Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati e commercio |
Data: | 02/05/2007 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni dell’art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13). |
Art. 2. (Inserimento del Titolo I BIS nella l.r. 13/2003). |
Art. 3. (Integrazione all’art. 5 della l.r. 13/2003). |
Art. 4. (Inserimento del Titolo I TER nella l.r. 13/2003). |
Art. 5. (Modificazioni dell’art. 6 della l.r. 13/2003). |
Art. 6. (Modificazione della l.r. 13/2003). |
Art. 7. (Integrazione della l.r. 13/2003). |
Art. 8. (Modificazioni dell’art. 9 della l.r. 13/2003). |
Art. 9. (Interpretazione autentica dell’art. 11, comma 4 della l.r. 13/2003). |
§ 3.6.41 - L.R. 2 maggio 2007, n. 11. [1]
Modificazioni della legge regionale 23 lugliio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).
(B.U. 9 maggio 2007, n. 20).
Art. 1. (Modificazioni dell’art. 3 della
1. L’articolo 3 della
«Art. 3. (Norme regolamentari regionali).
1. Per l’attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta i seguenti regolamenti:
a) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale volto a disciplinare i seguenti aspetti:
1) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa l’ipotesi di domande concorrenti, nonché per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;
2) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti;
3) la determinazione delle superfici minime degli impianti;
4) la disciplina delle fattispecie di incompatibilità degli impianti esistenti;
5) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei Comuni degli impianti incompatibili;
6) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;
7) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;
8) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;
9) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;
10) le modalità di trasmissione alla Regione, da parte dei Comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;
11) la fissazione delle condizioni atte a qualificare gli impianti di pubblica utilità;
12) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneità tecnica;
b) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali di cui all’articolo 5, comma 1 bis.».
Art. 2. (Inserimento del Titolo I BIS nella
1. Dopo l’articolo 4 della
«TITOLO I BIS
Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale ed i raccordi autostradali»
Art. 3. (Integrazione all’art. 5 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
«1 bis. Il regolamento regionale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1 individua i tratti viari interessati e disciplina, tra l’altro:
a) il regime concessorio del pubblico servizio, con particolare riferimento a presupposti, procedure e modalità per il rilascio delle concessioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti, nonché il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni stesse;
b) la modifica degli impianti, distinguendo tra fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva e fattispecie soggette a sola comunicazione;
c) il trasferimento della titolarità della concessione, con particolare riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione della domanda di volturazione da parte del concessionario subentrante;
d) le autorizzazioni per l’aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianti esistenti;
e) il trasferimento di sede degli impianti;
f) il collaudo degli impianti;
g) gli orari e i turni di attività e l’abbinamento agli impianti di servizi accessori;
h) il monitoraggio della rete autostradale;
i) la disponibilità dell’area dell’impianto;
l) i termini per la presentazione delle istanze.».
Art. 4. (Inserimento del Titolo I TER nella
1. Dopo l’articolo 5 della
«TITOLO I TER
Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale»
Art. 5. (Modificazioni dell’art. 6 della
1. All’articolo 6 della
a) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «trasferimento della titolarità delle autorizzazioni», è aggiunta la locuzione: «, al mutamento del gestore dell’impianto ai sensi dell’articolo 7bis»;
b) alla lettera h) del comma 2, dopo le parole: «previste dall’articolo 9,», è soppressa la seguente frase: «nel rispetto di quanto previsto dalla
Art. 6. (Modificazione della
1. Dopo l’articolo 6 della
«TITOLO II
Disposizioni riguardanti gli impianti» sono soppresse.
Art. 7. (Integrazione della
1. Dopo l’articolo 7 della
«Art. 7 bis. (Subentri e mutamenti di gestione).
1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai Comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai Comuni, a cura del titolare dell’impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso.».
Art. 8. (Modificazioni dell’art. 9 della
1. L’articolo 9 della
«Art. 9. (Sanzioni amministrative).
1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l’autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;
b) modificazioni dell’impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
c) modificazione dell’impianto senza la preventiva comunicazione, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00;
e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
h) violazione di orari di apertura e chiusura, da euro 200,00 a euro 1.200,00;
i) violazione di turni di apertura e chiusura, da euro 500,00 a euro 3.000,00;
l) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera h) è raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell’arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto per due giorni.
3. La sanzione di cui al comma 1, lettera i) è raddoppiata qualora, dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell’arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto per sette giorni.
4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell’impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell’impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.
5. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali, per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme regolamentari di cui all’articolo 5 comma 1 bis, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) assenza di concessione regionale o di collaudo dell’impianto: pagamento di una somma di denaro da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 e sequestro delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente;
b) pagamento di una somma di denaro da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 nei seguenti casi:
1) esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;
2) esercizio dell’attività da parte del subentrante, senza aver ottenuto l’autorizzazione alla volturazione della titolarità;
3) erogazione di prodotti non autorizzati;
4) effettuazione di modifiche all’impianto non previamente comunicate o autorizzate;
5) utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;
6) interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore.
6. Nell’ipotesi previste al comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è disposta la chiusura dell’impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell’impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.
7. L’applicazione delle sanzioni e l’adozione dei provvedimenti del presente articolo sono di competenza del Comune ove è installato l’impianto, cui spettano i relativi proventi.
8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
Art. 9. (Interpretazione autentica dell’art. 11, comma 4 della
1. All’articolo 11, comma 4 della
[1] Abrogata dall'art. 90 della