§ 2.3.23 - L.R. 3 giugno 1975, n. 27.
Norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:03/06/1975
Numero:27


Sommario
Art. 1.      E'istituito il « Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera » a termini dell'art. 17 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il fondo regionale di cui all'art. 1 della presente legge è destinato, ai sensi dell'art. 12 della L. 17 agosto 1974, n. 386, al finanziamento:
Art. 4.      Le quote relative alle spese correnti spettanti ai singoli enti ospedalieri sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato interassessoriale, secondo i [...]
Art. 5.      L'attribuzione agli enti ospedalieri delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese in conto capitale, viene effettuata, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del [...]
Art. 5-bis.      Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla [...]
Art. 6.      L'Assessore regionale per la sanità, a partire dal 1° gennaio 1976 e fino all'approvazione del piano ospedaliero, predispone un programma dettagliato per la utilizzazione e la distribuzione dei [...]
Art. 7.      L'Assessore regionale per la sanità provvede ad erogare rate di acconto sulle somme determinate, in via preventiva, per ciascun ospedale, tenuto conto della periodicità seguita dallo Stato nel [...]
Art. 8.      Gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'Assessorato regionale della sanità, entro il 30 settembre, il progetto di bilancio preventivo di competenza relativo all'esercizio successivo [...]
Art. 9.      I debiti degli enti ospedalieri connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera per somme impegnate negli anni 1974 e precedenti, saranno estinti con le somme assegnate agli enti stessi sulle [...]
Art. 10.      Per l'esercizio 1975 i termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 sono fissati rispettivamente in quindici e quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. [...]
Art. 11.      Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli enti ospedalieri comunicano all'Assessorato regionale della sanità il prevedibile ammontare, riferito all'esercizio in corso, delle eventuali variazioni da [...]
Art. 12.      A far data dal 31 dicembre 1974 la Regione siciliana eroga in forma diretta e senza limiti di durata l'assistenza ospedaliera agli iscritti e rispettivi familiari che ne abbiano titolo in base [...]
Art. 13.      A decorrere dal 31 dicembre 1974 la Regione siciliana assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che [...]
Art. 14.      Il ricovero in altri istituti, enti o case di cura private convenzionati che non siano gli enti ospedalieri o cliniche o istituti universitari è soggetto a preventiva impegnativa da parte della [...]
Art. 14-bis.      L'Assessore regionale per la sanità, in casi eccezionali, per comprovate esigenze diagnostico-terapeutiche che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempo adeguati nei luoghi di [...]
Art. 14-ter.      Ai fini del ricovero di cui al precedente articolo l'avente diritto dovrà inoltrare all'Assessore regionale per la sanità, tramite il sindaco del comune di residenza, apposita istanza corredata [...]
Art. 14-qua ter.
Art. 14-qui nquies.
Art. 14-sex ies.
Art. 15.      L'Assessorato regionale della sanità provvede ai necessari controlli in ordine ai ricoveri effettuati presso gli istituti o case di cura convenzionati o non convenzionati.
Art. 16.      E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 12 della L. 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza di malattia [...]
Art. 17.      Gli enti ospedalieri e gli istituti e case di cura convenzionati sono tenuti a compilare ed inviare all'Assessorato regionale della sanità, per ciascun ricoverato, una scheda nosologica [...]
Art. 18.      L'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale, previa delibera della Giunta regionale, su richiesta degli enti, istituti e case [...]
Art. 19.      I proventi per le prestazioni ambulatoriali, compresi quelli soggetti a compartecipazione, limitatamente alla quota di spettanza dell'ente ospedaliero, e quelli derivanti dai paganti in proprio [...]
Art. 20.      I soggetti che hanno la residenza nel territorio della Regione siciliana, non assistibili ai sensi del primo comma dell'art. 12 della L. 17 agosto 1974 n. 386, e dell'art. 12 della presente [...]
Art. 21.      La domanda di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera dovrà essere compilata su apposito modello e presentata al comune di residenza o domicilio.
Art. 22.      La Giunta regionale determina annualmente l'importo pro-capite previsto dall'art. 21 suddividendo la spesa sostenuta dalla Regione siciliana per l'assistenza ospedaliera nell'anno precedente per [...]
Art. 23.      I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio regionale di residenza possono iscriversi nei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera mediante domanda da presentare secondo [...]
Art. 24.      I ruoli di cui alla presente legge sono approvati annualmente dalla Giunta regionale e l'esazione delle quote avviene con la procedura prevista dall'ordinamento vigente in materia di riscossione [...]
Art. 25.      Nelle more dell'entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato agli enti ospedalieri:
Art. 26.      Per l'attuazione dei compiti tecnico-amministrativi e contabili derivanti dall'applicazione della L. 17 agosto 1974, n. 386, e della presente legge, la Regione si avvale del personale comandato [...]
Art. 27.      E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità il Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 20 della L. 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 28.      In attuazione della disposizione del secondo comma dell'art. 7 della L. 17 agosto 1974, n. 386, i compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del [...]
Art. 29.      In attuazione della disposizione del decimo comma dell'art. 9 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e del secondo comma dell'art. 3 della L.R. 28 giugno 1973, n. 27, l'indennità di funzione [...]
Art. 30.      Le controversie per il rimborso delle spese di spedalità di cui all'art. 80 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, sono decise, nell'ambito della Regione [...]
Art. 31.      In relazione ai versamenti che lo Stato effettuerà alla Regione a termini dell'art. 16 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386, il Presidente della Regione è [...]
Art. 32.      I capitoli 2914 e 10751, rispettivamente degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, sono soppressi con effetto dalla data della loro istituzione.
Art. 33.      L'Assessore regionale per la sanità, su deliberazione della Giunta regionale, indica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi tenuti alla designazione dei [...]
Art. 34.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.3.23 - L.R. 3 giugno 1975, n. 27.

Norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(G.U.R. 4 giugno 1975, n. 24).

 

Art. 1.

     E'istituito il « Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera » a termini dell'art. 17 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386.

     II fondo di cui al precedente comma è alimentato dalla quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata annualmente alla Regione siciliana ai sensi del quinto comma dell'art. 16 della L. n. 386 succitata.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

     Alla gestione del fondo provvede un Comitato interassessoriale composto dai titolari delle Amministrazioni regionali della sanità, che lo presiede, del lavoro e della cooperazione e del bilancio, sentito quello agli affari del personale ove il Comitato sia chiamato a deliberare su questioni concernenti il personale regionale.

 

     Art. 3.

     Il fondo regionale di cui all'art. 1 della presente legge è destinato, ai sensi dell'art. 12 della L. 17 agosto 1974, n. 386, al finanziamento:

     a) della spesa per l'assistenza erogata dagli enti ospedalieri, ivi compresa quella relativa all'impianto, alla trasformazione e all'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, al rinnovo ed all'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie;

     b) della spesa relativa al personale degli enti mutualistici, degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato presso la Regione siciliana in conformità al disposto dell'art. 19 della L. n. 386 predetta, nonché delle spese generali connesse con la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ivi comprese quelle relative ai ruoli di cui all'art. 13 della L. n. 386 citata;

     c) della spesa relativa alle prestazioni sanitarie erogate a seguito delle convenzioni di cui all'art. 18 della citata L. n. 386 con:

     - cliniche universitarie;

     - istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico;

     - altri istituti ed enti di cui all'art. 1 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, comprese le case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla L. 12 febbraio 1968, n. 132;

     d) della spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, nonché in base ai regolamenti CEE o a convenzioni ed accordi internazionali, e dell'assistenza ospedaliera ai marittimi all'estero;

     e) della spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 12 della L. n. 386, in istituti di cura non convenzionati nel territorio nazionale ed all'estero;

     f) della spesa conseguente all'erogazione di prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale, nei confronti degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera della Regione, in casi assolutamente eccezionali, che non potrebbero ricevere tutela adeguata e tempestiva presso luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale [2].

     Ogni anno viene determinata, dal Comitato interassessoriale di cui al precedente art. 2, l'entità delle risorse da destinare al finanziamento di ciascuna delle spese sopraindicate, sulla base:

     - dell'ammontare degli stanziamenti del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnati alla Regione siciliana e tenuto conto:

     - dei dati relativi alle spese succitate, rilevati nell'anno precedente, e della spesa inerente alle convenzioni di cui all'art. 18 della L. n. 386 citata.

 

     Art. 4.

     Le quote relative alle spese correnti spettanti ai singoli enti ospedalieri sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato interassessoriale, secondo i seguenti criteri:

     a) in relazione al fabbisogno documentato per le seguenti spese

     - stipendi ed altri assegni fissi al personale in organico, oneri previdenziali ed assistenziali relativi, compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro, escluso il lavoro straordinario, ed altre indennità variabili;

     - spese relative agli organi dell'ente;

     - affitti passivi, imposte, tasse e tributi relativi sia alla gestione ospedaliera che al patrimonio;

     - interessi passivi su mutui contratti e relative spese accessorie;

     - oneri assicurativi;

     b) in relazione alla spesa sostenuta e documentata con provvedimento approvato dall'organo di controllo da ogni singolo ente per l'esercizio finanziario dell'anno precedente, tenuto conto delle eventuali variazioni inerenti le prestazioni da erogare, delle variazioni intervenute nei prezzi, calcolate sulla base dei listini della camera di commercio di Palermo, nonché della necessità di equilibrare i livelli qualitativi delle prestazioni erogate nell'ambito regionale, per le seguenti spese:

     - lavoro straordinario ed altre indennità variabili al personale nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 7 della L. 17 agosto 1974, n. 386;

     - oneri diversi per il personale;

     - acquisti di medicinali e materiale sanitario;

     - acquisti di merci;

     - acquisti economali;

     - spese di pulizia e per lavanderia;

     - spese per la manutenzione ordinaria;

     - spese per i consumi energetici ed utenze;

     - spese generali, amministrative e diverse, esclusi gli affitti passivi spese accessorie;

     - interessi passivi su aperture di credito ed anticipazioni di cassa, limitatamente a quelle accese successivamente alla data del 31 dicembre 1974;

     - spese patrimoniali ad esclusione delle imposte e tasse relative;

     - oneri compensativi delle entrate;

     - contributi ed oneri connessi ad altre spese correnti.

     Gli enti ospedalieri non possono effettuare storni di fondi da capitoli afferenti spese per gli oneri per il personale.

 

     Art. 5.

     L'attribuzione agli enti ospedalieri delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese in conto capitale, viene effettuata, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato interassessoriale, sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale siciliana, in attesa dell'approvazione del piano regionale sanitario, tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria indicati nell'art. 9 della L.R. 28 giugno 197~, n. 27, e dei provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi del successivo art. 25 in relazione alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali.

