§ VI.3.110 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 39.
Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:28/12/2006
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, e comunque non oltre il 30 aprile 2007, è autorizzato, ai sensi [...]
Art. 2.      1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge [...]
Art. 3.      1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell’articolo [...]
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 28/2001).
Art. 5.  (Modifica ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali).
Art. 6.  (Remunerazione ricoveri e protesi).
Art. 7.  (Norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria).
Art. 8.  (Contrasto alla mobilità sanitaria passiva).
Art. 9.  (Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie).
Art. 10.  (Proroga contratti precari).
Art. 11.  (Livelli essenziali di assistenza).
Art. 12.  (Interventi in materia di assistenza farmaceutica).
Art. 13.  (Soppressione dell’Agenzia regionale per il lavoro).
Art. 14.  (Disposizione in materia ambientale).
Art. 15.  (Modifica alla legge regionale 19 luglio 2006, n. 22).
Art. 16.  (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27).
Art. 17.  (Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18).
Art. 18.  (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative e proroga dei termini in ambito turistico).
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11).
Art. 20.  (Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali).
Art. 21.  (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica).
Art. 22.  (Delega alle Province delle funzioni autorizzatorie in tema di gestione di rifiuti e bonifica).
Art. 23.  (Finanziamenti per opere di edilizia scolastica).
Art. 24.  (Disposizioni in materia di organizzazione del personale).
Art. 25.  (Proroga di termini).


§ VI.3.110 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 39.

Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

(B.U. 28 dicembre 2006, n. 172 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1.

     1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, e comunque non oltre il 30 aprile 2007, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2007 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 2006, come approvati con la legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008), e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge (ALL. A), per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

     2. In applicazione del comma 3 dell’articolo 66 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2007 e per la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e derogabili.

 

     Art. 3.

     1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell’articolo 69 della l.r 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni. E’ autorizzata, altresì, l’assunzione degli impegni di spesa sui residui di stanziamento e sulle economie vincolate iscritte in bilancio e provenienti dagli esercizi 2006 e precedenti.

     2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata l’esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio, ivi comprese quelle iscritte tra i residui di stanziamento ed economie vincolate.

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 28/2001).

     1. Alla l.r. 28/2001 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) all’articolo 42, comma 5, le parole “salvo quella di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “salvo quelle di cui al comma 1 e ai successivi articoli 93, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, e 95, comma 4”;

     b) all’articolo 93 è aggiunto, infine, il seguente comma:

     “6 quinquies. Gli atti dirigenziali di cui ai commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il termine dell’esercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31 dicembre dell’anno precedente, durante l’esercizio provvisorio.”;

     c) dopo il comma 4 dell’articolo 95 è inserito il seguente:

     “4 bis. Gli atti dirigenziali di cui al comma 4 di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il termine dell’esercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31 dicembre dell’anno precedente, durante l’esercizio provvisorio.”.

 

TITOLO II

NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA

 

     Art. 5. (Modifica ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali). [1]

     1. In attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), le Aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Puglia sono ridotte a una per ciascuna delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Le ASL provinciali di nuova istituzione hanno sede nei comuni capoluoghi di provincia e sono denominate ASL BA, FG, LE. Le attuali ASL BAT 1, BR 1 e TA 1 assumono la denominazione ASL BAT, BR e TA.

     2. La Giunta regionale, per ciascuna delle ASL provinciali di Bari, Foggia e Lecce, nomina un Commissario straordinario che provvede alla transitoria gestione nonché a ogni incombenza per le operazioni di fusione. Fino alla nomina dei Commissari straordinari assolvono la relativa funzione i Direttori generali delle ASL FG 3, BA 4 e LE 1.

     2 bis. I Commissari straordinari di cui al comma 2 subentrano nelle funzioni di Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative, riguardanti le gestioni degli esercizi 1994 e precedenti, delle USL soppresse dal 1995 e rientranti negli ambiti territoriali delle rispettive province [2].

     3. Ai fini dei rapporti con i terzi la fusione ha efficacia dal 1° gennaio 2007, data a partire dalla quale è soppressa la personalità giuridica delle preesistenti ASL incorporate e le nuove ASL provinciali subentrano alle stesse in tutti i rapporti giuridici.

     4. Il Commissario straordinario designato dalla Giunta può nominare un sub Commissario per ciascuna ASL originaria. Il Commissario straordinario e i sub Commissari restano in carica fino alla nomina dei Direttori generali delle ASL delle province di Bari, Foggia e Lecce. La Giunta regionale fissa i compensi del Commissario straordinario e dei sub Commissari.

     4 bis. Al Commissario straordinario e al sub Commissario sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3 bis, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. La posizione di aspettativa senza assegni con la stessa ASL provinciale non è motivo di incompatibilità con la carica di commissario straordinario e sub commissario [3].

     5. Tutti i Collegi sindacali delle ASL incorporate decadono a decorrere dalla data di cui al comma 3. In via transitoria, fino all’insediamento dei Collegi sindacali delle nuove ASL provinciali, le relative funzioni sono assicurate dai componenti dei Collegi delle ASL FG 3, BA 4 e LE 1.

