§ 1.1.104 - L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Attuazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:16/02/2010
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Modificazione all’art. 2)
Art. 3.  (Modificazione all’art. 3)
Art. 4.  (Modificazione all’art. 5)
Art. 5.  (Sostituzione dell’art. 6)
Art. 6.  (Abrogazione dell’art. 7)
Art. 7.  (Sostituzione dell’art. 8)
Art. 8.  (Modificazioni all’art. 10)
Art. 9.  (Modificazioni all’art. 11)
Art. 10.  (Modificazione all’art. 2)
Art. 11.  (Modificazione all’art. 3)
Art. 12.  (Modificazione all’art. 4)
Art. 13.  (Modificazione all’art. 11)
Art. 14.  (Modificazione all’art. 40)
Art. 15.  (Modificazione all’articolo 44)
Art. 16.  (Modificazione all’art. 46)
Art. 17.  (Sostituzione dell’art. 49)
Art. 18.  (Modificazione all’art. 51)
Art. 19.  (Sostituzione dell’art. 52)
Art. 20.  (Integrazione della l.r. 18/2006)
Art. 21.  (Modificazione all’art. 53)
Art. 22.  (Modificazioni all’art. 54)
Art. 23.  (Abrogazione dell’art. 55)
Art. 24.  (Abrogazione dell’art. 56)
Art. 25.  (Abrogazione dell’art. 57)
Art. 26.  (Modificazione all’art. 60)
Art. 27.  (Modificazioni all’art. 62)
Art. 28.  (Modificazione all’art. 66)
Art. 29.  (Sostituzione dell’art. 67)
Art. 30.  (Sostituzione dell’art. 68)
Art. 31.  (Modificazione all’art. 69)v
Art. 32.  (Modificazione all’art. 70)
Art. 33.  (Modificazione all’art. 71)
Art. 34.  (Modificazione all’art. 72)v
Art. 35.  (Modificazione all’art. 74)v
Art. 36.  (Abrogazione dell’art. 75)
Art. 37.  (Abrogazione dell’art. 76)
Art. 38.  (Modificazioni e integrazioni all’art. 79)
Art. 39.  (Integrazione dell’art. 83)
Art. 40.  (Modificazione all’art. 85)
Art. 41.  (Modificazioni all’art. 87)
Art. 42.  (Modificazione all’art. 88)
Art. 43.  (Abrogazione dell’art. 89)
Art. 44.  (Modificazione ed integrazione all’art. 97)
Art. 45.  (Modificazioni all’art. 107)
Art. 46.  (Modificazione all’art. 18)
Art. 47.  (Modificazione all’art. 6)
Art. 48.  (Modificazione alla l.r. 19/2009)
Art. 49.  (Sostituzione dell’art. 16)
Art. 50.  (Abrogazione dell’art. 17)
Art. 51.  (Sostituzione dell’art. 18)
Art. 52.  (Modificazione all’art. 19)
Art. 53.  (Sostituzione dell’art. 23)
Art. 54.  (Modificazioni all’art. 2)
Art. 55.  (Modificazione all’art. 3)
Art. 56.  (Modificazioni all’art. 8)
Art. 57.  (Sostituzione dell’art. 9)
Art. 58.  (Sostituzione dell’art. 10)
Art. 59.  (Modificazione all’art. 11)
Art. 60.  (Sostituzione dell’art. 12)
Art. 61.  (Modificazioni all’art. 13)
Art. 62.  (Modificazione all’art. 16)
Art. 63.  (Integrazione della l.r. 28/1997)
Art. 64.  (Modificazioni all’art. 24)
Art. 65.  (Modificazione all’art. 5)
Art. 66.  (Sostituzione dell’art. 7)
Art. 67.  (Modificazione all’art. 8)
Art. 68.  (Modificazione all’art. 2)
Art. 69.  (Modificazioni all’art. 4)
Art. 70.  (Sostituzione dell’art. 5)
Art. 71.  (Integrazione della l.r. 24/1999)
Art. 72.  (Abrogazione dell’art. 7)
Art. 73.  (Abrogazione dell’art. 8)
Art. 74.  (Modificazione all’art. 10)
Art. 75.  (Integrazione della l.r. 24/1999)
Art. 76.  (Integrazione alla l.r. 24/1999)
Art. 77.  (Abrogazione dell’art. 12)
Art. 78.  (Integrazione della l.r. 24/1999)
Art. 79.  (Sostituzione dell’art. 13)
Art. 80.  (Sostituzione dell’art. 14)
Art. 81.  (Abrogazione dell’art. 15)
Art. 82.  (Abrogazione dell’art. 16)
Art. 83.  (Modificazioni all’art. 17)
Art. 84.  (Sostituzione dell’art. 18)
Art. 85.  (Integrazione della l.r. 24/1999)
Art. 86.  (Abrogazione dell’art. 19)
Art. 87.  (Abrogazione dell’art. 20)
Art. 88.  (Abrogazione dell’art. 21)
Art. 89.  (Abrogazione dell’art. 22)
Art. 90.  (Abrogazione dell’art. 23)
Art. 91.  (Sostituzione dell’art. 24)
Art. 92.  (Modificazioni all’art. 25)
Art. 93.  (Sostituzione dell’art. 26)
Art. 94.  (Integrazione della l.r. 24/1999)
Art. 95.  (Modificazioni all’art. 27)
Art. 96.  (Sostituzione dell’art. 28)
Art. 97.  (Sostituzione dell’art. 31)
Art. 98.  (Abrogazione dell’Allegato A della l.r. 24/1999 e dell’Allegato A della l.r. 26/2005)
Art. 99.  (Sostituzione dell’art. 4)
Art. 100.  (Sostituzione dell’art. 5)
Art. 101.  (Sostituzione dell’art. 6)
Art. 102.  (Abrogazione dell’art. 7)
Art. 103.  (Sostituzione dell’art. 8)
Art. 104.  (Integrazione della l.r. 6/1997)
Art. 105.  (Modificazioni all’art. 4)
Art. 106.  (Modificazioni all’art. 8)
Art. 107.  (Modificazione all’art. 21)
Art. 108.  (Modificazioni all’art. 3)
Art. 109.  (Modificazioni all’art. 7)
Art. 110.  (Disciplina e autorizzazione)
Art. 111.  (Portale dello Sportello unico)
Art. 112.  (Norme finali e di rinvio concernenti l’applicazione della l.r. 24/1999)
Art. 113.  (Attuazione in via regolamentare)
Art. 114.  (Enti locali)


§ 1.1.104 - L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 24 febbraio 2010, n. 9 - S.O. n. 3)

 

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge regionale recepisce e attua la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito indicata come “direttiva”.

 

2. La Regione assicura, nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell’Unione europea, la libertà di stabilimento nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.

 

3. La Regione fornisce la propria collaborazione alle autorità degli Stati membri dell’Unione europea, mediante gli strumenti della cooperazione amministrativa disciplinati dalla direttiva.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1990, N. 10

(NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1:

«DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA»)

 

     Art. 2. (Modificazione all’art. 2) [1]

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista») è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal regolamento adottato dai comuni ai sensi dell’articolo 5.”.