     Il parere della Commissione legislativa per la sanità è obbligatorio. I provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla Commissione suddetta sono adottati dall'Assessore regionale per la sanità previa delibera motivata della Giunta regionale.

 

     Art. 5-bis.

     Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, come previsto dall'art. 7, comma ottavo, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386.

     L'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, propone alla Giunta regionale la deroga al divieto previsto dal precedente comma, quando l'ente ospedaliero dimostri l'urgenza e la necessità del ricorso alle operazioni patrimoniali anzidette per il reperimento di fondi da destinare al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento e trasformazione, o acquisto di attrezzature in ordine alle quali non sia possibile provvedere con altre forme di finanziamento, purché non sia in contrasto con gli obiettivi del programma sanitario regionale.

     Ai fini della deroga di cui al comma precedente, gli enti ospedalieri devono inoltrare istanza motivata, corredata da apposito programma di intervento, all'Assessorato regionale della sanità [3].

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per la sanità, a partire dal 1° gennaio 1976 e fino all'approvazione del piano ospedaliero, predispone un programma dettagliato per la utilizzazione e la distribuzione dei fondi stanziati nel bilancio regionale in forza dell'art. 1, lett. a e lett. c, del D.L.vo P. 30 giugno 1950, n. 31, ratificato con L.R. 14 dicembre 1950, n. 85, nonché dei fondi assegnati alla Regione siciliana dallo Stato in forza dell'art. 33 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e della L. 8 maggio 1971, n. 304.

     Sul programma, la Commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale esprime parere obbligatorio.

     I singoli provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla suddetta Commissione devono essere motivati.

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per la sanità provvede ad erogare rate di acconto sulle somme determinate, in via preventiva, per ciascun ospedale, tenuto conto della periodicità seguita dallo Stato nel corrispondere le rate della quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

     La misura degli acconti sarà determinata in maniera proporzionale alla incidenza percentuale del bilancio di previsione di ciascun ente ospedaliero sulla somma globale del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

 

     Art. 8.

     Gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'Assessorato regionale della sanità, entro il 30 settembre, il progetto di bilancio preventivo di competenza relativo all'esercizio successivo secondo il piano dei conti di cui all'allegato A ed in conformità allo schema di bilancio di cui all'allegato B.

     L'Assessorato regionale della sanità comunica agli enti ospedalieri, entro il mese di novembre, le somme attribuite a ciascun ente calcolate in base ai criteri di cui ai precedenti articoli.

     Gli enti ospedalieri, sulla base della quota complessiva di finanziamento loro assegnata e comunicata, ed in conformità alle istruzioni vincolanti impartite dall'Assessorato regionale della sanità, approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre il bilancio preventivo che deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce.

     Nelle more che la deliberazione di approvazione del bilancio divenga esecutiva, l'amministrazione ospedaliera potrà impegnare e pagare spese limitatamente a quelle correnti, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, nell'ultimo preventivo approvato, per ciascun mese o frazione di mese.

     Nei limiti di cui al comma precedente, nessun'altra spesa potrà essere impegnata o pagata al di fuori di quelle correnti.

     L'Assessore regionale per la sanità, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, è autorizzato ad accreditare agli enti ospedalieri, per far fronte alle spese di cui al precedente art. 4, importi pari a tre dodicesimi delle somme stanziate nel bilancio degli enti suddetti per l'anno precedente.

     In deroga al disposto del precedente comma e limitatamente al periodo 1 giugno - 31 dicembre 1975, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere agli enti ospedalieri, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione 1975, acconti mensili per far fronte alle spese correnti di cui al precedente art. 4 non superiori al 70 % di un dodicesimo delle somme complessive stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974. L'ammontare complessivo degli acconti non potrà comunque superare il 70 % dei sette dodicesimi delle somme sopraindicate [4].

 

     Art. 9.

     I debiti degli enti ospedalieri connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera per somme impegnate negli anni 1974 e precedenti, saranno estinti con le somme assegnate agli enti stessi sulle disponibilità finanziarie di cui agli artt. 1 e 2 della L. 17 agosto 1974, n. 386.

     Il residuo dei debiti contratti dagli enti ospedalieri con la Regione siciliana per le anticipazioni da questa concesse a termini dell'art. 1 della L.R. 22 luglio 1972, n. 38, sono estinti con le disponibilità dei versamenti statali di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386, dopo che gli enti medesimi abbiano estinto i debiti contratti con gli istituti bancari e con i fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera.

     Gli amministratori, i tesorieri ed i componenti dei collegi sindacali sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

     Gli stanziamenti assegnati agli enti ospedalieri dal fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono vincolati esclusivamente ad alimentare la gestione di competenza dell'esercizio 1975 e successivi.

     A tal fine gli enti ospedalieri dovranno rilevare i residui attivi e passivi relativi alle gestioni 1974 e precedenti separati da quelli degli esercizi successivi.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 gli enti di cui sopra sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri un nuovo conto sul quale dovranno essere versate le somme accreditate agli stessi per far fronte alle spese relative all'esercizio 1975 e successivi.

 

     Art. 10.

     Per l'esercizio 1975 i termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 sono fissati rispettivamente in quindici e quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quelli di cui al terzo comma sono fissati in quindici giorni dalla data di comunicazione delle somme attribuite in via preventiva.

     E' escluso il ricorso da parte degli enti ospedalieri a finanziamenti straordinari per il conseguimento del pareggio del bilancio.

