§ 3.1.123 - Legge Regionale 29 dicembre 1990, n. 59.
Norme per l'esercizio e la promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:29/12/1990
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Comitato regionale per l'agricoltura biologica.
Art. 4.  Funzioni dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).
Art. 5.  Compiti dei Presidi multizonali di prevenzione.
Art. 6.  Compiti del Centro regionale di sperimentazione agraria.
Art. 7.  Albo regionale delle aziende biologiche.
Art. 8.  Richiesta d'iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche e rinnovo dell'iscrizione.
Art. 9.  Iscrizione all'Albo e rinnovo.
Art. 10.  Cancellazione dall'Albo regionale delle aziende biologiche.
Art. 11.  Adempimenti obbligatori per le aziende biologiche.
Art. 12.  Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici.
Art. 13.  Ordinamento delle Associazioni dei produttori biologici.
Art. 14.  Compiti di controllo delle Associazioni.
Art. 15.  Etichettatura dei prodotti biologici. Sistema di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 16.  Commercializzazione dei prodotti biologici.
Art. 17.  Interventi a favore dell'agricoltura biologica.
Art. 18.  Norme transitorie e finali.
Art. 19.  Aziende agricole biodinamiche.
Art. 20.  Norme finanziarie.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 3.1.123 - Legge Regionale 29 dicembre 1990, n. 59.

Norme per l'esercizio e la promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 29 dicembre 1990, n. 156).

 

(Abrogata dall'art. 17 della L.R. 24 luglio 1995, n. 32 tranne per quanto

disposto dall'art. 14, comma 4 della medesima L.R. 32/1995).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nel quadro di una politica agricola volta a tutelare la salute dei produttori, dei consumatori e l'ambiente ed a valorizzare il reddito degli agricoltori, intende emanare un sistema organico di norme che incentivino, sostengano e tutelino la ricerca, la sperimentazione e l'adozione di tecnologie di produzione che riducano gradualmente l'impatto ambientale delle attività agricole. All'interno di tale quadro la presente legge disciplina l'adozione di misure per la regolamentazione e la promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) «agricoltura biologica»: le attività agricole e di allevamento, svolte in forma singola od associata, per la produzione e la trasformazione di prodotti di origine vegetale o animale, attuate nel rispetto delle condizioni individuate nella presente legge e fondate sui seguenti principi:

     1) esclusione di prodotti chimici di sintesi organica;

     2) adozione di rotazione e di alternanza tra colture arricchenti e colture sfruttanti;

     3) uso di fertilizzanti organici o minerali previsti dall'allegato A;

     4) garanzia di condizioni di vita conformi alle esigenze delle singole specie di animali allevati;

     b) «prodotto biologico»: il bene idoneo all'alimentazione umana, ai sensi delle vigenti leggi, che risulti anche:

     1) prodotto agricolo non trasformato ottenuto conformemente alle norme indicate nell'allegato A;

     2) prodotto ottenuto dalla trasformazione, conformemente alle norme indicate nell'allegato B, di uno o più prodotti agricoli non trasformati di cui al precedente numero 1);

     c) «azienda biologica»: l'azienda agricola o di trasformazione che effettua la sua attività di produzione o di trasformazione nel rispetto delle norme previste dagli allegati A o B e risulta iscritta all'Albo regionale delle aziende biologiche;

     d) «azienda agricola in conversione biologica»: l'azienda che intende adottare le norme di produzione di cui all'allegato A secondo un piano di conversione rispondente ai disciplinari stabiliti dall'Associazione alla quale l'azienda aderisce o che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c).

     2. Le norme di cui agli allegati A e B sono sottoposte a verifica almeno ogni due anni da parte del Comitato per l'agricoltura biologia. All'eventuale aggiornamento delle norme di cui agli allegati A e B si provvede, su proposta del Comitato per l'agricoltura biologica o, comunque, sentito il Comitato medesimo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 3. Comitato regionale per l'agricoltura biologica.

