Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 fiere, mercati e commercio |
Data: | 01/09/2004 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento. |
Art. 2. Obiettivi e strumenti della programmazione. |
Art. 3. Periodo di validità e procedure per il rinnovo. |
Art. 4. Norme di carattere generale. |
Art. 5. Previsioni di nuove strutture. |
Art. 6. Ampliamenti e accorpamenti di strutture esistenti. |
Art. 7. Modalità di autorizzazione delle diverse tipologie di grandi strutture. |
Art. 8. Concorrenza delle domande. |
Art. 9. Graduazione nel tempo delle realizzazioni. |
Art. 10. Criteri di priorità. |
Art. 11. Modalità di esame delle richieste concorrenti in conferenza dei servizi. |
Art. 12. Utilizzo dei fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. |
§ IV.5.R/3 – R.R. 1 settembre 2004, n. 2. [1]
Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita.
(B.U. 2 settembre 2004, n. 105 suppl.).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del regolamento.
1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) della
2. Le presenti norme attuano altresì quanto contenuto nel regolamento previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge, d'ora innanzi per brevità citato come regolamento a).
3. L'insediamento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento a).
Art. 2. Obiettivi e strumenti della programmazione.
1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le seguenti finalità.
- perequare le dotazioni di grandi strutture di vendita fra le diverse province, tenendo conto delle specificità territoriali e del livello di servizio garantito dalle stesse. Ogni provincia avrà quindi specifici obiettivi di sviluppo che potranno giustificare scostamenti dal parametro medio regionale.
- perseguire un equilibrio territoriale anche all'interno dei territori provinciali, valutando anche i poli demografici di medie dimensioni, al fine di ridurre la mobilità verso i poli primari. In questi comuni verranno privilegiati gli insediamenti di strutture di tipo intermedio.
- favorire la trasformazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree, all'interno del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio.
- favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
- prevedere l'insediamento di grandi strutture non alimentari - beni persona prevalentemente all'interno di centri commerciali o di aree commerciali integrate,
- prevedere la possibilità di attivare iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione e del territorio e/o di innovazione della rete distributiva.
Art. 3. Periodo di validità e procedure per il rinnovo.
1. Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all'approvazione del provvedimento successivo con esclusione delle previsioni di cui al successivo articolo 5.
2. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione, avvalendosi anche degli studi predisposti dall'Osservatorio regionale sul commercio, predispone 120 gg. prima della scadenza dei tre anni, la proposta di nuovo regolamento che verrà approvato con le modalità previste dalla legge.
TITOLO II
PREVISIONI DI SVILUPPO DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Art. 4. Norme di carattere generale.
1. I Centri commerciali di interesse locale sono previsti dai comuni all'interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e non rientrano nelle previsioni del presente regolamento.
2. L'autorizzazione di aree commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del presente documento.
3. E' possibile autorizzare strutture di interesse pubblico, di rilevanza regionale, con la presenza di strutture alimentari e non alimentari, su tutto il territorio regionale; per la realizzazione di tali strutture è riservata una quota degli obiettivi di programmazione. Tali strutture devono essere comunque collocate in aree urbanisticamente idonee.
4. Le strutture di rilevanza regionale devono essere previste da accordi fra regione e comune o fra comune e soggetto privato attuatore, che definiscano la rilevanza pubblica dell'iniziativa. Tale rilevanza può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere, oppure da caratteristiche di particolare innovatività e interesse della formula distributiva per il territorio regionale, in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di vendita.
Art. 5. Previsioni di nuove strutture. [2]
1. Nel presente articolo vengono definite le caratteristiche delle nuove strutture di vendita autorizzabili nel periodo di vigenza del presente regolamento con riferimento alla classificazione contenuta all'art. 5, commi 2, 3 e 4 della legge, così come specificati dall'art. 2 del regolamento a).
2. Le superfici si intendono come superfici di vendita massime autorizzabili, le superfici delle grandi strutture di vendita sono comprese all'interno del massimo previsto per l'insediamento.
