§ 5.3.295 - L.R. 7 novembre 1995, n. 81.
Disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:07/11/1995
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Presidenza della Regione.
Art. 2.  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3.      1. L'Amministrazione forestale è autorizzata, a mezzo di preventivi di spesa predisposti dai singoli uffici, a trarre sullo stanziamento del capitolo 16602 del bilancio della Regione per l'anno [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      1. Per spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza della Regione, a lavori ed interventi antianofelici e per fare fronte ad emergenze derivanti da particolari [...]
Art. 6.  Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Art. 7.  Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Art. 8.      1. Il fondo di rotazione istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per la concessione di finanziamenti per i crediti di esercizio (capitolo 75660) è [...]
Art. 9.      1. Sono autorizzati gli interventi previsti nella rubrica 05 dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 10.      1. I mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (Ircac) alle cooperative operanti nel settore turistico- alberghiero ed agrituristico, ai sensi dell'articolo 114 [...]
Art. 11.  Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Art. 12.  Assessorato regionale della sanità.
Art. 13.  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 14.  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Art. 15.      1. Per fare fronte ai maggiori oneri per le finalità previste dagli articoli 113 e 114, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 [...]
Art. 16.      1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4 della [...]
Art. 17.      1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare, per l'anno in corso le disponibilità finanziarie afferenti i capitoli 48251, 48301, 48304 e [...]
Art. 18.      1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1995 negli stanziamenti dei capitoli 48251, 48304 e 48305 del bilancio della Regione, rubrica Assessorato turismo, sono reiscritte nel [...]
Art. 19.      1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 23, è autorizzata la somma di lire 750 milioni a valere sui fondi di cui al capitolo 47651 per l'anno 1995. Le somme [...]
Art. 20.      1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui [...]
Art. 21.      1. Agli oneri di lire 100.764,1 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui all'articolo 12, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo [...]
Art. 22.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.295 - L.R. 7 novembre 1995, n. 81.

Disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995.

(G.U.R. 8 novembre 1995, n. 58).

 

Art. 1. Presidenza della Regione.

     1. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, è autorizzata per l'anno finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (capitolo 10353).

 

     Art. 2. Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     1. A decorrere dall'anno finanziario 1995 le competenze per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 sono attribuite all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste (capitolo 14730).

 

     Art. 3.

     1. L'Amministrazione forestale è autorizzata, a mezzo di preventivi di spesa predisposti dai singoli uffici, a trarre sullo stanziamento del capitolo 16602 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, i titoli di pagamento degli arretrati contrattuali ai lavoratori forestali in esecuzione dell'accordo di cui alla nota a verbale inserita all'articolo 11 del contratto integrativo regionale per gli operai addetti all'attività di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale per il periodo 1991/1992, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 97 del 30 marzo 1994.

     2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ed a valere sullo stesso capitolo, si provvede al pagamento di eventuali conguagli per contributi agricoli unificati dovuti per la manodopera agricola impiegata.

     3. L'onere di cui al presente articolo è valutato in lire 13.000 milioni.

 

     Art. 4. [1]

     [1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall'articolo 78 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, a favore delle ditte conduttrici di aziende viticole che, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del Regolamento CEE n. 454/80, ed avendo subito danni ai vigneti a seguito della siccità del periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal Regolamento CEE n. 1442/88 e successive aggiunte e modificazioni, con le stesse modalità.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995 (capitolo 54599).

     3. Il comma 2 dell'articolo 78 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è abrogato.]

 

     Art. 5.

     1. Per spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza della Regione, a lavori ed interventi antianofelici e per fare fronte ad emergenze derivanti da particolari situazioni di siccità correlate alla irrigazione è autorizzata per l'anno finanziario 1995 la spesa di lire 2.502 milioni (capitolo 55851).

 

     Art. 6. Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     1. In relazione alla delega di firma dei provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 attribuita all'Assessore regionale per i lavori pubblici, le spese relative al finanziamento delle perizie esecutive d'ufficio degli ordini di demolizione delle opere eseguite in violazione alle prescrizioni antisismiche sono disposte dallo stesso (capitolo 28652).