 

     Art. 3. (Modificazione all’art. 3)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 10/1990 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modificazione all’art. 5)

1. Le lettere b), c), e) ed f) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 10/1990 sono abrogate.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’art. 6) [2]

1. L’articolo 6 della l.r. 10/1990 è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Esercizio dell’attività di estetista)

1. L’attività di estetista è soggetta alla dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. Alla dichiarazione è allegata la documentazione concernente la qualifica professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari come previsti dal regolamento di cui all’articolo 5. L’attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

2. Il comune competente per territorio, accertata la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività stessa salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso determina la cessazione dell’attività di estetista.

3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella dichiarazione di inizio attività deve essere comunicata al comune competente entro quindici giorni.”.

 

     Art. 6. (Abrogazione dell’art. 7)

1. L’articolo 7 della l.r. 10/1990 è abrogato.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’art. 8) [3]

1. L’articolo 8 della l.r. 10/1990 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Composizione della Commissione comunale)

1. La Commissione comunale prevista dall’articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini) così come aggiunto dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 viene integrata da due imprenditori artigiani che esercitano l’attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed è chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui all’articolo 5.”.

 

     Art. 8. (Modificazioni all’art. 10) [4]

1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 10/1990 la parola: “autorizzati” è sostituita dalla seguente: “interessati”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 10/1990 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione esercita il potere sostitutivo nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).”.

 

     Art. 9. (Modificazioni all’art. 11)

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 10/1990 è abrogato.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 10/1990 è abrogato.

 

TITOLO III

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 18

(LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE)

 

     Art. 10. (Modificazione all’art. 2) [5]

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. La Regione istituisce e detiene l’elenco generale delle professioni turistiche, sulla base degli elenchi di cui all’articolo 87. L’elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.”.

 

     Art. 11. (Modificazione all’art. 3) [6]

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 18/2006 è abrogata.

 

     Art. 12. (Modificazione all’art. 4) [7]

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 18/2006 è abrogata.

 

     Art. 13. (Modificazione all’art. 11) [8]

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 18/2006 è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. Con norme regolamentari la Regione disciplina l’iscrizione delle pro-loco nell’elenco provinciale, nonché i criteri per l’erogazione e concessione di contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c).”.

 

     Art. 14. (Modificazione all’art. 40) [9]

1. Al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 18/2006 dopo le parole: “la presenza di piazzole” sono inserite le seguenti: “con gli stessi requisiti di cui all’allegata tabella G)”.

 

     Art. 15. (Modificazione all’articolo 44) [10]

1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 18/2006 le parole: “dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni” sono soppresse.

 

     Art. 16. (Modificazione all’art. 46) [11]

1. Al comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 18/2006 la parola: “abituale” è soppressa.

 

     Art. 17. (Sostituzione dell’art. 49) [12]

1. L’articolo 49 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente: “Art. 49

(Validità della classificazione)

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, di seguito denominata DIA, di cui all’articolo 52 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle Tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1 gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l’attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.”.

 

     Art. 18. (Modificazione all’art. 51) [13]

1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 18/2006 le parole: “, con esclusione di quelle di cui all’articolo 48,” sono soppresse.

 

     Art. 19. (Sostituzione dell’art. 52) [14]

1. L’articolo 52 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 52

(Esercizio dell’attività ricettiva)

1. L’interessato che intende esercitare l’attività ricettiva in forma imprenditoriale presenta al Comune ove ha sede la struttura ricettiva la DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente. L’interessato può avviare l’attività dalla data di presentazione della DIA.

2. La DIA contiene altresì la seguente certificazione:

a) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;

c) stipulazione di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;

d) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l’indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura annuale o stagionale;

e) contestualmente alla DIA, l’interessato che intende esercitare l’attività ricettiva dichiara, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, le tariffe da applicare all’ente pubblico competente.

3. L’interessato che intende esercitare l’attività ricettiva nelle residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale presenta la DIA, ai sensi del comma 1, al Comune ove ha sede la struttura. La DIA contiene la certificazione di cui al comma 2 con esclusione dell’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. L’interessato che intende esercitare l’attività di affittacamere ai sensi dell’articolo 46 e colui che intende esercitare l’attività di bed and breakfast di cui all’articolo 47 presenta la DIA di cui al comma 1, al Comune ove ha sede la struttura. L’interessato può avviare l’attività dalla data di presentazione della DIA. La DIA contiene la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti per la classificazione previsti dalla presente legge.

5. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata al Comune competente entro quindici giorni.

6. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; il Comune competente ha l’obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.

7. In caso di subentro nella titolarità dell’attività ricettiva, il subentrante presenta la DIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

8. Il Comune competente, successivamente all’inizio delle attività di cui ai commi 1, 3 e 4, ha l’obbligo di effettuare controlli, con particolare riferimento ai servizi offerti dalla struttura in relazione alla tipologia ed alla classificazione ai sensi delle tabelle di cui alla presente legge, su tutte le strutture ricettive, entro sessanta giorni dalla presentazione della DIA. Il Comune comunica alla Regione i dati concernenti i controlli ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4.

9. Il Comune competente, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

10. L’interessato che intende locare ad uso turistico le case e gli appartamenti di cui all’articolo 48 effettua la comunicazione di cui all’articolo 54, comma 8.

11. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il Comune competente consente l’esercizio dell’attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l’attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il Comune competente assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente o assume determinazioni ai sensi del comma 9.

12. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l’effettuazione dei controlli anche al fine di garantirne l’uniformità in relazione agli aspetti connessi all’esercizio dell’attività ricettiva.”.

 

     Art. 20. (Integrazione della l.r. 18/2006) [15]

1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 18/2006 è inserito il seguente:

“Art. 52 bis. (Commissione per le residenze d’epoca)

1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d’epoca composta da sei membri nominati dalla Giunta regionale, esperti nelle materie di cui alla presente legge. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni.

2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d’epoca previsti dall’articolo 44, ai fini della classificazione dichiarata dal titolare. La Commissione esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune competente e nell’esercizio delle sue funzioni tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la Promozione della qualità di cui all’articolo 6.

3. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d’epoca la classificazione non può essere confermata. Il Comune competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l’attività.”.

 

     Art. 21. (Modificazione all’art. 53) [16]

1. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 18/2006 le parole: “nell’autorizzazione o” sono soppresse.

 

     Art. 22. (Modificazioni all’art. 54) [17]

1. Al comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 18/2006 le parole: “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e, in caso di subentro,” e le parole: “comma 4,” sono soppresse.

2. Al comma 8 dell’articolo 54 della l.r. 18/2006 le parole: “La comunicazione è inviata, in ogni caso, almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio dell’attività può iniziare dalla data della comunicazione.”.

 

     Art. 23. (Abrogazione dell’art. 55) [18]

1. L’articolo 55 della l.r. 18/2006 è abrogato.

 

     Art. 24. (Abrogazione dell’art. 56) [19]

1. L’articolo 56 della l.r. 18/2006 è abrogato.

 

     Art. 25. (Abrogazione dell’art. 57) [20]

1. L’articolo 57 della l.r. 18/2006 è abrogato.

 

     Art. 26. (Modificazione all’art. 60) [21]

1. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 18/2006 le parole: “, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva,” sono soppresse.

 

     Art. 27. (Modificazioni all’art. 62) [22]

1. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 18/2006 le parole: “senza autorizzazione o” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 18/2006 le parole: “autorizzazione o” sono soppresse.

3. Al comma 3 dell’articolo 62 della l.r. 18/2006 le parole: “nell’autorizzazione o” sono soppresse.

4. Al comma 8 dell’articolo 62 della l.r. 18/2006 le parole: “riferiti alla tipologia ricettiva autorizzata e alla classificazione” sono sostituite dalle seguenti: “dichiarati nella DIA”.

