§ 3.6.50 - L.R. 6 maggio 2013, n. 10.
Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:06/05/2013
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 2 )
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 4-bis)
Art. 3.  (Integrazione alla l.r. 24/1999 )
Art. 4.  (Modifica e integrazioni all'articolo 5-bis)
Art. 5.  (Modifiche e integrazioni all'articolo 5-ter)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 6 )
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 9 )
Art. 8.  (Integrazioni all'articolo 10 )
Art. 9.  (Integrazioni all'articolo 10-bis)
Art. 10.  (Integrazione alla l.r. 24/1999 )
Art. 11.  (Integrazione all'articolo 12-bis)
Art. 12.  (Modifiche e integrazioni all'articolo 18 )
Art. 13.  (Modifica all'articolo 18-bis)
Art. 14.  (Integrazione all'articolo 31 )
Art. 15.  (Integrazione all'articolo 32 )
Art. 16.  (Integrazione alla l.r. 24/1999 )
Art. 17.  (Norme finali e di prima applicazione)
Art. 18.  (Abrogazioni alla l.r. 24/1999 )
Art. 19.  (Sostituzione dell'articolo 2 )
Art. 20.  (Sostituzione dell'articolo 4 )
Art. 21.  (Integrazione alla l.r. 6/2000 )
Art. 22.  (Sostituzione dell'articolo 5 )
Art. 23.  (Sostituzione dell'articolo 6 )
Art. 24.  (Modifica all'articolo 7 )
Art. 25.  (Sostituzione dell'articolo 8 )
Art. 26.  (Integrazione alla l.r. 6/2000 )
Art. 27.  (Sostituzione dell'articolo 9 )
Art. 28.  (Integrazioni all'articolo 11 )
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 12 )
Art. 30.  (Integrazione alla l.r. 6/2000 )
Art. 31.  (Integrazione all'articolo 14 )
Art. 32.  (Modifica all'articolo 16 )
Art. 33.  (Integrazione alla l.r. 6/2000 )
Art. 34.  (Modifica all'articolo 19 )
Art. 35.  (Modifiche all'articolo 21 )
Art. 36.  (Abrogazioni alla l.r. 6/2000 )
Art. 37.  (Sostituzione dell'articolo 2 )
Art. 38.  (Sostituzione dell'articolo 3 )
Art. 39.  (Integrazione alla l.r. 13/2003 )
Art. 40.  (Integrazione alla l.r. 13/2003 )
Art. 41.  (Sostituzione dell'articolo 5 )
Art. 42.  (Sostituzione dell'articolo 6 )
Art. 43.  (Sostituzione dell'articolo 7 )
Art. 44.  (Integrazioni alla l.r. 13/2003 )
Art. 45.  (Sostituzione dell'articolo 8 )
Art. 46.  (Integrazioni alla l.r. 13/2003 )
Art. 47.  (Modifiche ed integrazione all'articolo 9 )
Art. 48.  (Abrogazioni)
Art. 49.  (Norme transitorie e finali)


§ 3.6.50 - L.R. 6 maggio 2013, n. 10. [1]

Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 . Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24 , 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13.

(B.U. 8 maggio 2013, n. 22 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2 )

1. L'articolo 2 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 );

b) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

c) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

d) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita: la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;

e) per superficie espositiva di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale non alimentare, separata e distinta dalla superficie di vendita e accessibile al pubblico solo se accompagnato da personale autorizzato, per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale superficie espositiva, fino alla percentuale del trenta per cento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, non viene considerata ai fini del calcolo della superficie di vendita;

f) per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;

g) per forme integrate di commercio:

1) centro commerciale naturale: le aggregazioni di operatori del commercio, dell'artigianato, del turismo e di servizi ubicati in ambiti territoriali omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni;

2) attività di prossimità: l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località;

h) per superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita configurata come centro o polo commerciale: l'area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione di quelle destinate a pubblici esercizi, attività artigianali e altre attività di servizi. ".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 4-bis)

1. L'articolo 4-bis della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 4-bis

(Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita M1)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.

2. II Comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.

3. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza, e di destinazioni d'uso dei locali. Qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, salvo comprovati motivi di necessità, da dichiarare da parte dell'interessato, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici.

4. Alla SCIA deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree in cui si esercita l'attività di vendita, ivi comprese le superfici diverse da quelle di vendita.

5. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione assistito e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio su un'area non superiore a 50 mq.

6. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1, nel caso in cui:

a) non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

b) venga accertata da parte della autorità competente la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;

c) il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga per comprovata necessità;

d) non sono osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;

e) vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.

7. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, lettera e), si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

8. La Giunta regionale definisce con proprio atto, nel rispetto della normativa statale, la modulistica da utilizzare per la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, nonché la documentazione da allegare alla stessa SCIA, salvo quanto disposto dal comma 4. ".

 

     Art. 3. (Integrazione alla l.r. 24/1999 )

1. Dopo l'articolo 4-bis della l.r. 24/1999 , è inserito il seguente:

 

" Art. 4 ter. (Negozi storici)

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

2. Le attività commerciali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, "Negozio storico" .

3. Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per essere riconosciuti quali negozi storici ai fini della presente legge, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzi il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

4. La Giunta regionale, con proprio regolamento, specifica i requisiti e definisce le modalità e le procedure del riconoscimento di cui al comma 3. ".

 

     Art. 4. (Modifica e integrazioni all'articolo 5-bis)

1. Il comma 1 dell'articolo 5-bis della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

 

"1. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 . ".

 

2. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della l.r. 24/1999 , sono aggiunti i seguenti:

 

" 1-bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal documento annuale di programmazione, adotta il Piano triennale di indirizzo strategico del commercio, di seguito Piano triennale, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

1-ter. Il Piano triennale contiene:

a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del commercio in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

b) la definizione degli obiettivi di promozione e sostegno delle attività commerciali;

c) la definizione di forme di sostegno e tutela dei centri commerciali naturali e dei negozi storici;

d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi di cui al comma 1;

e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;

f) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale.

1 quater. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla Giunta regionale. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano triennale seguono il procedimento di cui al comma 1bis.

1 quinquies. La Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno approva il Piano di attuazione del Piano triennale e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del medesimo Piano triennale. ".

 

     Art. 5. (Modifiche e integrazioni all'articolo 5-ter)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5-ter della l.r. 24/1999 le parole: " degli indirizzi regionali di cui all'articolo 5-bis " sono sostituite dalle seguenti: " di quanto disposto dal regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 5-bis ". Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5-ter della l.r. 24/1999 , le parole: " Tali criteri si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 5-bis, comma 1 e tengono conto " sono sostituite dalle seguenti: " Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, ".

 

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5-ter della l.r. 24/1999 , è sostituita dalla seguente: " a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, ed in particolare:

1) del grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali);

2) dell'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;

3) del livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate;

4) delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla strada nell'ambito della propria rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e le norme regionali di settore;

5) dell'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio; ".

 

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5-ter della l.r. 24/1999 , dopo le parole: " tenendo anche conto " sono inserite le seguenti: " , nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 5-bis, comma 1, ".

 

4. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 5-ter della l.r. 24/1999 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

 

5. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 5-ter della l.r. 24/1999 è aggiunta la seguente: " c bis) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo. ".

 

6. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 5-ter della l.r. 24/1999 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

 

7. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 5-ter della l.r. 24/1999 , sono aggiunte le seguenti: " b bis) promuovere la valorizzazione dei contesti commerciali urbani intesi come aree, in particolar modo adiacenti o integrate con i centri storici, in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione, caratteristiche o potenzialità di sviluppo;

b ter) realizzare attività, iniziative e funzioni coordinate tra pubblico e privato, per lo sviluppo delle funzioni commerciali e per la tutela dei consumatori;

b quater) promuovere azioni a sostegno della costituzione dei centri commerciali naturali per l'attuazione della presente legge. ".

 

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 5-ter della l.r. 24/1999 , sono aggiunti i seguenti: " 5 bis. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo su tutte le attività disciplinate dalla presente legge e, in caso di violazione, irrogano le relative sanzioni amministrative.

5 ter. I Comuni trasmettono annualmente al servizio regionale competente in materia di commercio i dati relativi alla consistenza della rete commerciale con riferimento ad ogni singola tipologia commerciale. ".

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 6 )

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 24/1999 , è sostituito dal seguente:

 

" 1. Ai fini della presente legge e secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 3, lettera b), del decreto, il territorio della Regione Umbria è suddiviso in aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza e costituite dal territorio del Comune dove è ubicata l'attività commerciale e dal territorio dei Comuni confinanti. ".

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 9 )

1. L'articolo 9 della l.r. 24/1999 , è sostituito dal seguente:

 

" Art. 9

(Requisiti professionali per l'esercizio di attività commerciali)

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 .