     1. Presso l'ERSA è istituito il Comitato regionale per l'agricoltura biologica.

     2. Il Comitato è composto:

     a) dal Presidente dell'ERSA o da un suo delegato, che lo presiede;

     b) da due docenti esperti in materia designati dalla Facoltà di agraria dell'Università di Udine;

     c) da un esperto di tecniche biologiche per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime;

     d) da un esperto di tecniche biologiche per ciascuna delle due organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime;

     e) dal Direttore regionale dell'agricoltura o da un Direttore di servizio da lui delegato;

     f) dal Direttore del Centro regionale di sperimentazione agraria per il Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;

     g) da un rappresentante del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate;

     h) da un rappresentante per ognuna delle Associazioni di produttori di cui all'articolo 12;

     i) da due rappresentanti delle Associazioni di consumatori operanti a livello regionale;

     l) da due rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, operanti in regione;

     m) da un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali, designato congiuntamente dai rispettivi Ordini provinciali;

     n) da un rappresentante del Collegio dei periti agrari, designato congiuntamente dai rispettivi Collegi provinciali.

     3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

     a) formula proposte e esprime parere sulle modifiche agli allegati A e B della presente legge;

     b) propone indirizzi per la ricerca, l'assistenza tecnica e la sperimentazione delle tecniche agricole biologiche;

     c) esprime parere in merito alle domande di iscrizione e sulla cancellazione dall'Albo regionale di cui all'articolo 7;

     d) esprime parere sulle domande di contributo di cui all'articolo 17 e su ogni altra questione attinente all'agricoltura biologica.

     4 Il Comitato viene costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Allo stesso modo si provvede alla sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del Comitato.

     5. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     6. I membri del Comitato restano in carica cinque anni. In caso di sostituzione ai sensi del comma 4, i nuovi membri restano in carica fino alla scadenza del quinquennio.

     7. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente dell'ERSA.

     8. La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dalla Direzione regionale dell'agricoltura. Trascorso tale termine, l'organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempreché sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio, e fatte comunque salve le successive integrazioni anche relative a rappresentanti di organismi eventualmente non ancora costituiti.

     9. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di enti locali, di amministrazioni o di organismi interessati ai problemi dell'agricoltura biologica.

     10. Ai componenti esterni del Comitato e ai rappresentanti di cui al comma 9 spettano i compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4. Funzioni dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).

     1. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) esercita le seguenti funzioni:

     a) cura la tenuta dell'Albo regionale delle aziende biologiche di cui all'articolo 7;

     b) cura l'effettuazione annua di prelievi casuali di campioni di prodotti biologici su almeno il 10% delle aziende iscritte all'Albo regionale delle aziende biologiche e invia tali campioni a laboratori pubblici o privati convenzionati, con preferenza per quelli dei Presidi multizonali di prevenzione, per verificare la conformità dei prodotti alla normativa vigente sui residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. Copia dei risultati delle analisi è trasmessa all'Associazione che provvede ai controlli sull'azienda; nel caso in cui le analisi siano state effettuate da laboratori pubblici o privati convenzionati, diversi da quelli dei Presidi multizonali di prevenzione, copia dei risultati è trasmessa altresì ai Presidi stessi;

     c) svolge attività di assistenza tecnica alle aziende biologiche secondo le linee previste dal Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo;

     d) attua attività di formazione ed aggiornamento dei tecnici che lavorano nell'agricoltura biologica;

     e) cura la divulgazione per l'orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche;

     f) avvia campagne di informazione dei cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso di prodotti biologici.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, l'ERSA è autorizzato a stipulare convenzioni con le Associazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 12, con Università, Istituti ed Enti pubblici e privati.

 

     Art. 5. Compiti dei Presidi multizonali di prevenzione.

     1. I Presidi multizonali di prevenzione eseguono su campioni di prodotti biologici trasmessi dall'ERSA o dalle Associazioni di cui all'articolo 12 le analisi necessarie a verificare il rispetto delle quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari nei prodotti destinati all'alimentazione umana.