5. Al comma 9 dell’articolo 62 della l.r. 18/2006 le parole: “l’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “la DIA”.

6. Il comma 10 dell’articolo 62 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:

“10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.”.

7. Al comma 13 dell’articolo 62 della l.r. 18/2006 dopo le parole: “Chiunque non effettua” sono aggiunte le seguenti: “nei termini stabiliti” e dopo le parole: “da euro 1.000,00 a 4.000,00.” è inserito il seguente periodo: “Le sanzioni non si applicano in caso di invio tardivo dei suddetti dati entro e non oltre tre giorni dal termine di scadenza di cui all’articolo 54, comma 5.”.

8. Dopo il comma 15 dell’articolo 62 della l.r. 18/2006 è inserito il seguente:

“15 bis. Chiunque continua l’esercizio dell’attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte del Comune competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.”.

 

     Art. 28. (Modificazione all’art. 66) [23]

1. Al comma 1 dell’articolo 66 della l.r. 18/2006 il periodo: “Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 67 è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte del richiedente l’autorizzazione stessa.” è sostituito dal seguente: “L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 67 è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte dello stesso dichiarante.”.

 

     Art. 29. (Sostituzione dell’art. 67) [24]

1. L’articolo 67 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 67

(Esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. L’interessato che intende esercitare l’attività di agenzia di viaggio e turismo presenta la DIA alla Provincia competente per territorio. L’interessato può iniziare l’esercizio dell’attività dalla data di presentazione della DIA.

2. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 65 e all’articolo 63, comma 4 nonché la stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 66.

3. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata alla Provincia competente entro quindici giorni.

4. La Provincia competente, successivamente all’inizio dell’attività di cui al comma 1 ha l’obbligo di effettuare controlli entro trenta giorni dalla presentazione della DIA. La Provincia ha altresì l’obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all’articolo 66.

5. La Provincia competente, accertata la carenza dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Provincia, la stessa assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

6. La Provincia competente adotta, altresì, provvedimenti di autotutela nel caso di:

a) variazione della titolarità dell’agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva dichiarazione alla Provincia competente;

b) mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 71;

c) mancata dichiarazione della chiusura temporanea di cui all’articolo 70 per il periodo consentito;

d) chiusura temporanea di cui all’articolo 70 oltre il periodo consentito;

e) mancata dichiarazione dell’apertura di una filiale;

f) gravi irregolarità accertate circa l’adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs. 206/2005;

g) mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all’articolo 66.”.

 

     Art. 30. (Sostituzione dell’art. 68) [25]

1. L’articolo 68 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 68

(Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo)

1. L’apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a DIA presentata alla Provincia competente. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. L’apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell’Unione europea è soggetta a DIA presentata alla Provincia competente. Il titolare dichiara i dati concernenti l’agenzia principale nonché i dati e i massimali della polizza assicurativa di cui all’articolo 66, comma 2.

3. Il titolare di cui al comma 2 con filiali nel territorio provinciale comunica alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell’agenzia principale.

4. La Provincia competente, successivamente all’apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l’obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della DIA.

5. La Provincia competente, accertata la carenza dei requisiti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera c) e all’articolo 66, comma 2 adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare i requisiti alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Provincia, la stessa assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.”.

 

     Art. 31. (Modificazione all’art. 69)v

1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 18/2006 le parole: “nell’autorizzazione o nella comunicazione di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “nella DIA”.

 

     Art. 32. (Modificazione all’art. 70) [26]

1. Al comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 18/2006 le parole: “dell’autorizzazione” sono soppresse.

 

     Art. 33. (Modificazione all’art. 71) [27]

1. Il comma 2 dell’articolo 71 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all’interno, in maniera immediatamente visibile, la DIA.”.

 

     Art. 34. (Modificazione all’art. 72)v

1. Al comma 2 dell’articolo 72 della l.r. 18/2006 dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 73” sono inserite le seguenti: “che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo”.

 

     Art. 35. (Modificazione all’art. 74)v

1. Il comma 4 dell’articolo 74 della l.r. 18/2006 è abrogato.

 

     Art. 36. (Abrogazione dell’art. 75) [28]

1. L’articolo 75 della l.r. 18/2006 è abrogato.

 

     Art. 37. (Abrogazione dell’art. 76) [29]

1. L’articolo 76 della l.r. 18/2006 è abrogato.

 

     Art. 38. (Modificazioni e integrazioni all’art. 79) [30]

1. Al comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 18/2006 le parole: “ottenuto le prescritte autorizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “presentato la DIA”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 18/2006 le parole: “in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “esercitando un’attività”.

 

3. Al comma 4 dell’articolo 79 della l.r. 18/2006 la parola: “autorizzata” è sostituita dalla seguente: “dichiarata”.

 

4. Al comma 6 dell’articolo 79 della l.r. 18/2006 le parole: “le prescritte autorizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “avere presentato la DIA”.

 

5. Dopo il comma 7 dell’articolo 79 della l.r. 18/2006 è inserito il seguente:

 

“7 bis. Chiunque continua l’esercizio dell’attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della Provincia competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.”.

 

     Art. 39. (Integrazione dell’art. 83) [31]

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 83 della l.r. 18/2006 è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. L’esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 87, comma 1, lettera e).”.

 

     Art. 40. (Modificazione all’art. 85) [32]

1. Il comma 4 dell’articolo 85 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Provincia competente, sulla base degli esiti dell’esame finale abilitante, previa verifica dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, rilascia l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività professionale.”.

 

     Art. 41. (Modificazioni all’art. 87) [33]

1. Al comma 1 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006 dopo le parole: “di cui all’articolo 81, comma 2” sono aggiunte le seguenti: “di natura ricognitiva”.

2. Il comma 2 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:

 

“2. L’esercizio delle professioni turistiche di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione della DIA alla Provincia competente che rilascia il tesserino personale di riconoscimento. Tale tesserino deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività professionale.”.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:

 

“3. La Provincia competente verifica con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) nonché annualmente il rinnovo della polizza di responsabilità civile di cui all’articolo 83 comma 3 bis.”.

 

4. Al comma 5 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006 dopo le parole: “alla Agenzia di promozione turistica” sono aggiunte le seguenti: “, alla Regione”.

 

     Art. 42. (Modificazione all’art. 88) [34]

1. Al comma 1 dell’articolo 88 della l.r. 18/2006 le parole: “Ai fini del mantenimento dell’iscrizione agli elenchi provinciali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i)” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini della continuazione dell’esercizio dell’attività”.

 

     Art. 43. (Abrogazione dell’art. 89) [35]

1. L’articolo 89 della l.r. 18/2006 è abrogato.

 

     Art. 44. (Modificazione ed integrazione all’art. 97) [36]

1. Il comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Provincia competente, per le iniziative previste all’articolo 95, concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 9, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.”.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 18/2006 è inserito il seguente:

 

“1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da Istituti bancari convenzionati per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.”.

 

     Art. 45. (Modificazioni all’art. 107) [37]

1. Al comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 18/2006 il periodo: “Fino all’effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle strutture ricettive, alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie.” è sostituito dal seguente: “Fino all’effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale e alle associazioni pro-loco, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie, in quanto compatibili.”.

 

TITOLO IV

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2002, N. 8

(DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE

DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO)

 

     Art. 46. (Modificazione all’art. 18)

1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico) le parole: “per i tecnici residenti nel proprio territorio” sono soppresse.