2. Il requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 è conseguito mediante il superamento di un esame all'esito della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione.

3. La Giunta regionale, in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio regionale, sentite le Camere di commercio o gli enti di formazione di emanazione di associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio, stabilisce con proprio atto:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010 , garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti individuati nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

4. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 3, disciplina altresì le modalità di svolgimento e i contenuti dei corsi professionali.

5. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi a sostegno delle attività commerciali, al fine di garantire adeguati livelli formativi e professionali anche per le attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico non alimentare, individua con proprio atto, attraverso il ricorso alle Camere di commercio o agli enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, idonei percorsi formativi finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. ".

 

     Art. 8. (Integrazioni all'articolo 10 )

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 24/1999 , è inserito il seguente:

" 4-bis. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità di categoria dimensionale originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 1. ".

 

2. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 10 della l.r. 24/1999 , è aggiunto il seguente:

 

" 5-ter. I pubblici esercizi che, pur inseriti nel medesimo centro commerciale, sono dotati di accesso autonomo al pubblico, possono prevedere un diverso orario di apertura. ".

 

     Art. 9. (Integrazioni all'articolo 10-bis) [2]

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10-bis della l.r. 24/1999 , sono inseriti i seguenti:

 

" 3-bis. L'autorizzazione di polo commerciale è rilasciata a:

a) soggetto promotore;

b) presidente dell'organismo unitario di gestione del polo;

c) a ciascun titolare delle autorizzazioni delle attività che ne fanno parte.

3-ter. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un polo commerciale sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 3.

3-quater. Sono classificati polo commerciale gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto. Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in:

a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino;

b) edifici nei quali sono inseriti più esercizi commerciali in piani sovrastanti;

c) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri;

d) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;

e) un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente.

3-quinquies. Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Ai fini della classificazione di polo commerciale, sono considerati anche gli edifici separati da strade delle tipologie F-Strade locali e F-bis-Itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3-sexies. Le dotazioni territoriali minime e gli standard urbanistici degli esercizi presenti in un polo commerciale, previste dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), sono calcolati distintamente per ciascun singolo esercizio. ".

 

     Art. 10. (Integrazione alla l.r. 24/1999 )

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

 

" Art. 11 bis. (Criteri e modalità per l'individuazione di aree per nuovi insediamenti)

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, i Comuni, nelle more dell'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 5-ter, applicano le disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5-bis. ".

 

     Art. 11. (Integrazione all'articolo 12-bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 12-bis della l.r. 24/1999 , dopo le parole: " esercizi di vicinato " sono inserite le parole: " e delle medie strutture di vendita inferiori M1 ".

 

     Art. 12. (Modifiche e integrazioni all'articolo 18 )

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 24/1999 , la parola: " cinque " è sostituita dalla seguente: " quindici ".

 

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 18 della l. r. 24/1999 , dopo le parole " del Comune " sono inserite le parole: " , e, a titolo consultivo, il rappresentante dell'impresa interessata ".

 

3. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 24/1999 , le parole: " la quale tiene conto di eventuali domande concorrenti ai sensi dell'articolo 14, " sono soppresse.

 

4. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

 

" 8. La Conferenza di servizi tiene conto delle disposizioni dettate dagli atti di cui agli articoli 5-bis e 5-ter. ".

 

5. Al comma 12 dell'articolo 18 della l.r. 24/1999 , le parole: " decorsi sessanta giorni dalla adozione " sono sostituite dalle seguenti: " decorsi trenta giorni dalla adozione ".

 

6. Il comma 13 dell'articolo 18 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

 

" 13. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere del rappresentante della Regione. ".

7. Dopo il comma 15 dell'articolo 18 della l.r. 24/1999 , sono aggiunti i seguenti:

 

"15-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire o del relativo piano attuativo approvato, se presente.

15-ter. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali di una media struttura superiore M3 o di una grande struttura sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al presente articolo. ".

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 18-bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis della l.r. 24/1999 , le parole: " , ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), " sono soppresse.

 

     Art. 14. (Integrazione all'articolo 31 )

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 24/1999 , dopo le parole: " comma 1 " sono inserite le seguenti: " salvo diversa e motivata disposizione adottata, previa concertazione ai sensi dell'articolo 5-quater, dalla Giunta regionale in caso di calamità naturale o altro evento eccezionale ".