     2. Quando dall'analisi dei campioni emerga il mancato rispetto dei limiti di cui al comma 1, i Presidi provvederanno al prelievo di un nuovo campione presso l'azienda interessata. Qualora anche l'esame di tale campione dia esito positivo l'Autorità sanitaria competente per territorio dispone il ritiro dalla commercializzazione delle partite non conformi.

     3. Con le modalità di cui al comma 2 si procede altresì nel caso in cui sia risultata positiva l'analisi effettuata presso altri laboratori incaricati dall'ERSA ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

 

     Art. 6. Compiti del Centro regionale di sperimentazione agraria.

     1. Il Centro regionale di sperimentazione agraria per il Friuli- Venezia Giulia, nell'ambito della propria organizzazione, provvede ad esercitare compiti rivolti alla ricerca, alla sperimentazione e divulgazione di tecniche biologiche, in collaborazione con Istituti universitari specializzati nel settore, sulla base di un piano pluriennale di attuazione, nonché ad effettuare, su richiesta dell'ERSA o delle Associazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 12, analisi volte a verificare la presenza di sostanze vietate dall'allegato A.

 

     Art. 7. Albo regionale delle aziende biologiche.

     1. E' istituito presso l'ERSA l'Albo regionale delle aziende biologiche suddiviso in tre sezioni: Aziende agricole biologiche, Aziende agricole in conversione biologica e Aziende di trasformazione biologica.

     2. Possono chiedere l'iscrizione alla sezione «Aziende agricole biologiche» le aziende i cui conduttori adottano da almeno due anni le norme di produzione di cui all'allegato A.

     3. Possono chiedere l'iscrizione alla sezione «Aziende agricole in conversione biologica» le aziende i cui conduttori siano determinati a convertire l'attività delle stesse alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

     4. Possono chiedere l'iscrizione alla sezione «Aziende di trasformazione biologica» le aziende i cui conduttori adottano le norme contenute nell'allegato B.

     5. Per l'iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche è altresì richiesto il possesso di sufficienti capacità professionali da parte del conduttore. Si considerano in possesso di sufficienti capacità professionali i conduttori muniti di almeno uno dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 8. Richiesta d'iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche e rinnovo dell'iscrizione.

     1. Le domande di iscrizione all'Albo devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro tale data va presentata anche la richiesta annuale di rinnovo di iscrizione cui deve essere allegata l'eventuale documentazione atta a dimostrare le modifiche intervenute nella conduzione aziendale rispetto alla conduzione in essere all'atto dell'iscrizione originaria.

     2. La richiesta d'iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche deve essere accompagnata da una relazione, compilata dal conduttore aziendale con l'assistenza dell'organismo di controllo, che comprende:

     a) per le aziende agricole di produzione biologica:

     1) una descrizione dell'azienda agricola, con l'indicazione delle unità di produzione in cui viene attuata una attività di produzione biologica e quelle in cui viene attuata una attività produttiva tradizionale, i luoghi di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti ed i luoghi e fabbricati in cui vengono effettuate le eventuali operazioni di condizionamento o trasformazione, in tale descrizione deve risultare chiaramente che le produzioni biologiche vengono effettuate in appezzamenti e luoghi separati con opportuni accorgimenti tecnico-agronomici, che verranno stabiliti dal Comitato per l'agricoltura biologica di cui all'articolo 3, da quelli in cui sono effettuate le altre produzioni e che anche i luoghi di magazzinaggio sono diversi;

     2) l'insieme delle misure che si intende adottare per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle presenti norme;

     3) la data dell'ultimo impiego sulle unità di produzione destinate all'attività biologica di prodotti non conformi all'allegato A;

     4) l'impiego del produttore ad attuare l'attività nelle unità di produzione biologica conformemente all'allegato A nonché l'autorizzazione all'accesso degli organismi di controllo nei luoghi di produzione e di magazzinaggio ed alla documentazione al fine dell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b) e dall'articolo 14;

