Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 19/07/2006 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa). |
Art. 3. (Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate). |
Art. 4. (Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti). |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28). |
Art. 6. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23). |
Art. 7. (Modifica all’articolo 4 della regionale 4 dicembre 2001, n. 31). |
Art. 8. (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11). |
Art. 9. (Regolamento regionale 1 settembre 2004, n. 2 – Sospensione degli effetti dell’articolo 5 e norme a esso collegate). |
Art. 10. (Cofinanziamento del sostegno all’ accesso alle abitazioni in locazione). |
Art. 11. (Canone di locazione degli alloggi di ERP – Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54). |
Art. 12. (Acquisto immobile in Bruxelles da destinare a sede “Casa Puglia”). |
Art. 13. (Modifica della destinazione del Fondo speciale di cui all’articolo 17 della l.r. 12/2005). |
Art. 14. (Aumento del capitale sociale della partecipata Terme di Santa Cesarea SpA). |
Art. 15. (Intervento straordinario a favore delle Comunità montane della Murgia barese sud est e della Murgia tarantina). |
Art. 16. (Spese per l’ elaborazione dei piani generali di bonifica). |
Art. 17. (Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica). |
Art. 18. (Danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue). |
Art. 19. (Indennizzi agli allevatori per i danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue). |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20). |
Art. 21. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 14). |
Art. 22. (Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali). |
Art. 23. (Interventi per il recupero funzionale degli organi delle chiese della Regione). |
Art. 24. (Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari). |
Art. 25. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 13). |
Art. 26. (Corsi di laurea in scienze infermieristiche). |
Art. 27. (Modifica all’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1). |
Art. 28. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14). |
Art. 29. (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18). |
Art. 30. (Modifiche agli articoli 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19). |
Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2002, n. 5). |
Art. 32. (Modifica all’articolo 6 bis della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18). |
Art. 33. (Modifiche e integrazioni alla l.r 18/1999). |
Art. 34. (Abrogazione di norme). |
Art. 35. (Procedimento di formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale). |
Art. 36. (Procedimento di approvazione dei piani per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici vigenti). |
Art. 37. (Formazione e attuazione degli strumenti esecutivi). |
Art. 38. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 20/2001). |
Art. 39. (Delega alle Province). |
Art. 40. (Proroga degli incarichi dirigenziali già affidati al personale di categoria D). |
Art. 41. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni). |
Art. 42. (Partenariato per la cooperazione. Deroga regolamento regionale 15 febbraio 2005, n. 4). |
Art. 43. (Integrazione all’articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20). |
Art. 44. (Contributo straordinario agli enti fieristici). |
Art. 45. (Integrazione all’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 16). |
Art. 46. (Modifiche agli articoli 5, 6 e 29 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27). |
Art. 47. (Modifica all’articolo 54 della l.r. 27/1998). |
Art. 48. (Modifica all’articolo 26 della l.r. 27/1998). |
Art. 49. (Abrogazione di norme). |
§ VI.3.108 – L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.
(B.U. 21 luglio 2006, n. 93).
TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 2006
Art. 1. (Finalità).
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2006, approvato con
2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per euro 800 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2006, viene rideterminato in euro 1.869.559.253,46 e destinato per la quota incrementale all’incremento del Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, dei residui passivi perenti del bilancio autonomo e vincolato e per la regolarizzazione delle carte contabili.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa).
1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 risulta modificato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 17.097.675.686,37 in termini di competenza e in euro 30.989.831.606,80 in termini di cassa.
Art. 3. (Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate).
1. Il Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 è complessivamente determinato, per l’esercizio 2006, in euro 940.776.948,03.
Art. 4. (Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti).
