Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 12/01/1993 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, vengono sostituiti dai seguenti: |
Art. 2. 1. L'articolo 17 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11 è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. Nell'ambito della Regione siciliana, la disposizione in deroga di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 [...] |
Art. 5. |
Art. 6. 1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed [...] |
Art. 7. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50.000 milioni in ragione di anno, a decorrere dal 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, [...] |
Art. 8. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.4.131 - L.R. 12 gennaio 1993, n. 9.
Modifica all'articolo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici.
(G.U.R. n. 3 del 16 gennaio 1993).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della
(Omissis).
2. All'articolo 1 della
(Omissis).
1. L'articolo 17 della
(Omissis).
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
(Omissis).
1. Nell'ambito della Regione siciliana, la disposizione in deroga di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del
2. La disposizione in deroga di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del
1. Ai comuni dell'Isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla
2. A tal fine, ferma restando la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, della
3. Esaurite le procedure di cui all'articolo 26 della
1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed alla autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni.
2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono sciolti i Consigli comunali dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
4. Con il decreto di scioglimento, oltre che alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con
5. Il commissario provveditore resta in carica fino all'adozione dei provvedimenti di sua competenza anche in caso di rinnovo dei consigli comunali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994. In caso di rinnovo dei consigli comunali alle deliberazioni assunte dal commissario provveditore si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della
6. Al commissario provveditore, oltre al trattamento di missione se dovuto, per l'adempimento dell'incarico spetta un compenso che sarà stabilito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente previa deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla classe dei comuni individuata con lo stesso decreto. Il compenso non può essere fissato in misura superiore alla indennità spettante ai sindaci dei comuni di ciascuna classe.
7. L'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali indicati nell'articolo 1 della
8. L'efficacia degli interventi sostitutivi già disposti, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della
9. E' abrogato il comma 10 dell'articolo 3 della
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50.000 milioni in ragione di anno, a decorrere dal 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.06.01. - capitolo 45007.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma modificato dall'art. 17 della