     6. I bilanci delle preesistenti ASL sono adottati dal Commissario straordinario o, se già insediato, dal Direttore generale dell’ASL provinciale entro il 30 giugno 2007.

     7. L’Assessorato alle politiche della salute, attraverso l’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES), in accordo con i Commissari straordinari delle ASL di Bari, Foggia e Lecce e i Direttori generali delle ASL di Brindisi, BAT e Taranto, entro trenta giorni dalla data di insediamento dei Commissari straordinari, in attuazione dell’articolo 14 della l.r. 25/2006, organizza un corso di formazione per i responsabili delle Unità operative complesse delle cure primarie dei Distretti.

     8. I Commissari straordinari di cui al comma 2 nominano un Direttore sanitario e un Direttore amministrativo che restano in carica fino alla loro sostituzione o conferma da parte dei Direttori generali delle ASL delle province di Bari, Foggia e Lecce.

     9. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti attuativi dei precedenti commi.

     10. La Giunta regionale, all’interno del regolamento previsto dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 25/2006, prevede che la Conferenza dei Sindaci delle ASL provinciali sia presieduta dal Sindaco del comune capoluogo. La Conferenza dei Sindaci può organizzarsi in sottogruppi operativi per aree tematiche, di cui uno deputato a supportare il processo di accorpamento e riorganizzazione delle ASL in esecuzione del presente articolo.

     10 bis. In caso di mancato insediamento della conferenza dei sindaci dopo tre convocazioni, effettuate dal sindaco del comune capoluogo di provincia in qualità di presidente della conferenza, le competenze spettanti alla conferenza sono allo stesso attribuite [4].

     11. All’atto dell’eventuale approvazione del corso di laurea in medicina e chirurgia nell’Università del Salento da parte degli organi competenti la Giunta regionale procede allo scorporo del Presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce e alla sua trasformazione in Azienda ospedaliera universitaria.

 

     Art. 6. (Remunerazione ricoveri e protesi).

     1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una nuova disciplina regolamentare in materia di remunerazione degli episodi di ricovero nei quali sono utilizzate protesi, anche al fine di realizzare il migliore rapporto tra gli elementi di costo dell’intera prestazione.

 

     Art. 7. (Norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria).

     1. [Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, le Aziende e Istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) che intendono procedere all’acquisizione di beni o servizi con valore di stima complessivo pari o superiore a euro 500 mila, IVA esclusa, richiedono preventiva autorizzazione alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessorato alle politiche della salute] [5].

     2. [La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, esprime il proprio parere alla luce delle previsioni programmatorie contenute nel bilancio economico di previsione di ciascuna Azienda sanitaria. Eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni interrompono il computo del predetto termine. Il mancato riscontro entro il termine di cui sopra costituisce manifestazione di assenso] [6].

     3. E’ fatto obbligo alle aziende ed enti del SSR di alimentare, completare e aggiornare, secondo modalità, tempi e procedure stabilite dalla Giunta regionale, l’Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR realizzato nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale e che si avvale anche del supporto dell’ARES sia con riferimento alle valutazioni di merito sia al fine di rendere operativo il predetto strumento di controllo della spesa [7].

     4. Per la verifica di quanto previsto dai precedenti commi l’Assessorato alle politiche della salute si avvale del proprio Servizio ispettivo.

     5. La mancata alimentazione dell’Osservatorio costituisce elemento di valutazione dell’operato delle Direzioni generali ai fini della conferma e revoca dell’incarico [8].

     6. E’ fatto, altresì, obbligo alle Aziende e Istituti del sistema sanitario regionale di attivare uno specifico monitoraggio dei consumi sanitari al fine di una corretta utilizzazione dei beni, servizi e materiali acquistati. Atal fine, le suddette Aziende e Istituti possono avvalersi di programmi informatizzati per la gestione e messa in rete dei magazzini per lo stoccaggio delle merci.

 

     Art. 8. (Contrasto alla mobilità sanitaria passiva).

     1. Al fine del monitoraggio e della compensazione della mobilità sanitaria tra Regioni è istituita apposita struttura presso l’ARES. A tal fine, l’Agenzia è autorizzata a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero contratti ex articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, per n. 2 unità, provvedendo alla relativa spesa con risorse del proprio bilancio.

 

     Art. 9. (Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie).

     1. In deroga all’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del d.lgs. 502/1992), la Giunta regionale, nelle more dell’adozione del Documento di indirizzo economico funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, all’ARES e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) gli importi assegnati in via provvisoria quale quota del Fondo sanitario regionale ai fini dell’adozione del bilancio preventivo entro il 28 febbraio 2007.

 

     Art. 10. (Proroga contratti precari).