 

     Art. 11.

     Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli enti ospedalieri comunicano all'Assessorato regionale della sanità il prevedibile ammontare, riferito all'esercizio in corso, delle eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio di previsione.

     Entro il 30 novembre, la Giunta regionale, in relazione alle predette comunicazioni, provvede, a norma degli artt. 4 e 5 della presente legge, alla determinazione delle quote definitive spettanti a ciascun ente ospedaliero per l'esercizio in corso.

     Sulla base delle determinazioni di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri provvedono alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12.

     A far data dal 31 dicembre 1974 la Regione siciliana eroga in forma diretta e senza limiti di durata l'assistenza ospedaliera agli iscritti e rispettivi familiari che ne abbiano titolo in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali o altri enti previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie comunque denominati e strutturati avvalendosi in via primaria degli enti ospedalieri.

     La Regione eroga altresì l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti e casse mutue di malattie.

     La Regione garantisce, inoltre, l'assistenza ospedaliera ai cittadini stranieri che ne abbiano titolo in base alle convenzioni e agli accordi internazionali o che fruiscano di facilitazioni a carico di organismi assistenziali italiani.

     A tal fine, gli enti ospedalieri provvederanno al ricovero ed alla cura di tutti coloro che anche indipendentemente dall'urgenza, abbiano necessità di assistenza ospedaliera.

     Ai fini di assicurare, altresì, l'assistenza ospedaliera, l'Assessorato regionale della sanità stipula apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 386 citata, con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, quelli di cui alla L. 26 novembre 1973, n. 817, e con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla L. 12 febbraio 1968, n. 132.

     Per le case di cura private, l'Assessore regionale per la sanità accerta che le norme tecnico-costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui le medesime sono dotate siano conformi ai princìpi contenuti nelle norme vigenti per gli ospedali pubblici.

     L'Assessore regionale per la sanità accerta, inoltre, che le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale garantiscano l'efficacia della funzione assistenziale e l'idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione, con riferimento anche al rispetto del contratto nazionale collettivo di lavoro.

     L'assistenza ospedaliera viene, altresì, erogata agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui all'art. 13 della L. n. 386 citata ed ai non abbienti.

     Agli effetti della presente legge, sono considerati non abbienti gli iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medicochirurgica ed ostetrica gratuita di cui all'art. 55 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

     Il titolo a tale assistenza è comprovato da apposito tesserino convalidato annualmente dal comune competente.

     Per i non abbienti non ancora iscritti nei suddetti elenchi, il diritto all'assistenza ospedaliera è comprovato da apposito certificato rilasciato dal comune di residenza attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi comunali anzidetti.

     L'assistenza ai non abbienti residenti nei comuni di altre regioni è erogata sulla base della documentazione richiesta per lo stesso titolo dalla regione di appartenenza.

     L'assistenza diretta è estesa a tutti i soggetti assistibili prescindendosi dalla iscrizione nei registri anagrafici.

     Il ricovero in enti ospedalieri, cliniche ed istituti universitari si attua nel rispetto dell'art. 1 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 14 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, e non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva, salvo la motivata proposta del medico curante ovvero del medico operante nella rete poliambulatoriale.

     La valutazione sulle necessità del ricovero è demandata, ai sensi dell'art. 14 predetto, al medico di guardia.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Regione promuoverà la riorganizzazione su base dipartimentale dei servizi di accettazione e di pronto soccorso, in modo da assicurare condizioni di uniformità nel ricovero degli infermi.

 

     Art. 13.

     A decorrere dal 31 dicembre 1974 la Regione siciliana assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, nonché agli aventi diritto in base ai regolamenti della CEE o a convenzioni e accordi internazionali.

     Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.

 

     Art. 14.

     Il ricovero in altri istituti, enti o case di cura private convenzionati che non siano gli enti ospedalieri o cliniche o istituti universitari è soggetto a preventiva impegnativa da parte della Regione, salvo i casi di comprovata urgenza.

     Gli organismi indicati al comma precedente dovranno comunicare all'Assessore regionale per la sanità l'avvenuto ricovero, entro tre giorni dall'inizio della degenza, indicando altresì la presumibile data del ricovero [5].

     L'impegnativa fissa anche il periodo di ricovero, che potrà essere prolungato con successiva autorizzazione dietro motivata richiesta dell'istituto presso il quale l'utente ha scelto di ricoverarsi.

     Qualora gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera di cui al primo comma del precedente art. 12, residenti nel territorio della Regione, non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita direttamente dalla Regione, ma si ricoverino in Istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate o in ospedali all'estero, l'Assessore regionale per la sanità rimborserà in forma indiretta all'utente una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate nella Regione, o, in mancanza, alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate nella Regione, o, in mancanza, alla spesa media determinata dalla Regione nel cui territorio è ubicato l'istituto di cura che ha erogato la prestazione [6].

     Il rimborso di cui al comma precedente, può essere effettuato mediante aperture di credito a favore di funzionari dirigenti o equiparati, in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità, o comandati ai sensi dell'art. 26, comma terzo, della presente legge. Le anzidette aperture di credito saranno rendicontate con periodicità semestrale [5].

     Nel caso in cui gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera si ricoverino in classi diverse da quelle convenzionate, gli stessi sono tenuti a corrispondere soltanto gli oneri derivanti dalla differenza del puro costo alberghiero.

