Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati e commercio |
Data: | 07/03/1994 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Sub-delega ai Comuni). |
Art. 3. (Conversione dette autorizzazioni). |
Art. 4. (Criteri di indirizzo e di programmazione). |
Art. 5. (Funzioni di coordinamento e di indirizzo detta Regione). |
Art. 6. (Vigilanza e potere sostitutivo). |
Art. 7. (Ricorsi). |
Art. 8. (Norme transitorie). |
§ 3.6.17 - L.R. 7 marzo 1994, n. 7. [1]
Sub delega ai Comuni delle funzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche.
(B.U. n. 11 del 16 marzo 1994).
Capo I
Decentramento delle funzioni amministrative
Art. 1. (Oggetto).
1. Con la presente legge la Regione disciplina le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla
Art. 2. (Sub-delega ai Comuni).
1. Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, delegate al Presidente della Giunta regionale dalla
2. Il Sindaco è sub-delegato ad esercitare le seguenti funzioni amministrative:
a) la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata
b) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'art. 2 commi 3 e 4 della
c) il sub-ingresso per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda così come disciplinato dall'art. 16 del
d) l'estensione merceologica della autorizzazione alla vendita ai sensi della legislazione vigente;
e) la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della
f) l'irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 6 della
3. Il Sindaco, accertata la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi previsti dalla
4. I Comuni danno comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio ed agli altri Comuni interessati, delle avvenute cessazioni di attività.
Art. 3. (Conversione dette autorizzazioni).
1. Entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
2. La competenza alla conversione delle autorizzazioni di cui al comma 1, spetta al Comune di residenza del titolare della autorizzazione, ovvero ad uno dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti a scelta dell'interessato, qualora il titolare dell'autorizzazione sia residente fuori regione.
3. Il Comune che ha provveduto alla conversione del titolo autorizzativo deve darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio e, nei casi in cui il titolo autorizzativo convertito riguardi posteggi siti in altri comuni, a tutti i Comuni interessati.
Capo II
Indirizzo e vigilanza
Art. 4. (Criteri di indirizzo e di programmazione).
1. Il Consiglio regionale emana i criteri programmatori previsti dall'art. 2, comma 3 della
Art. 5. (Funzioni di coordinamento e di indirizzo detta Regione).
1. La Giunta regionale coordina l'esercizio delle funzioni sub- delegate in materia di commercio su aree pubbliche, mediante l'emanazione di direttive ai Comuni.
2. La Giunta regionale fissa, nel rispetto dei criteri programmatori di cui all'art. 4, e sentita la commissione di cui all'art. 4 punto 3 della
3. La Giunta regionale emana entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli indirizzi attuativi per l'esecuzione della stessa.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare sullo stato di applicazione dei criteri di indirizzo e programmatori di cui all'art. 4.
Art. 6. (Vigilanza e potere sostitutivo).
1. La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale.
2. Nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo, per ciò che attiene agli atti obbligatori relativi alle funzioni amministrative sub- delegate, la Giunta regionale nomina un Commissario per l'adozione dei necessari provvedimenti, che si avvale delle strutture dei Comuni delegati.
Capo III
Norme finali
Art. 7. (Ricorsi).
1. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni, è consentita opposizione al Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla loro emanazione.
2. In caso di rigetto dell'opposizione il provvedimento, comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, dovrà essere motivato dopo aver acquisito il parere del competente ufficio regionale.
Art. 8. (Norme transitorie).
1. Le istanze di cui all'art. 2 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della