3. Dove non altrimenti specificato le dimensioni delle strutture autorizzabili possono raggiungere il massimo della tipologia prevista dalla legge e dal regolamento a) e la localizzazione può avvenire in tutto il territorio provinciale.
4. Nel caso di aree commerciali integrate almeno il 70% delle superfici di vendita devono essere costituite da medie e grandi strutture di vendita. Gli esercizi di vicinato possono essere realizzati anche in forma di centro commerciale.
Nell'ambito delle strutture di interesse regionale previste dall'art. 4 del presente regolamento sono autorizzabili:
Settore alimentare
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
Provinciale |
20.000 mq |
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 alimentare |
10.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
|
Priorità specifiche |
Nessuna |
Settori non alimentari
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
Provinciale |
20.000 mq |
Modalità insediative |
area commerciale integrata o struttura isolata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 – altri beni |
15.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
|
Priorità specifiche |
Nessuna |
Settore alimentare
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
provinciale |
25.000 mq |
Modalità insediative |
Centro commerciale o area commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 alimentare |
10.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
All’interno dell’area territoriale comprendente i comuni di: Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa, Molfetta, Ruvo di Puglia |
|
Priorità specifiche |
Comune privo di grandi strutture alimentari |
|
|
Descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
Intermedio |
10.000 mq. |
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G1 alimentare |
4.500 mq. |
Indicazioni territoriali |
All’interno dell’area territoriale comprendente i comuni di: Gravina di Puglia, Altamura, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
Settori non alimentari
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
provinciale |
|
Modalità insediative |
area commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 – altri beni 1 struttura G1 – beni persona |
15.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
Sud est Barese all’interno dell’area comprendente i comuni Polignano, Conversano, Castellana Grotte, Monopoli) |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
Settore alimentare
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
provinciale |
16.000 mq. |
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 alimentare |
7.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
Capoluogo |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
Non alimentare
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
provinciale |
20.000 mq. |
Modalità insediative |
area commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 – altri beni 1 struttura G1 – beni persona |
12.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
nessuna |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
Settore alimentare
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
provinciale |
15.000 mq. |
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 alimentare |
10.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
nessuna |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
intermedio |
|
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G1 alimentare |
4.500 mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
|
Priorità specifiche |
Comune privo di grandi strutture alimentari |
|
Settori non alimentari
Sono autorizzabili i seguenti interventi:
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
Provinciale |
|
Modalità insediative |
area commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 – altri beni 1 struttura G1 – beni persona |
15.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
|
Priorità specifiche |
Nessuna |
Settore alimentare
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
provinciale |
25.000 mq. |
Modalità insediative |
Centro commerciale o area commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 alimentare |
10.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
Al di fuori del capoluogo e comuni limitrofi |
|
Priorità specifiche |
Ubicazione in un comune che per collocazione territoriale e sistema viario sia in grado di servire un ampio bacino di utenza |
|
Settori non alimentari
|
Descrizione
|
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
Provinciale |
|
Modalità insediative |
area commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G2 – altri beni 1 struttura G1 – beni persona |
15.000 mq. |
Indicazioni territoriali |
Al di fuori del capoluogo e comuni limitrofi |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
Settore alimentare
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
Intermedio |
|
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
G1 alimentare |
3.500 mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
|
Priorità specifiche |
Nessuna |
Settori non alimentari
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
|
4.500 mq. |
Modalità insediative |
all’interno di centri commerciali o aree commerciali integrate esistenti |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
1 struttura G1 – beni persona |
4.500 mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
|
Priorità specifiche |
Nessuna |
Numero 3 strutture isolate con le caratteristiche di seguito indicate:
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell’insediamento |
|
4.500 mq. |
Modalità insediative |
Struttura isolata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi strutture |
1 struttura G1 – altri beni |
4.500 mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
|
Priorità specifiche |
Nessuna |
Art. 6. Ampliamenti e accorpamenti di strutture esistenti.