     Nessun altro onere può essere posto a carico del ricoverato per prestazioni sanitarie, cure mediche, chirurgiche e farmacologiche, nonché per ogni altro trattamento necessario nel corso della degenza.

     Gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione possono usufruire, a richiesta, del ricovero nelle camere speciali di cui all'art. 32 della L. 12 febbraio 1968 n. 132.

     In tal caso, sono posti a carico del ricoverato gli oneri derivanti dalla differenza del puro costo alberghiero da deliberarsi annualmente dal consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero.

     Nessun altro onere può essere posto a carico del ricoverato per prestazioni sanitarie, cure mediche, chirurgiche e farmacologiche, nonché per ogni altro trattamento necessario nel corso della degenza

     Gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera a qualsiasi titolo che, alla data dell'entrata in vigore della L. 17 agosto 1974, n. 386, erano esclusi dalla possibilità di avvalersi dell'assistenza ospedaliera prestata da case di cura private o istituti convenzionati per mancanza di convenzioni, possono avvalersi dell'assistenza ospedaliera fornita da case di cura o istituti già convenzionati con l'INAM.

     In tal caso il costo dell'assistenza è commisurato a quello praticato dal predetto Ente assistenziale.

     Limitatamente all'anno 1975, le tariffe per le prestazioni ospedaliere di urgenza e di elezione nei confronti dei soggetti non aventi titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione in base alle norme contenute nella presente legge, sono fissate nella misura della retta di degenza 1974 di ogni singolo ospedale.

     Per gli anni successivi le suddette tariffe saranno stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 14-bis.

     L'Assessore regionale per la sanità, in casi eccezionali, per comprovate esigenze diagnostico-terapeutiche che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempo adeguati nei luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale, può assumere, a carico del Fondo regionale ospedaliero, la spesa necessaria per il ricovero presso istituti di cura esistenti all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale, di cittadini residenti in Sicilia, comunque aventi diritto all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione, e sempre che non abbiano altrimenti titolo, sulla base della normativa vigente, a fruire in forma diretta di prestazioni ospedaliere presso luoghi di cura ubicati all'estero [7].

 

     Art. 14-ter.

     Ai fini del ricovero di cui al precedente articolo l'avente diritto dovrà inoltrare all'Assessore regionale per la sanità, tramite il sindaco del comune di residenza, apposita istanza corredata dal certificato di residenza, dal titolo assistenziale, dalla documentazione sanitaria giustificativa del ricovero e dal preventivo di spesa da cui risulti la presumibile durata del ricovero, rilasciato dall'istituto o luogo di cura indicati all'articolo precedente.

     Le richieste di ricovero, appena pervenute, vengono sottoposte immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data di presentazione all'esame di una commissione costituita con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, da emanarsi sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     La commissione di cui al comma precedente, costituita annualmente, è composta dall'ispettore regionale sanitario, che la presiede, da un primario ospedaliero e da un docente universitario di disciplina medica e chirurgica, residenti nel capoluogo della Regione.

     Detta commissione, ove lo ritenga necessario, si avvale di specialisti e può fare eseguire gli accertamenti diagnostici ricorrendo in via principale agli enti ospedalieri della Regione.

     Ai membri della commissione ed agli eventuali specialisti estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto solo il gettone di presenza, nella misura di L. 15.000, e l'indennità di missione, in quanto dovuta [8].

 

     Art. 14-quater.

     L'Assessore regionale per la sanità, sulla scorta della relazione sanitaria che esprime il parere favorevole della commissione, riconoscendo espressamente la sussistenza delle condizioni indicate all'art. 14-bis, rilascia all'interessato lettera contenente l'impegno della Regione di assumere a proprio carico la spesa del ricovero ed adotta

contemporaneamente il decreto di impegno della spesa presunta risultante dal preventivo di spesa come sopra indicato [8].

 

     Art. 14-quinquies.

     Quando, secondo il parere della commissione cui è stato affidato l'esame dell'istanza, le esigenze diagnostico-terapeutiche possono essere soddisfatte in modo o in tempo adeguati presso luoghi di cura convenzionati, ubicati nel territorio nazionale, l'Assessore regionale per la sanità restituisce all'interessato la documentazione presentata, indicando le strutture di ricovero e cura convenzionate idonee a fornire le prestazioni ospedaliere.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 14-sexies.

     Per tutti gli altri casi di ricovero non previsti nella presente legge, in ordine ai quali comunque il ricorso ai luoghi di cura indicati all'art. 14-bis consegua alla libera scelta del soggetto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma terzo, della presente legge [1]0.

 

     Art. 15.

     L'Assessorato regionale della sanità provvede ai necessari controlli in ordine ai ricoveri effettuati presso gli istituti o case di cura convenzionati o non convenzionati.

 

     Art. 16.

     E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 12 della L. 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza di malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi, e, al termine della degenza, la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto alla indennità economica di malattia.

 

     Art. 17.

     Gli enti ospedalieri e gli istituti e case di cura convenzionati sono tenuti a compilare ed inviare all'Assessorato regionale della sanità, per ciascun ricoverato, una scheda nosologica individuale secondo il modello che verrà predisposto dal medesimo Assessorato.

     Per ottenere il rimborso delle prestazioni fruite nella forma dell'assistenza indiretta gli interessati devono produrre al predetto Assessorato, entro il trentesimo giorno dal dimissionamento, oltre alla documentazione di spesa, la scheda nosologica di cui al primo comma, compilata dall'istituto di ricovero e cura [1]1.