1. Il Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è complessivamente determinato, per l’esercizio finanziario 2006, in euro 148.155.259,54 (capitolo 1110045) relativamente al bilancio autonomo e in euro 267.089.931,70 (capitolo 1110046) con riferimento a quello vincolato.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni in materia contabile
Art. 5. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 6 dell’articolo 42 è inserito il seguente:
“6 bis. A seguito di rimodulazioni, definite secondo le previste procedure, di programmi o progetti comunitari e di accordi di programma quadro finanziati con risorse vincolate dell’Unione europea o dello Stato, ivi comprese le eventuali quote di coofinanziamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, le conseguenti variazioni di bilancio, per la parte entrata, mediante il riaccertamento e la reiscrizione delle relative somme alla competenza dell’esercizio, previa cancellazione per insussistenza dei residui attivi di originaria provenienza e, per la parte spesa, mediante iscrizione alla competenza del medesimo esercizio anche a capitoli di nuova istituzione, previa eliminazione per insussistenza dei corrispondenti residui passivi propri e di stanziamento nonché delle economie vincolate.”;
b) l’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 93 è sostituito dal seguente: “Le stesse somme, definite con l’atto ricognitivo di cui all’articolo 94, sono iscritte alla competenza dell’esercizio in apposito Fondo delle economie vincolate da riscrivere.”;
c) dopo il comma 6 ter dell’articolo 93 è aggiunto il seguente:
“6 quater. Qualora le economie rivengano da dichiarazione di insussistenza di residui passivi o di stanziamento connessi a progetti o programmi i cui termini di realizzazione scadono entro l’esercizio di competenza, le stesse somme sono immediatamente reiscrivibili con atto dirigenziale del competente Settore.”.
Art. 6. (Modifica all’articolo 11 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della
“2 bis. Qualora il creditore sia tenuto all’emissione di fattura, il pagamento delle somme assegnate da parte del Tesoriere è subordinato all’acquisizione della medesima e alla verifica dell’importo da trattenere, se e in quanto dovuto, per il riversamento all’erario nei termini di legge.”.
Art. 7. (Modifica all’articolo 4 della regionale 4 dicembre 2001, n. 31). [1]
[1. Al comma 1 quater dell’articolo 4 della
Capo II
Disposizioni in materia di commercio
Art. 8. (Modifica all’articolo 19 della
1. I commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2003, n.. 11 (Nuova disciplina del commercio), introdotti dall’articolo 26 della
Art. 9. (
[1. Sono sospesi gli effetti dell’articolo 5 del
2. La prima scadenza per la presentazione delle domande di apertura di nuove grandi strutture di vendita è fissata a partire dal trentesimo e fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica del rego
3. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 2 sono da considerare irricevibili.
4. Sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta con
Capo III
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 10. (Cofinanziamento del sostegno all’ accesso alle abitazioni in locazione).
1. I residui di stanziamento 2005 rivenienti dal capitolo 491036 dell’esercizio finanziario 2006, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro, sono utilizzati per cofinanziare il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della
Art. 11. (Canone di locazione degli alloggi di ERP – Modifiche all’articolo 54 della
1. Dal 1° settembre 2006, ai fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), i commi 3 e 4 dell’articolo 32 della
2. Il canone di locazione non può essere inferiore a euro 25, né superiore al canone concordato depositato nel Comune interessato in base agli accordi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
3. Il comma 3 dell’articolo 20 della
“3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone superiore di cui al comma 2”.
4. Al comma 2 dell’articolo 33 della
5. L’articolo 34 della
“Art. 34.
Il canone di locazione degli alloggi di ERP è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.”.
6. Il comma 1 dell’articolo 35 della
“1. Ai fini dell’applicazione del canone, gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all’articolo 33 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall’ente gestore. Qualora la documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, agli assegnatari sarà applicato il canone superiore di cui al comma 2, previa diffida dell’ente gestore all’interessato a presentare la dichiarazione fiscale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.”.
7. Il limite di reddito previsto per l’assegnazione di alloggi di ERP sovvenzionata è fissato in euro 13 mila e incide ai fini della determinazione dei canoni.
Capo IV
Disposizioni in materia di demanio e patrimonio
Art. 12. (Acquisto immobile in Bruxelles da destinare a sede “Casa Puglia”).
1. Per la valorizzazione in ambito europeo della Regione Puglia e ai fini della creazione di soggetti istituzionali in grado di interfacciarsi a livello economico, culturale e produttivo è autorizzato l’acquisto in Bruxelles di immobile da destinare a sede “Casa Puglia”.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede con apposito stanziamento di euro 2 milioni 700 mila sul capitolo di nuova istituzione – upb 4.4.1 – del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 denominato “Spesa per acquisto sede in Bruxelles da destinare a “Casa Puglia”.