 

TITOLO V

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 2009, N. 19

(NORME PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE,

MOTORIE E RICREATIVE. MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI)

 

     Art. 47. (Modificazione all’art. 6)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni) è abrogata.

 

     Art. 48. (Modificazione alla l.r. 19/2009)

1. La rubrica del capo IV: “Autorizzazione e operatori sportivi” è sostituita dalla seguente: “Centri di attività motoria e operatori sportivi”.

 

     Art. 49. (Sostituzione dell’art. 16)

1. L’articolo 16 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Dichiarazione di inizio delle attività per l’apertura e l’esercizio di impianti per lo svolgimento delle attività motorie)

1. L’interessato che intende aprire un centro di attività motoria presenta, al comune competente per territorio, la dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività.

2. La dichiarazione contiene almeno la denominazione dell’impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.

3. La dichiarazione è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei seguenti elementi:

a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;

b) conformità dell’impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all’articolo 27;

c) polizza assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all’interno dell’impianto stesso;

d) impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto almeno di diploma ISEF;

e) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o cardiologia.

4. La dichiarazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell’impianto.

5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3 è comunicata dal titolare del centro di attività motoria al comune competente.

6. L’interessato di cui al comma 1 può avviare l’attività motoria decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione al comune competente.

7. Il comune competente, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.”.

 

     Art. 50. (Abrogazione dell’art. 17)

1. L’articolo 17 della l.r. 19/2009 è abrogato.

 

     Art. 51. (Sostituzione dell’art. 18)

1. L’articolo 18 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Divieto di prosecuzione dell’attività)

1. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività:

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte dell’impianto e ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di sport;

b) nel caso in cui il titolare dell’impianto commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).”.

 

     Art. 52. (Modificazione all’art. 19)

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 19/2009 le parole: “, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi” sono soppresse.

 

     Art. 53. (Sostituzione dell’art. 23)

1. L’articolo 23 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

(Sanzioni)

1. Chiunque gestisca un centro di attività motoria senza aver trasmesso al comune competente per territorio la dichiarazione di cui all’articolo 16 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’impianto fino alla presentazione della dichiarazione.”.

 

TITOLO VI

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1997, N. 28

(DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ AGRITURISTICHE)

 

     Art. 54. (Modificazioni all’art. 2) [38]

1. Al comma 3-bis dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), come aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 e, successivamente, così modificato dall’articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37, il periodo: “L’autorizzazione comunale dovrà esplicitamente contenere tale specificazione e nell’azienda dovrà essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello comporta la revoca dell’autorizzazione.” è soppresso.

 

2. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 28/1997 le parole: “essere autorizzate” sono sostituite dalle seguenti: “essere esercitate”.

 

     Art. 55. (Modificazione all’art. 3) [39]

1. Al comma 11 dell’articolo 3 della l.r. 28/1997 la parola: “autorizzato” è soppressa.

 

     Art. 56. (Modificazioni all’art. 8) [40]

1. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 28/1997 è sostituita dalla seguente:

 

“c) tre esperti nelle materie di cui alla presente legge di comprovata esperienza e professionalità designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell’ambito regionale.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 28/1997 è abrogato.

 

     Art. 57. (Sostituzione dell’art. 9) [41]

1. L’articolo 9 della l.r. 28/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Dichiarazione di inizio delle attività agrituristiche)

1. L’imprenditore agricolo iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 8 che intende avviare le attività agrituristiche presenta al Comune ove ha sede l’attività di ospitalità, la dichiarazione di inizio attività agrituristiche, di seguito DIAA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIAA è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia.

2. Qualora l’ospitalità sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIAA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività agrituristiche.

3. L’imprenditore agricolo può avviare l’attività agrituristica dalla data di presentazione della DIAA.

4. Il Comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIAA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

5. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche comunica entro quindici giorni al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIAA.

6. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIAA trasmettono, alle strutture della Giunta regionale competenti nelle materie di agriturismo e di turismo, alla comunità montana competente per territorio e all’azienda di promozione turistica, un documento sintetico che riporti i dati principali della DIAA riferiti all’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, agli immobili e ai servizi offerti.

7. La comunità montana competente provvede alla revoca del certificato di abilitazione qualora l’imprenditore agricolo iscritto nell’Elenco non abbia presentato al Comune competente la DIAA di cui al comma 1 entro tre anni dall’iscrizione nell’Elenco stesso.

8. L’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche deve:

a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIAA e le tariffe di cui all’articolo 16;

b) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell’articolo 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;

c) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con l’indicazione della provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;

d) provvedere a registrare giornalmente, al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, gli arrivi e le presenze degli ospiti e trasmettere all’Azienda di promozione turistica l’apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.

9. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agrituristico o similari per attività esercitate da soggetti che operano in assenza di DIAA.”.

 

     Art. 58. (Sostituzione dell’art. 10) [42]

1. L’articolo 10 della l.r. 28/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)

1. Il Comune competente sospende l’esercizio dell’attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.

2. Il Comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività qualora accerti che l’imprenditore agricolo:

a) non abbia intrapreso l’attività entro due anni dalla DIAA ovvero l’abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;

b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l’esercizio dell’attività;

c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;

d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell’articolo 18.”.

 

     Art. 59. (Modificazione all’art. 11) [43]

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 28/1997 le parole: “autorizzate all’esercizio” sono soppresse.

 

     Art. 60. (Sostituzione dell’art. 12) [44]

1. L’articolo 12 della l.r. 28/1997 è sostituito dal seguente: “Art. 12

(Classificazione delle strutture agrituristiche)

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale, stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.

2. Il titolare dell’azienda agrituristica, contestualmente alla presentazione della DIAA di cui all’articolo 9, dichiara il livello di classifica spettante alla propria azienda sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Per le aziende agrituristiche già in esercizio, la dichiarazione del livello di classificazione avviene alla prima dichiarazione delle tariffe minime e massime al Comune di cui all’articolo 16.

4. I Comuni verificano la classificazione dichiarata. Qualora accertino la carenza dei requisiti adottano motivati provvedimenti per la revisione della classificazione dichiarata, nel termine di trenta giorni dalla DIAA, ovvero dalla comunicazione, da parte del titolare, delle tariffe minime e massime da praticare.

5. I Comuni comunicano alla struttura regionale competente i dati relativi alla classificazione delle aziende agrituristiche.”.

 

     Art. 61. (Modificazioni all’art. 13) [45]

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 28/1997 le parole: “autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica” sono sostituite dalla seguente: “agrituristiche”.

2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 28/1997 le parole: “gli estremi dell’autorizzazione comunale,” sono soppresse.

 

     Art. 62. (Modificazione all’art. 16) [46]

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 28/1997 le parole: “i soggetti autorizzati” sono sostituite dalle seguenti: “gli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche”.

 

     Art. 63. (Integrazione della l.r. 28/1997) [47]

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 28/1997 sono aggiunti i seguenti:

 

“1 bis. I Comuni sono tenuti ad effettuare annualmente un controllo a campione su almeno il dieci per cento delle strutture agrituristiche presenti nel proprio territorio comunale. Le verifiche devono riguardare il rispetto della presente legge ed, in particolare, il requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche svolte, la classificazione, le caratteristiche delle strutture e la natura dei prodotti somministrativi. I Comuni trasmettono alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente.