     In ogni caso gli enti ospedalieri e gli istituti di cui al quinto comma dell'art. 12, nonché le case di cura private, sono tenuti a fornire tutte le notizie ed i dati statistici relativi ai ricoveri che saranno richiesti da parte degli organi regionali.

     Le informazioni richieste dall'ISTAT limitatamente ai dati di ricovero vengono fornito al predetto Istituto direttamente dalla Regione.

 

     Art. 18.

     L'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale, previa delibera della Giunta regionale, su richiesta degli enti, istituti e case di cura private di cui al primo comma dell'art. 18 della L. 17 agosto 1974, n. 386, può dal 1° luglio 1975, nel caso di mancata stipula delle convenzioni previste dall'art. 18 della citata L. n. 386, rivedere le tariffe previste dalle vigenti convenzioni per adeguarle al maggior costo della vita ed agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro.

 

     Art. 19.

     I proventi per le prestazioni ambulatoriali, compresi quelli soggetti a compartecipazione, limitatamente alla quota di spettanza dell'ente ospedaliero, e quelli derivanti dai paganti in proprio vengono acquisiti dai rispettivi enti ospedalieri e computati dall'Assessorato regionale della sanità all'atto dell'assegnazione degli importi destinati al finanziamento delle spese correnti per l'anno successivo a quello in cui i proventi stessi sono stati acquisiti.

 

     Art. 20.

     I soggetti che hanno la residenza nel territorio della Regione siciliana, non assistibili ai sensi del primo comma dell'art. 12 della L. 17 agosto 1974 n. 386, e dell'art. 12 della presente legge, possono ottenere, a domanda, l'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione nelle forme previste dalla presente legge, mediante iscrizione in appositi ruoli istituiti presso l'Assessorato regionale della sanità.

 

     Art. 21.

     La domanda di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera dovrà essere compilata su apposito modello e presentata al comune di residenza o domicilio.

     All'atto della presentazione della domanda il comune rilascia al richiedente una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda stessa.

     La ricevuta di cui al comma precedente, nelle more del perfezionamento delle operazioni di iscrizione al ruolo, consente di fruire dell'assistenza ospedaliera.

     Le iscrizioni sono disposte dal sindaco in conformità alle direttive dell'Assessorato regionale della sanità.

     Il sindaco rilascia, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, apposito documento comprovante l'avvenuta iscrizione ed è tenuto a trasmettere periodicamente gli elenchi degli iscritti all'Assessorato regionale della sanità ed alla locale esattoria delle imposte.

     L'iscrizione è operante per almeno un triennio e durante tale periodo l'iscritto è obbligato a versare l'importo annuo determinato ai sensi del successivo art. 22.

     (Omissis) [1]2

     Il diritto all'assistenza ospedaliera decorre ad ogni effetto dal 1° gennaio dell'anno di iscrizione, tranne nei casi in cui l'interessato dimostri di avere avuto diritto alle prestazioni ospedaliere in dipendenza di altro titolo, sino ad una data certa [1]3.

     E' fatto salvo il diritto da parte degli enti di operare eventuali recuperi, in relazione ai ricoveri effettuati, nei confronti di coloro che successivamente alla presentazione della domanda non vengono iscritti nei ruoli per mancanza dei requisiti.

     L'iscrizione è tacitamente rinnovata di triennio in triennio salvo disdetta da parte dell'iscritto almeno tre mesi prima della scadenza del triennio a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento.

     I contributi dovuti ai sensi dell'art. 22 decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di iscrizione a ruolo. Qualora l'interessato provi di avere avuto diritto all'assistenza ospedaliera in dipendenza di altro titolo, il contributo annuo è ridotto proporzionalmente al periodo in cui l'interessato ha avuto diritto all'assistenza. A tal fine non si computano le frazioni di mese inferiori a quindici giorni [1]4.

     I cittadini inclusi nei ruoli regionali che posteriormente alla loro iscrizione trasferiscono la propria residenza in altra regione o per altro titolo acquisiscono il diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, devono presentare al Comune di residenza o domicilio domanda per ottenere la cancellazione ed eventuali rimborsi [1]5.

     Il sindaco, verificata la presenza delle condizioni necessarie, previste nel comma precedente, per la cancellazione dai ruoli, che può disporre anche d'ufficio, dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla locale esattoria e all'Assessorato regionale delle sanità. La cancellazione ed i rimborsi decorrono dalla data di riscossione della rata del tributo, successiva alla presentazione della domanda o alla cancellazione d'ufficio [1]4.

     La mancata iscrizione nel ruolo regionale non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza presso enti ospedalieri.

     Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Assessore regionale per la sanità in ordine alle domande di iscrizione nei ruoli regionali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22.

     La Giunta regionale determina annualmente l'importo pro-capite previsto dall'art. 21 suddividendo la spesa sostenuta dalla Regione siciliana per l'assistenza ospedaliera nell'anno precedente per il numero degli assistibili.

     Qualora non sia possibile addivenire a tale determinazione entro il 30 giugno di ciascun anno, secondo le modalità indicate al comma precedente, la Giunta regionale può stabilire l'importo pro-capite della quota di iscrizione, relativa all'anno in corso, prendendo a base l'importo a ruolo dell'anno precedente, maggiorato dell'aumento del costo della vita, verificatosi durante lo stesso anno, secondo i dati forniti dall'ISTAT [1]6.

