§ 3.6.42 - L.R. 5 giugno 2007, n. 19.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 – Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:05/06/2007
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’art. 8)
Art. 2.  (Modificazioni ed integrazioni all’art. 21)


§ 3.6.42 - L.R. 5 giugno 2007, n. 19. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 – Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(B.U. 13 giugno 2007, n. 27)

 

Art. 1. (Modificazione dell’art. 8)

     1. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole: “L’autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio del commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo B oppure di tipo A in quanto consentito ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con”.

 

     Art. 2. (Modificazioni ed integrazioni all’art. 21)

     1. Al comma 2 dell’art. 21 della l.r. 6/2000, dopo la locuzione: “comma 5” sono aggiunte le parole: “e la violazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 4”.

     2. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 6/2000, la locuzione: “, il superamento dei limiti massimi di permanenza dell’operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all’art. 8, comma 4,” è soppressa e dopo la parola: “assegnato” è aggiunta la seguente: “e”.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.