1 ter. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno delibera un programma annuale di vigilanza e controllo sulle attività agrituristiche. Ai fini del coordinamento interistituzionale, la Giunta provvede altresì alla sottoscrizione di accordi quadro con gli enti locali e le forze dell’ordine preposti alla vigilanza e al controllo.”.

 

     Art. 64. (Modificazioni all’art. 24) [48]

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 28/1997 le parole: “senza la prescritta autorizzazione comunale” sono sostituite dalle seguenti: “senza avere presentato la DIAA al Comune competente di cui all’articolo 9, comma 3”.

 

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 28/1997 le parole: “previste nell’autorizzazione comunale” sono sostituite dalle seguenti: “dichiarate nella DIAA” e la parola: “autorizzate” è sostituita dalla seguente: “dichiarate”.

 

3. Il punto 2 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 28/1997 è sostituito dal seguente:

 

“- mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 8, lettera d);”.

 

4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 28/1997 è sostituita dalla seguente:

 

“f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:

- mancata erogazione dei servizi dichiarati nella DIAA o erogazione di servizi non dichiarati nella medesima;

- mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nella DIAA;

- mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale di qualità di cui all’articolo 15 e della lista di cui all’articolo 9, comma 8, lettera c);

- impiego, nell’erogazione dei servizi dichiarati nella DIAA, di personale estraneo al nucleo familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile o non impiegato in azienda;

- utilizzo a fini agrituristici di locali non dichiarati nella DIAA;

- violazione dell’articolo 4, commi 3 e 4;”.

 

TITOLO VII

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 13

(NORME PER LA DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE

E MODIFICAZIONE DELL’ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE

28 FEBBRAIO 1994, N. 6, COME INTEGRATA E MODIFICATA

DALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1997, N. 10

E DALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2004, N. 8)

 

     Art. 65. (Modificazione all’art. 5) [49]

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) le parole: “autorizzate all’esercizio di” sono sostituite dalle seguenti: “che esercitano”.

 

     Art. 66. (Sostituzione dell’art. 7) [50]

1. L’articolo 7 della l.r. 13/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Dichiarazione di inizio delle attività di fattoria didattica)

1. L’imprenditore agricolo iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 5 che intende avviare l’attività di fattoria didattica presenta al comune ove è situato l’immobile destinato all’attività di fattoria didattica la dichiarazione di inizio attività, di seguito DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 11. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

2. La DIA può essere presentata qualora l’imprenditore agricolo di cui al comma 1 o un suo coadiuvante familiare o un collaboratore sia in possesso dell’attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all’articolo 4, comma 2 o dei requisiti previsti all’articolo 4, comma 3.

3. Qualora l’attività sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività di fattoria didattica.

4. L’imprenditore agricolo può avviare l’attività di fattoria didattica dalla data di presentazione della DIA.

5. Il comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

6. L’imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria didattica comunica entro quindici giorni al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIA.

7. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIA, trasmettono alla struttura della Giunta regionale competente in materia di diversificazione delle attività agricole, un documento sintetico che riporta i dati principali della DIA riferiti all’imprenditore agricolo che esercita attività di fattoria didattica, agli immobili e ai servizi offerti.”.

 

     Art. 67. (Modificazione all’art. 8) [51]

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/2005 la parola: “autorizzate” è sostituita con le seguenti: “in esercizio”.

 

TITOLO VIII [52]

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE

DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114)

 

     Art. 68. (Modificazione all’art. 2) [53]

1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è abrogato.

 

     Art. 69. (Modificazioni all’art. 4) [54]

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

“1. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II;

b) M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comuni delle classi I e II;

c) M3 – medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1001 e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei comuni delle classi I e II;

d) G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni delle classi I e II;

e) G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II fino ad un massimo di 15.000 mq. nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq. per quelle di tipologia G2 categoria E.”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 24/1999, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

“2. Le grandi strutture di vendita della tipologia G2 categoria A possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale nella quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18.”.

 

     Art. 70. (Sostituzione dell’art. 5) [55]

1. L’articolo 5 della l.r. 24/1999, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Programmazione commerciale)

1. La programmazione commerciale ed urbanistica, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;

c) rendere compatibile l’impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all’ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato;

g) favorire il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione anche mediante il riordino, la riqualificazione e l’integrazione dell’insediamento commerciale in zone industriali, artigianali e commerciali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale contenuti nella presente legge e nelle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);

h) favorire l’innovazione anche attraverso l’associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici umbri;

i) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all’andamento dell’occupazione del settore, attraverso l’Osservatorio regionale del commercio di cui all’articolo 32.”.

 

     Art. 71. (Integrazione della l.r. 24/1999) [56]

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 24/1999 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5 bis. (Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale con proprio atto di programmazione definisce criteri e modalità per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 5 garantendo il giusto bilanciamento di motivi imperativi di interesse generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano compreso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale.

2. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1 e con il regolamento regionale di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) definisce, inoltre, i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell’uso del territorio verificando, tra l’altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono attenersi per l’individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

d) i criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni.  3. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l’insediamento delle attività commerciali, da parte dei comuni, anche con riferimento alle aree del territorio regionale di cui all’articolo 6.

4. La Regione può compartecipare alle iniziative delle istituzioni pubbliche e delle categorie economiche nell’ambito degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 5 ter. (Programmazione comunale)

1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 5 bis, adottano, previa la concertazione di cui all’articolo 5 quater, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. Tali criteri si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 5 bis, comma 1 e tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici anche in relazione a singole varianti nel rispetto delle disposizioni della l.r. 11/2005, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 bis, comma 2 adottati dalla Giunta regionale, e, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano:

a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;

b) le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d’ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi di cui all’articolo 4. In particolare la strumentazione urbanistica per l’insediamento in aree non esclusivamente commerciali può disporre limitazioni all’insediamento di attività commerciali in relazione alle classificazioni di cui all’articolo 4.

4. I comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto oppure nell’ambito del Quadro strategico di valorizzazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 12, promuovono:

a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;

b) la permanenza di esercizi storici con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi;

c) l’individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico.

5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:

a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;

b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali.

Art. 5 quater. (Concertazione)

1. La Regione e i comuni, ai fini della presente legge, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.”.

 

     Art. 72. (Abrogazione dell’art. 7) [57]

1. L’articolo 7 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 73. (Abrogazione dell’art. 8) [58]

1. L’articolo 8 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 74. (Modificazione all’art. 10) [59]

1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 75. (Integrazione della l.r. 24/1999) [60]

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis. (Poli commerciali)

1. Per polo commerciale si intende un complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un’unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della superficie, è considerato un’unica media struttura M3 o un’unica grande struttura di vendita.

2. L’apertura di un polo commerciale avviene sulla base di un apposito progetto o mediante l’avvio di più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi. Tali operazioni sono considerate contestuali quando vengono superati i limiti dimensionali minimi previsti per le tipologie G e M3.

3. La domanda di autorizzazione per il polo commerciale è presentata con la stessa procedura di cui all’articolo 18, dal promotore o dal legale rappresentante dell’organismo di gestione del polo o, in mancanza, dal titolare dell’esercizio che, con il proprio ingresso nel polo, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.

4. I comuni non possono rilasciare singole autorizzazioni senza l’autorizzazione complessiva dell’intero polo commerciale.”.

