolo 47, comma 2 la parola "regolamento" è sostituita dalla parola: "provvedimento";
k) all’articolo 47, comma 8 la parola: "regolamento" è sostituita dalla parola: "provvedimento";
l) all’articolo 64, comma 4 le parole: "La Giunta regionale con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Un apposito regolamento".
2. L’articolo 68 della
"Articolo 68
1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della
a) quanto ai regolamenti:
1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui all'articolo 12, comma 1;
2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1;
3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'articolo 26 comma 2;
4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'articolo 31, comma 5;
5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all'articolo 44, comma 6;
6) regolamento per la definizione delle regole e dei criteri per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso il dialogo competitivo di cui all’articolo 64, comma 4;
b) quanto ai provvedimenti amministrativi:
1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all’articolo 19, comma 5;
2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all'articolo 29, comma 3;
3) provvedimento di individuazione delle modalità attuative per l'espletamento delle procedure di licitazione privata semplificata, di cui all'articolo 32, comma 3;
4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità in forma semplificata per i lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro, di cui all'articolo 36, comma 1;
5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'articolo 38, comma 2;
6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui all'articolo 43, comma 1;
7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui all’articolo 47, comma 8;
8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all’articolo 65, comma 1;
c) quanto ai documenti tecnici:
1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all'articolo 12 comma 2;
2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all'articolo 12, comma 3;
3) documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 41, comma 2;
4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all'articolo 41, comma 3;
5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3;
6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all'articolo 46, comma 1;
7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 56, comma 1;
d) quanto agli schemi di contratto:
1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'articolo 9, comma 3;
2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 27, comma 5;
3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all'articolo 34, comma 1;
4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e modalità di controllo a campione, di cui all'articolo 54, comma 10;
5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all'articolo 62, comma 4.
2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della Commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.".
Art. 10. Convalida di regolamenti.
1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, già approvati dalla Giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2. Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si provvede con successivi regolamenti.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della