 

     Art. 15. (Integrazione all'articolo 32 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 24/1999 , è aggiunto il seguente:

 

" 2-bis. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale. ".

 

     Art. 16. (Integrazione alla l.r. 24/1999 )

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

 

" Art. 34 bis. (Agenzie per le imprese)

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, può attribuire alle agenzie per le imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regionale, oltre ai compiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c) del d.l. 112/2008 , convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 , ulteriori attività ai fini della realizzazione di interventi nel settore del commercio che non comportino l'esercizio di attività discrezionali. ".

 

     Art. 17. (Norme finali e di prima applicazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua, ove necessario, i contenuti degli atti di indirizzo e di programmazione già adottati ai sensi della l.r. 24/1999 alle finalità ed alle disposizioni della l.r. 24/1999 , come modificata dalla presente legge. Nelle more, si applica quanto contenuto nei suddetti atti laddove compatibile con le finalità e con le disposizioni di cui alla l.r. 24/1999 , come modificata dalla presente legge.

 

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui all'articolo 4-ter, comma 4, ed il regolamento di cui all'articolo 5-bis, comma 1 della l.r. 24/1999 , come modificata dalla presente legge.

 

     Art. 18. (Abrogazioni alla l.r. 24/1999 )

1. Gli articoli 6, commi 2 e 3, 10, comma 5-bis,13, 14, 17, 18, comma 10, 24, comma 8, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 28, 33, 36, 37, 39, 44, 46, 46-ter della l.r. 24/1999 sono abrogati.

 

2. L'Allegato B della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 6 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 )

 

     Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 2 )

1. L'articolo 2 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 );

b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

d) mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o eventualmente l'area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

e) mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;

f) mercato specializzato: quello in cui il novanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il dieci per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

g) mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

h) mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;

i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

j) mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o eventualmente su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;

k) mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));

l) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;

m) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

n) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

o) fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;

p) mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro degli operatori del COMES (Commercio equo e solidale) di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) o nel registro dei Gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla legge regionale del 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare "GASP" e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);

q) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

r) spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;

s) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;

t) presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività. ".

 

     Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 4 )

1. L'articolo 4 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 4

(Commercio su aree pubbliche)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o capitali secondo le seguenti tipologie:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune. ".

 

     Art. 21. (Integrazione alla l.r. 6/2000 )

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente:

 

" Art. 4 bis. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante.

2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, il contenuto della domanda di autorizzazione e della SCIA di cui al comma 1.

3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'articolo 8 da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S..

4. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente legge nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

5. Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge. ".

 

     Art. 22. (Sostituzione dell'articolo 5 )

1. L'articolo 5 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 5

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La Giunta regionale, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, correlati alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

3. Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso purché gli operatori effettuino la relativa comunicazione al Comune sede del posteggio, il quale nei trenta giorni successivi provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni indicando il periodo di durata dello scambio. ".

 

     Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 6 )

1. L'articolo 6 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 6

(Concessione di posteggio)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 , un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a settanta, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o a cento, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori. Salvo diversa determinazione da parte del Comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.

5. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il Comune tiene conto dei criteri di cui al comma 4.

6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:

a) per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che esercitano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 58 );

b) per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente.

11. Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 10 sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli. ".

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 7 )

1. All'articolo 7 , commi 1 e 6, della l.r. 6/2000 le parole: " autorizzazione di tipo A " sono sostituite dalle seguenti: " autorizzazione di cui all'articolo 5 ".

 

     Art. 25. (Sostituzione dell'articolo 8 )

1. L'articolo 8 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 8

(Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori di lavoro. Il medesimo soggetto non può richiedere più di una autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

6. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4, e 7 dell'articolo 7. ".

 

     Art. 26. (Integrazione alla l.r. 6/2000 )

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 6/2000 sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 8 bis. (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

1. l titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 8 ter. (Hobbisti)

1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui agli articoli 5 e 8, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010 . Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 13 può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010 .

3. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

4. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio umbro. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.

7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro duecentocinquanta, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.

Art. 8 quater. (Obbligo di regolarità contributiva)

1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della l. 296/2006 .

2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.

