Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati e commercio |
Data: | 09/04/1998 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Sospensione nulla-osta). |
Art. 2. (Disposizioni relative a nulla-osta non sospesi). |
§ 3.6.21 - L.R. 9 aprile 1998, n. 12. [1]
Disposizioni in materia di rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.
(B.U. n. 26 del 22 aprile 1998).
Art. 1. (Sospensione nulla-osta).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino al 28 febbraio 1999 è sospeso il rilascio dei nulla-osta relativi alle grandi strutture di cui agli artt. 26 e 27 della
A) nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti:
a1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. seicento relativa a generi contingentati posti in vendita in maniera esclusiva o congiuntamente a generi non contingentati;
a2) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per generi non contingentati;
a3) per i centri commerciali in cui la somma della superficie di vendita dei singoli esercizi superi i mq. millecinquecento;
B) nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti:
b1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per generi contingentati e non contingentati;
b2) per i centri commerciali contenenti superfici di vendita di ampiezza superiore a mq. millecinquecento;
b3) per i centri commerciali, in cui la somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superi i mq. duemila.
Art. 2. (Disposizioni relative a nulla-osta non sospesi).
1. Per l'istruttoria delle domande di nulla-osta non soggette a sospensione ai sensi dell'art. 1 oltre ai pareri dei Comuni della medesima area commerciale ai sensi e nei termini della
2. I pareri di cui al comma 1 non sono richiesti per i nulla-osta rilasciati in caso di concentrazione di esercizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della