 

     Art. 7. Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è autorizzata per l'anno finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni per la campagna agrumaria 1992-1993 (capitolo 75425).

 

     Art. 8.

     1. Il fondo di rotazione istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per la concessione di finanziamenti per i crediti di esercizio (capitolo 75660) è incrementato per l'anno finanziario 1995 della somma di lire 10.000 milioni, per fare fronte alle richieste giacenti la cui istruttoria è stata completata.

 

     Art. 9.

     1. Sono autorizzati gli interventi previsti nella rubrica 05 dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 ed è incrementato di lire 3.000 milioni lo stanziamento del capitolo 75826 per fare fronte alle richieste relative agli esercizi 1991, 1992, 1993 e 1994.

 

     Art. 10.

     1. I mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (Ircac) alle cooperative operanti nel settore turistico- alberghiero ed agrituristico, ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono, su richiesta delle cooperative interessate, rapportati ad una durata non inferiore ad anni 15 di cui uno di preammortamento.

     2. I mutui rimangono assistiti dalla garanzia sussidiaria già prevista dall'articolo 12 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27.

     3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si fa fronte con le somme non utilizzate di cui all'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     4. Quanto previsto dal presente articolo è applicabile all'intera somma originariamente mutuata, comprensiva anche di eventuali rate non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge [2].

 

     Art. 11. Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare per l'esercizio 1995 un contributo straordinario di lire 600 milioni in favore dell'Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa per fare fronte alle necessità di gestione (capitolo 38135).

 

     Art. 12. Assessorato regionale della sanità.

     1. Gli assegni e le indennità previste dall'art. 18 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono prorogati di altri due anni scolastici.

     2. L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1995 è determinato in complessive lire 6.600 milioni.

     3. Allo scopo di fare fronte all'onere relativo ai corsi istituiti presso le Università siciliane, lo stanziamento iscritto al capitolo 42822 del bilancio della Regione per il 1995 è incrementato di lire 623 milioni, con prelevamento di pari importo dal capitolo 42840 del medesimo documento contabile.

     4. L'onere relativo ai corsi istituiti dalle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia determinato in lire 5.977 milioni continua a gravare sullo stanziamento iscritto al capitolo 42840 del bilancio della Regione per il 1995.

     5. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi si farà fronte con parte delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 13. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 157 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 85219).

 

     Art. 14. Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     1. Per provvedere al pagamento dei compensi ai consulenti per l'attività svolta nel 1994, lo stanziamento del capitolo 47211 è incrementato, per l'esercizio finanziario 1995, di lire 162,1 milioni.

 

     Art. 15.

     1. Per fare fronte ai maggiori oneri per le finalità previste dagli articoli 113 e 114, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995 (capitolo 47714).

 

     Art. 16.

     1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per il periodo 1 agosto 1995 - 31 dicembre 1995 la spesa di lire 70.000 milioni (capitolo 48629).

     3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

 

     Art. 17.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare, per l'anno in corso le disponibilità finanziarie afferenti i capitoli 48251, 48301, 48304 e 48305 del bilancio della Regione, rubrica Assessorato turismo, che siano risultate eccedenti rispetto alle esigenze dell'esercizio in corso, quali risultanti dai programmi di spesa approvati per l'anno 1995 per le esigenze relative all'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 18.

     1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1995 negli stanziamenti dei capitoli 48251, 48304 e 48305 del bilancio della Regione, rubrica Assessorato turismo, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio 1996 e riassegnate ai rispettivi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     2. Le predette somme interessano i risultati del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1995 e formeranno oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

 

     Art. 19.

     1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 23, è autorizzata la somma di lire 750 milioni a valere sui fondi di cui al capitolo 47651 per l'anno 1995. Le somme sono erogate con le stesse modalità previste dal comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 23.

 

     Art. 20.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 21.

     1. Agli oneri di lire 100.764,1 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui all'articolo 12, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione.

     2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1, nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 1996, n. 18.