 

     Art. 76. (Integrazione alla l.r. 24/1999) [61]

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. Ai Comuni di cui al comma 2, si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 5 bis, 5 ter e in particolare dell’articolo 6 della presente legge, al fine di prevenire consumo del territorio, alterazione del contesto ambientale e modifiche alle gerarchie territoriali.”.

 

     Art. 77. (Abrogazione dell’art. 12) [62]

1. L’articolo 12 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 78. (Integrazione della l.r. 24/1999) [63]

1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis. (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta.

2. Per le medie strutture superiori di tipologia M3 l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, su conforme determinazione della Conferenza di servizi di cui all’articolo 18.

3. Il Comune sulla base di quanto previsto all’articolo 5 definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, previa concertazione. L’individuazione dei criteri è preceduta da una analisi preliminare delle caratteristiche dell’apparato distribuivo al dettaglio e da una valutazione che tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 5 bis, comma 1.”.

 

     Art. 79. (Sostituzione dell’art. 13) [64]

1. L’articolo 13 della l.r. 24/1999, come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)

1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, l’aggiunta di settore merceologico, la rilocalizzazione e il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente, su conforme determinazione della Conferenza di servizi di cui all’articolo 18.

2. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve concludersi entro due anni dalla richiesta dell’autorizzazione stessa. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, può concedere, per giustificati motivi, una unica proroga per l’attivazione pari ad un periodo massimo di due anni, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competente.”.

 

     Art. 80. (Sostituzione dell’art. 14) [65]

1. L’articolo 14 della l.r. 24/1999, come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Domande concorrenti per l’apertura di grandi strutture di vendita)

1. Per domande concorrenti, ai fini della valutazione della Conferenza di Servizi di cui all’articolo 18, si intendono quelle presentate al Comune competente nel corso del medesimo mese. Sono concorrenti anche le domande presentate nel medesimo mese in diversi comuni appartenenti allo stesso bacino di utenza od aree ad alta densità commerciale.

2. Per l’apertura di nuove grandi strutture di vendita, tra più domande concorrenti è data priorità:

a) alle domande accompagnate da contestuale rinuncia a una o più medie o grandi strutture di vendita con impegno alla riassunzione del relativo personale;

b) alle domande accompagnate da contestuale impegno ad assumere lavoratori posti in mobilità o in esubero per chiusura di altre attività commerciali.

3. Le strutture di vendita di cui al comma 2 devono essere ubicate nel medesimo Comune o, trattandosi di rilocalizzazione, nella medesima zona ad alta densità commerciale.”.

 

     Art. 81. (Abrogazione dell’art. 15) [66]

1. L’articolo 15 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 82. (Abrogazione dell’art. 16) [67]

1. L’articolo 16 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 83. (Modificazioni all’art. 17) [68]

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 24/1999 è abrogata.

2. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 84. (Sostituzione dell’art. 18) [69]

1. L’articolo 18 della l.r. 24/1999, come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3)

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall’interessato al Comune territorialmente competente mediante lo Sportello unico per le attività produttive. Alla domanda è allegato il progetto urbanistico preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d’uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione.

2. Il Comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l’interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro cinque giorni dalla regolarizzazione alla Regione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l’interessato abbia provveduto a quanto richiesto la domanda è archiviata.

4. La domanda è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dal Comune competente a cui partecipano un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune.

5. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall’invio alla Regione della documentazione di cui al comma 2, il Comune, previa intesa con la Provincia e con la Regione, la quale tiene conto di eventuali domande concorrenti ai sensi dell’articolo 14, indice, presso la propria sede, la Conferenza di servizi, che deve concludersi non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di indizione.

6. Della data di indizione della Conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell’ordine del giorno a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza.

7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, sono invitati a partecipare a titolo consultivo, ai sensi dell’articolo 5 quater, rappresentanti dei comuni facenti parti del bacino di utenza, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

8. La Conferenza di servizi tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale come declinati dall’atto di programmazione di cui all’articolo 5 bis, comma 1.

9. La Conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l’impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell’iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza anche in base ad un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, redatto dal proponente, i cui contenuti costituiscono elemento qualificante della valutazione.

10. La Conferenza di servizi, nel caso di domande concorrenti previste per lo stesso bacino di utenza, tiene conto, per la determinazione conclusiva di cui al comma 11, dei criteri previsti allo stesso articolo 14.

11. La Conferenza di servizi adotta la determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 8 e 9.

12. Il Comune procedente, nel caso di determinazione positiva della Conferenza, provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi sessanta giorni dalla adozione della determinazione positiva, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell’autorizzazione.

13. La determinazione positiva della Conferenza di servizi è comunque subordinata all’assenso del rappresentante della Regione nel caso di grandi strutture di vendita e del rappresentante del Comune nel caso di medie strutture superiori di tipologia M3.

14. Alle grandi strutture di vendita e alle medie superiori di tipologia M3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relative alla verifica di assoggettabilità.

15. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale, i relativi accertamenti e valutazioni tecniche sono acquisite dalla Conferenza di cui al comma 4.”.

 

     Art. 85. (Integrazione della l.r. 24/1999) [70]

1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis. (Procedimento di variante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 447/1998)

1. Per l’istruttoria della domanda di cui all’articolo 18 non è necessaria la preliminare conformità urbanistica in presenza di procedimento di variante avviato mediante lo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), qualora sull’avvio del procedimento si sia espresso favorevolmente, previa concertazione, il Consiglio comunale del Comune competente.

2. L’esito positivo della Conferenza di cui all’articolo 18 relativo al rilascio dell’autorizzazione è pregiudiziale per l’adozione della relativa variante.

3. La Conferenza di cui all’articolo 18, in caso di variante urbanistica, è svolta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005 e in applicazione dell’articolo 5, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).”.

 

     Art. 86. (Abrogazione dell’art. 19) [71]

1. L’articolo 19 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 87. (Abrogazione dell’art. 20) [72]

1. L’articolo 20 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 88. (Abrogazione dell’art. 21) [73]

1. L’articolo 21 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 89. (Abrogazione dell’art. 22) [74]

1. L’articolo 22 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 90. (Abrogazione dell’art. 23) [75]

1. L’articolo 23 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 91. (Sostituzione dell’art. 24) [76]

1. L’articolo 24 della l.r. 24/1999, come modificato dall’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 e dall’articolo 23, comma 2 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Art. 24

(Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori)

1. I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il Comune è dotato; può inoltre prevedere la creazione di centri polifunzionali di servizi, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autoveicolare.

3. Per centri polifunzionali di servizi si intendono un esercizio commerciale, o più esercizi in unica struttura o complesso, cui si associano altri servizi alla popolazione.

4. Per i centri polifunzionali di servizi i comuni possono stabilire specifici criteri qualitativi, curando la facilitazione all’abbinamento dei servizi e delle funzioni.

5. Nei centri polifunzionali di servizi possono essere disposti esoneri dai tributi locali.

6. Qualora nel Comune già esistano spontanei addensamenti di servizi o attività, che, tenuto conto dell’afflusso di persone e della collocazione, già parzialmente assolvano alle funzioni di servizio di cui al presente articolo, i centri polifunzionali di servizi sono preferibilmente creati mediante il loro potenziamento.

7. In deroga al disposto del comma 1, i comuni appartenenti alla classe IV possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel capoluogo comunale.

