§ 6.2.56 - Legge Regionale 21 agosto 2001, n. 27.
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:21/08/2001
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Cartografia regionale.
Art. 2.  Sistema informativo regionale.
Art. 3.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 4.  Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo.
Art. 5.  Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in difficoltà. Contributi in capitale.
Art. 6.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 7.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 8.  Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 9.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 10.  Investimenti per la sicurezza delle città.
Art. 11.  Opere acquedottistiche e fognarie.
Art. 12.  Sistema regionale di smaltimento rifiuti.
Art. 13.  Interventi per la difesa del suolo della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
Art. 14.  Porti regionali.
Art. 15.  Porti comunali.
Art. 16.  Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la progettazione delle opere.
Art. 17.  Contributi per opere stradali.
Art. 18.  Contributi per opere stradali di proprietà comunale.
Art. 19.  Fondo sanitario ad impiego diretto della Regione (modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).
Art. 20.  Fondo socio-assistenziale regionale.
Art. 21.  Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.
Art. 22.  Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Emilia-Romagna Teatri (ERT).
Art. 23.  Iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali.
Art. 24.  Iniziative regionali a favore dei giovani.
Art. 25.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 26.  Edilizia residenziale universitaria.
Art. 27.  Trasferimento all'esercizio 2001 delle autorizzazioni di spesa relative al 2000 finanziate con mezzi regionali.
Art. 28.  Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25.
Art. 29.  Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica regionale.
Art. 30.  Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19.
Art. 31.  Copertura finanziaria.
Art. 32.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.56 - Legge Regionale 21 agosto 2001, n. 27.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e del Bilancio pluriennale 2001-2003, primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. n. 119 del 24 agosto 2001).

 

Art. 1. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale", è disposta, per l'esercizio 2001, la seguente ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 70.000.000 (EURO 36.151,98) (Cap. 03850).

 

     Art. 2. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, è disposta, per l'esercizio 2001, la seguente ulteriore autorizzazione di spesa per l'importo sotto indicato: Lire 50.000.000 (EURO 25.822,84) (Cap. 03905).

 

     Art. 3. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 è disposta, per l'esercizio 2001, una autorizzazione di spesa di L. 4.900.000.000 (EURO 2.530.638,81) (Cap. 16332).

 

     Art. 4. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo.

     1. Per il finanziamento alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi derivanti da prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, dall'art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 è integrata nella misura di Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80) (Cap. 18436).

 

     Art. 5. Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in difficoltà. Contributi in capitale.

     1. Per l'attuazione di interventi integrativi in favore delle aziende agricole ed agro-alimentari in difficoltà attivati ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9, la Regione può concedere contributi in conto capitale, secondo limiti, criteri e procedure definiti dalla Giunta regionale.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in alternativa ai contributi in conto interessi corrisposti in forma attualizzata previsti al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.

     3. Per l'esercizio 2001, al fine di assicurare la massima tempestività, l'intervento integrativo regionale attuato ai sensi del presente articolo può essere attivato, in relazione ai contenuti dei programmi statali che saranno predisposti a norma dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, nei limiti della complessiva autorizzazione di spesa recata dall'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, nella parte spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e cassa tra i Capitoli 20058 e 20056 (C.N.I.), a norma di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10.

 

     Art. 6. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25, dall'art. 13 lett. b) della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 è aumentata di Lire 250.000.000 (EURO 129.114,22) (Cap. 21068).

 

     Art. 7. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio 2001, dall'art. 14 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 sono integrate nel modo seguente:

     a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"

     Lire 100.000.000 (EURO 51.645,69);

     b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazioni e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"

     Lire 50.000.000 (EURO 25.822,84).

 

     Art. 8. Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per l'attuazione, attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento di progetti elaborati dai soggetti aderenti alle Unioni così come previsto dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18, comma 1, lettera b) della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 sono integrate nel modo seguente:

     Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80)

     Esercizio 2002: Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80) (Cap. 25558).

 

     Art. 9. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 22, comma 1 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9, a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" sono integrate, per l'esercizio 2001, nel modo seguente:

     a) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"

     + Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70);

     b) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"

     + Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70).

 

     Art. 10. Investimenti per la sicurezza delle città.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 25 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 a valere sull'esercizio 2001 è ridotta di Lire 120.000.000 (EURO 61.974,83) (Cap. 31110).