     5) un piano di coltivazione quinquennale dal quale risulti, nel caso che l'azienda attui anche produzioni non biologiche, che alla fine di detto periodo tutte le unità di produzione sottoposte a conversione siano condotte secondo le tecniche biologiche;

     b) per le aziende di trasformazione biologica:

     1) una descrizione dell'azienda con la descrizione delle unità di produzione, i luoghi di magazzinaggio ed i fabbricati in cui vengono svolte le attività di trasformazione; in tale descrizione deve risultare chiaramente se le operazioni di trasformazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli non biologici vengono effettuate in impianti diversi o negli stessi impianti; deve risultare, altresì, che i luoghi di magazzinaggio di tali prodotti e dei loro derivati sono diversi;

     2) l'insieme delle misure che si intende adottare per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle presenti norme e, nel caso in cui l'azienda lavori sia prodotti biologici che quelli non biologici, le misure che si intendono adottare per evitare mescolanze tra i tipi di prodotto e l'identificazione delle partite;

     3) l'impegno del produttore ad attuare l'attività nelle unità di produzione biologica conformemente all'allegato B nonché l'autorizzazione all'accesso degli organismi di controllo nei luoghi di produzione e di magazzinaggio ed alla documentazione al fine dell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e dall'articolo 14;

     c) per le aziende agricole in conversione biologica:

     1) il piano di conversione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

     2) la documentazione di cui alla precedente lettera a).

 

     Art. 9. Iscrizione all'Albo e rinnovo.

     1. L'iscrizione all'Albo ed il rinnovo dell'iscrizione sono effettuati con provvedimento adottato dai competenti organi dell'ERSA, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3, ed in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata dall'Ente medesimo entro il 31 marzo di ogni anno.

     2. Al rinnovo dell'iscrizione si procede in base alla richiesta annuale; qualora siano intervenute modifiche nella conduzione aziendale, al rinnovo si procede con le modalità di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare controlli a campione sulle comunicazioni annuali.

 

     Art. 10. Cancellazione dall'Albo regionale delle aziende biologiche.

     1. E' disposta la cancellazione dall'Albo regionale di quelle aziende nei cui confronti sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, da parte dell'Associazione, un provvedimento di esclusione definitiva dall'Associazione medesima o, per le aziende che abbiano effettuato l'indicazione all'attuazione dei controlli ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), di esclusione definitiva dal sistema di controllo.

     2. Contro il provvedimento di cancellazione dall'Albo il conduttore dell'azienda interessata può presentare ricorso all'Assessore regionale all'agricoltura entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

     Art. 11. Adempimenti obbligatori per le aziende biologiche.

     1. Le aziende biologiche sono tenute a:

     a) essere iscritte all'Albo regionale delle aziende biologiche nella Sezione conforme alla specifica attività;

     b) rispettare le norme contenute negli allegati A o B, conformemente alla specifica attività;

     c) aderire ad una delle Associazioni regionali dei produttori biologici o, in subordine, indicare l'Associazione che attua i controlli e provvede al rilascio delle etichette ai sensi dell'articolo 15.

     2. Nel corso dell'attività l'azienda, relativamente alle produzioni biologiche, deve:

     a) conservare la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate e l'eventuale cessione nonché la documentazione atta ad identificare i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;

     b) presentare annualmente all'Associazione dei produttori di cui all'articolo 12 il piano di produzione necessario alla predisposizione delle etichette previste dall'articolo 15;

     c) tenere aggiornato quotidianamente il registro di carico e scarico delle etichette ricevute dalle Associazioni di produttori;

     d) dimostrare all'Associazione indicata per i controlli la conformità alle norme riportate negli allegati A e B dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati di produzione extraregionale eventualmente reimpiegati;

     e) trasportare i prodotti biologici non ancora condizionati nell'imballaggio definitivo in altre unità esclusivamente in adeguati imballaggi o contenitori, muniti di etichettatura da cui risulti: il nome del produttore, il nome e l'indirizzo del responsabile del confezionamento definitivo o della trasformazione del prodotto e l'indicazione che trattasi di prodotto biologico;

     f) commercializzare i prodotti esclusivamente in confezionamenti sigillati con l'etichetta di cui all'articolo 15;

     g) non adottare modalità di confezionamento che mettano a diretto contatto i prodotti biologici con materiali metallici, in vetroresina o PVC.