1. Gli ampliamenti delle strutture commerciali sono comunque subordinati al possesso dei requisiti di legge e in ogni caso la struttura non potrà superare i massimi di superficie previsti dalla legge.
2. Nelle strutture complesse (centri commerciali e aree commerciali integrate), regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti di legge, sono sempre consentiti i seguenti ampliamenti:
- ampliamenti di gallerie commerciali di centri commerciali e di aree commerciali integrate, nell'ambito del 15% della superficie complessiva originariamente autorizzata e comunque fino al raggiungimento del minimo di legge (20% della superficie complessiva) se riguardanti solo strutture di vicinato.
- Ampliamenti di gallerie commerciali e di aree commerciali integrate, nell'ambito del 10% della superficie complessiva autorizzata se riguardanti anche medie strutture di vendita.
3. Al fine di favorire la ristrutturazione della rete, l'ampliamento di centri commerciali autorizzati da almeno sei anni (ovvero strutture autorizzate sulla base della L. 426/71, D. L.vo 114/98) è possibile, una tantum, entro i seguenti limiti e condizioni:
Ampliamento della grande struttura alimentare fino al 30% della superficie attualmente autorizzata, con contestuale ampliamento della galleria con esercizi di vicinato e strutture M1 e M2 per una superficie almeno pari all'ampliamento richiesto. La superficie di vendita della grande struttura alimentare risultante dall'ampliamento non può superare i limiti di 4500 mq. se di tipo G1, di 10.000 mq. se di tipo G2 e la superficie di vendita autorizzata del centro non può superare il doppio della struttura alimentare.
TITOLO III
PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURE SOGGETTE A VINCOLI NUMERICI
Art. 7. Modalità di autorizzazione delle diverse tipologie di grandi strutture.
1. Le modalità di assegnazione delle disponibilità rappresentano una parte integrante delle scelte di programmazione.
2. Le domande di autorizzazione per nuove strutture o per l'ampliamento di strutture esistenti per le quali non siano previsti limiti numerici, possono essere liberamente presentate sulla base di quanto previsto dalla legge e dal regolamento a)
3. Le domande di autorizzazione nel caso di tipologie di strutture soggette a limitazioni numeriche, così come specificato all'art. 5 del presente regolamento dovranno essere presentate e valutate secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
Art. 8. Concorrenza delle domande.
1. Al fine di favorire la concorrenza fra diverse proposte, le domande per autorizzazioni soggette a limitazioni numeriche di cui all'art. 5 del presente regolamento potranno essere presentate esclusivamente entro i periodi di cui al comma successivo.
2. Per l'anno 2004 le richieste di autorizzazione potranno essere presentate a partire dal 60° giorno e fino al 90° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento. Per gli anni successivi i termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:
- dal 1 al 30 aprile di ogni anno
- dal 1 al 30 novembre di ogni anno.
3. Le domande presentate al di fuori dei predetti termini sono da considerarsi irricevibili.
4. Sono considerate concorrenti le domande, relative alla stessa disponibilità, presentate nel medesimo periodo.
Art. 9. Graduazione nel tempo delle realizzazioni.
1. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per ciascun periodo e ricavabile dallo schema seguente:
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Interesse regionale |
1 centro commerciale provinciale alimentare 1 area commerciale integrata provinciale non alimentare |
|
|
|
Bari |
1 centro commerciale provinciale alimentare o area commerciale integrata |
1 area commerciale integrata provinciale non alimentare |
1 centro commerciale intermedio alimentare |
|
Brindisi |
1 centro commerciale provinciale alimentare |
1 area commerciale integrata provinciale non alimentare |
|
|
Foggia |
1 centro commerciale provinciale alimentare |
1 area commerciale integrata provinciale non alimentare |
1 centro commerciale intermedio alimentare |
|
Lecce |
1 centro commerciale provinciale alimentare o area commerciale integrata 1 area commerciale integrata provinciale non alimentare |
|
|
|
Taranto |
|
1 centro commerciale intermedio alimentare |
2 G1 non alimentare Altri beni |
1 G1 non alimentare Altri beni 1 G1 non alimentare Beni persona |
2. Le previsioni non assegnate nei diversi periodi possono essere assegnate in quelli successivi, ma comunque entro il periodo di validità del presente provvedimento.
