§ 3.6.51 - L.R. 13 giugno 2014, n. 10.
Testo unico in materia di commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:13/06/2014
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità e principi)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni dei comuni)
Art. 5.  (Funzioni delle Camere di commercio)
Art. 6.  (Attività commerciali)
Art. 7.  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
Art. 8.  (Formazione professionale)
Art. 9.  (Programmazione commerciale)
Art. 10.  (Programmazione regionale)
Art. 10 bis.  (Sostenibilità sociale, ambientale e territoriale)
Art. 11.  (Programmazione comunale)
Art. 12.  (Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori)
Art. 13.  (Concertazione)
Art. 14.  (Osservatorio regionale del commercio)
Art. 15.  (Centri di assistenza tecnica)
Art. 16.  (Agenzie per le imprese)
Art. 17.  (Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE)
Art. 18.  (Definizioni)
Art. 19.  (Classificazione dei comuni)
Art. 20.  (Settori merceologici)
Art. 21.  (Negozi storici)
Art. 22.  (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita inferiori M1)
Art. 22 bis.  (Aree tutelate)
Art. 23.  (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita intermedie M2)
Art. 24.  (Commercio al dettaglio nelle medie strutture superiori M3 e nelle grandi strutture di vendita)
Art. 25.  (Procedimento di variante ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della l.r. 1/2015)
Art. 26.  (Ripartizione del territorio regionale)
Art. 27.  (Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita)
Art. 28.  (Criteri e modalità per l'individuazione di aree per nuovi insediamenti)
Art. 29.  (Centri commerciali)
Art. 30.  (Vendita all'ingrosso)
Art. 30 bis.  (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)
Art. 31.  (Vendite straordinarie e promozionali)
Art. 32.  (Pubblicità degli orari e dei prezzi)
Art. 33.  (Sanzioni)
Art. 34.  (Ambito di applicazione)
Art. 35.  (Definizioni)
Art. 36.  (Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)
Art. 37.  (Commercio su aree pubbliche)
Art. 38.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)
Art. 39.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)
Art. 40.  (Concessione di posteggio)
Art. 41.  (Subingresso nelle autorizzazioni su posto fisso)
Art. 42.  (Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)
Art. 43.  (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)
Art. 44.  (Hobbisti)
Art. 45.  (Obbligo di regolarità contributiva)
Art. 46.  (Regolarizzazione e decadenza)
Art. 47.  (Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca)
Art. 48.  (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)
Art. 49.  (Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)
Art. 50.  (Trasferimento dei mercati)
Art. 51.  (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)
Art. 52.  (Dati relativi al commercio su aree pubbliche)
Art. 53.  (Assegnazione temporanea di posteggi)
Art. 54.  (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
Art. 55.  (Computo delle presenze)
Art. 56.  (Aree private messe a disposizione)
Art. 57.  (Sanzioni)
Art. 58.  (Definizioni)
Art. 59.  (Funzioni della Regione)
Art. 60.  (Tipologie delle attività fieristiche)
Art. 61.  (Classificazione e localizzazione delle manifestazioni fieristiche)
Art. 62.  (Attribuzione della qualifica)
Art. 63.  (Manifestazione fieristica)
Art. 64.  (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
Art. 65.  (Calendario comunale)
Art. 66.  (Riconoscimento, vigilanza e controllo degli enti fieristici regionali)
Art. 67.  (Sanzioni amministrative)
Art. 68.  (Rete regionale distribuzione carburanti)
Art. 69.  (Definizioni)
Art. 70.  (Funzioni della Regione)
Art. 71.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 72.  (Norme di attuazione)
Art. 73.  (Orario di servizio)
Art. 74.  (Disciplina urbanistica e servizi accessori)
Art. 75.  (Incompatibilità degli impianti esistenti)
Art. 76.  (Incompatibilità assoluta)
Art. 77.  (Incompatibilità relativa)
Art. 78.  (Nuovi impianti)
Art. 79.  (Subentri e mutamenti di gestione)
Art. 80.  (Impianti senza gestore)
Art. 81.  (Modifiche degli impianti)
Art. 82.  (Collaudo degli impianti)
Art. 83.  (Sospensione e decadenza)
Art. 84.  (Monitoraggio)
Art. 85.  (Vigilanza e controllo)
Art. 86.  (Sanzioni amministrative)
Art. 87.  (Disposizioni in materia di aiuti di stato)
Art. 88.  (Norma Finanziaria)
Art. 89.  (Norme transitorie e finali)
Art. 90.  (Abrogazioni)


§ 3.6.51 - L.R. 13 giugno 2014, n. 10. [1]

Testo unico in materia di commercio.

(B.U. 20 giugno 2014, n. 30)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente testo unico, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di leggi regionali in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, attività fieristiche e distribuzione di carburanti.

 

     Art. 2. (Finalità e principi)

1. La Regione disciplina il settore delle attività commerciali nel rispetto dei principi europei e costituzionali e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza e del mercato, allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l'internazionalizzazione del settore ed un equilibrato sviluppo delle attività commerciali, di migliorare la qualità della vita della popolazione e valorizzare il proprio territorio incrementandone l'attrattività anche per la promozione turistica.

2. La disciplina del presente testo unico persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela e la soddisfazione dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla trasparenza nella formazione dei prezzi, alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti mediante la scelta tra diverse tipologie commerciali, con particolare attenzione al servizio di prossimità;

c) la promozione dell'innovazione riferita a tutte le tipologie commerciali, in particolare attraverso forme di aggregazione e di collaborazione tra imprese;

d) lo sviluppo del commercio elettronico;

e) la salvaguardia, la valorizzazione e il sostegno del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, per una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;

f) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme attraverso la contrattazione tra le parti sociali, con lo sviluppo di qualità del profilo imprenditoriale e dell'occupazione dipendente, anche mediante la formazione professionale;

g) la promozione della funzione commerciale al fine della qualificazione del tessuto urbano e dei centri storici e in generale per una valorizzazione del territorio anche attraverso forme innovative di mobilità;

h) la salvaguardia del contesto ambientale interessato dagli insediamenti commerciali, intesi anche come fattore di valorizzazione territoriale;

i) la promozione della sostenibilità e innovazione nel commercio attraverso l'uso di energia da fonti rinnovabili e il contenimento degli impatti ambientali e della produzione dei rifiuti;

j) la promozione di iniziative di marketing urbano che prevedono la realizzazione di insediamenti commerciali nelle aree caratterizzate da esigenze di riqualificazione e recupero di aree degradate;

k) la tutela e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità anche per la creazione di momenti ed eventi culturali;

l) la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;

m) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori;

n) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi concernenti le attività commerciali;

o) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche.

2-bis. L'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte del presente testo unico, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis).

3. [Abrogato].