3. I titolari delle imprese esercenti il commercio su area pubblica, nei casi di cui al comma 1, ovvero dietro richiesta dell'incaricato del Comune competente, sede del posto assegnato o da assegnare in quanto vacante, presentano apposita dichiarazione con la quale forniscono i propri dati ai fini della identificazione dell'impresa e della verifica della propria situazione di regolarità contributiva. Entro trenta giorni dall'accertamento della regolarità contributiva il Comune ne dà comunicazione all'interessato.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis del d.lgs. 114/1998 , stabilisce, con regolamento, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, i Comuni, l'INPS e l'INAIL, procedure e modalità per la verifica della regolarità contributiva.

Art. 8 quinquies. (Sospensione e decadenza)

1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, sospende la validità dell'autorizzazione e dell'abilitazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che deve avvenire nei successivi centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta sospensione. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 8-quater, comma 3, secondo periodo, entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione.

2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 ovvero nei casi di reiterata mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8-quater, comma 3, primo periodo. ".

 

     Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 9 )

1. L'articolo 9 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 9

(Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca)

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 ;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 , che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 5 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del decreto.

4. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto.

5. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza. ".

 

     Art. 28. (Integrazioni all'articolo 11 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 6/2000 , è inserito il seguente:

 

" 1-bis. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il 60% degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, su richiesta di almeno l'80% degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di 12 all'anno. ".

 

2. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 6/2000 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

 

3. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 6/2000 è aggiunta la seguente:

 

" h-bis) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti. ".

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 12 )

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/2000 le parole: " , comma 4, " sono soppresse.

 

2. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2000 le parole: " , comma 4, " sono soppresse.

 

3. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 6/2000 la parola: " ulteriori " e le parole: " , non conteggiati nei limiti di cui all'articolo 10, comma 2, " sono soppresse.

 

     Art. 30. (Integrazione alla l.r. 6/2000 )

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente:

 

" Art. 12-bis

 

(Trasferimento dei mercati)

 

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:

 

a) motivi di pubblico interesse;

 

b) cause di forza maggiore;

 

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.

 

3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:

 

a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;

 

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;

 

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

 

4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. ".

 

     Art. 31. (Integrazione all'articolo 14 )

1. All'articolo 14, comma 1, lettera b) della l.r. 6/2000 dopo la parola: " revocate " sono inserite le parole: " dichiarate decadute e ".

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 16 )

1. All'articolo 16, comma 2 della l.r. 6/2000 le parole: " comma 8 " sono sostituite con le parole: " comma 10 ".

 

     Art. 33. (Integrazione alla l.r. 6/2000 )

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente:

 

" Art. 16-bis

 

(Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

 

1. La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.

 

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano alla competente struttura regionale i dati relativi ai mercati e fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.

 

3. Al fine dell'aggiornamento, i Comuni, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento, inviano alla struttura regionale competente, entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze. ".

 

     Art. 34. (Modifica all'articolo 19 )

1. All'articolo 19, comma 2 della l.r. 6/2000 le parole: " di tipo A " sono sostituite con le parole: " di cui all'articolo 5 ".

 

     Art. 35. (Modifiche all'articolo 21 )

1. All'articolo 21, comma 1 della l.r. 6/2000 dopo le parole: " fuori territorio " sono inserite le parole: " , nonché chiunque eserciti l'attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all'articolo 8 ".

 

2. All'articolo 21, comma 2 della l.r. 6/2000 le parole: " di tipo A " sono sostituite con le parole: " di cui all'articolo 5 ", le parole: " all'articolo 4, comma 5 ", sono sostituite con le parole: " all'articolo 4 bis, comma 3 ", infine le parole: " dall'articolo 8, comma 4 " sono sostitutie con le parole: " dall'articolo 8, comma 5 ".

 

3. All'articolo 21, comma 4 della l.r. 6/2000 le parole: " all'articolo 8, comma 4 " , sono sostituite con le parole: " all'articolo 8, comma 5 ".

 

4. All'articolo 21, comma 7, lettera a) della l.r. 6/2000 le parole: " articolo 8, comma 7 " sono sostituite con le parole: " articolo 8, comma 6 ".