 

     Art. 12. Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa adottata - su proposta dell'Assessore all'agricoltura - entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, sono riconosciute le Associazioni regionali dei produttori biologici.

     2. Il riconoscimento può essere disposto nei confronti delle Associazioni che hanno sede nel territorio regionale, i cui soci conducono aziende agricole situate in maggioranza nel territorio della Regione, la cui maggioranza della produzione provenga da detto territorio e che presentino almeno 100 aziende biologiche aderenti, con un fatturato complessivo superiore ad 1 miliardo.

     3. Ai fini della concessione del riconoscimento, gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici debbono prevedere:

     a) la determinazione delle modalità di accesso, la facoltà di recesso ed i casi di esclusione delle aziende iscritte;

     b) l'impegno di adottare le norme e le modalità necessarie all'attuazione dei controlli secondo quanto disposto dall'articolo 14;

     c) l'impegno di esercitare i controlli medesimi nei confronti delle aziende aderenti, e delle aziende riconosciute biologiche non aderenti che chiedono il controllo dell'Associazione garantendo l'imparzialità dei controlli;

     d) le sanzioni nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 14.

     4. Le Associazioni che intendano ottenere il riconoscimento debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale e debbono allegare alla stessa:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) i disciplinari conformi alle norme previste negli allegati A e B, riguardanti la produzione, la conservazione e la trasformazione dei prodotti, al rispetto delle cui prescrizioni si impegnano le aziende aderenti;

     c) l'elenco delle aziende aderenti, con indicazione della loro localizzazione ed ampiezza, ripartito in aziende agricole biologiche, aziende agricole di conversione biologica ed aziende di trasformazione biologica;

     d) la dichiarazione di impegno a stampare e distribuire le etichette di cui all'articolo 15;

     e) il piano tipo di controllo che l'Associazione si propone di realizzare, con la descrizione dettagliata delle relative misure in osservanza di quanto disposto dall'articolo 14;

     f) l'indicazione delle misure, dei mezzi, del personale e dell'organizzazione amministrativa e tecnica di cui l'Associazione dispone.

5. Possono aderire alle Associazioni di cui al comma 1 i produttori singoli o associati che risultino idonei in conformità alle indicazioni di cui agli allegati A o B.

     6. Il provvedimento di diniego del riconoscimento è adottato con le procedure e nei termini di cui al comma 1 e deve essere motivato.

     7. Il riconoscimento può essere revocato con le stesse procedure seguite per il suo rilascio:

     a) qualora venga a mancare uno dei requisiti necessari per il riconoscimento;

     b) in caso di manifesta insufficienza nell'esercizio dei controlli e delle attività connesse.

     8. I provvedimenti di riconoscimento, di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono comunicati agli interessati entro i 15 giorni successivi alla loro adozione. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi e degli aiuti finanziari concessi e non impiegati conformemente alla loro destinazione.

     9. Con il riconoscimento le Associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 13. Ordinamento delle Associazioni dei produttori biologici.

     1. Alle Associazioni dei produttori biologici si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le Associazioni dei produttori biologici dispongono per la costituzione ed il funzionamento della loro attività statutaria delle entrate derivanti:

     a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai relativi statuti;

     b) dai proventi derivanti, secondo quanto stabilito dai relativi statuti, dal rilascio delle etichette;

     c) dai contributi e aiuti finanziari comunitari, nazionali e regionali.

     3. I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle Associazioni, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, e i contributi regionali corrisposti per favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Associazioni, sono esenti da ogni imposta, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     4. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle Associazioni dei produttori biologici beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     5. Alle Associazioni dei produttori biologici si applicano le norme sulla vigilanza e sul controllo di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41. L'obbligo dell'invio ed il potere di annullamento sono estesi a tutti gli atti delle Associazioni.