4. La Regione, con il concorso degli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, e le associazioni di categoria del commercio, persegue il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, in materia di commercio, e in particolare:

a) la cura dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni e con enti statali nelle materie di cui al presente testo unico;

b) il concorso alla elaborazione e alla attuazione delle politiche di sostegno e promozione nell'ambito delle politiche europee e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione degli interventi previsti da programmi europei;

c) la promozione dell'integrazione tra produzione e commercializzazione dei prodotti, specie regionali, e l'internazionalizzazione delle imprese e delle attività commerciali;

d) il coordinamento delle politiche di sicurezza alimentare, anche ai fini della tutela dei consumatori.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, svolge, inoltre, i seguenti compiti e funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

b) il riconoscimento di ente fieristico regionale;

c) il sostegno ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche;

d) il riconoscimento dei centri di assistenza tecnica;

e) il rilascio della concessione per la distribuzione di carburanti nella viabilità autostradale.

3. La Regione, nell'ambito della Banca dati regionale SUAPE di cui all'articolo 42 della l.r. 8/2011, individua la banca dati di interesse regionale delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 8/2011, di seguito denominata banca dati. La banca dati contiene l'elenco regionale delle imprese che esercitano le attività commerciali e le informazioni necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete delle attività commerciali del territorio, la comparazione tra la rete distributiva regionale e quella nazionale, le variazioni intervenute nel tempo e i principali processi in atto. La banca dati è aggiornata in cooperazione applicativa con i comuni, che sono tenuti alla trasmissione dei propri dati, ed in cooperazione applicativa con il sistema camerale e con le associazioni di categoria e le imprese interessate. Il contenuto della banca dati è pubblicato, sotto forma di dati aperti, nel repertorio regionale di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2011. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le caratteristiche e le modalità di aggiornamento della banca dati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. La Regione promuove forme di coordinamento con gli enti locali, anche in associazione tra loro, al fine di armonizzare l'esercizio delle relative funzioni nelle materie di cui al presente testo unico, con particolare riferimento alla programmazione commerciale, alle attività promozionali e alle iniziative di formazione degli operatori pubblici per la vigilanza, repressione e controllo dell'esercizio abusivo delle attività commerciali.

5. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, svolge attività di ricerca economico-sociale promuovendo la collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, le Camere di commercio, l'Agenzia Umbria ricerche, i centri di ricerca e le istituzioni scientifiche.

 

     Art. 4. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano i compiti e le funzioni amministrative in materia di commercio non attribuite dal presente testo unico alla Regione o ad altri enti.

2. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sulle attività commerciali presenti sul proprio territorio comunale, nonché sull'esercizio abusivo dell'attività commerciale, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal presente testo unico per l'esercizio delle attività commerciali. I comuni nelle fattispecie sanzionatorie previste dal presente testo unico irrogano le sanzioni amministrative e introitano i relativi proventi, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

3. I comuni, ai fini dell'aggiornamento del registro delle imprese, trasmettono le risultanze delle attività di cui al comma 2 alle Camere di commercio territorialmente competenti.

 

     Art. 5. (Funzioni delle Camere di commercio)

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente testo unico, la Regione e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 580/1993, possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, sulla base di apposite convenzioni.

2. Le Camere di commercio collaborano al monitoraggio della rete distributiva in tutte le sue forme.

 

     Art. 6. (Attività commerciali)

1. Ai fini del presente testo unico costituiscono attività commerciali:

a) il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;

b) il commercio su aree pubbliche;

c) le attività fieristiche;

d) la distribuzione dei carburanti per autotrazione;

e) la somministrazione di alimenti e bevande;

f) la vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono soggette al rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa di carattere igienico-sanitarie, ambientale e di sicurezza del lavoro.

3. Il presente testo unico non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) che vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, che vendono esclusivamente generi di monopolio ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ), salvo che per le disposizioni relative alla assegnazione dei posteggi, di cui all'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto;

d) agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di agriturismo;

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale del 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) agli artigiani iscritti nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi degli articoli 105 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

l) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali.

 

CAPO II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

 

     Art. 7. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. L'esercizio delle attività commerciali di cui al presente testo unico e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

     Art. 8. (Formazione professionale)

1. Il requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 è conseguito mediante il superamento di un esame all'esito della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio regionale, sentite le Camere di commercio o gli enti di formazione di emanazione di associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio, stabilisce con proprio atto:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti individuati nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

 

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DISTRIBUTIVA

 

     Art. 9. (Programmazione commerciale)

1. La programmazione commerciale ed urbanistica, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, il buon governo del territorio, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;

c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali, anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali già operanti sul territorio interessato;

g) favorire il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione, anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali, artigianali e commerciali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale contenuti nel presente testo unico e nella normativa regionale vigente in materia di governo del territorio;

h) favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici umbri;

i) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore.
1-bis. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti garantendo il giusto bilanciamento dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis).

 

     Art. 10. (Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal documento annuale di programmazione, adotta il Piano triennale di indirizzo strategico del commercio, di seguito denominato Piano triennale, e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

2. Il Piano triennale contiene, in particolare:

a) l'individuazione delle attività di promozione a sostegno delle attività commerciali;

b) l'individuazione di forme di sostegno e tutela delle attività commerciali;

c) la ricognizione delle risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);

d) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale.

3. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla Giunta regionale. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano triennale seguono il procedimento di cui al comma 1.

4. [Abrogato].

5. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 9, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6. Il regolamento di cui al comma 5 definisce, inoltre, nel rispetto del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale, prevedendo in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

b bis) i criteri per la redazione dello studio progettuale di sviluppo e di incidenza di cui all'articolo 24, comma 1, relativamente agli aspetti trasportistici e infrastrutturali;

c) gli indirizzi e i criteri cui i comuni possono attenersi per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per l'insediamento delle medie e delle grandi strutture nei centri storici o negli ambiti delimitati dal Quadro strategico di valorizzazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), di seguito QSV;

d) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

e) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni.

7. [Abrogato].

8. La Regione può compartecipare alle iniziative delle istituzioni pubbliche e delle categorie economiche nell'ambito degli obiettivi di cui al presente testo unico.

 

     Art. 10 bis. (Sostenibilità sociale, ambientale e territoriale)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore del Comune competente, calcolato in una percentuale non superiore al venti per cento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 131 della l.r. n. 1/2015 , posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il Comune può autorizzare il soggetto privato richiedente l'autorizzazione ad effettuare, in alternativa, interventi ambientali e/o infrastrutturali.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1 nonché per l'individuazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle domande per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

 

     Art. 11. (Programmazione comunale)

1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 10, commi 5 e 7, adottano, previa concertazione di cui all'articolo 13, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico, nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis).

2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, anche in relazione a singole varianti, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 6 adottati dalla Giunta regionale e, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano:

a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, ed in particolare:

1) del grado di congestione delle infrastrutture stradali da valutare in base al numero di mezzi, al numero di innesti e di accessi diretti e al numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali);

2) dell'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;

3) delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla strada nell'ambito della propria rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e alle norme regionali di settore;

4) dell'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;

b) le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 5 degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone di cui all'articolo 19 ed alla tipologia degli esercizi di cui all'articolo 18. In particolare la strumentazione urbanistica per l'insediamento in aree non esclusivamente commerciali può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in relazione alle classificazioni di cui all'articolo 19.