8. Per attività di prossimità si intende l’esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località.”.

 

     Art. 92. (Modificazioni all’art. 25) [77]

1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 24/1999, come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

 

“1. I comuni, nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto, disciplinano gli orari di tutte le attività di vendita al dettaglio, compresa la vendita al pubblico di propri prodotti da parte di artigiani ed industriali, anche in modo differenziato. In assenza di specifiche disposizioni, a tutte le attività di vendita al dettaglio si applicano quelle previste per gli esercizi commerciali al dettaglio in area privata.”.

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

 

“3-bis. Il Comune competente per territorio può autorizzare, previa concertazione, orari di maggiore apertura per le attività di pubblici esercizi che pur inseriti in un centro commerciale, siano dotati di accesso autonomo al pubblico.”.

 

     Art. 93. (Sostituzione dell’art. 26) [78]

1. L’articolo 26 della l.r. 24/1999, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 32, è sostituito dal seguente:

“Art. 26

(Apertura e chiusura nei centri storici e nelle aree a vocazione turistica)

1. Hanno facoltà di libera determinazione senza vincoli delle aperture e degli orari, le attività di prossimità e le attività commerciali che operano:

a) nei centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, nelle aree di elevato valore storico, artistico e culturale ai sensi della normativa vigente, nonché in quelle individuate in specifici atti di promozione e valorizzazione;

b) nelle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente ai periodi di effettivo afflusso turistico;

c) nei centri di intrattenimento e svago in cui la superficie destinata a servizi e intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell’intero complesso;

d) nei piccoli borghi rurali e nuclei rurali.

2. Le aree e i centri di cui al comma 1 sono individuate dal Comune competente esclusivamente mediante apposita Conferenza di servizi cui partecipano il Comune, la Provincia e la Regione. Alle riunioni della Conferenza sono invitati a titolo consultivo i soggetti di cui all’articolo 5 quater. La determinazione della Conferenza di servizi costituisce presupposto necessario per l’individuazione da parte del Comune delle aree e dei centri di cui al comma 1.

3. La determinazione positiva della Conferenza di servizi è comunque subordinata all’assenso del rappresentante del Comune ed ha validità triennale.”.

 

     Art. 94. (Integrazione della l.r. 24/1999) [79]

1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 24/1999 sono inseriti i seguenti:

“Art. 26 bis

(Festività speciali)

1. Gli esercizi commerciali osservano la chiusura nelle festività del 1° gennaio, della domenica e lunedì di Pasqua, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 25 e del 26 dicembre. L’apertura in deroga è ammessa nell’ambito del calendario comunale di cui all’articolo 26 ter per le attività insediate nelle aree di cui all’articolo 26, comma 1.

Art. 26 ter

(Calendario comunale)

1. Il Comune, anche su richiesta di uno o più soggetti di cui all’articolo 5 quater, convoca entro il mese di ottobre un incontro di concertazione al fine di definire il calendario annuale delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali relative all’anno successivo. In assenza dell’incontro il Comune non può adottare il calendario annuale.

2. Ferme restando le disposizioni previste all’articolo 26 bis, nonché per il mese di dicembre come previsto dall’articolo 11 del decreto, il calendario individua dieci domeniche o festività annuali di apertura in deroga, anche in modo differenziato tra zone, nonché ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro in un anno, per eventi di rilevanza cittadina, o di zona, o di quartiere, o festività del Santo patrono.

3. In mancanza di intesa con le categorie interessate il calendario è definito dal Comune che può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga per tutto il territorio comunale e fino a tre festività speciali.

4. I comuni, previa concertazione, possono stabilire che nei giorni festivi in cui è ammessa l’apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.”.

 

     Art. 95. (Modificazioni all’art. 27) [80]

1. Il comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

2. Il comma 7 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

3. Il comma 8 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

4. Il comma 9 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

5. Il comma 10 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

6. Il comma 11 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

7. Il comma 12 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 96. (Sostituzione dell’art. 28) [81]

1. L’articolo 28 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

(Esenzioni in materia di aperture e chiusure)

1. Le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura non si applicano alle seguenti attività: gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora queste siano svolte in maniera esclusiva o specializzata.

2. Per esercizi specializzati si intendono quelli che trattano una o più delle merceologie di cui al comma 1 su una superficie di vendita pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita totale.

3. Le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade o le strade extraurbane con doppia corsia per ciascun senso di marcia, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali o poste lungo le strade extraurbane con doppia corsia per ciascun senso di marcia o delle sale cinematografiche.”.

 

     Art. 97. (Sostituzione dell’art. 31) [82]

1. L’articolo 31 della l.r. 24/1999, come modificato dall’articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

“Art. 31

(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale, con esclusione del settore alimentare.

3. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore.

4. È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente ai prodotti di cui all’articolo 30, comma 1.

5. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all’interno dell’esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l’indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.”.

 

     Art. 98. (Abrogazione dell’Allegato A della l.r. 24/1999 e dell’Allegato A della l.r. 26/2005) [83]

1. L’Allegato A della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

2. L’articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 – Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è abrogato.

 

3. L’Allegato A della l.r. 26/2005 è abrogato.

 

TITOLO IX [84]

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1997, N. 6

(DISCIPLINA DELLE FIERE, MOSTRE E ESPOSIZIONI)

 

     Art. 99. (Sostituzione dell’art. 4) [85]

1. L’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1997, n. 6 (Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni) è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Classificazione e localizzazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi della iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale si svolgono:

a) nei centri permanenti degli enti fieristici o in altre strutture dotate di idonei requisiti e di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione;

b) su aree pubbliche idoneamente attrezzate e funzionalizzate.

3. L’amministrazione competente può disporre lo svolgimento della manifestazione anche in luoghi diversi da quelli di cui al comma 2 tenendo conto, in particolare, delle loro caratteristiche storiche e culturali.

4. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall’amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.”.

 

     Art. 100. (Sostituzione dell’art. 5) [86]

1. L’articolo 5 della l.r. 6/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Attribuzione della qualifica)

1. L’amministrazione competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all’articolo 4, comma 1 sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione fieristica presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:

a) del settore o dei settori economici e produttivi cui l’iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle manifestazioni fieristiche;

b) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;

c) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

d) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;

e) della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.”.

 

     Art. 101. (Sostituzione dell’art. 6) [87]

1. L’articolo 6 della l.r. 6/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Manifestazione fieristica)

1. L’esercizio delle manifestazioni fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 2 comma 1, lettere b) e c) ed è subordinato al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all’articolo 4 comma 1.

2. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale l’interessato chiede, entro il 30 aprile dell’anno precedente, alla struttura regionale competente in materia, il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell’inserimento nel calendario regionale di cui all’articolo 8 o nell’apposito calendario nazionale delle manifestazioni internazionali.

3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l’interessato chiede, entro il 30 novembre dell’anno precedente, al Comune competente per territorio il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell’inserimento nel calendario comunale di cui all’articolo 8 bis.

4. L’inserimento nel calendario regionale o nel calendario comunale costituisce presupposto per lo svolgimento della stessa manifestazione.

5. Il procedimento di riconoscimento o conferma della manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale o locale è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica che:

a) il soggetto richiedente è legittimato ad organizzare la manifestazione e possiede capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate, anche in relazione ai risultati conseguiti in occasione di eventuali precedenti iniziative;

b) la sede espositiva è idonea allo svolgimento della manifestazione per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché dei servizi offerti;

c) le modalità di organizzazione sono atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’iniziativa;

d) le quote di partecipazione a carico dell’espositore rispondono a criteri di trasparenza ed economicità.”.