 

     Art. 14. Compiti di controllo delle Associazioni.

     1. Le Associazioni dei produttori biologici assistono gli associati nell'individuazione delle misure idonee al rispetto delle norme di cui agli allegati A e B e nella predisposizione della documentazione necessaria all'iscrizione all'Albo regionale dei produttori biologici ed alla comunicazione delle modifiche intervenute nella conduzione aziendale.

     2. Le Associazioni dei produttori biologici provvedono altresì ad esercitare il controllo sul rispetto da parte delle aziende aderenti e delle aziende dalle quali sono state indicate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), delle disposizioni della presente legge.

     3. Nell'esercizio dell'attività di controllo le Associazioni devono comunque provvedere:

     a) ad attuare annualmente almeno un controllo fisico completo delle aziende biologiche associate o dalle quali siano state indicate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), ferma restando la facoltà di procedere ad ispezioni non preannunciate, dei controlli effettuati viene compilata una relazione di visita, che attesti il rispetto delle norme contenute negli allegati A e B;

     b) a prelevare e trasmettere campioni di produzione al Presidio multizonale territorialmente competente, nel caso in cui da controlli effettuati emergano indizi che l'attività aziendale non è svolta in conformità alle disposizioni della presente legge.

     4. Le Associazioni dei produttori biologici inviano annualmente all'ERSA una relazione sull'attività di controllo svolta.

 

     Art. 15. Etichettatura dei prodotti biologici. Sistema di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     1. Le Associazioni dei produttori biologici riconosciute provvedono al rilascio alle aziende agricole biologiche ed alle aziende di trasformazione biologica delle etichette, necessarie al confezionamento dei prodotti biologici, contenenti l'indicazione «Prodotto biologico-sistema di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia», il nominativo dell'Associazione, l'indicazione del contenuto della confezione, la denominazione e la localizzazione dell'azienda produttrice e l'indicazione «ottenuto senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi».

     2. Tali etichette sono rilasciate ad aziende biologiche che abbiano rispettato tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 11, in qualità e numero corrispondenti ai tipi di prodotto ed alle presumibili quantità commercializzabili.

     3. Alle etichette eventualmente predisposte dalle aziende stesse e che contengono tutte le altre indicazioni previste dal comma 1 debbono essere sovrastampati a cura delle Associazioni la dicitura «Prodotto biologico- sistema di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia» ed il nominativo dell'Associazione.

     4. Alle aziende agricole in conversione biologica possono essere rilasciate etichette con le indicazioni di cui al comma 1, sostituendo l'espressione «Prodotto biologico» con «Prodotto biologico di aziende in conversione».

     5. Le Associazioni riconosciute, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dall'articolo 16, dispongono la sospensione temporanea della possibilità di utilizzazione dell'etichettatura o l'esclusione definitiva dalla partecipazione all'Associazione o dal sistema di controllo, conformemente a quanto previsto dallo statuto dell'Associazione stessa, delle aziende che non abbiano rispettato le norme previste dall'articolo 11, in conformità ai regolamenti adottati dall'Associazione stessa.

 

     Art. 16. Commercializzazione dei prodotti biologici.

     1. E' fatto divieto di commercializzare o mettere in vendita al dettaglio prodotti biologici con denominazioni diverse da quelle disciplinate dalla presente legge oppure prodotti che rechino la denominazione «Prodotto biologico-sistema di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia» non ottenuti rispettando le norme previste negli allegati A o B in modo da trarre in inganno il consumatore.

     2. In caso di violazione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale, è disposta la confisca del prodotto e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di confisca.

     3. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 2 si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1; le funzioni relative sono delegate ai Comuni.

 

     Art. 17. Interventi a favore dell'agricoltura biologica.

