§ 1.1.40 - L.R. 11 aprile 1997, n. 12.
Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.1 statuto e norme di attuazione
Data:11/04/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita una Commissione parlamentare con il compito di elaborare, entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, proposte relative alla riforma costituzionale dello Stato ed [...]
Art. 2.      1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Assemblea ed è composta da un numero di deputati tale da garantire la presenza di tutti i Gruppi parlamentari ed, al contempo, per [...]
Art. 3.      1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario.
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.1.40 - L.R. 11 aprile 1997, n. 12.

Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali.

(G.U.R. 14 aprile 1997, n. 19).

 

Art. 1.

     1. E' istituita una Commissione parlamentare con il compito di elaborare, entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, proposte relative alla riforma costituzionale dello Stato ed alla definizione dei contenuti dell'autonomia costituzionale della Sicilia, salvaguardandone la specialità [1].

     2. La Commissione elaborerà una proposta organica di nuovo Statuto speciale. Può essere oggetto dei lavori della Commissione ogni altro argomento utile al conseguimento delle finalità del presente articolo ed al rafforzamento dell'autonomia della Sicilia.

     3. La Commissione ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili ad elaborare studi nelle materie di cui ai commi precedenti, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione dei poteri locali, delle categorie, delle formazioni sociali e degli organismi culturali e di ricerca.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Assemblea ed è composta da un numero di deputati tale da garantire la presenza di tutti i Gruppi parlamentari ed, al contempo, per quanto possibile, il rapporto proporzionale fra gli stessi esistente in Assemblea.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario.

     2. Per quanto non previsto, si applicano le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana relative alle Commissioni legislative permanenti.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.