Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 31/03/1973 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. (Omissis). |
Art. 7. (Omissis). |
§ II.1.1 - L.R. 31 marzo 1973, n. 8.
Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso.
(B.U. 31 marzo 1973, n. 8).
1. E’ istituito presso ogni capoluogo di provincia l’ufficio regionale del contenzioso.
2. All’ufficio di cui al comma 1 sono demandate le seguenti competenze:
a) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti in relazione alle violazioni della
b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative, di cui alla
c) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
1. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) avviso premonitorio con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie;
b) ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
2. Entro trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente della Giunta regionale decide con proprio decreto.
3. Avverso l’ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella
5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) ordinanza, con la quale l’Ufficio regionale del contenzioso, ritenendo fondato l’accertamento, determina in concreto la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità di costoro, alle loro condizioni economiche e familiari;
b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone integrale comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto, nel caso in cui, d’ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l’Ufficio regionale del contenzioso ritenga infondato l’accertamento degli organi di vigilanza.
6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
7. L’emissione di tutti i provvedimenti indicati nei commi precedenti spetta al dirigente dell’Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente.
8. Il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo, per specifiche esigenze di servizio, può delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, l’emanazione degli atti applicativi della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell’ambito delle strutture ad essi affidate.
9. Ferme restando le attività di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare l’autorizzazione, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione.
[Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del
Di essa fanno parte il dirigente l'Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale [4] e il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.
La costituzione della Commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della Commissione, da scegliersi quest'ultimo, fra il personale in servizio Presso l'Ufficio del Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.
La Commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula per ciascuna di esse un parere, in conformità del quale il Presidente della Giunta Regionale deve decidere con proprio decreto.
Ove l'avviso dei due Organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta Regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.
Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità.]
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla
2. Per la riscossione coattiva l’Ufficio regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
Art. 6. (Omissis).
Art. 7. (Omissis).
[1] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[4] Sostituito dal responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. - Cfr.
[5] Articolo già sostituito dalla
[6] Abrogato dalla