4. I comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto oppure nell'ambito del QSV, promuovono:

a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;

b) la permanenza di esercizi storici con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi;

c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;

d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo.

5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:

a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;

b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;

c) promuovere la valorizzazione dei contesti commerciali urbani intesi come aree, in particolar modo adiacenti o integrate con i centri storici, in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione, caratteristiche o potenzialità di sviluppo;

d) realizzare attività, iniziative e funzioni coordinate tra pubblico e privato, per lo sviluppo delle funzioni commerciali e per la tutela dei consumatori;

e) promuovere azioni a sostegno della costituzione dei centri commerciali naturali per l'attuazione del presente testo unico.

 

     Art. 12. (Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori)

1. I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio poste anche in posizione isolata dal capoluogo comunale.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il Comune è dotato; il progetto può, inoltre, prevedere la creazione di centri polifunzionali di servizi, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autoveicolare.

3. Per centri polifunzionali di servizi si intendono un esercizio commerciale, o più esercizi in unica struttura o complesso, cui si associano altri servizi alla popolazione.

4. Per i centri polifunzionali di servizi i comuni possono stabilire specifici criteri qualitativi, curando la facilitazione all'abbinamento dei servizi e delle funzioni.

5. Nei centri polifunzionali di servizi possono essere disposti esoneri dai tributi locali.

6. Qualora nel Comune già esistano spontanei addensamenti di servizi o attività, che, tenuto conto dell'afflusso di persone e della collocazione, già parzialmente assolvano alle funzioni di servizio di cui al presente articolo, i centri polifunzionali di servizi sono preferibilmente creati mediante il loro potenziamento.

 

     Art. 13. (Concertazione)

1. La Regione e i comuni, ai fini del presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

 

CAPO IV

STRUMENTI OPERATIVI

 

     Art. 14. (Osservatorio regionale del commercio)

     [Abrogato]

 

     Art. 15. (Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti con propri rappresentanti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle Camere di commercio.

2. I Centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 3.

3. I Centri di assistenza svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori.

5. La Regione con norme regolamentari definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

 

     Art. 16. (Agenzie per le imprese)

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ).

 

     Art. 17. (Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE)

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 4 della l.r. 8/2011, lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia, di seguito SUAPE, costituisce per il richiedente l'unico punto di accesso in relazione a tutti i procedimenti e le vicende amministrative riguardanti le attività commerciali di cui al presente testo unico e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

 

TITOLO II

ATTIVITÀ COMMERCIALE

 

CAPO I

COMMERCIO IN SEDE FISSA

 

     Art. 18. (Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono:

a) per decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 );

b) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

c) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

d) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita: la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;

e) per superficie espositiva di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale non alimentare, separata e distinta dalla superficie di vendita e accessibile al pubblico solo se accompagnato da personale autorizzato, per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale superficie espositiva, fino alla percentuale del trenta per cento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, non viene considerata ai fini del calcolo della superficie di vendita;

f) per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250,00 mq.;

g) per medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f), così classificati in relazione alla superficie di vendita utilizzata:

1) M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II;

2) M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comuni delle classi I e II;

3) M3 - medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1001 e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei comuni delle classi I e II;

h) per grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera g), così classificati in relazione alla superficie di vendita utilizzata:

1) G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni delle classi I e II;

2) G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II;

i) per forme integrate di commercio:

1) centro commerciale naturale: aggregazione di operatori del commercio, dell'artigianato, del turismo e di servizi ubicati in ambiti territoriali omogenei anche individuati nel QSV, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni;
2) attività di prossimità: l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località;

j) per superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita configurata come centro commerciale: l'area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione di quelle destinate a pubblici esercizi, attività artigianali e altre attività di servizi;

j-bis) per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

2. Ai fini del presente testo unico e conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, si intende per commercio elettronico (o e-commerce) lo svolgimento di attività commerciali in digitale basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati per via elettronica. Il commercio elettronico, in particolare, comprende: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione on-line di contenuti e applicazioni digitali; effettuazione per via elettronica di transazioni; on-line sourcing; partecipazione ad appalti pubblici on-line ed al mercato elettronico della PA; fatturazione elettronica; reputazione on-line; indicizzazione nei motori di ricerca; impiego del cloud computing; il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguardante, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguardante, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva; il commercio elettronico tra imprese e PA (Business-to-Government) riguardante, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con le amministrazioni pubbliche.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce requisiti, criteri e modalità per l'individuazione dei centri commerciali naturali di cui al comma 1, lettera i), numero 1).

 

     Art. 19. (Classificazione dei comuni)

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente testo unico che faccia riferimento a categorie dimensionali dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe I - Comprendente i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

- Classe II - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti;

- Classe III - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;

- Classe IV - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. La classe di appartenenza dei comuni di cui al comma 1 può essere individuata oltre che in relazione alla popolazione del singolo Comune anche con riferimento alla popolazione del bacino di utenza dell'area sovracomunale prevista dall'articolo 26.

3. Ai comuni delle Classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all'articolo 18, comma 1, lettere g) e h); ai comuni delle Classi III e IV si applicano i limiti inferiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all'articolo 18, comma 1, lettere g) e h).

4. Al fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici, anche mediante l'inserimento di attività di servizio alla popolazione residente e che fungano da elemento di richiamo e di propulsione per altre attività commerciali, nei comuni appartenenti alle classi III e IV trovano applicazione i limiti dimensionali superiori delle tipologie di esercizio, tra quelli previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e h).

5. Ai fini del presente articolo la popolazione da considerare è quella registrata dal servizio anagrafico del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

     Art. 20. (Settori merceologici)

1. [Abrogato].

2. L'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

3. Gli esercizi del settore non alimentare possono destinare una parte della superficie di vendita, fino al tre per cento, e comunque non superiore a duecentocinquanta metri quadrati della superficie di vendita medesima, ai prodotti del settore alimentare strettamente funzionali al completamento dell'offerta, salvo quanto previsto al comma 5 e fermo restando il rispetto delle norme dettate specificamente per il settore alimentare a livello europeo, statale e regionale, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e professionali.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ai fini delle dotazioni territoriali e funzionali minime obbligatorie per gli insediamenti commerciali, la superficie di vendita destinata al settore alimentare è considerata separatamente da quella destinata al settore non alimentare. Alla superficie di vendita relativa a ciascun settore si applica il rispettivo parametro previsto dalla normativa regolamentare in materia.

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 24, all'interno degli esercizi le superfici attribuite ai singoli settori merceologici possono essere modificate entro i limiti della superficie di vendita totale autorizzata previa apposita segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAPE del Comune competente per territorio.

6. L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.

7. Le vendite, al di fuori dei locali di produzione o di locali a questi immediatamente adiacenti, dei beni di produzione da parte di produttori devono rispettare le disposizioni previste dal presente testo unico in materia di autorizzazioni commerciali, vendite straordinarie, orari ed aperture.

 

     Art. 21. (Negozi storici)

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

2. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono definite, agli effetti del presente testo unico, negozi storici.

3. Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono riconosciuti dal Comune competente per territorio negozi storici, ai fini del presente testo unico e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzi il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, specifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004, i requisiti e definisce le modalità e le procedure del riconoscimento di cui al comma 3.

 

     Art. 22. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita inferiori M1)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 22-bis, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita inferiore M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAPE del Comune competente per territorio.

2. II Comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.

3. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

4. Alla SCIA deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree in cui si esercita l'attività di vendita, ivi comprese le superfici diverse da quelle di vendita.

5. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione assistito e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio su un'area non superiore a 50 mq..

 

     Art. 22 bis. (Aree tutelate)

1. L'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all'articolo 22 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), alla programmazione comunale di cui all'articolo 11.

2. Ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 59/2010 e secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le modalità previste all'articolo 23, comma 1.

3. Il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica o della sicurezza pubblica, nonché a tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

 

     Art. 23. (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita intermedie M2)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita inferiori M1 di cui al comma 1 dell'articolo 22, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g) e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso.

2. Il Comune sulla base di quanto previsto all'articolo 9 definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, previa concertazione. L'individuazione dei criteri è effettuata sulla base di una analisi preliminare delle caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 del d.l. 201/2011 e dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 5.

 

     Art. 24. (Commercio al dettaglio nelle medie strutture superiori M3 e nelle grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una grande struttura di vendita o di una media struttura superiore di tipologia M3 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall'interessato al Comune territorialmente competente mediante il SUAPE. Alla domanda è allegato il progetto preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione. II Comune può disciplinare l'integrazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.

 

2. Il Comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro quindici giorni dalla regolarizzazione alla Regione.

 

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto la domanda è archiviata.

 

4. La domanda è esaminata da una conferenza di servizi, ai sensi della l. 241/1990, a cui partecipano un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune e, a titolo consultivo, il rappresentante dell'impresa interessata.

 

5. La conferenza di servizi di cui al comma 4 è indetta dal Comune competente per territorio entro trenta giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione di cui al comma 2 e deve concludersi non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione.

 

6. Della data di indizione della conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell'ordine del giorno, a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza.

 

7. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, sono invitati a partecipare a titolo consultivo rappresentanti dei comuni facenti parti del bacino di utenza, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

 

8. La conferenza di servizi tiene conto delle disposizioni dettate dagli atti di cui agli articoli 10 e 11.

 

9. La conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l'impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell'iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza anche in base ad un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, redatto dal proponente, i cui contenuti costituiscono elemento qualificante della valutazione.

 

10. La conferenza di servizi adotta la determinazione conclusiva a maggioranza dei componenti sulla base della valutazione di cui ai commi 8 e 9.

 

11. Il Comune procedente, nel caso di determinazione positiva della conferenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. Decorso inutilmente il termine, trenta giorni dalla adozione della determinazione positiva di cui al periodo precedente senza che il Comune abbia rilasciato l'autorizzazione, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso.

 

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire.

 

13. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali di una media struttura superiore M3 o di una grande struttura sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 22.

 

14. Le disposizioni dettate dal presente articolo non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 72, comma 7 e dall'articolo 74, comma 1, della l.r. 1/2015.

 

     Art. 25. (Procedimento di variante ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della l.r. 1/2015)

1. Per l'istruttoria della domanda di cui all'articolo 24 non è necessaria la preliminare conformità urbanistica in presenza di procedimento di variante avviato mediante il SUAPE, qualora sull'avvio del procedimento si sia espresso favorevolmente il Consiglio comunale del Comune competente.

 

2. L'esito positivo della conferenza di cui all'articolo 24 relativo al rilascio dell'autorizzazione è pregiudiziale per l'adozione della relativa variante.

 

3. La conferenza di cui all'articolo 24, in caso di variante urbanistica, è svolta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, della l.r. 1/2015 e in applicazione dell'articolo 113 della l.r. 1/2015.

 

     Art. 26. (Ripartizione del territorio regionale)

1. Ai fini del presente testo unico e secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 3, lettera b) del decreto, il territorio della Regione Umbria è suddiviso in aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza e costituite dal territorio del comune dove è ubicata l'attività commerciale e dal territorio dei comuni confinanti.

 

     Art. 27. (Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita)

     [Abrogato]

 

     Art. 28. (Criteri e modalità per l'individuazione di aree per nuovi insediamenti)

     [Abrogato]

 

     Art. 29. (Centri commerciali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettere g) e h). La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 22, 23 e 24, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.

 

2. Nell'ipotesi in cui la somma delle superfici di vendita presenti in un centro commerciale corrisponda ad una media o grande struttura, deve essere attivato il procedimento relativo alla apertura della media o grande struttura di vendita corrispondente. Gli esercizi all'interno della media o grande struttura di vendita che costituisce un centro commerciale, non sono trasferibili al di fuori del centro commerciale, configurandosi questo ultimo come una struttura unitaria.

 

3. Per apertura di un centro commerciale, ai sensi dei commi 1 e 2, si intende l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, nonché l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere g) ed h).

 

4. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 22.

 

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.

 

6. I pubblici esercizi che, pur inseriti nel medesimo centro commerciale, sono dotati di accesso autonomo al pubblico, possono prevedere un diverso orario di apertura.

 

     Art. 30. (Vendita all'ingrosso)

1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, avviene secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

 

2. Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita, ai fini della classificazione dell'esercizio commerciale, è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate per il commercio al dettaglio.

 

     Art. 30 bis. (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)

1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. E' esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita dei seguenti prodotti e dei relativi complementi:

a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;

b) legnami;

c) combustibili;

d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;

e) materiali per l'edilizia e ferramenta;

f) materiali termoidraulici;

g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;

h) mobili.

3. Al fine di determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata come di seguito:

a) nella misura di un ottavo della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, qualora la stessa non superi le dimensioni di una media struttura superiore M3;

b) nella misura di due terzi della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, per la parte eccedente il limite di cui al precedente punto a);

c) la restante superficie utile è considerata ai fini urbanistici quale magazzino o deposito.

4. L'attività di vendita di merci ingombranti e a consegna eventualmente differita è considerata prevalente quando almeno l'ottanta per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia.

5. In caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l'attività esercitata non riguarda più in modo prevalente la vendita delle merci di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie strutture e alle grandi strutture di vendita di cui alla presente legge, anche sotto forma di centri commerciali, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e).

7. Le disposizioni dettate dal comma 3, salvo per i soli casi di ampliamento e trasferimento, non trovano applicazione nei confronti delle attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

     Art. 31. (Vendite straordinarie e promozionali)

1. Le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:

a) le vendite di liquidazione;

b) le vendite promozionali;

c) le vendite di fine stagione o saldi.

 

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate nei casi di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione d'azienda;

c) trasferimento in altri locali;

d) trasformazione o rinnovo locali. Il titolare dell'attività che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al SUAPE del Comune competente, esclusivamente per via telematica, almeno 5 giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando il motivo e la durata della stessa comunque non superiore alle sei settimane nei casi di cui alle lettere c) e d) e alle tredici settimane nei casi delle lettere a) e b).