Art. 13. (Modifica della destinazione del Fondo speciale di cui all’articolo 17 della
1. L’assegnazione straordinaria a FINPUGLIA di euro 1 milione 600 mila destinata, ai sensi dell’articolo 16 della
Art. 14. (Aumento del capitale sociale della partecipata Terme di Santa Cesarea SpA).
1. Ai fini dell’attivazione dei finanziamenti CIPE previsti per il programma di rilancio del polo termale, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni da destinare alla sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale per la partecipata Terme di Santa Cesarea SpA.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo di spesa 310200 – upb 15.1.2 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.
Capo V
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 15. (Intervento straordinario a favore delle Comunità montane della Murgia barese sud est e della Murgia tarantina).
1. Al fine di garantire il completamento dei lavori urgenti in corso di esecuzione da parte delle Comunità montane della Murgia barese sud est e della Murgia tarantina nel corrente anno 2006, è stanziata la somma di euro 232 mila sul capitolo di spesa 113044 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2006.
Art. 16. (Spese per l’ elaborazione dei piani generali di bonifica). [5]
1. Al fine di provvedere all’elaborazione dei nuovi Piani generali di bonifica, previsti dall’approvanda legge di riforma dei Consorzi di bonifica, è stanziata la somma di euro 1 milione sull’apposito capitolo di nuova istituzione “Spese una tantum a favore dei Consorzi di bonifica per l’elaborazione dei piani generali di bonifica”.
2. Il competente Settore provvede con proprio atto alla ripartizione ed erogazione della somma di cui al comma 1 ai Consorzi medesimi, che devono definire le connesse attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dando rendiconto delle spese sostenute.
Art. 17. (Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica).
1. Per le finalità e le esigenze riferite all’esercizio 2006, di cui all’articolo 1, comma 1, della
2. Alla spesa necessaria per far fronte all’erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante iscrizione di pari importo sul capitolo 112094 – upb 8.1.1 - del bilancio di previsione per l’esercizio 2006.
3. Alla lettera e) dell’articolo 1 della
Art. 18. (Danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue).
1. Vista la decisione 04/923/CE della Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica le decisioni 2003/743/CE e 2003/849/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il 2004, agli allevatori di bovini e ovicaprini del Gargano che negli anni 2001, 2002 e 2003 hanno subito danni per mancata transumanza e movimentazione a causa dell’epidemia da blue-tongue (lingua blu) è assegnata, a parziale recupero dei danni subiti, la somma complessiva di euro 70 mila iscritta al capitolo 111135 – upb 8.1.1 – del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006. L’Assessorato alle risorse agroalimentari provvede alla suddivisione e all’assegnazione della predetta somma in proporzione ai danni all’epoca denunciati.
2. L’aiuto finanziario di cui al comma 1 è finalizzato a compensare i costi sostenuti dagli allevatori che hanno collaborato al piano di sorveglianza sierologica nel periodo 1 luglio 2001 – 31 dicembre 2003, mantenendo obbligatoriamente i capi in azienda.
3. Il compenso è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
4. L’Assessorato alle risorse agroalimentari, ai fini della liquidazione degli aiuti agli aventi diritto, previa decisione comunitaria al riguardo, deve acquisire la documentazione dal competente ufficio dell’AUSL e della Prefettura di Foggia da cui si evincano le aziende zootecniche che hanno collaborato al piano di sorveglianza sierologica, con il rispettivo numero di capi allevati.
Art. 19. (Indennizzi agli allevatori per i danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue).
1. Agli allevatori zootecnici che nell’anno 2004 e successivi sono stati danneggiati a seguito dell’epidemia da blue tongue, vanno riconosciuti e pertanto indennizzati sia i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della medesima malattia, sia i danni subiti per la restrizione della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie competenti.
2. L’entità dell’aiuto finanziario è disciplinato da quanto disposto dall’ordinanza interministeriale del 2 aprile 2004, a firma del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, e successive modifiche e integrazioni.
3. L’aiuto di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie trasferite alla Regione Puglia dal Ministero delle politiche agricole e forestali che ammontano a euro 1.873.003,84 e che sono iscritte al capitolo 114237 “Residui di stanziamento 2005” dell’upb 8.1.7 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.
4. L’Assessorato alle risorse agroalimentari, ai fini della liquidazione dell’aiuto agli aventi diritto, previa favorevole decisione comunitaria al riguardo, deve acquisire la documentazione necessaria dalle competenti AUSL, da cui si evincano le aziende zootecniche aventi diritto.