 

     Art. 11. Opere acquedottistiche e fognarie.

     1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro Consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie disposta ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 23 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 sono integrate nel modo seguente:

     Esercizio 2001: + Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90)

     Esercizio 2002: + Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80)

     Esercizio 2003: + Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80) (Cap. 35305).

 

     Art. 12. Sistema regionale di smaltimento rifiuti.

     1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti così come previsto dall'art. 31 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 2001: Lire 4.000.000.000 (EURO 2.065.827,60)

     Esercizio 2002: Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70)

     Esercizio 2003: Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90) (Cap. 37334).

 

     Art. 13. Interventi per la difesa del suolo della costa e per il consolidamento dei centri abitati.

     1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     Cap. 39050 "Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (Legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modifiche)"

     Esercizio 2003: Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90).

 

     Art. 14. Porti regionali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2001, disposta dall'art. 32 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 è ridotta di L. 200.000.000 (EURO 103.291,38) (Cap. 41360).

 

     Art. 15. Porti comunali.

     1. Per la concessione di contributi in capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi per gli interventi previsti dall'art. 4, lettere b) e f) della L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 41550 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2001: - Lire 100.000.000 (EURO 51.645,69);

     b) Cap. 41570 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2001: + Lire 100.000.000 (EURO 51.645,69).

 

     Art. 16. Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la progettazione delle opere.

     1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione, ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, dall'art. 35 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 è integrata nella misura di Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90) (Cap. 43027).

 

     Art. 17. Contributi per opere stradali.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 38 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 è revocata. (Cap. 45172).

 

     Art. 18. Contributi per opere stradali di proprietà comunale.

     1. Per la concessione di contributi finalizzati alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art. 167 bis della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 2001: Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70)

     Esercizio 2002: Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80) (Cap. 45175 C.N.I.).

 

     Art. 19. Fondo sanitario ad impiego diretto della Regione (modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, sono revocate per l'importo di Lire 2.382.918.622 (EURO 1.230.674,76). Costituendo, per l'esercizio 2000 economia di spesa, a tale titolo vengono reiscritte al Cap. 51720 del Bilancio per l'esercizio 2001. Tale importo viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) "Progetti di attuazione del PSR 1999-2001, con particolare riferimento, all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla realizzazione del dipartimento delle cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di promozione della salute nonché alla realizzazione di progetti speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la "salute donna", le cure palliative e l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti integrate" per l'importo di Lire 1.858.418.622 (EURO 959.793,12);

     b) "Spese per il funzionamento delle strutture logistiche e per attività di supporto al Servizio Sanitario Regionale" per l'importo di Lire 524.500.000 (EURO 270.881,64).

 

     Art. 20. Fondo socio-assistenziale regionale.

     1. L'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2001, disposta dall'art. 52 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 per la concessione di contributi al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, è ridotta di Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80) (Cap. 57200).

 

     Art. 21. Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, l'autorizzazione disposta, per l'esercizio 2001, dall'art. 44 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 è integrata nella misura di Lire 6.000.000.000 (EURO 3.098.741,39) (Cap. 58435).

 

     Art. 22. Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Emilia-Romagna Teatri (ERT).

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'Associazione "ERT Emilia-Romagna Teatri" deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

     2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2001, la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 70625 "Conferimento di quota "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Emilia- Romagna Teatri (ERT) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)"

     Lire 200.000.000 (EURO 103.291,38).

 

     Art. 23. Iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali.

     1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma del comma 2 dell'art. 1, della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Cap. 70718 "Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale, nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - Progetti speciali (art. 1, comma 2, art. 3, comma 3, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40)"

     Esercizio 2001: Lire 1.850.000.000 (EURO 955.445,26)

     Esercizio 2002: Lire 15.250.000.000 (EURO 7.875.967,71)

     Esercizio 2003: Lire 15.000.000.000 (EURO 7.746.853,49) (Cap. 70718).

 

     Art. 24. Iniziative regionali a favore dei giovani.

     1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) della L.R. 25 giugno 1996, n. 21, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, dall'art. 50 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 è integrata nella misura di Lire 2.500.000.000 (EURO 1.291.142,25) (Cap. 71572).

