§ 3.6.41 - L.R. 2 maggio 2007, n. 11.
Modificazioni della legge regionale 23 lugliio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:02/05/2007
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni dell’art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13).
Art. 2.  (Inserimento del Titolo I BIS nella l.r. 13/2003).
Art. 3.  (Integrazione all’art. 5 della l.r. 13/2003).
Art. 4.  (Inserimento del Titolo I TER nella l.r. 13/2003).
Art. 5.  (Modificazioni dell’art. 6 della l.r. 13/2003).
Art. 6.  (Modificazione della l.r. 13/2003).
Art. 7.  (Integrazione della l.r. 13/2003).
Art. 8.  (Modificazioni dell’art. 9 della l.r. 13/2003).
Art. 9.  (Interpretazione autentica dell’art. 11, comma 4 della l.r. 13/2003).


§ 3.6.41 - L.R. 2 maggio 2007, n. 11. [1]

Modificazioni della legge regionale 23 lugliio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).

(B.U. 9 maggio 2007, n. 20).

 

Art. 1. (Modificazioni dell’art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13).

     1. L’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. (Norme regolamentari regionali).

     1. Per l’attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta i seguenti regolamenti:

     a) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale volto a disciplinare i seguenti aspetti:

     1) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa l’ipotesi di domande concorrenti, nonché per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;

     2) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti;

     3) la determinazione delle superfici minime degli impianti;

     4) la disciplina delle fattispecie di incompatibilità degli impianti esistenti;

     5) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei Comuni degli impianti incompatibili;

     6) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;

     7) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;

     8) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;

     9) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;

     10) le modalità di trasmissione alla Regione, da parte dei Comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;

     11) la fissazione delle condizioni atte a qualificare gli impianti di pubblica utilità;

     12) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneità tecnica;

     b) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali di cui all’articolo 5, comma 1 bis.».

 

     Art. 2. (Inserimento del Titolo I BIS nella l.r. 13/2003).

     1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente Titolo:

     «TITOLO I BIS

     Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale ed i raccordi autostradali»

 

     Art. 3. (Integrazione all’art. 5 della l.r. 13/2003).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Il regolamento regionale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1 individua i tratti viari interessati e disciplina, tra l’altro:

     a) il regime concessorio del pubblico servizio, con particolare riferimento a presupposti, procedure e modalità per il rilascio delle concessioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti, nonché il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni stesse;

     b) la modifica degli impianti, distinguendo tra fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva e fattispecie soggette a sola comunicazione;

     c) il trasferimento della titolarità della concessione, con particolare riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione della domanda di volturazione da parte del concessionario subentrante;

     d) le autorizzazioni per l’aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianti esistenti;

     e) il trasferimento di sede degli impianti;

     f) il collaudo degli impianti;

     g) gli orari e i turni di attività e l’abbinamento agli impianti di servizi accessori;

     h) il monitoraggio della rete autostradale;

     i) la disponibilità dell’area dell’impianto;

     l) i termini per la presentazione delle istanze.».

 

     Art. 4. (Inserimento del Titolo I TER nella l.r. 13/2003).

     1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente Titolo:

     «TITOLO I TER

     Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale»

 

     Art. 5. (Modificazioni dell’art. 6 della l.r. 13/2003).

     1. All’articolo 6 della l.r. 13/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «trasferimento della titolarità delle autorizzazioni», è aggiunta la locuzione: «, al mutamento del gestore dell’impianto ai sensi dell’articolo 7bis»;

     b) alla lettera h) del comma 2, dopo le parole: «previste dall’articolo 9,», è soppressa la seguente frase: «nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.».

 

     Art. 6. (Modificazione della l.r. 13/2003).

     1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 13/2003 le parole:

     «TITOLO II

     Disposizioni riguardanti gli impianti» sono soppresse.

 

     Art. 7. (Integrazione della l.r. 13/2003).

     1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente:

     «Art. 7 bis. (Subentri e mutamenti di gestione).

     1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai Comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai Comuni, a cura del titolare dell’impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso.».

 

     Art. 8. (Modificazioni dell’art. 9 della l.r. 13/2003).

     1. L’articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9. (Sanzioni amministrative).

     1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l’autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;

     b) modificazioni dell’impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

     c) modificazione dell’impianto senza la preventiva comunicazione, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;

     d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00;

     e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

     f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

     g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;

     h) violazione di orari di apertura e chiusura, da euro 200,00 a euro 1.200,00;

     i) violazione di turni di apertura e chiusura, da euro 500,00 a euro 3.000,00;

     l) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

     2. La sanzione di cui al comma 1, lettera h) è raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell’arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto per due giorni.

     3. La sanzione di cui al comma 1, lettera i) è raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell’arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto per sette giorni.

     4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell’impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell’impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

     5. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali, per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme regolamentari di cui all’articolo 5 comma 1 bis, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

     a) assenza di concessione regionale o di collaudo dell’impianto: pagamento di una somma di denaro da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 e sequestro delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente;

     b) pagamento di una somma di denaro da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 nei seguenti casi:

     1) esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;

     2) esercizio dell’attività da parte del subentrante, senza aver ottenuto l’autorizzazione alla volturazione della titolarità;

     3) erogazione di prodotti non autorizzati;

     4) effettuazione di modifiche all’impianto non previamente comunicate o autorizzate;

     5) utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;

     6) interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore.

     6. Nell’ipotesi previste al comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è disposta la chiusura dell’impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell’impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

     7. L’applicazione delle sanzioni e l’adozione dei provvedimenti del presente articolo sono di competenza del Comune ove è installato l’impianto, cui spettano i relativi proventi.

     8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.».

 

     Art. 9. (Interpretazione autentica dell’art. 11, comma 4 della l.r. 13/2003).

     1. All’articolo 11, comma 4 della l.r. 13/2003 la disposizione concernente i procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, pendenti alla data di entrata in vigore della l.r. 13/2003, va intesa nel senso che non sono decaduti i procedimenti amministrativi relativi agli impianti per la cui realizzazione all’entrata in vigore della l.r. 13/2003 era già stato rilasciato idoneo titolo abilitativo edilizio.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.