§ 3.6.38 – L.R. 24 luglio 2006, n. 10.
Interpretazione autentica relativa all’art. 15 - comma 2 - all’art. 46/bis - comma 1 - e all’art. 46/ter - comma 1 - della legge regionale 3 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:24/07/2006
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica dell’art. 15 della l.r. 24/1999).
Art. 2.  (Interpretazione autentica dell’art. 46 bis della l.r. 24/1999).
Art. 3.  (Interpretazione autentica dell’art. 46 ter della l.r. 24/1999).


§ 3.6.38 – L.R. 24 luglio 2006, n. 10. [1]

Interpretazione autentica relativa all’art. 15 - comma 2 - all’art. 46/bis - comma 1 - e all’art. 46/ter - comma 1 - della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

(B.U. 2 agosto 2006, n. 37).

 

Art. 1. (Interpretazione autentica dell’art. 15 della l.r. 24/1999).

     1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) così come sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 per «presente legge» si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica dell’art. 46 bis della l.r. 24/1999).

     1. Al comma 1 dell’articolo 46 bis della l.r. 24/1999 così come introdotto dall’articolo 34 della l.r. 26/2005, per «presente legge» si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

 

     Art. 3. (Interpretazione autentica dell’art. 46 ter della l.r. 24/1999).

     1. Al comma 1 dell’articolo 46 ter della l.r. 24/1999 così come introdotto dall’articolo 34 della l.r. 26/2005, per «presente legge» si intende la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.