§ 6.1.15 – L.R. 6 agosto 1993, n. 33.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:06/08/1993
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Oggetto della tassa.
Art. 2.  Riscossione delle tasse.
Art. 3.  Modalità di pagamento.
Art. 4.  Riscossione coattiva.
Art. 5.  Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Accertamento dalle infrazioni.
Art. 8.  Riscossione delle sanzioni e soprattasse.
Art. 9.  Ricorsi amministrativi.
Art. 10.  Delega.
Art. 11.  Decadenza e rimborsi.
Art. 12.  Norma di rinvio.
Art. 13.  Abrogazioni.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.15 – L.R. 6 agosto 1993, n. 33.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. 10 agosto 1993, n. 66).

 

Art. 1. Oggetto della tassa.

     1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali a essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

     2. A decorrere dall'1 gennaio 1994 le misure delle tasse relative alle voci a) e b) del numero d'ordine 17 della tariffa di cui al comma 1, sono elevate a lire 125.000 sia per le tasse di rilascio che per le tasse annuali.

     2 bis. L'autorizzazione regionale per l'istituzione e l'esercizio delle aziende agri-turistico-venatorie, prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soggetta alla tassa di concessione regionale e soprattassa così come previsto dal numero d'ordine 16 della tariffa di cui al comma 1, per la costituzione delle aziende faunistico-venatorie situate in territorio non montano [1].

 

     Art. 2. Riscossione delle tasse.

     1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli atti la cui validità superi l'anno, sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale è stato emesso.

 

     Art. 3. Modalità di pagamento.

     1. Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della Regione Veneto.

 

     Art. 4. Riscossione coattiva.

     1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del dpr 28 gennaio 1988, n. 43.

 

     Art. 5. Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.

     1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

 

     Art. 6. Sanzioni.

     1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio a un massimo pari al sestuplo della tassa.

     2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore [2].

     3. Salvo che non sia disposto diversamente nella tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo delle pene pecuniarie di cui al comma 1, si incorre:

     a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

     b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre i termini di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

 

     Art. 7. Accertamento dalle infrazioni.

     1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di concessione governativa, anche dai dipendenti regionali appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, dal personale degli uffici medesimi.

     2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 [3].

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in materia di accertamento delle infrazioni le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

     Art. 8. Riscossione delle sanzioni e soprattasse. [4]

     1. Le soprattasse applicate ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla tesoreria regionale mediante versamento su apposito conto corrente postale; il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 gennaio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 9. Ricorsi amministrativi. [5]

     1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa, prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale.

     2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.

     3. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

 

     Art. 10. Delega.

     1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti del dipartimento finanze, tributi e ragioneria, alla emanazione degli atti previsti nella presente legge.

 

     Art. 11. Decadenza e rimborsi.

     1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     2. Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente o indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

     3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la medesima non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento

 

     Art. 12. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 13. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 17 gennaio 1972, n. 2;

b) 14 marzo 1974, n. 21;

c) 28 gennaio 1977, n. 8;

d) 8 maggio 1980, n. 50;

e) 26 ottobre 1983, n. 51;

f) 12 dicembre 1984, n. 61;

g) 30 dicembre 1987, n. 61.

     2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli:

a) articolo 1, legge regionale 10 dicembre 1985, n. 63;

b) articolo 1, legge regionale 19 dicembre 1988, n. 61;

c) articolo 1, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 59.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1994, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[3] Comma così sostituito dall'art. 39, comma 2, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 3, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 4, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.