4 bis Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi unicamente al fine di compensare i danni e le spese verificatisi a decorrere dal 18 dicembre 2004 e le relative liquidazioni a favore dei beneficiari avvengono entro un anno dall’avvenuta notifica del regime di aiuto alla Commissione UE [6].
Art. 20. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 2 le parole “possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio” sono sostituite dalle seguenti: “conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto”;
b) all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis. I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall’articolo 13”;
c) il comma 4 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“4. S’intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri”.
Art. 21. (Modifica all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
“2 bis. A coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono già in possesso di attestati d’idoneità per il rilascio dei patentini di raccolta ottenuti dopo la frequenza di corsi regolarmente riconosciuti dalla Regione Puglia come previsto dalla
Capo VI
Disposizioni in materia di beni culturali
Art. 22. (Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali).[8]
1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 19 della
2. La Giunta regionale - previa predisposizione da parte del Settore beni culturali d’intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia - provvede all’adozione degli atti necessari alla costituzione del Centro di cui al comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con parte delle risorse stanziate al capitolo 811015 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.
Art. 23. (Interventi per il recupero funzionale degli organi delle chiese della Regione).[9]
1. Per il recupero funzionale degli organi antichi situati nelle chiese della Puglia, la Regione assegna contributi nella misura dell’80 per cento della spesa prevista, con precedenza alle richieste accompagnate da progetti esecutivi.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare i 50 mila euro e sono erogati per il 50 per cento all’inizio dei lavori di restauro e per la rimanente parte a collaudo effettuato.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nel capitolo 811025 “Spese recupero e valorizzazione dei beni culturali mobili” dell’upb 11.3 – Beni culturali.
Capo VII
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 24. (Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari).
1. Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari provenienti dall’esercizio 2005 è stanziata sul capitolo di nuova istituzione 771090 dell’upb di base 12.1.3 la somma di euro 48 milioni.
Art. 25. (Modifiche e integrazioni alla
1. All’articolo 16 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le IPAB di cui all’articolo 13 della
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale ai servizi sociali, dispone l’assegnazione del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti disposizioni.”.
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. A far data dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’estinzione della graduatoria di mobilità di cui al comma 4, è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché dell’affidamento esternalizzato dei servizi per tutte le IPAB. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale di cui al comma 8, le IPAB che abbiano la necessità di modificare, prorogare un contratto di esternalizzazione in essere, ovvero di stipulare un nuovo contratto per l’esternalizzazione di servizi già oggetto di affidamento a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, formulano apposita istanza motivata da indirizzare all’Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB per la concessione di autorizzazione in deroga”.
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, può autorizzare in deroga l’esternalizzazione di servizi solo in presenza di gravi e documentati rischi per la qualità e la continuità assistenziale degli utenti delle strutture interessate e, comunque, la deroga può essere concessa per affidamenti di servizi la cui durata non può andare oltre il 31 dicembre 2006”.
Art. 26. (Corsi di laurea in scienze infermieristiche).
1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare dell’80 per cento i posti dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche per l’anno accademico 2006-2007.
Capo VIII
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 27. (Modifica all’articolo 51 della
1. All’articolo 51 della
Art. 28. (Modifica all’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2. (Commissione consultiva regionale).
1. E’ costituita, presso l’Assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della
a) Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente;
b) un dirigente dell’Assessorato regionale ai trasporti – Settore integrato dei trasporti;
c) un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, servizi integrati infrastrutture e trasporti di Puglia;
d) un rappresentante dell’Unione regionale delle province pugliesi;
e) un rappresentante regionale dell’ANCI;
f) un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio;
g) quattro rappresentanti delle associazioni degli utenti più rappresentative sul territorio regionale;
h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali regionali più rappresentative a livello territoriale;
i) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria del settore TAXI.
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al comma 1 un funzionario dell’Assessorato regionale ai trasporti – Sistema integrato dei trasporti.
3. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati a effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizi di taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale l’aeroporto ricade.
4. I Comuni interessati, d’intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.
5. Nel caso di mancata intesa tra i Comuni provvede il Presidente della Regione, sentita la Commissione consultiva regionale”.