 

     Art. 25. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14, è disposta, per l'esercizio 2002, una autorizzazione di spesa di Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90) (Cap. 73060).

 

     Art. 26. Edilizia residenziale universitaria.

     1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 2002: Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70)

     Esercizio 2003: Lire 1.700.000.000 (EURO 877.976,73) (Cap. 73135).

 

     Art. 27. Trasferimento all'esercizio 2001 delle autorizzazioni di spesa relative al 2000 finanziate con mezzi regionali.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2001: 1) Cap. 3850 + L. 131.221.760 (Euro 67.770,38)

2) Cap. 3905 + L. 1.957.082.161 (Euro 1.010.748,58)

3) Cap. 3910 + L. 194.513.320 (Euro 100.457,75)

4) Cap. 3911 + L. 120.362.559 (Euro 62.162,07)

5) Cap. 3917 + L. 473.568.467 (Euro 244.577,70)

6) Cap. 4270 - L. 63.097.624 (Euro 32.587,20)

7) Cap. 10832 - L. 700.000.000 (Euro 361.519,83)

8) Cap. 12124 - L. 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25)

9) Cap. 13026 - L. 787.300.530 (Euro 406.606,79)

10) Cap. 16332 - L. 8.090.885.693 (Euro 4.178.593,74)

11) Cap. 16337 + L. 515.414.797 (Euro 266.189,53)

12) Cap. 16400 - L. 2.057.235.766 (Euro 1.062.473,60)

13) Cap. 18232 - L. 181.687.000 (Euro 93.833,50)

14) Cap. 18346 - L. 200.000.000 (Euro 103.291,38)

15) Cap. 18877 - L. 478.220.574 (Euro 246.980,31)

16) Cap. 21078 + L. 3.134.301.414 (Euro 1.618.731,59)

17) Cap. 22202 - L. 16.404.413 (Euro 8.472,17)

18) Cap. 22210 + L. 63.727.546 (Euro 32.912,53)

19) Cap. 22270 - L. 83.697.400 (Euro 43.226,10)

20) Cap. 22274 + L. 1.600.000.000 (Euro 826.331,04)

21) Cap. 22800 + L. 418.845.500 (Euro 216.315,65)

22) Cap. 22805 + L. 2.331.674.610 (Euro 1.204.209,44)

23) Cap. 22815 - L. 1.025.405.465 (Euro 529.577,73)

24) Cap. 22875 - L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

25) Cap. 22885 + L. 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99)

26) Cap. 24400 + L. 119.455.386 (Euro 61.693,56)

27) Cap. 25520 + L. 922.272.456 (Euro 476.313,97)

28) Cap. 25524 - L. 3.300.000.000 (Euro 1.704.307,77)

29) Cap. 25525 + L. 3.722.055.247 (Euro 1.922.281,11)

30) Cap. 25528 + L. 2.905.336.800 (Euro 1.500.481,23)

31) Cap. 25574 + L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

32) Cap. 27000 + L. 628.069.660 (Euro 324.370,91)

33) Cap. 27500 + L. 3.095.103.000 (Euro 1.598.487,30)

34) Cap. 27710 + L. 33.122.427 (Euro 17.106,31)

35) Cap. 27718 + L. 959.424.410 (Euro 495.501,36)

36) Cap. 29300 - L. 553.000.000 (Euro 285.600,67)

37) Cap. 30550 - L. 40.939.776 (Euro 21.143,63)

38) Cap. 30880 + L. 334.664.512 (Euro 172.839,80)

39) Cap. 30885 + L. 5.133.897.794 (Euro 2.651.436,93)

40) Cap. 30890 + L. 777.040.360 (Euro 401.307,85)

41) Cap. 31110 + L. 95.000.000 (Euro 49.063,41)

42) Cap. 36198 - L. 550.920.000 (Euro 284.526,43)

43) Cap. 37037 - L. 135.682.731 (Euro 70.074,28)

44) Cap. 37120 - L. 37.200.000 (Euro 19.212,20)

45) Cap. 37150 - L. 116.385.600 (Euro 60.108,15)

46) Cap. 37332 - L. 500.000.000 (Euro 258.228,45)

47) Cap. 37334 - L. 2.630.004.147 (Euro 1.358.283,79)

