Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.2 edilizia |
Data: | 30/12/1972 |
Numero: | 31 |
§ 3.2.5 - Legge Provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.
Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità.
(B.U. 2 gennaio 1973, n. 1, S.O.).
TITOLO I
Riordinamento e programmazione dell'edilizia abitativa
(Omissis) [1]
TITOLO II
Strumenti urbanistici - Acquisizione e destinazione delle aree
(Omissis) [2]
TITOLO III
Norme sull'espropriazione per pubblica utilità
(Omissis) [3]
TITOLO IV
Contenuti e modalità di esecuzione dei programmi [4]
Articolo 44. Demolizione delle abitazioni improprie. [4]a
[1. L'I.T.E.A. provvede a demolire le baracche e a rendere inagibili le altre abitazioni improprie o malsane, già occupate dagli assegnatari dei nuovi alloggi, non appena questi ultimi sono stati consegnati.
2. Qualora le baracche o le altre abitazioni improprie si trovino su suoi di proprietà privata, il Presidente della Giunta provinciale diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di 30 giorni, i lavori di demolizione o di ostruzione, autorizzando l'I.T.E.A. a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.
3. Il decreto è notificato ai proprietario dei suolo, a cura dell'I.T.E.A., almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.
4. La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Presidente della Giunta provinciale ed è rimessa all'esattore, che ne fa. la riscossione per conto dell'I.T.E.A. nella forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. 5.L'I.T.E.A. versa le somme riscosse in conto entrata Tesoriere provinciale].
TITOLO V
Disposizioni varie e transitorie [5]
Articolo 54. Norme transitorie.
1. Le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi per l'acquisizione di aree per le quali alla data stessa risulti essere stata presentata richiesta di espropriazione per i fini di cui alla
TITOLO VI
(Omissis) [6]
[1] Il titolo I, ad eccezione dell'art. 5, punti b) e c), era stato abrogato dall'art. 99 della
[2] Il titolo II è stato abrogato dall'art. 157 della
[3] Il titolo III è stato abrogato dall'art. 34 della
[4] Il Titolo IV, ad eccezione dell'art. 44, è stato abrogato dall'art. 99 della
[4]4a Articolo abrogato dall'art. 2 della
[5] Il Titolo V, ad eccezione dell'art. 54, comma 1, è stato abrogato dall'art. 99 della
[6] Il titolo VI è stato abrogato dall'art. 99 della