2. La Commissione consultiva regionale è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29. (Modifica all’articolo 13 della
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“2. La Regione, le Province e i Comuni possono partecipare, direttamente o attraverso enti strumentali o società di capitali controllate/partecipate, a società o consorzi per la gestione di TPRL, purchè i relativi Statuti societari contengano espressamente la previsione di cui al comma 1, lettera e)”.
Capo IX
Disposizioni in materia di ecologia
Art. 30. (Modifiche agli articoli 6 e 8 della
1. Gli articoli 6 e 8 della
“Art. 6 (Istituzione delle aree naturali protette)
1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità dei principi generali enunciati nella presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all’articolo 22 della
3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d’istituzione delle aree naturali protette di cui all’articolo. 5.
4. Il disegno di legge deve riportare:
a) la descrizione sommaria dei luoghi;
b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli dell’Istituto geografico militare (IGM) in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;
c) le norme provvisorie di salvaguardia;
d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il Parco nonché i principi del regolamento del Parco;
e) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 2;
f) l’ente gestore dell’area naturale protetta;
g) il regime vincolistico e autorizzativo;
h) le sanzioni;
i) le forme di vigilanza e sorveglianza;
j) gli indennizzi, se previsti;
k) le norme finanziarie.
5. Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali interessati.
6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della Conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l’approvazione della legge istitutiva dell’area naturale protetta”.
“Art. 8 (Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione del disegno di legge di cui all’articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 6, comma 3, della
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l’attività venatoria;
c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all’adozione del Piano del Parco di cui all’articolo 20.
3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all’articolo 7 della
4. In applicazione dell’articolo 7 della
Art. 31. (Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “detti piani e regolamenti non necessitano di approvazione regionale;”;
b) all’articolo 7, le parole “Piano” e “Piani”, sono sostituite rispettivamente con le seguenti: “Programma” e “Programmi”.
[c) all’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4 bis. Nell’ambito delle procedure autorizzatorie relative a nuovi impianti, la valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia considera come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, da non superare entro il perimetro delle aree sensibili di cui all’articolo 10, comma 1.”.] [10]
d) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“1. E’ vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all’infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l’infanzia e parrocchie.”.
Art. 32. (Modifica all’articolo 6 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della
Art. 33. (Modifiche e integrazioni alla l.r 18/1999).
1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 1 le parole “per il tramite dei propri uffici periferici del genio civile” sono soppresse;
b) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis. L’unitaria funzione amministrativa dell’estrazione e utilizzazione di cui al comma 2 viene espletata dalla Regione per il tramite dei propri uffici:
a) dell’ex genio civile competente per territorio;
b) che hanno la gestione diretta irrigua degli impianti di cui all’articolo 1 della
c) dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente
“Art 19 bis. (Norma transitoria).
1. Le norme della presente legge non si applicano agli impianti irrigui condotti direttamente dalla Regione per il tramite delle competenti strutture individuate nel tempo dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dell’unitario esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, le strutture e gli uffici regionali preposti alla gestione diretta degli impianti di irrigazione pubblica, comunicano agli Uffici del Genio civile competenti per territorio, per ogni singolo impianto, l’ubicazione, la portata di esercizio, il volume annuo utilizzato, l’estensione dell’area agricola servita.”.
Capo X
Disposizioni in materia di urbanistica
Art. 34. (Abrogazione di norme).
1. Gli articoli da 1 a 7 della
2. Il comma 1 dell’articolo 6 della
3. Al comma 9 dell’articolo 11 della
Art. 35. (Procedimento di formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale).
1. Il comma 6 dell’articolo 7 della
“6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, ove approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della
Art. 36. (Procedimento di approvazione dei piani per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici vigenti).
1. Per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti finalizzate alla previsione di nuove aree produttive ai sensi dell’articolo 2 del
Art. 37. (Formazione e attuazione degli strumenti esecutivi).
1. La previsione di cui all’articolo 16, comma 1, lett. b), della
Art. 38. (Modifica all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della
“10 bis. Con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, il DRAG è approvato per parti corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 4 .”.
Art. 39. (Delega alle Province).
1. Le funzioni regionali previste dall’articolo 21, comma 2, e dall’articolo 39 del
2. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 1 sono comunicati alla Regione entro trenta giorni dalla adozione.
3. Gli articoli 21 e 22 della
Capo XI
Disposizioni in materia di personale
Art. 40. (Proroga degli incarichi dirigenziali già affidati al personale di categoria D).