     1. L'ERSA, nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge, è autorizzato ad erogare i seguenti contributi:

     a) sovvenzioni straordinarie a favore delle aziende biologiche per il sostentamento del reddito delle aziende biologiche. Tali sovvenzioni, in armonia con gli orientamenti del Regolamento (CEE) n. 1760/87, sono pari a lire 500.000 annue per ettaro di colture erbacee e lire 800.000 per ettaro di colture arboree ed ortive fino ad un massimo di 12 milioni annui per azienda e possono essere corrisposti per un periodo di tre anni. Per il successivo biennio l'importo delle sovvenzioni è ridotto al 50%. Tali importi possono essere aumentati del 30% per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 268/75 e nelle aree destinate dal PUR a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

     b) interventi a favore delle aziende biologiche per miglioramenti fondiari, compresi siepi ed alberature, sino al 50% della spesa massima di 150 milioni ammissibile per ogni singolo intervento. Tali importi possono essere aumentati sino al 70% per le aziende ubicate nelle zone e nelle aree di cui alla precedente lettera a);

     c) interventi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 12 per l'ideazione, la registrazione e l'utilizzazione del marchio collettivo, da richiedere ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1942, n. 929, sino al 70% delle spese sostenute per tali scopi;

     d) interventi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 12, sino al 70% delle spese sostenute, per attività di tutela, valorizzazione e promozione commerciale dei prodotti biologici;

     e) aiuti alle Associazioni di cui all'articolo 12 pari per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno al massimo al 5%, al 5%, al 4%, al 3%, al 2% del valore del prodotto commercializzato dagli associati, aiuti che non possono superare, comunque, le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'Associazione interessata; tali aiuti sono versati in quota annua per un periodo di sette anni successivi alla data di riconoscimento.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, nella concessione delle provvidenze contributive di cui al comma 1, lettere a) e b) si prescinde dal requisito dell'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 18. Norme transitorie e finali.

     1. Alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3 si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. In fase di prima applicazione, le domande di iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche di cui all'articolo 7 sono presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Nella prima applicazione della presente legge e comunque per un biennio dalla data di entrata in vigore della medesima, l'iscrizione delle aziende in esercizio alla sezione dell'Albo regionale delle aziende biologiche riservata alle «Aziende agricole biologiche» è ammessa nel caso in cui i conduttori delle medesime adottino da almeno due anni, nell'attività di coltivazione, metodiche quanto meno equivalenti a quelle previste all'allegato A.

     4. Alla domanda di iscrizione deve essere a tal fine allegata una relazione sulle metodiche adottate, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal conduttore.

     5. Il Comitato di cui all'articolo 3 stabilisce le analisi da effettuare al fine di valutare l'attività svolta dall'azienda ed esprime il parere sulla domanda di iscrizione in base alle risultanze di tali analisi.

     6. Nei medesimi termini di cui al comma 3, potranno richiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, le aziende i cui conduttori alleghino alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante lo svolgimento di attività agrobiologica per almeno due anni.

     7. I soggetti di cui al comma 6 sono tuttavia tenuti, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e pena la restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, a frequentare con esito favorevole uno specifico corso di aggiornamento organizzato dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) o dal Centro formazione agricola permanente delle Famiglie rurali del Friuli-Venezia Giulia (CeFAP).

     8. L'iscrizione all'Albo è effettuata ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

 

     Art. 19. Aziende agricole biodinamiche.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano pure nei confronti delle aziende che esercitano la agricoltura biodinamica.

     2. Alle aziende agricole che, nella propria attività, applichino, oltre alle disposizioni della presente legge e dei relativi allegati, pure le metodiche definite dal comma 3, l'etichetta di cui all'articolo 15, commi 1, 3 e 4, è rilasciata sostituendo nella dicitura il termine «biologico» con il termine «biodinamico».

     3. Con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, sono definite le metodiche da applicare nell'attività agricola biodinamica. Per il controllo sul rispetto di tal metodiche si applicano le disposizioni concernenti i controlli sul rispetto degli allegati A e B della presente legge.