     Limitatamente all'anno 1975, tale importo corrisponde alla spesa media capitaria per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per l'anno 1974.

 

     Art. 23.

     I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio regionale di residenza possono iscriversi nei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera mediante domanda da presentare secondo le modalità indicate al precedente art. 21 e contenente la dichiarazione relativa alla categoria di lavoro di appartenenza, corredata dal certificato di residenza in un comune siciliano di data non anteriore a tre mesi. L'importo di cui all'art. 22 è commisurato al periodo medio di permanenza nella categoria di appartenenza nel territorio della Regione.

 

     Art. 24.

     I ruoli di cui alla presente legge sono approvati annualmente dalla Giunta regionale e l'esazione delle quote avviene con la procedura prevista dall'ordinamento vigente in materia di riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni.

     L'Assessorato regionale delle finanze curerà i compiti tecnico- finanziari relativi alla materia dei ruoli regionali ed i conseguenti rapporti con le esattorie comunali, con le competenti intendenze di finanza, con le amministrazioni comunali e quanto altro si appalesi comunque necessario ai sensi della vigente legislazione tributaria e secondo le disposizioni della presente legge [1]7.

     Le esattorie provvedono direttamente al versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 della L. 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 25.

     Nelle more dell'entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato agli enti ospedalieri:

     a) aumentare gli organici del personale;

     b) istituire o ampliare divisioni, sezioni o servizi;

     c) realizzare opere di costruzione, di ampliamento, di rifacimento e trasformazione degli edifici ospedalieri, qualunque sia la fonte del finanziamento, con esclusione delle opere di adattamento che si rendano necessarie per motivi di funzionalità dei servizi di diagnosi e cura;

     d) stipulare nuove convenzioni con le università ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, ovvero modificare quelle in vigore.

     L'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale, per comprovati motivi di necessità e di urgenza dovuti ad inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possono essere altrimenti soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e, nel caso di cliniche o istituti universitari convenzionati, qualora sussistano anche imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca, autorizza: l'istituzione o l'ampliamento di divisioni, sezioni o servizi; l'aumento degli organici ad essi relativi; la realizzazione di opere di costruzione, di ampliamento, di rifacimento o trasformazione di edifici ospedalieri, nonché la stipula di nuove convenzioni con le università ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, ovvero la modifica di quelle in vigore.

     Il parere della Commissione legislativa per la sanità è obbligatorio. I provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla Commissione suddetta sono adottati dall'Assessore regionale per la sanità previa delibera motivata della Giunta regionale.

     Le relative richieste sono dirette all'Assessorato regionale della sanità corredate da una relazione con l'indicazione dei motivi tecnico- sanitari che rendono necessario il provvedimento da autorizzare, nel quadro delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 9 della L.R. 28 giugno 1973, n. 27, e che ne giustificano l'adozione.

     La richiesta deve essere altresì corredata da elementi di valutazione sulla incidenza della spesa.

     L'Assessore regionale per la sanità, sulla base della proposta del Comitato per la programmazione sanitaria, presenterà all'Assemblea regionale entro il 30 novembre 1975 il piano regionale ospedaliero.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge i bilanci dei centri spastici neuromotulesi, già funzionanti, gestiti o che saranno gestiti da enti ospedalieri, sono considerati a tutti gli effetti inseriti nei bilanci degli enti stessi.

 

     Art. 26.

     Per l'attuazione dei compiti tecnico-amministrativi e contabili derivanti dall'applicazione della L. 17 agosto 1974, n. 386, e della presente legge, la Regione si avvale del personale comandato dagli enti mutualistici e dagli altri enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria a norma dell'art. 19 della L. n. 386 predetta.

     Le determinazioni di cui al citato art. 19 vengono assunte dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale.

     Il predetto personale sarà utilizzato secondo una organizzazione decentrata dipendente dall'Assessorato regionale della sanità, che sarà stabilita, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea, dalla Giunta regionale.

     L'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa predetta, previa delibera della Giunta regionale:

     1) organizza, adottando gli occorrenti provvedimenti, i servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera ed impartisce al personale di cui al primo comma del presente articolo direttive vincolanti concernenti il rilascio delle impegnative o autorizzazioni per i ricoveri di cui all'art. 18 della L. n. 386 citata ed i provvedimenti d'impegno e di liquidazione delle relative spese;

     2) può avvalersi degli uffici degli enti mutualistici, casse mutue ed altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria aventi sede nel territorio della Regione, per il rilascio delle impegnative o autorizzazioni concernenti ricoveri di cui all'art. 18 della citata L. n. 386, per i provvedimenti d'impegno e di liquidazione delle relative spese, e per l'eventuale controllo, anche ispettivo, sull'andamento delle degenze, nonché per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di terzi.

     Il parere della Commissione legislativa per la sanità è obbligatorio. I provvedimenti eventualmente difformi dal parere espresso dalla Commissione suddetta devono essere motivati.

 

     Art. 27.

     E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità il Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 20 della L. 17 agosto 1974, n. 386.

     Detto Comitato, nominato con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, che lo presiede, è così composto:

     - un rappresentante designato dalle delegazioni o organizzazioni regionali per ciascun ente mutualistico, nonché un rappresentante per ogni mutua aziendale operante nella Regione siciliana;

     - nove componenti della Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale;

     - tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     - un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità con voto consultivo;

     - quattro esperti nominati sentita la Commissione legislativa per la sanità dell'Assemblea regionale.

     Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità.

