§ 4.2.3 - L.R. 16 luglio 1976, n. 30.
Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:16/07/1976
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Per le opere pubbliche di competenza regionale e per quelle per i quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell'elenco istituito con la [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      La formazione dell'elenco è deliberata dalla Giunta regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta della Commissione di cui all'art. 3 che esaminerà le domande [...]
Art. 5.      Per i lavori che importino nel loro complesso definitivo secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore a lire 25 milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo [...]
Art. 6.      Ai componenti della Commissione di cui alla presente legge non dipendenti dalla Regione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennità di presenza pari a lire 15.000


§ 4.2.3 - L.R. 16 luglio 1976, n. 30. [1]

Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori.

(B.U. 19 luglio 1976, n. 32).

 

Art. 1.

     Per le opere pubbliche di competenza regionale e per quelle per i quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell'elenco istituito con la presente legge.

     I criteri per l'assegnazione degli incarichi di collaudo direttamente affidati dalla Regione sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

     La scelta verrà effettuata tenendo conto della natura dell'opera e delle competenze specifiche di ciascun collaudatore secondo criteri di rotazione.

     Per le opere di particolare rilevanza tecnica e amministrativa, possono essere nominate commissioni collaudatrici, presiedute da tecnici e composte anche da collaudatori amministrativi iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 2 [2].

     L'ambito di competenza è stabilito in base alla normativa vigente ed i compensi sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti, con le eventuali riduzioni previste da leggi.

 

     Art. 2. [3]

     E' costituito l'elenco regionale dei collaudatori tecnici.

     Nell'elenco possono essere iscritti:

     a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, laureati in scienze geologiche, con almeno 10 anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;

     b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, laureati in scienze geologiche, liberi professionisti che siano iscritti nell'albo professionale da almeno 10 anni e abbiano progettato e diretto opere pubbliche;

     c) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, laureati in scienze geologiche, purché il periodo prestato

nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro Ente pubblico, aggiunto al periodo precedente svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private, che operino nel settore delle opere pubbliche;

     d) docenti universitari nelle materie attinenti all'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

     E' istituito l'elenco regionale dei collaudatori amministrativi.

     Nell'elenco possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, con comprovata esperienza di lavoro, utile nella collaudazione di opere pubbliche.

     Inoltre possono essere iscritti, a richiesta, i dipendenti pubblici con qualifica non inferiore a quella di dirigente regionale o equipollente, con almeno dieci anni di servizio, e con comprovata esperienza di lavoro utile nella collaudazione di opere pubbliche [4].

 

     Art. 3. [5]

     Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori è istituita presso la Segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici una Commissione così composta:

     1) l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici quale Presidente;

     2) il Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici quale Vice Presidente;

     3) il Direttore del Dipartimento per i Lavori Pubblici;

     4) il Direttore del Dipartimento per l'Agricoltura;

     5) il Direttore del Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana;

     6) un Architetto designato dal Consiglio Nazionale degli Architetti;

     7) un Ingegnere designato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

     Funge da Segretario un impiegato amministrativo della Segreteria Regionale competente in materia di lavori pubblici con qualifica non inferiore a funzionario.

 

     Art. 4.

     La formazione dell'elenco è deliberata dalla Giunta regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta della Commissione di cui all'art. 3 che esaminerà le domande presentate al Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

     L'aggiornamento dell'elenco è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale su proposta della Commissione di cui all'art. 3.

 

     Art. 5.

     Per i lavori che importino nel loro complesso definitivo secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore a lire 25 milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.

 

     Art. 6.

     Ai componenti della Commissione di cui alla presente legge non dipendenti dalla Regione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennità di presenza pari a lire 15.000.

     Agli oneri relativi previsti in lire 2.000.000 annui si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 450 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1976.

     Nel bilancio 1976 è istituito il cap. 451 così denominato: «Compensi ai componenti la Commissione per la formazione dell'elenco regionale dei collaudatori non dipendenti dalla Regione» con lo stanziamento di lire 2.000.000.

     La spesa per gli anni successivi farà carico sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

     Al bilancio di spesa 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall’art. 74 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 74.

[2] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. n. 42/1984.

[3] Articolo così modificato dall'art. 55 della L.R. n. 42/1984.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 6 della L.R. n. 66/1985.

[5] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.