Art. 10. Criteri di priorità.
1. Nel caso di domande concorrenti i criteri di priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a. Impatto socio economico:
- impegno del proponente alla priorità nell'inserimento di piccole e medie imprese aventi sede nel comune in cui avviene l'insediamento o in quelli limitrofi;
- impegno del proponente per misure compensative per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale nel comune di insediamento e/o in quelli limitrofi. La valutazione di tali misure verrà ponderata per importi compresi tra euro 30 e euro 50 per ogni mq. di superficie di vendita autorizzata.
b. Impatto occupazionale:
- impegno al riassorbimento e alla riqualificazione di mano d'opera nel settore a rischio di disoccupazione;
- numero degli occupati, con applicazione del contratto di lavoro, previsti all'avvio, valutati in proporzione al numero delle ore lavorate.
c. Impatto ambientale:
- parcheggi eccedenti lo standard eventualmente utilizzabili da altre funzioni in orari non di picco per la funzione commerciale;
- accessibilità della struttura sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del regolamento a) (viabilità esistente o a carico del proponente)
- misure di contenimento dei consumi energetici, idrici e di riduzione dell'inquinamento;
2. Gli impegni dei proponenti devono essere dimostrati da atti unilaterali d'obbligo o da convenzioni con il comune da cui si desumano l'entità delle misure adottate.
3. A parità prevale il criterio cronologico di presentazione della domanda corredate a norma.
4. Il 10% (dieci per cento) delle somme versate dai proponenti ai sensi del comma 1 del presente articolo è utilizzato per le finalità ed attività dell’Osservatorio Regionale per il Commercio come definite dagli articoli 2 e 3 del
Art. 11. Modalità di esame delle richieste concorrenti in conferenza dei servizi.
1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dall'art. 13 del regolamento a).
2. I comuni provvedono a trasmettere alla regione entro 30 gg. dal ricevimento le proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in conformità con quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento a), in caso di mancato inoltro del parere questo si intende positivo.
3. La conferenza valuta innanzitutto la rispondenza delle singole domande ai requisiti di legge, a tale votazione partecipano, sulla base di quanto previsto dall'art. 8 della legge, la regione la provincia ed il comune competente per territorio.
4. La comparazione delle diverse alternative viene realizzata in una conferenza dei servizi convocata dalla regione alla presenza dei rappresentanti dei comuni interessati, della provincia e della regione.
5. Le domande considerate ammissibili vengono poi ordinate dalla regione sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 10.
6. La conferenza dei servizi autorizza la domanda avente grado di priorità maggiore e respinge le altre.
Art. 12. Utilizzo dei fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.
1. Tutti gli ampliamenti previsti dal precedente articolo 6 sono subordinati all'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio nel comune di insediamento e/o in quelli limitrofi. L'importo del contributo deve essere almeno pari a euro 40 per ogni mq. di superficie di vendita ampliata.
2. L'utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dell'attuazione del comma 3 dell'art. 6 e dall'art 10 lettera a), per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale avviene con le modalità di cui ai successivi commi.
3. I fondi devono essere destinati esclusivamente alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva, identificate sulla base dei documenti di programmazione e incentivazione di cui all'art. 15 della legge. I fondi dovranno essere versati alla regione, che provvederà a costituire un apposito capitolo di entrata e di spesa, e ad assegnarli ai comuni interessati.
4. Nel caso in cui il comune interessato dall'insediamento non abbia provveduto ad individuare tali aree nel proprio documento di programmazione, i fondi verranno destinati ad altri comuni, limitrofi all'insediamento previsto, che abbiano provveduto a detto adempimento.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3, dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
[1] Abrogato dall'art. 20 del
[2] Per una sospensione degli effetti di cui al presente articolo, vedi il
[3] Comma aggiunto dal