 

     Art. 36. (Abrogazioni alla l.r. 6/2000 )

1. Gli articoli 10 e 15 della l.r. 6/2000 sono abrogati.

 

TITOLO III

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 13 (DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE)

 

     Art. 37. (Sostituzione dell'articolo 2 )

1. L'articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 2

 

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano e biodisel per autotrazione, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j);

 

b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, il biodisel per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti in commercio conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

 

c) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:

 

1. una o più pompe o altro sistema di adduzione;

 

2. uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;

 

3. un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare;

 

4. una o più pistole o valvole di intercettazione;

 

5. le tubazioni che li connettono;

 

d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

 

e) potenziamento dell'impianto: l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;

 

f) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale; g) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

 

h) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

 

i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso all'impresa, singola o associata, titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano, biodisel e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) di cui al decreto del Ministero dell'interno del 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;

 

j) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uopo attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta;

 

k) servizio accessorio all'impianto di distribuzione di carburanti: la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;

 

l) servizio presente nell'impianto: quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;

 

m) servizio all'autoveicolo: l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;

 

n) servizio alla persona: quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera m) e simili;

 

o) intralcio al traffico: quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;

 

p) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine così come definito dall'articolo 3, comma 1 punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

 

q) impianto di pubblica utilità: l'unico impianto del Comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo;

 

r) impianto per uso di natanti e di aeromobili: quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;

 

s) modifica all'impianto: la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali. " .

 

     Art. 38. (Sostituzione dell'articolo 3 )

1. L'articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 3

 

(Norme regolamentari)

 

1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:

 

a) a definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

 

b) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;

 

c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.

 

2. Per gli impianti di distribuzione stradali situati lungo la rete non autostradale, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:

 

a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

 

b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;

 

c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;

 

d) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie;

 

e) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili. 3. La Giunta regionale con proprio regolamento determina altresì:

 

a) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti;

 

b) le agevolazioni per le zone montane e i Comuni svantaggiati. ".

 

     Art. 39. (Integrazione alla l.r. 13/2003 )

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

 

" Art. 3-bis

 

(Orario di servizio)

 

1. L'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolti senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione. ".

 

     Art. 40. (Integrazione alla l.r. 13/2003 )

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 13/2003 sono inseriti i seguenti:

 

" Art. 4-bis

 

(Disciplina urbanistica e servizi accessori)

 

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 3, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

 

2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione della relativa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è sempre consentito:

 

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 110 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

 

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

 

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

 

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.

 

4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente e sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.

 

5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.

 

6. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto possono individuare determinate aree in cui è esclusa la localizzazione degli impianti di carburanti in ragione di aspetti connessi alla tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

 

7. Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti o all'esercizio delle attività o servizi ad essa accessori, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti all'esercizio delle suddette attività, finalizzate a consentire l'esercizio delle attività di cui al comma 2, sono subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

 

Art. 4-ter

 

(Incompatibilità degli impianti esistenti)

 

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001 (Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e dall'articolo 28 del d.l. 98/2011 , provvedono a sottoporre a verifica gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti per accertare le incompatibilità di cui agli articoli 4-quater e 4-quinquies.

 

2. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

 

Art. 4-quater

 

(Incompatibilità assoluta)

 

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

 

a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

 

b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in Comuni montani, fuori dei centri abitati;

 

c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi in più strade pubbliche, fuori dei centri abitati.

 

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento; in tali casi il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 7-quinquies.

 

Art. 4-quinquies

 

(Incompatibilità relativa)

 

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:

 

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno e fuori dei centri abitati;

 

b) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati.

 

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera a) del comma 1 possono permanere nel sito originario purché siano suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabilite dal Comune.

 

3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 possono permanere nel sito originario, purché sussista una delle seguenti condizioni:

 

a) l'impianto è localizzato in strade a senso unico di marcia;

 

b) l'impianto è localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

 

4. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 7-quinquies. ".

 

     Art. 41. (Sostituzione dell'articolo 5 )

1. L'articolo 5 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 5

 

(Funzioni della Regione)

 

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:

 

a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;

 

b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3.

 

2. Alle concessioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla presente legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

 

3. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all'articolo 7 quinquies. "

 

     Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 6 )

1. L'articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 6

 

(Funzioni dei Comuni)

 

1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:

 

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

 

b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche degli impianti;

 

c) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;

 

d) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;

 

e) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico;

 

f) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;

 

g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

 

h) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9.

 

2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e al mutamento del gestore dell'impianto ai sensi dell'articolo 7-bis. ".

 

     Art. 43. (Sostituzione dell'articolo 7 ) [3]

1. L'articolo 7 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 7

 

(Nuovi impianti)

 

1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodisel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo. È ammessa l'apertura di nuovi impianti che erogano soltanto metano o GPL.

