§ 2.3.84 - L.R. 5 gennaio 1991, n. 3.
Disposizioni in materia di cure all'estero e modifiche alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, e alla legge regionale 13 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:05/01/1991
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni degli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies e 14 sexies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, non [...]
Art. 2.      1. Le competenze inerenti all'istruttoria, alla liquidazione ed al pagamento delle provvidenze relative a prestazioni sanitarie fruite nel territorio nazionale e disciplinate dagli articoli 14 [...]
Art. 3.      1. I primi due commi dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4.      1. Per far fronte al maggior carico amministrativo derivante dall'applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad avvalersi in posizione di comando di 2 [...]
Art. 5.      1. L'Assessore regionale per la sanità, annualmente, determina con proprio decreto l'ammontare delle somme da assegnare alle unità sanitarie locali, con vincolo di destinazione, per il pagamento [...]
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.3.84 - L.R. 5 gennaio 1991, n. 3.

Disposizioni in materia di cure all'estero e modifiche alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, e alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202.

(G.U.R. n. 2 del 9 gennaio 1991).

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni degli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies e 14 sexies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, non si applicano in caso di fruizione di prestazioni sanitarie presso istituti sanitari e luoghi di cura comunque denominati ubicati all'estero.

     2. E' fatta salva, per le domande presentate entro il 28 febbraio 1990, l'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, in conformità al disposto dell'articolo 9, comma 2, del decreto 3 novembre 1989 del Ministro della sanità.

     3. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità è costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del suddetto decreto ministeriale 3 novembre 1989 e dalla circolare del Ministro della sanità 12 dicembre 1989, n. 33, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nel rilascio delle autorizzazioni, una commissione sanitaria regionale con funzione di centro di riferimento regionale, composta dall'ispettore sanitario regionale, che la presiede, e da personale medico di qualifica apicale delle strutture ospedaliere ed universitarie. In caso di trapianto d'organo, della commissione fanno parte medici responsabili di presidi autorizzati al trapianto richiesto.

     4. In caso di fruizione di cure sanitarie all'estero, i benefici di cui alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, possono essere concessi esclusivamente in relazione a prestazioni autorizzate in regime di assistenza indiretta ai sensi della vigente normativa nazionale ovvero fruite in regime di assistenza diretta. L'autorizzazione o parere del centro regionale di riferimento di cui al comma 3 Sostituisce a tutti gli effetti il parere della Commissione regionale prevista dall'articolo 14 ter della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27.

 

     Art. 2.

     1. Le competenze inerenti all'istruttoria, alla liquidazione ed al pagamento delle provvidenze relative a prestazioni sanitarie fruite nel territorio nazionale e disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive integrazioni e modifiche, sono trasferite all'unita sanitaria locale di appartenenza dell'assistito. Le relative istanze sono presentate alla medesima unità sanitaria locale.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle istanze pervenute all'Assessorato regionale della sanità in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

     3. Restano ferme le competenze della Commissione regionale prevista dall'articolo 14 ter della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, il cui parere è vincolante.

     4. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono fissati i limiti massimi di rimborso, determinati in relazione alle patologie riscontrate, alle terapie praticate ed al reddito dell'assistito.

 

     Art. 3.

     1. I primi due commi dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. All'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, le parole: «I'Assessore regionale per la sanità è autorizzato» sono sostituite con le seguenti: «l'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito è autorizzata»

 

     Art. 4.

     1. Per far fronte al maggior carico amministrativo derivante dall'applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad avvalersi in posizione di comando di 2 assistenti medici, 3 capi sala, 4 assistenti amministrativi e 4 operatori meccanografici appartenenti al Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 5.

     1. L'Assessore regionale per la sanità, annualmente, determina con proprio decreto l'ammontare delle somme da assegnare alle unità sanitarie locali, con vincolo di destinazione, per il pagamento delle provvidenze previste dalla presente legge.

     2. Le somme assegnate sono iscritte nei bilanci delle singole unità sanitarie locali in capitoli appositamente istituiti e distinti da quelli cui affluiscono le somme assegnate sul Fondo sanitario nazionale per i rimborsi ai sensi della vigente normativa in materia di cure all'estero.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.