 

     Art. 102. (Abrogazione dell’art. 7) [88]

1. L’articolo 7 della l.r. 6/1997 è abrogato.

 

     Art. 103. (Sostituzione dell’art. 8) [89]

1. L’articolo 8 della l.r. 6/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Calendario regionale)

1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali contiene l’indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.

2. Il calendario è approvato dalla Regione entro il 15 dicembre di ogni anno e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione.

3. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze pervenute e riconosciute.”.

 

     Art. 104. (Integrazione della l.r. 6/1997) [90]

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 6/1997 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis. (Calendario comunale)

1. Il calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali contiene l’indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.

2. Non possono essere effettuate, nel territorio comunale, manifestazioni non inserite nel calendario comunale.

3. Il Comune, con apposito atto, disciplina l’iscrizione nel calendario comunale e i criteri per lo svolgimento della manifestazione fieristica.

4. Il Comune, entro il 31 gennaio, trasmette il calendario comunale alla Regione al fine della pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione.

5. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze pervenute e riconosciute.”.

 

TITOLO X [91]

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONE

ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 6

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114)

 

     Art. 105. (Modificazioni all’art. 4) [92]

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:

 

“1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o società di persone o di capitali iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed è subordinato al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui agli articoli 5 e 28 del d.lgs. 114/1998 ed al rilascio delle autorizzazioni.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente:

 

“1 bis. Entro il 1 gennaio 2011 la Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-bis del d.lgs. 114/1998 come modificato dall’articolo 2, comma 12 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce, previa concertazione, procedure e modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).”.

 

     Art. 106. (Modificazioni all’art. 8) [93]

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

“1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.”.

 

2. Il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

“6. Nel caso di cambiamento di domicilio fiscale da parte del titolare di autorizzazione di tipo B, l’interessato ne dà comunicazione al Comune dove intende esercitare l’attività che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo annullamento e ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.”.

 

3. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

“7. Nell’ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale corrispondente all’autorizzazione di tipo B, il subentrante invia al Comune dove intende proseguire e esercitare l’attività la comunicazione di subingresso contenente l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione. Qualora il Comune indicato dal subentrante è diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell’articolo 7.”.

 

     Art. 107. (Modificazione all’art. 21) [94]

1. La lettera b) del comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 6/2000 è sostituita dalla seguente:

 

“b) l’omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto all’articolo 7, comma 6 e nel caso di cambiamento di domicilio fiscale di cui all’articolo 8, comma 6.”.

 

TITOLO XI [95]

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 13

(DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI

CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE)

 

     Art. 108. (Modificazioni all’art. 3) [96]

1. Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 11, è sostituito dal seguente:

 

“2) la disciplina delle modifiche degli impianti;”.

 

2. Il punto 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2003 è abrogato.

 

3. Il punto 8) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2003, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 11, è sostituito dal seguente:

 

“8) la disciplina del rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;”.

 

     Art. 109. (Modificazioni all’art. 7) [97]

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2003 le parole: “e di autonome attività commerciali integrative” sono soppresse.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/2003 il periodo: “Possono inoltre essere dotati di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/1998.” è soppresso.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2003 è abrogato.

 

TITOLO XII

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

 

     Art. 110. (Disciplina e autorizzazione)

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dettate dai commi 2 e 3.

 

2. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata ad una autorizzazione di tipologia unica rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. La somministrazione comprende anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatte salve le limitazioni previste dalla l. 287/1991.

 

3. Decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge decadono le autorizzazioni di tipologia unica per la somministrazione di alimenti e bevande in capo ad uno stesso soggetto non attivate.

 

TITOLO XIII

PORTALE DELLO SPORTELLO UNICO

 

     Art. 111. (Portale dello Sportello unico) [98]

[1. La Regione, attraverso il Consorzio Sistema informativo regionale S.I.R. della Regione Umbria di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed erogazione del complesso informativo e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell’Umbria) e sue successive modificazioni e integrazioni, realizza il Portale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all’avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

 

2. All’interno del Portale è istituita una banca dati per l’informazione alle imprese e ai prestatori di servizi. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l’avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/123/CE. In tale ambito la banca dati fornisce, in particolare, le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

 

3. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito atto.

 

4. L’atto di cui al comma 3 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e ai fini dell’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.]

 

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 112. (Norme finali e di rinvio concernenti l’applicazione della l.r. 24/1999)

1. I comuni, entro il 31 dicembre del 2010, provvedono alla riclassificazione delle attività commerciali esistenti nel proprio territorio ai sensi delle disposizioni previste dalla l.r. 24/1999 così come modificata dal Titolo VIII della presente legge.

 

2. Dall’entrata in vigore della presente legge le violazioni individuate dall’articolo 47 della l.r. 24/1999 sono riferite agli articoli della stessa l.r. 24/1999 così come modificati ed integrati dal Titolo VIII della presente legge.

 

3. Entro il 30 giugno del 2010 la Giunta regionale adotta gli atti di programmazione di cui all’articolo 5 bis della l.r. 24/1999 e definisce, previa concertazione, procedure e modalità per la individuazione delle domeniche o festività di cui all’articolo 26 ter della l.r. 24/1999.

 

4. Le disposizioni della l.r. 24/1999, come modificata e integrata dalla presente legge, prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici comunali, finché i comuni non adeguano i propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale ai criteri regionali di cui all’articolo 5 bis della l.r. 24/1999.

 

5. Il procedimento di cui all’articolo 18 della l.r. 24/1999 così come sostituito dalla presente legge, non può essere concluso fino alla adozione dell’atto di cui all’articolo 5 bis della l.r. 24/1999, così come introdotto dalla presente legge. La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al comma 11 del medesimo articolo 18, tiene conto dei criteri di cui all’articolo 5 bis della l.r. 24/1999.

 

6. Entro il 31 marzo 2010 il Comune, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 ter, comma 1 della l.r. 24/1999 convoca le categorie interessate di cui all’articolo 5 quater della l.r. 24/1999 per la definizione del calendario annuale delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali per l’anno 2010.

 

     Art. 113. (Attuazione in via regolamentare)

1. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione alla direttiva in via regolamentare e amministrativa nel rispetto dei criteri e dei principi di semplificazione, necessità e proporzionalità stabiliti nella direttiva.

 

     Art. 114. (Enti locali)

1. Gli enti locali adeguano, nelle materie di competenza regionale, la propria normativa alle disposizioni della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[6] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[7] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[8] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[9] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[10] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[11] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[12] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[13] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[14] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[15] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[16] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[17] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[18] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[19] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[20] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[21] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[22] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[23] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[24] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[25] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[26] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[27] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[28] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[29] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[30] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[31] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[32] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[33] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[34] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[35] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[36] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[37] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[38] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[39] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[40] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[41] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[42] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[43] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[44] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[45] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[46] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[47] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[48] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[49] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[50] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[51] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[52] Titolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[53] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[54] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[55] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[56] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[57] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[58] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[59] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[60] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[61] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[62] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[63] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[64] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[65] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[66] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[67] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[68] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[69] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[70] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[71] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[72] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[73] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[74] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[75] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[76] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[77] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[78] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[79] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[80] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[81] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[82] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[83] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[84] Titolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[85] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[86] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[87] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[88] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[89] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[90] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[91] Titolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[92] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[93] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[94] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[95] Titolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[96] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[97] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[98] Articolo abrogato dall'art. 141 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.