 

2. I nuovi impianti sono dotati di:

 

a) dispositivi self-service pre-pagamento;

 

b) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) adeguato alle dimensioni dell'impianto di distribuzione carburanti;

 

c) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

 

d) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

 

e) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi;

 

3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

 

4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

 

5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

 

6. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. ".

 

     Art. 44. (Integrazioni alla l.r. 13/2003 ) [4]

1. Dopo l'articolo 7-bis della l.r. 13/2003 sono inseriti i seguenti:

 

" Art. 7-ter

 

(Impianti senza gestore)

 

1. Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, se classificati di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q) e a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune.

 

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli impianti nuovi e quelli esistenti, localizzati fuori dai centri abitati, possono svolgere l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione al Comune.

 

3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'articolo 7.

 

 

Art. 7-quater

 

(Modifiche degli impianti)

 

1. Costituisce modifica all'impianto:

 

a) la variazione del numero delle colonnine;

 

b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

 

c) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;

 

d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

 

e) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

 

f) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

 

g) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

 

h) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

 

i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

 

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio o alla Regione, nei casi di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane.

 

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito agli articoli 5 e 6 le seguenti modifiche:

 

a) il potenziamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e);

 

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.

 

 

Art. 7-quinquies

 

(Collaudo degli impianti)

 

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto o alla Regione a seconda che si tratti di impianti stradali o autostradali.

 

2. Il Comune o la Regione, per l'espletamento del collaudo, procedono alla nomina di una commissione della quale fanno parte un proprio rappresentante con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.

 

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune o della Regione, della richiesta dell'interessato.

 

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune o alla Regione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

 

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune o dalla Regione e sono a carico del richiedente.

 

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

 

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 7-ter, comma 1, soggette a SCIA; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al Comune o alla Regione, nei casi di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane.

 

 

Art. 7-sexies

 

(Sospensione e decadenza)

 

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.

 

2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso l'autorizzazione decade e si procede ai sensi del comma 5.

 

3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di superamento dei termini suddetti per un periodo eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.

 

4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 commi da 1 a 5 del d.lgs. 59/2010 . 5. La decadenza dell'autorizzazione comporta da parte del titolare, entro il termine fissato dal Comune, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria con conseguente rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, nonché bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare. ".

 

     Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 8 )

1. L'articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 8

 

(Monitoraggio e osservatorio)

 

1. La struttura regionale competente in materia di commercio procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti.

 

2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, la Società Autostrade, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria regionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente. I Comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.

 

3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche. ".

 

     Art. 46. (Integrazioni alla l.r. 13/2003 )

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

" Art. 8 bis. (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti. ".

 

     Art. 47. (Modifiche ed integrazione all'articolo 9 )

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 le parole: " comma 1, lettera a) " sono sostituite con le parole: " comma 2 ".

 

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 la parola: " comunicazione " è sostituita con la parola: " SCIA ".

 

3. Le lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 sono soppresse.

 

4. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 il segno di punteggiatura: " . " è sostituito con il seguente: " ; ".

 

5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 è aggiunta la seguente: " l bis) prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 2.500,00. ".

 

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 sono soppressi.

 

7. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 le parole: " articolo 5, comma 1 bis " sono sostituite con le parole: " articolo 3, comma 1 ".

 

8. Il punto 2) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituito con il seguente: " 2) esercizio dell'attività da parte del subentrante senza aver presentato la SCIA relativa alla volturazione della titolarità; ".

 

9. Il punto 4) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituito con il seguente: " 4) effettuazione di modifiche all'impianto senza la preventiva autorizzazione o SCIA; ".

 

     Art. 48. (Abrogazioni)

1. L'articolo 4 della l.r. 13/2003 è abrogato.

 

2. Il regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12 (Disposizioni in attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) e il regolamento regionale 5 luglio 2006, n. 9 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade) sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 49, comma 2 .

 

     Art. 49. (Norme transitorie e finali)

1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 , come sostituito dalla presente legge, sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 , continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti regionali 27 ottobre 2003, n. 12 e 5 luglio 2006, n. 9 in quanto compatibili con la presente legge.

 

3. Il regolamento di cui all'articolo 8 quater, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 come inserito dall'articolo 26 della presente legge è adottato entro sessanta giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

4. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8 quater, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 come inserito dall'articolo 26 della presente legge si applicano le delibere di Giunta previste in materia.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 2014, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 2014, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 2014, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.