     Il Comitato elegge nel proprio seno il vice presidente.

 

     Art. 28.

     In attuazione della disposizione del secondo comma dell'art. 7 della L. 17 agosto 1974, n. 386, i compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale nominate da amministrazioni ospedaliere, che non siano anche membri di organi di amministrazione o dipendenti da enti ospedalieri, sono fissati come segue:

     - per posti di direttore, vice-direttore, ispettore sanitario, primario, aiuto ed assistente, direttore amministrativo e di personale delle carriere direttive amministrative, di personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie, lire 100 mila;

     - per posti delle carriere di concetto, lire 80 mila;

     - per posti delle carriere d'ordine, del personale di assistenza sanitaria, ausiliaria, di tecnici diplomati addetti alle attività sanitarie, lire 70 mila;

     - carriere esecutive del personale ausiliario, lire 50 mila.

     Ai dipendenti da enti ospedalieri spetta l'indennità di missione stabilita per il personale del ruolo regionale.

     Ai componenti delle commissioni indicate al primo comma del presente articolo, che non siano pubblici dipendenti, è corrisposto, oltre ai compensi stabiliti dal primo comma del presente articolo, il rimborso delle spese di viaggio.

     (Omissis) [1]8

     Per la partecipazione a commissioni consultive costituite da enti ospedalieri non è corrisposto alcun compenso.

 

     Art. 29.

     In attuazione della disposizione del decimo comma dell'art. 9 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e del secondo comma dell'art. 3 della L.R. 28 giugno 1973, n. 27, l'indennità di funzione onnicomprensiva favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione con voto deliberativo degli enti ospedalieri è così fissata:

 

 

     a) Ospedali regionali:

     - presidente...................................lire  360.000

     - consigliere..................................lire  180.000

 

     b) Ospedali provinciali:

     - presidente ..................................lire  160.000

     - consigliere .................................lire   80.000

 

     c) Ospedali di zona:

     - presidente...................................lire  144.000

     - consigliere..................................lire   72.000

 

     d) Ente ospedaliero da cui dipende un ospedale non

classificato ai sensi dell'art. 65 della L. 12 febbraio 1968, n.

132;

     - presidente...................................lire  104.000

     - consigliere..................................lire   52.000

 

 

     Art. 30.

     Le controversie per il rimborso delle spese di spedalità di cui all'art. 80 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, sono decise, nell'ambito della Regione siciliana, da apposite commissioni aventi sede presso ciascun ufficio del medico provinciale.

     Tali commissioni, nominate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sono cosi composte:

     - medico provinciale, presidente;

     - direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o un suo delegato;

     - il sindaco del comune capoluogo di provincia o un suo delegato.

     La competenza di ciascuna commissione è determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto che ha usufruito delle cure di spedalità.

 

     Art. 31.

     In relazione ai versamenti che lo Stato effettuerà alla Regione a termini dell'art. 16 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386, il Presidente della Regione è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

     Le quote di spesa saranno attribuite ai relativi capitoli, con le modalità ed i criteri previsti dalla presente legge.

 

     Art. 32.

     I capitoli 2914 e 10751, rispettivamente degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, sono soppressi con effetto dalla data della loro istituzione.

     Le somme accertate e versate sul cap. 2914 e le somme impegnate, pagate e disponibili sul cap. 10751 del bilancio della Regione, si intendono, rispettivamente, accertate e versate sul cap. 2501 e impegnate, pagate e disponibili sul cap. 1301 del bilancio del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

 

     Art. 33.

     L'Assessore regionale per la sanità, su deliberazione della Giunta regionale, indica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi tenuti alla designazione dei rappresentanti degli interessi originari di cui all'art. 9 della L. 12 febbraio 1968, n. 132.

     Detti organi devono far pervenire gli atti relativi alle designazioni all'Assessore regionale per la sanità entro i 30 giorni successivi.

 

     Art. 34.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma abrogato con art. 21 L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[2] Lettera aggiunta con art. 1 L.R. 23 luglio 1977, n. 66.

[3] Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[4] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 16 agosto 1975, n. 68.

[5] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[6] Comma così modificato con art. 2 L.R. 18 marzo 1977. n. 15.

[5] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[7] Articolo aggiunto con art. 2 L.R. 23 luglio 1977, n. 66. V. art. 1 L.R. 13 agosto 1979, n. 202.

[8] Articolo aggiunto con art. 2 L.R. 23 luglio 1977, n. 66. V. art. 1 L.R. 13 agosto 1979, n. 202.

[8] Articolo aggiunto con art. 2 L.R. 23 luglio 1977, n. 66. V. art. 1 L.R. 13 agosto 1979, n. 202.

[9] Comma abrogato con art. 6 L.R. 13 agosto 1979, n. 202.

[1]10 Articolo aggiunto con art. 2 L.R. 23 luglio 1977, n. 66. V. art. 7 L.R. 12 agosto 1980, n. 88.

[1]11 V. art. 17 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[1]12 Comma soppresso con art. 3 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[1]13 Comma sostituito con art. 5 L.R. 18 marzo 1977, n. 15. V. art. L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[1]14 Comma sostituito con art. 3 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[1]15 Comma modificato con art. 3 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[1]14 Comma sostituito con art. 3 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[1]16 Comma aggiunto con art. 4 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[1]17 Comma aggiunto con art. 5 L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

[1]18 Comma abrogato con art. 8 L.R. 20 febbraio 1979, n. 10.