48) Cap. 37336 - L. 3.773.265.200 (Euro 1.948.728,84)

49) Cap. 37338 - L. 27.000.000 (Euro 13.944,34)

50) Cap. 37374 + L. 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60)

51) Cap. 38025 + L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

52) Cap. 38085 + L. 105.000.000 (Euro 54.227,97)

53) Cap. 38090 - L. 521.624.264 (Euro 269.396,45)

54) Cap. 38095 + L. 200.000.000 (Euro 103.291,38)

55) Cap. 39050 - L. 57.352.261 (Euro 29.619,97)

56) Cap. 39185 - L. 827.500.000 (Euro 427.368,08)

57) Cap. 39220 - L. 51.314.539 (Euro 26.501,75)

58) Cap. 41250 - L. 2.510.000.000 (Euro 1.296.306,82)

59) Cap. 43027 + L. 334.000.000 (Euro 172.496,60)

60) Cap. 43221 - L. 1.702.500.000 (Euro 879.267,87)

61) Cap. 43270 - L. 2.991.000.000 (Euro 1.544.722,59)

62) Cap. 45172 - L. 1.794.073.614 (Euro 926.561,70)

63) Cap. 45180 - L. 329.703.800 (Euro 170.277,80)

64) Cap. 46125 - L. 588.955.750 (Euro 304.170,26)

65) Cap. 47100 - L. 528.556.400 (Euro 272.976,60)

66) Cap. 47105 + L. 654.551.898 (Euro 338.047,84)

67) Cap. 47114 + L. 2.487.846.400 (Euro 1.284.865,44)

68) Cap. 48050 - L. 2.432.888.367 (Euro 1.256.481,98)

69) Cap. 48245 + L. 690.000.000 (Euro 356.355,26)

70) Cap. 48275 - L. 200.000.000 (Euro 103.291,38)

71) Cap. 48278 - L. 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25)

72) Cap. 57200 - L. 3.033.110.080 (Euro 1.566.470,63)

73) Cap. 57210 + L. 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

74) Cap. 57695 + L. 188.498.313 (Euro 97.351,25)

75) Cap. 57697 + L. 5.654.600 (Euro 2.920,36)

76) Cap. 57699 + L. 450.000.000 (Euro 232.405,60)

77) Cap. 57703 + L. 800.000.000 (Euro 413.165,52)

78) Cap. 65707 + L. 3.584.000.000 (Euro 1.850.981,53)

79) Cap. 70547 - L. 525.000.000 (Euro 271.139,87)

80) Cap. 70630 - L. 400.000.000 (Euro 206.582,76)

81) Cap. 70655 + L. 130.420.000 (Euro 67.356,31)

82) Cap. 70678 - L. 1.877.258.894 (Euro 969.523,31)

83) Cap. 70716 - L. 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

84) Cap. 70720 - L. 3.800.000.000 (Euro 1.962.536,22)

85) Cap. 70725 - L. 3.100.000.000 (Euro 1.601.016,39)

86) Cap. 70730 - L. 60.000.000 (Euro 30.987,41)

87) Cap. 73060 + L. 38.300.722 (Euro 19.780,67)

88) Cap. 73135 - L. 1.650.000.000 (Euro 852.153,88)

89) Cap. 75290 - L. 300.000.000 (Euro 154.937,07)

90) Cap. 75300 - L. 616.000.000 (Euro 318.137,45)

91) Cap. 75301 + L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

92) Cap. 78732 - L. 600.000.000 (Euro 309.874,14)

93) Cap. 78780 - L. 1.413.664 (Euro 730,10).

 

     Art. 28. Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25.

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

     4. [4].

 

     Art. 29. Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica regionale.

     1. Al fine di ottimizzare la gestione delle attività istruttorie e propedeutiche inerenti l'applicazione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia per lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2 e delle funzioni di cui al comma 1 degli articoli 3 e 4 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, con decorrenza dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2004, rinnovabile per il triennio successivo.

 

     Art. 30. Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19.

     1. [5].

 

     Art. 31. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2001-2003 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 32. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


[1] Sostituisce il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25.

[2] Modifica il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25.

[3] Modifica il comma 5 dell'art. 10 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25.

[4] Modifica il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25.

[5] Modifica il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19.