 

3. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati.

 

4. Le vendite di cui al presente articolo sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

 

5. Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta:

a) del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o promozionale o di fine stagione;

b) del nuovo prezzo;

c) dello sconto praticato o del ribasso effettuato, espresso in percentuale; lo sconto praticato o il ribasso effettuato può anche essere espresso sia numericamente che in percentuale.

 

6. Le vendite di liquidazione e promozionali possono essere effettuate durante tutto il periodo dell'anno.

 

7. I periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti dalla Giunta regionale secondo quanto statuito in sede di Conferenza delle Regioni.

 

     Art. 32. (Pubblicità degli orari e dei prezzi)

1. Tutte le attività di vendita al dettaglio, comprese la vendita al pubblico di propri prodotti da parte di artigiani ed industriali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura.

 

2. L'orario scelto viene esposto garantendone adeguata conoscenza al consumatore, mediante apposito cartello o altro mezzo equipollente.

 

3. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

 

     Art. 33. (Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 4, 5 e 7 è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro.

1-bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro.

1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1-bis è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.

2. La mancata esposizione degli orari scelti e praticati, ivi compreso il mancato rispetto degli stessi, o la mancata esposizione dei prezzi secondo le modalità di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro. All'applicazione della sanzione segue l'immediato adeguamento della esposizione e pubblicità degli orari e dei prezzi.

3. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio commerciale, nel caso in cui:

a) non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

b) venga accertata da parte della autorità competente la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;

c) il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga del periodo di sospensione per comprovata necessità;

d) non sono osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;

e) vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico.

4. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, lettera e) si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

5. Nei casi di particolare gravità non ricomprese nelle fattispecie di cui al comma 3, il sindaco può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

6. L'attività di vendita oggetto di SCIA o autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all'articolo 29, comma 3, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 5.

7. Qualora il soggetto nei cui confronti è stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.

7-bis. L'autorizzazione all'apertura è dichiarata decaduta quando:

a) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M2 entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità anche connessa alla scadenza di eventuali titoli edilizi;

b) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M3 o di una grande struttura di vendita, entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 12;

c) l'attività è sospesa, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7-ter. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di una media struttura di tipo M1 nel caso di sospensione dell'attività, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

8. I provvedimenti di sospensione temporanea delle attività, di revoca e di chiusura dell'esercizio di cui al presente articolo, sono adottati dal Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.

9. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983.

 

CAPO II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

     Art. 34. (Ambito di applicazione)

1. Con il presente testo unico la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/1998, con particolare riferimento all'articolo 28, commi 8, 12, 13 e 14, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

 

2. Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti in Umbria su aree pubbliche, nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, agli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001.

 

     Art. 35. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si intendono per:

a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 );

b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

d) mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o, eventualmente, l'area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

e) mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;

f) mercato specializzato: quello in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

g) mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

h) mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;

i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

j) mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o, eventualmente, su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;

k) mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;

l) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;

m) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

n) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

o) fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;

p) mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro degli operatori del COMES (Commercio equo e solidale) di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) o nel registro dei Gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);

q) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta ed organizzata dai comuni, anche al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

r) spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;

s) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;

t) presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.

 

     Art. 36. (Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi l'anno.

 

2. I comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure dei posteggi istituiti fuori mercato.

 

3. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

 

4. I comuni possono istituire mercati e fiere specializzate nella vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche e appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui all'articolo 10 della l.r. 4/2013 o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovaghi, nonché dei collezionisti e hobbysti, nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.

 

     Art. 37. (Commercio su aree pubbliche)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o di capitali secondo le seguenti tipologie:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

 

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-ter del d.lgs. 42/2004, e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal comune.

 

     Art. 38. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a SCIA, se effettuato in forma itinerante.

 

2. [Abrogato].

 

3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'articolo 42 da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione e sia in possesso, durante le attività di vendita, di apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, nonché dell'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'INPS.

 

4. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente testo unico nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

 

5. Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui al presente testo unico.

 

     Art. 39. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010. La Giunta regionale, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, correlati alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito.

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

 

3. Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso purché gli operatori effettuino la relativa comunicazione al Comune sede del posteggio, il quale nei trenta giorni successivi provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni indicando il periodo di durata dello scambio.

 

     Art. 40. (Concessione di posteggio)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

 

2. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, la concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

2-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 la concessione di posteggio nelle fiere promozionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q) ha durata pari a quella della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a settanta, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o a cento, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori. Salvo diversa determinazione da parte del Comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.

 

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.

 

5. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, nelle fiere e nei mercati, il Comune tiene conto dei criteri di cui al comma 4.

 

6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

 

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

 

8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

 

9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune adottata nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010.

 

10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:

a) per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993, che esercitano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001;

b) per i soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per le associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente.

 

11. Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 10 sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.

 

     Art. 41. (Subingresso nelle autorizzazioni su posto fisso)

1. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di cui all'articolo 39, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al Comune sede del posteggio, del subingresso, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

 

2. La comunicazione di cui al comma 1, deve intervenire entro un anno dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.

 

3. Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

 

4. In tutti i casi di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese, salvo diversa previsione comunale adottata nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010.

 

5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i medesimi giorni.

 

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

 

7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 40, comma 10, lettera b) l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

 

8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

 

     Art. 42. (Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

 

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.

 

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

 

4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori di lavoro. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

 

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a due ore, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

 

6. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto all'articolo 41, commi 2, 3, 4 e 7.

 

     Art. 43. (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

 

2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

 

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

 

     Art. 44. (Hobbisti)

1. Ai fini del presente testo unico, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere i) e j), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui agli articoli 39 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nei provvedimenti di cui all'articolo 51 può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

 

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010.

 

3. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

 

4. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.

 

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio umbro. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

 

6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse.

 

7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1500,00.

 

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983.

 

     Art. 45. (Obbligo di regolarità contributiva)

1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176 della l. 296/2006.

 

2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.

 

3. I titolari delle imprese esercenti il commercio su area pubblica, nei casi di cui al comma 1, ovvero dietro richiesta dell'incaricato del Comune competente, sede del posto assegnato o da assegnare in quanto vacante, presentano apposita dichiarazione con la quale forniscono i propri dati ai fini della identificazione dell'impresa e della verifica della propria situazione di regolarità contributiva. Entro trenta giorni dall'accertamento della regolarità contributiva il Comune ne dà comunicazione all'interessato.

 

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis del decreto, stabilisce, con proprio atto, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e ANCI Umbria, procedure e modalità per la verifica della regolarità contributiva.

 

5. [Abrogato].

 

     Art. 46. (Regolarizzazione e decadenza)

1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 45, comma 3 entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione.

 

2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.

 

3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al comma 1 ovvero nei casi di reiterata mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 45, comma 3.

 

     Art. 47. (Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, l'autorizzazione è dichiarata decaduta:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1 del decreto;

c-bis) nel caso di cessione della gestione dell'attività commerciale, corrispondente all'autorizzazione di cui all'articolo 39, per effetto di contratto di subaffitto;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 39 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.