 

     Art. 20. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 17, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 6335 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno dell'agricoltura biologica» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     2. Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 15 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     3. Sul precitato capitolo 6335 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di cassa, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6335 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato A

 

Norme di produzione per le aziende agricole biologiche

 

1. Fertilizzanti

     Sono vietati tutti i fertilizzanti chimici di sintesi.

     Sono consentiti i concimi di origine organica di produzione agricola e gli ammendanti organici di origine extragricola conformi alle norme previste per i compost dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1984, n. 253.

     Sono ammessi additivi minerali (non trattati chimicamente), scorie thomas, patentkali solfati a potassa naturale, zolfo agricolo.

 

2. Diserbo

     Sono vietati tutti gli erbicidi chimici di sintesi.

     Sono ammessi i metodi agronomici meccanici ed il pirodiserbo.

 

3. Trattamenti fitoiatrici

     Sono vietati i prodotti chimici di sintesi.

     Sono consentiti per la difesa dalle malattie fungine: le preparazioni a base vegetale e quelle a base di zolfo, sali di rame, silicato di sodio e permanganato di potassio.

     Sono consentiti per la difesa dagli insetti: le applicazioni della lotta biologica, le preparazioni a base vegetale, quelle a base minerale, quelle a base di propoli e di sapone di Marsiglia.

 

4. Materiali di propagazione

     Sono vietate le sementi provenienti da coltivazioni tradizionali che siano state trattate chimicamente e le piantine da ortaggio provenienti da coltivazioni tradizionali. Per consentire l'avvio di attività vivaistiche impostate secondo i criteri biologici, è consentito derogare al divieto per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Colture protette

     Sono vietate le forzature delle colture.

     E' ammesso l'uso di serre, tunnel, cassoni, anche riscaldati, per la moltiplicazione, per la protezione dal gelo e per un periodo di copertura totale inferiore al 50% del ciclo vegetativo.

     Sono da privilegiare le pacciamature con materiali naturali.

 

6. Altre tecniche

     E' vietato l'uso di ormoni, fitoregolatori, prodotti vari di sintesi per le altre operazioni colturali.

     E' ammesso l'imbiancamento dei vegetali con mezzi fisici.

 

7. Conservazione e maturazione

     Sono vietati i formulati chimici di sintesi per la maturazione, conservazione, pulizia dei prodotti e per la difesa delle derrate nei magazzini.

     Sono ammesse le conservazioni e maturazioni in camere chiuse naturali, la refrigerazione e l'essiccazione.

 

8. Tecniche di stabulazione

     Sono vietati gli allevamenti bovini e suini in ambienti insufficientemente aerati e che non permettono agli animali di muoversi liberamente.

     Sono vietati gli allevamenti avicunicoli in gabbie, ad esclusione delle ovaiole e dei conigli.

     Sono vietati allevamenti zootecnici che non dispongono di condizioni tali da permettere un razionale incorpamento del letame e dei liquami nel suolo.

 

9. Alimentazione del bestiame

     Sono ammessi esclusivamente alimenti di produzione biologica.

     Sono ammessi come integratori soltanto prodotti naturali.

 

10. Trattamenti veterinari

     Sono ammessi rimedi omeopatici o fitoterapici.

     Esclusivamente nel caso di forza maggiore è ammesso l'uso di antibiotici e di altri farmaci di sintesi. In tal caso è indispensabile comunicare l'uso all'organismo responsabile dei controlli. Inoltre, il tempo di carenza da applicare sarà il doppio di quello indicato per legge sulla confezione, con un periodo minimo di giorni 10 per latte e uova, giorni 45 per carne ed altro.

 

     11. E' vietato il magazzinaggio nelle unità di produzione destinate all'attività biologica di prodotti vietati dai precedenti punti.

 

Allegato B

 

Norme per le aziende di trasformazione biologica

     1. Sono vietate tutte le tecniche che comportano l'uso di prodotti chimici di sintesi e di trattamenti irradianti.

     2. Sono ammessi i prodotti (antiossidanti, acidificanti, dolcificanti e antimicrobici) solo di comprovata origine naturale e nei limiti della legislazione vigente ed i chiarificanti di origine naturale.