Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati e commercio |
Data: | 18/08/1972 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di fiere e mercati elencate dall'art. 1 e [...] |
Art. 2. Attribuzioni del Consiglio. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni: |
Art. 3. Attribuzioni della Giunta. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono [...] |
Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettanti in base alle norme statutarie. |
Art. 5. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...] |
§ 3.6.1 - L.R. 18 agosto 1972, n. 17. [1]
Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati.
(B.U. n. 23 del 21 agosto 1972).
Art. 1. Finalità. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di fiere e mercati elencate dall'art. 1 e seguenti del
Art. 2. Attribuzioni del Consiglio. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1) delibera in ordine alle attività di promozione ed all'esercizio dell'iniziativa per il riconoscimento di nuovi enti per l'organizzazione di fiere nazionali e internazionali;
2) (Omissis) [2];
3) (Omissis) [3];
4) (Omissis) [4];
5) emana i regolamenti tipo per i mercati all'ingrosso e, ove ciò si renda necessario, dispone l'introduzione di nuove norme e modifiche, non previste dai regolamenti tipo, nei regolamenti di mercato [5];
6) determina i criteri per l'istituzione dei mercati all'ingrosso sulla base del programma economico regionale.
Art. 3. Attribuzioni della Giunta. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettanti in base alle norme statutarie.
Art. 5. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della
[2] Numero abrogato dall'art. 12 della
[3] Numero abrogato dall'art. 12 della
[4] Numero abrogato dall'art. 12 della
[5] Così modificato con L.R. 18-8-1972, n. 18.