 

2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

 

3. L'autorizzazione è sospesa, fino a venti giorni consecutivi, dal Comune, nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto.

 

4. I comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto.

 

5. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.

 

     Art. 48. (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.

 

2. I comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.

 

3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;

f) delle esigenze di natura igienico - sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;

g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a 32 mq.;

h) della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate;

i) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.

 

4. I comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto previsto al comma 3 e solo previa indagine di mercato circa la capacità del presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate.

 

     Art. 49. (Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 40, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui al medesimo articolo 40.

3. I comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:

a) le sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) i trasferimenti di fiere mercati;

c) le variazioni di data di svolgimento.

4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 48, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.

5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 40, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo articolo 40.

6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i comuni possono stipulare convenzioni con la Regione, le Pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori su aree pubbliche, le Associazioni di categoria, anche prevedendo l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

6-bis. I comuni possono procedere all'affidamento di cui al comma 6 anche in favore di imprese specializzate nella realizzazione e gestione di fiere e mercati, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

6-ter. La scelta fra le modalità di affidamento di cui ai commi 6 e 6-bis è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati.

7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.

 

     Art. 50. (Trasferimento dei mercati)

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.

 

3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

 

4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.

 

     Art. 51. (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;

b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;

c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;

d) alla definizione di eventuali priorità integrative;

e) alle eventuali determinazioni di cui all'articolo 40;

f) alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale e imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;

g) alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro-loco per l'esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano;
h) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

i) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004, l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

j) alle norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 15 del decreto, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;

k) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;

l) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;

m) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;

n) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

o) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'articolo 28, comma 17 del decreto.

 

2. I Comuni stabiliscono:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto.

 

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai comuni solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.

 

     Art. 52. (Dati relativi al commercio su aree pubbliche)

     [Abrogato]

 

     Art. 53. (Assegnazione temporanea di posteggi)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 40, e, salvo diversa determinazione del Comune stesso, indipendentemente dai prodotti trattati.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 40, comma 10, lettera b) avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e da altre strutture fisse.

4. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione del Comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato regolare istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi;

b) inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'articolo 40.

 

     Art. 54. (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.

 

2. I comuni inseriscono e aggiornano i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.

 

     Art. 55. (Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.

 

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni deve indicare nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze con quale autorizzazione intende partecipare.

 

     Art. 56. (Aree private messe a disposizione)

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

 

2. Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al comma 1, qualora il cedente richieda una o più concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di cui all'articolo 39, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'articolo 40.

 

3. Il Comune prima di accogliere la richiesta verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui al presente testo unico.

 

     Art. 57. (Sanzioni)

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.500,00, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 39 ovvero fuori territorio, nonché chiunque eserciti l'attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all'articolo 42.

 

2. Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di cui all'articolo 39, rilasciata dal Comune di altra Regione, l'occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 3 e la violazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 5.

 

3. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato.

 

4. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Costituiscono ipotesi di particolare gravità:

a) l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camion e simili;

b) l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui al d.lgs. 228/2001 per la vendita da parte di produttori.

 

5. [Abrogato].

 

6. È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 la violazione delle disposizioni del presente testo unico in materia di comunicazioni e, in particolare:

a) l'inizio da parte del subentrante dell'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste all'articolo 41, commi 1 e 3;

b) l'omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 41, comma 6;

c) il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio.

 

7. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 del decreto per le ipotesi ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto stesso.

 

8. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.

 

9. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983.

 

TITOLO III

FIERE, MOSTRE E ESPOSIZIONI

 

     Art. 58. (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) attività fieristiche: la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, di beni e servizi, in modo da offrire al pubblico dei visitatori, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa è rivolta;

b) soggetti pubblici: gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, nonché gli enti pubblici, le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti pubblici, aventi finalità fieristiche. Sono altresì equiparati ai soggetti pubblici le società di capitale a partecipazione prevalentemente pubblica che abbiano come oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che siano proprietarie dei complessi immobiliari espositivi o ne abbiano, comunque, la disponibilità;

c) soggetti privati: le persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma di società commerciali e cooperative e loro consorzi, le associazioni, i comitati e le fondazioni;

d) espositori: i produttori od i rivenditori operanti nel settore o nei settori economici e produttivi oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti che partecipino alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

e) visitatori: coloro che accedono alle attività fieristiche siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici o produttivi oggetto della manifestazione fieristica;

f) centro fieristico: il complesso espositivo immobiliare permanente dotato di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali e destinato all'esercizio di attività fieristiche dalla pianificazione urbanistica e territoriale.

 

2. I criteri di idoneità del centro fieristico regionale destinato allo svolgimento sullo stesso di manifestazioni fieristiche sono fissati ai sensi dell'articolo 66, comma 2.

 

     Art. 59. (Funzioni della Regione)

1. Con il presente titolo la Regione, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3 in materia di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina, nell'ambito del proprio territorio, la distribuzione temporale e territoriale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori e dei consumatori, promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali.

 

     Art. 60. (Tipologie delle attività fieristiche)

1. Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) esposizioni, aperte al pubblico indifferenziato od operatori professionali, aventi fini di promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;

d) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici, omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali, dirette alla promozione ed anche alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti.

 

2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi in data 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato con la legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972).

 

3. Il presente titolo non si applica:

a) alle attività commerciali svolte anche in forma coordinata, da parte di una pluralità di titolari, disciplinate dal Titolo II, Capo I;

b) alle attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dal Titolo II, Capo II;

c) alle attività dei pubblici esercizi disciplinate dalla l. 287/1991;

d) alle esposizioni marginali, a scopo promozionale o di vendita, realizzate in occasione di convegni o di manifestazioni culturali;

e) alle esposizioni di beni e/o servizi effettuate da un unico espositore;

f) alle mostre e/o esposizioni, anche collettive di opere di artisti viventi.

 

     Art. 61. (Classificazione e localizzazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi della iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

 

2. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale si svolgono:

a) nei centri permanenti degli enti fieristici o in altre strutture dotate di idonei requisiti e di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione;

b) su aree pubbliche idoneamente attrezzate e funzionalizzate.

 

3. L'amministrazione competente può disporre lo svolgimento della manifestazione anche in luoghi diversi da quelli di cui al comma 2 tenendo conto, in particolare, delle loro caratteristiche storiche e culturali.

 

4. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.

 

     Art. 62. (Attribuzione della qualifica)

1. L'amministrazione competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'articolo 61, comma 1 sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione fieristica presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:

a) del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle manifestazioni fieristiche;

b) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;

c) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

d) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;

e) della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

 

     Art. 63. (Manifestazione fieristica)

1. L'esercizio delle manifestazioni fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 58, comma 1, lettere b) e c) ed è subordinato al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'articolo 61, comma 1, nonché all'inserimento nel calendario regionale o comunale di cui agli articoli 64 e 65.

 

2. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale l'interessato chiede, entro il 30 aprile dell'anno precedente, al servizio regionale competente in materia, il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'articolo 64 o nell'apposito calendario nazionale delle manifestazioni internazionali. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo diversa comunicazione da parte del servizio regionale competente, la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 64 o nell'apposito calendario nazionale delle manifestazioni internazionali.

