§ 3.6.43 - L.R. 14 dicembre 2007, n. 32.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:14/12/2007
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 26)
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 27)
Art. 3.  (Norma transitoria)


§ 3.6.43 - L.R. 14 dicembre 2007, n. 32.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

(B.U. 19 dicembre 2007, n. 55)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 26)

1. L’articolo 26 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26. (Procedure concertative per l’individuazione di aree di particolare rilevanza e disciplina delle aperture)

1. La libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall’articolo 12 del decreto, si applica:

a) ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, alle aree di elevato valore storico artistico e culturale di cui all’articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonché a quelle individuate negli specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all’articolo 21;

b) alle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente a periodi di effettivo afflusso turistico, ed alle attività commerciali collocate all’interno di strutture di intrattenimento e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell’intero complesso;

c) agli esercizi commerciali ubicati in piccoli borghi rurali e nuclei parimenti rurali.

2. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), sono individuate dal Comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e l’azienda di promozione turistica. L’accordo di cui al presente comma viene formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, ha validità triennale ed è inviato dal Comune, per conoscenza, alla Regione.

3. La convocazione dell’incontro al fine del raggiungimento dell’accordo previsto al comma 2 può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il Comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell’incontro.

4. Qualora non si perfezioni l’accordo di cui al comma 2 o nel caso in cui il Comune non provveda alla convocazione, la Regione, su richiesta di una delle parti indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, cui partecipano i soggetti indicati al comma 2.”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 27)

1. L’articolo 27 della l.r. 24/1999, come modificata ed integrata dalla l.r. 26/2005, è sostituito dal seguente:

“Art. 27. (Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale)

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto, gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all’articolo 26.

2. Ai fini di conseguire una maggiore uniformità a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio. In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.

3. Onde garantire un approvvigionamento ininterrotto all’utenza nell’arco dell’intera settimana, è in facoltà dei comuni di:

a) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei giorni indicati, anche, qualora se ne ravvisi l’opportunità, sulla base di apposite turnazioni;

b) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale avvenga in un giorno in alcune zone e in altro giorno in altre zone.

4. In ogni caso, qualora nell’arco della settimana vi siano altre festività, non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.

5. Le determinazioni di cui al comma 3 sono assunte previo parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, provinciale.

6. Ferme restando le disposizioni particolari previste all’articolo 26, comma 1, nonché per il mese di dicembre, il Comune convoca annualmente, entro il mese di ottobre, un incontro di concertazione cui partecipano tutti i soggetti indicati al comma 5, finalizzato alla individuazione delle otto domeniche o festività annue in deroga, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto, anche in modo differenziato tra zone, nonché di ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro giorni in un anno, per eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del santo patrono. In assenza di tale accordo, il Comune può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga.

7. La convocazione dell’incontro di concertazione previsto al comma 6 può essere richiesta al Comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il Comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell’incontro.

8. La concertazione di cui ai commi 6 e 7 è volta alla definizione di impegni convergenti sull’individuazione delle aperture in deroga e sulle garanzie di tutela dei diritti dei lavoratori nonché alla realizzazione di attività di promozione qualificata del territorio.

9. Gli esercizi commerciali non possono aprire nei giorni del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 2 giugno, 25 dicembre e 26 dicembre. L’apertura in deroga in occasione di una o più di tali festività è ammessa nell’ambito dell’accordo di cui al comma 6 e può riguardare le fattispecie di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e c), nonché località di particolare attrattività storica, artistica o culturale da individuare nel medesimo accordo.

10. Nel medesimo accordo che stabilisce l’apertura in deroga, di cui al comma 9, sono previste nelle aree interessate corrispondenti chiusure compensative, ugualmente in deroga, in occasione di altre domeniche o festività.

11. I comuni, su conforme parere delle Associazioni degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, possono stabilire che nei giorni festivi in cui è ammessa l’apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.

12. I comuni delle Classi III e IV di cui all’articolo 3 possono delegare la stipula degli accordi previsti al presente articolo alle forme associative degli Enti locali previste dalla normativa vigente.”.

 

     Art. 3. (Norma transitoria)

1. Per l’anno 2008, il termine per la stipula degli accordi di cui all’articolo 27, comma 6 della l.r. 24/1999 così come modificato dalla presente legge è fissato al 15 marzo 2008.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.