1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative e nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia di spesa del personale, gli incarichi dirigenziali già affidati a personale dipendente della Regione Puglia di categoria D, ai sensi dell’articolo 2 della
2. A decorrere dal 1° aprile 2007, gli incarichi dirigenziali già affidati a personale dipendente della Regione Puglia di categoria D ai sensi della
3. Le procedure di reclutamento per l’assunzione del personale indette dalla Regione Puglia si conformano ai principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del
4. Le progressioni di carriera del personale dipendente della Regione Puglia sono disciplinate nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi.
5. Le procedure di reclutamento del personale con qualifica dirigenziale sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a) l’accesso alla qualifica di dirigente della Regione Puglia avviene per concorso pubblico per esami;
b) al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, inquadrati nella categoria o area superiore dei rispettivi ordinamenti professionali, muniti di diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento universitario previgente o di diploma di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, e soggetti muniti dei medesimi titoli di laurea e, inoltre, di titolo di dottore di ricerca o altro titolo post universitario conseguito al termine di corsi di durata almeno triennale e rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri. Possono essere ammessi altresì i prestatori di lavoro in servizio presso datori di lavoro privato, nei limiti e alle condizioni di cui al
c) sono richiamati i principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del
d) è disciplinata la possibilità di affidare totalmente o parzialmente la procedura a enti o società specializzati nella selezione del personale;
e) in sede di prima applicazione, considerata l’opportunità di conservare la continuità dell’attività amministrativa e delle esperienze professionali maturate nell’Amministrazione regionale anche a seguito dell’esodo di gran parte consistente del personale dirigenziale, è consentita la previsione di una riserva a favore del personale interno, nella misura massima del 50 per cento.
6. Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 30 e seguenti del
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 41. (Modifica dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4.
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla
2. Per la riscossione coattiva la Regione si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
Art. 42. (Partenariato per la cooperazione. Deroga
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del
Art. 43. (Integrazione all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
“1 bis. La Regione, nelle more della emanazione della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e all’estero, sostiene:
a) la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere e a sostenere la ricerca scientifica e universitaria;
b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione, la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in collaborazione con le università degli studi, gli enti locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica anche in funzione dell’internazionalizzazione delle attività stesse;
c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione di consorzi e fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul territorio regionale;
d) gli oneri finalizzati a garantire l’attuazione degli accordi di Programma- quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di ricerca pubblici e privati e altri soggetti istituzionali.”.
2. Alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo 915010 che assume la seguente declaratoria: “Spesa per interventi in attuazione delle leggi regionali 2 dicembre 2005, n. 17 e 30 dicembre 2005, n. 20”.
Art. 44. (Contributo straordinario agli enti fieristici).
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2006, all’upb 2.2 “Enti fieristici regionali”, capitolo 352026, un contributo straordinario per le spese di funzionamento di euro 220 mila, con prelievo di pari importo dal capitolo 352050 del medesimo bilancio regionale, come di seguito articolato:
a) euro 60 mila per l’ente Fiera di Foggia;
b) euro 30 mila per l’ente Fiera di Francavilla Fontana;
c) euro 100 mila per l’ente Fiera di San Giorgio di Gravina;
d) euro 30 mila per l’ente Fiera di Galatina.
Art. 45. (Integrazione all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 46. (Modifiche agli articoli 5, 6 e 29 della
1. Il comma 10 dell’articolo 5 della
“10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un’indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.”.
2. Il comma 12 dell’articolo 6 della
“12. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un’indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 29 della
“6. Ai componenti delle Commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio è dovuto, a carico della rispettiva Provincia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un’indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.”.
Art. 47. (Modifica all’articolo 54 della
1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 54 della
Art. 48. (Modifica all’articolo 26 della
1. Il comma 3 dell’articolo 26 della
“3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a euro 50,00. In caso di ripetizione dell’esame il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20,00. Detti importi sono utilizzati dalla Provincia per far fronte alle spese per l’esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio.”.
Art. 49. (Abrogazione di norme).
1. L’articolo 4 della
2. Il comma 6 dell’articolo 8 della
3. L’articolo 56 della
4. La
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[3] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 30 settembre 2007 dall'art. 15 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[7] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 15 della