 

3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale l'interessato chiede, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Comune competente per territorio, il riconoscimento o la conferma della qualifica, ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'articolo 64. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo diversa comunicazione da parte del Comune competente, la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 64.

 

4. L'inserimento nel calendario regionale o nel calendario comunale costituisce presupposto per lo svolgimento della stessa manifestazione.

 

     Art. 64. (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito delle banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali denominato calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.

2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

3. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio, o alla Regione nel caso di manifestazione fieristica internazionale, la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto.

4. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, di cui al presente Titolo, assegna la qualifica alla manifestazione fieristica e trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di inserimento nel calendario regionale, i dati necessari.

5. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, già inserite nel calendario regionale, sono comunicate dal comune alla Regione entro dieci giorni.

 

     Art. 65. (Calendario comunale)

     [Abrogato]

 

     Art. 66. (Riconoscimento, vigilanza e controllo degli enti fieristici regionali)

1. Gli enti che si costituiscono in Umbria per l'esercizio dell'attività di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, possono ottenere dalla Regione Umbria il riconoscimento di ente fieristico regionale.

 

2. La Giunta regionale, sentite le Camere di commercio, disciplina con proprio atto i criteri, i requisiti e le modalità ai fini del riconoscimento degli enti fieristici regionali destinati allo svolgimento presso gli stessi di manifestazioni fieristiche nonché, ai fini della revoca del riconoscimento medesimo.

 

3. La Giunta regionale richiede all'ente fieristico la comunicazione anche periodica di dati e notizie sull'attività svolta e sui progetti di attività dell'ente fieristico.

 

     Art. 67. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche in date e località con denominazione, tipologia, qualifica e modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 4.000,00, nonché all'esclusione dal calendario regionale, da uno a tre anni.

 

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983.

 

TITOLO IV

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

 

     Art. 68. (Rete regionale distribuzione carburanti)

1. Il presente titolo disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:

a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;

b) incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;

c) contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;

d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio.

 

     Art. 69. (Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j);

b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti in commercio conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

c) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:

1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;

2) uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;

3) un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare;

4) una o più pistole o valvole di intercettazione;

5) le tubazioni che li connettono;

d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

e) potenziamento dell'impianto: l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;

f) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

g) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

h) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso all'impresa, singola o associata, titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a nove metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;

j) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uopo attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta;

k) servizio accessorio all'impianto di distribuzione di carburanti: la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;

l) servizio presente nell'impianto: quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;

m) servizio all'autoveicolo: l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;

n) servizio alla persona: quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera m) e simili;

o) intralcio al traffico: quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;

p) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine così come definito dall'articolo 3, comma 1, punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

q) impianto per uso di natanti e di aeromobili: quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;

r) modifica all'impianto: la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.

 

     Art. 70. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:

a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;

b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dalle norme regolamentari di cui all'articolo 72.

 

2. Alle concessioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dal presente testo unico, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

 

3. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all'articolo 83.

 

     Art. 71. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 72, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche degli impianti;

c) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;

d) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;

e) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico;

f) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;

g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

h) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 86.

 

2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e al mutamento del gestore dell'impianto ai sensi dell'articolo 79.

 

     Art. 72. (Norme di attuazione)

1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali la Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce:

a) la definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di governo del territorio e di tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;

c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.

 

2. Per gli impianti di distribuzione stradali situati lungo la rete non autostradale la Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce:

a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;

c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;

d) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie;

e) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

 

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, determina:

a) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti;

b) le agevolazioni per le zone montane e i Comuni svantaggiati.

 

     Art. 73. (Orario di servizio)

1. L'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolti senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.

 

     Art. 74. (Disciplina urbanistica e servizi accessori)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 72, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

 

2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione della relativa SCIA, è sempre consentito:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 110 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della l. 1293/1957, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500,00 mq., a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq. e comunque nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo);

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

 

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.

 

4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente e sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.

 

5. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, con proprio atto possono individuare determinate aree in cui è esclusa la localizzazione degli impianti di carburanti in ragione di aspetti connessi alla tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

 

     Art. 75. (Incompatibilità degli impianti esistenti)

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001 (Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e dall'articolo 28 del d.l. 98/2011, provvedono a sottoporre a verifica gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti per accertare le incompatibilità di cui agli articoli 76 e 77.

 

2. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

 

     Art. 76. (Incompatibilità assoluta)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, fuori dei centri abitati;

c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi in più strade pubbliche, fuori dei centri abitati.

 

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento; in tali casi il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 83.

 

     Art. 77. (Incompatibilità relativa)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno e fuori dei centri abitati;

b) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati.

 

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera a) del comma 1 possono permanere nel sito originario purché siano suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabilite dal Comune.

3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 possono permanere nel sito originario, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l'impianto è localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l'impianto è localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

 

4. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 83.

 

     Art. 78. (Nuovi impianti)

1. I nuovi impianti possono erogare uno o più dei seguenti prodotti: benzina e gasolio, metano, GPL, idrogeno o relative miscele. I nuovi impianti possono essere altresì dotati di postazioni per la ricarica elettrica.

 

2. I nuovi impianti sono dotati di:

a) dispositivi self-service pre-pagamento;

b) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) adeguato alle dimensioni dell'impianto di distribuzione carburanti;

c) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

d) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

e) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi.

 

3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

 

4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

 

5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

 

6. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

 

     Art. 79. (Subentri e mutamenti di gestione)

1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai comuni, a cura del titolare dell'impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso.

 

     Art. 80. (Impianti senza gestore)

1. Gli impianti nuovi e quelli esistenti possono svolgere l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione al Comune.

 

2. Al fine di garantire pari opportunità di fruizione del servizio di erogazione dei carburanti anche alle persone che presentano disabilità, la Giunta regionale, anche su richiesta delle relative associazioni rappresentative, può promuovere la sottoscrizione di apposite intese tra le associazioni rappresentative dei gestori o dei titolari degli impianti di distribuzione di carburanti e le associazioni rappresentative delle persone che presentano disabilità per l'apertura e il funzionamento degli impianti di distribuzione di carburanti in fasce orarie svantaggiate e in giorni festivi, secondo le modalità stabilite dalle medesime intese.

 

     Art. 81. (Modifiche degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione del numero delle colonnine;

b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

c) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;

d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

f) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

g) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

h) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

 

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane. Alla SCIA è allegata la documentazione attestante la conformità dell'impianto al progetto e alla normativa vigente.

 

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito agli articoli 70 e 71, le seguenti modifiche:

a) il potenziamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera e);

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.

 

     Art. 82. (Collaudo degli impianti)

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali.

 

2. Il Comune o la Regione competenti, per l'espletamento del collaudo, procedono alla nomina di una commissione della quale fanno parte un proprio rappresentante con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale, competenti per territorio.

 

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune o della Regione competenti, della richiesta dell'interessato.

 

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune o alla Regione competenti di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

 

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune o dalla Regione competenti e sono a carico del richiedente.

 

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

 

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 81, comma 1, soggette a SCIA e per la messa in esercizio degli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili di cui all'articolo 69, comma 1, lettera i), autorizzati dal Comune competente, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia asseverata, che il titolare trasmette al Comune, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 83. (Sospensione e decadenza)

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.

 

2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso l'autorizzazione decade e si procede ai sensi del comma 5.

 

3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di superamento dei termini suddetti per un periodo eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.

 

4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 commi da 1 a 5 del d.lgs. 59/2010.

 

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta da parte del titolare, entro il termine fissato dal Comune, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria con conseguente rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, nonché bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.

 

     Art. 84. (Monitoraggio)

1. Il servizio regionale competente in materia di commercio verifica i dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti.

 

2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, la Società Autostrade, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono i dati di cui al comma 1.

 

3. Il servizio di cui al comma 1 svolge, altresì, la funzione di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

 

     Art. 85. (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente titolo è esercitata dalla Regione e dai comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

 

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

 

     Art. 86. (Sanzioni amministrative)

1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui al presente testo unico e del regolamento di cui all'articolo 72, comma 2, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;

b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

c) modificazione dell'impianto senza la preventiva SCIA, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;

d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00;

e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

h) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;

i) prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.

 

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa.

 

3. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali, per la violazione delle disposizioni del presente titolo e delle norme regolamentari di cui all'articolo 72, comma 1, sono applicate le seguenti sanzioni:

a) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 e sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto, nonché del prodotto giacente, in caso di assenza di concessione regionale o di collaudo dell'impianto;

b) pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 nei seguenti casi:

1) esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;

2) esercizio dell'attività da parte del subentrante senza aver presentato la SCIA relativa alla volturazione della titolarità;

3) erogazione di prodotti non autorizzati;

4) effettuazione di modifiche all'impianto senza la preventiva autorizzazione o SCIA;

5) utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;

6) interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore.

 

4. Nell'ipotesi previste al comma 3, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

 

5. I provvedimenti di cui al presente articolo, sono adottati dal Comune ove è installato l'impianto.

 

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983.

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 87. (Disposizioni in materia di aiuti di stato)

1. La concessione di benefici pubblici previsti dal presente testo unico avviene nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di stato.

 

     Art. 88. (Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 9, 10 c. 2 let. j), 15 e 16 si fa fronte con lo stanziamento previsto alla unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione 2014 (cap. 5731).

 

2. Al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 3, 10 c. 2 lett. a), d), g), h) e 10 c. 8 si fa fronte con lo stanziamento previsto alla unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione 2014 (cap. 5690).

 

3. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge l'entità della spesa di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 89. (Norme transitorie e finali)

1. Le norme regolamentari di cui agli articoli 10 comma 5, 15, comma 5, 21 comma 4, 45 comma 4 e 72 sono adottate dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2017.

1-bis. Il Piano triennale di cui al comma 1 dell'articolo 10 è approvato entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 10.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti regionali 22 dicembre 1999, n. 39, 27 ottobre 2003, n. 12 e 5 luglio 2006, n. 9, in quanto compatibili con il presente testo unico.

 

3. [Abrogato].

 

4. Le disposizioni abrogate con il presente testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

4-bis. Nel caso di terremoti, alluvioni, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità o eccezionalità, riconosciuti o dichiarati tali dalla competente autorità pubblica, che determinano l'inagibilità anche parziale dei locali dove si svolge l'attività commerciale, la delocalizzazione totale o parziale della medesima attività è subordinata, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAPE del Comune competente per territorio corredata da apposita autocertificazione circa il mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nei relativi titoli autorizzatori.

4-ter. Ai fini della delocalizzazione di cui al comma 4-bis il trasferimento dell'attività interessata è possibile esclusivamente in locali o strutture, dotate di tutti i requisiti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie, strutturali, edilizie, di impiantistica e di sicurezza, e situati in prossimità dei locali delle aziende danneggiate dichiarate inagibili, con possibilità di incremento massimo del venti per cento della superficie di vendita. Sono fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e delle strutture e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

4-quater. Le attività commerciali di cui ai commi 4-bis e 4-ter, entro dodici mesi dal recupero o dalla ricostruzione dell'immobile originariamente dichiarato inagibile, procedono alla rilocalizzazione dell'attività commerciale.

 

TITOLO VI

ABROGAZIONI

 

     Art. 90. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono e restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con il presente testo. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

 

a) legge regionale 18 agosto 1972, n. 17 (Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati);

 

b) legge regionale 18 agosto 1972, n. 18 (Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati. Variazione alla legge regionale 18 agosto 1972, n. 17 );

 

c) legge regionale 30 giugno 1973, n. 31 (Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e provvidenze a favore di cooperative tra commercianti al dettaglio);

 

d) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 70 (Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti);

 

e) legge regionale 30 agosto 1988, n. 35 (Disciplina dell'intervento pubblico in materia di distribuzione);

 

f) legge regionale 7 marzo 1994, n. 7 (Sub delega ai Comuni delle funzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche);

 

g) legge regionale 6 marzo 1997, n. 6 (Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni);

 

h) legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi);

 

i) legge regionale 9 aprile 1998, n. 12 (Disposizioni in materia di rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita);

 

j) legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 114/1998 );

 

k) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione decreto legislativo 31 aprile 1998, n. 114 );

 

l) legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);

 

m) legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 );

 

n) legge regionale 24 luglio 2006, n. 10 (Interpretazione autentica relativa all'art. 15 - comma 2 - all'art. 46-bis - comma 1 - e all'art. 46-ter - comma 1 - della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 );

 

o) legge regionale 2 maggio 2007, n. 11 (Modificazioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione));

 

p) legge regionale 5 giugno 2007, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 );

 

q) legge regionale 14 dicembre 2007, n. 32 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ));

 

r) legge regionale 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 );

 

s) Capo VI del Titolo II della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 );

 

t) articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 );

 

u) Capo VII del Titolo II della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 );

 

v) articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 );

 

w) Capo II del Titolo IV della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici);

 

x) articoli 22 e 23 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici);

 

y) articolo 10 e comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);

 

z) Titolo VIII della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

 

aa) articoli da 68 a 98 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

 

bb) Titolo IX della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

 

cc) articoli da 99 a 104 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

 

dd) Titolo X della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

 

ee) articoli da 105 a 107 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

 

ff) Titolo XI della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

 

gg) articoli 108 e 109 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

 

hh) Capo XVII del Titolo II della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);

 

ii) articoli da 137 a 140 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

 

 

2. Sono e restano abrogati i seguenti regolamenti regionali:

 

a) regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 (Norma in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 );

 

b) regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 "Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione");

 

c) regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni del Reg. 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 );

 

d) regolamento regionale 5 luglio 2006, n. 9 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade);

 

e) regolamento regionale 19 aprile 2007, n. 3 (Ulteriore integrazione al Reg. 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 23 marzo 2022, n. 4.