     1. In attesa della definizione dei concorsi banditi, da bandire o in fase di espletamento, in deroga a ogni diversa disposizione, il personale delle categorie di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), è assunto direttamente dalle Aziende sanitarie, per un periodo non oltre il 30 giugno 2007, limitatamente ai lavoratori che prestino o abbiano prestato servizio alle dipendenze delle Agenzie di somministrazione in missione presso le predette Aziende, i contratti dei quali scadano nel periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007, esclusivamente a condizione che i lavoratori stessi abbiano prestato in precedenza attività lavorativa alle dirette dipendenze delle stesse Aziende sanitarie per almeno sei mesi a seguito di avviamento a selezione effettuato dai competenti centri per l’impiego [9].

     2. In caso di necessità sopravvenute all’espletamento delle procedure selettive di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, della l.r 20/2005, in deroga a ogni diversa disposizione, il 50 per cento delle assunzioni a tempo determinato per le medesime categorie deve essere effettuato dalle Aziende sanitarie, in base alle graduatorie delle stesse procedure, tra coloro che vi siano utilmente collocati, nel rispetto delle proporzioni determinate ai sensi del predetto articolo 4, comma 5.

     3. Sono altresì prorogati di sei mesi, nelle more dell’attuazione delle previsioni della legge finanziaria per l’anno 2007, i contratti a tempo determinato del personale degli altri profili del comparto. E’ altresì assunto direttamente, nei limiti di spesa consentiti, per un periodo non superiore a sei mesi, il personale degli altri profili del comparto che presti servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o abbia prestato servizio per almeno dodici mesi alle dipendenze delle Agenzie di somministrazione in missione presso le predette Aziende sanitarie.

 

     Art. 11. (Livelli essenziali di assistenza).

     1. E’ recepito e attuato nella Regione Puglia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2003 (Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, in materia di certificazioni).

     2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni attuative del dpcm di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Interventi in materia di assistenza farmaceutica).

     1. Ai fini della razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica, sia territoriale che ospedaliera, sono adottate le iniziative di seguito riportate relative ad alcune categorie terapeutiche:

     a) Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC - inibitori della pompa protonica – devono essere osservate le seguenti modalità:

     1) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nella normale pratica assistenziale, devono effettuare prescrizioni di farmaci il cui costo per dose definita al giorno riferito al prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo minimo di riferimento calcolato in euro 0,90. In particolare, per la nota 1 devono essere prescritti solo i Misoprostolo e gli inibitori di pompa protonica a dosaggio pieno con costo entro euro 0,90 di dose definita giornaliera;

     2) qualora il medico, in caso di intolleranza, insufficiente risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, ritenga che sia necessario prescrivere una specialità il cui costo per giorno di terapia riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui al numero 1) deve giustificare la diversa scelta terapeutica nell’ambito dell’aggiornamento della scheda sanitaria individuale del paziente, disposto dall’articolo 45, comma 2, lettera b), dell’Accordo collettivo nazionale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza di prezzo;

     3) i medici ospedalieri e i medici specialisti ambulatoriali esterni e interni sono tenuti, nella proposta di prescrizione, a indicare i farmaci il cui prezzo al pubblico non sia superiore a quanto indicato al numero 1). Qualora gli stessi ritengano necessario utilizzare farmaci di prezzo superiore a quello di riferimento devono predisporre opportuno Piano terapeutico, su modello predisposto dalla Regione. Nel Piano devono essere riportate le motivazioni della diversa scelta terapeutica che, comunque, non può prescindere dai criteri di appropriatezza della EBM e dall’osservanza delle Note AIFA 1 oppure 48. Tale Piano terapeutico deve comunque essere condiviso dal medico di medicina generale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza di prezzo;

     4) i medici prescrittori devono contrassegnare sulla ricetta la specifica nota che individua il prezzo di riferimento o la deroga, da definirsi da parte della Regione;

     5) i medici della continuità assistenziale devono prescrivere unicamente il farmaco alle condizioni di cui al numero 1);

     6) per la prescrizione di farmaci il cui prezzo supera quello di riferimento e per la quale sulla ricetta non è contrassegnata la specifica nota regionale di cui al numero 4) i farmacisti devono richiedere la differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco dispensato;

     7) i medici di medicina generale all’atto della prescrizione devono informarsi circa precedenti dispensazioni del primo ciclo terapeutico al fine di evitare duplicazioni;

     8) le Aziende sanitarie devono verificare le condizioni di fornitura dei farmaci inibitori della pompa protonica alle strutture ospedaliere, evitando offerte anomale che potrebbero essere finalizzate all’induzione a consumi sul territorio, in particolare considerando le cessioni a costo zero o a prezzo simbolico;

     9) è obiettivo dei Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali:

     9.1 rafforzare il controllo dell’appropriatezza prescrittiva di tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nelle note AIFA n° 1 e 48;

     9.2 effettuare controlli a campione su almeno il 30 per cento delle prescrizioni riportanti la nota di deroga [10].

     b) Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC C10AA - inibitori della HMG CoA Redattasi - devono essere osservate le seguenti modalità:

     1) i medici prescrittori, all’atto della prescrizione di inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat C10AA), devono attenersi pedissequamente alle indicazioni previste dalla Nota AIFA 13, ponendo particolare attenzione alla carta del rischio cardiovascolare, nonché all’invio del paziente presso i Centri di riferimento, individuati dalla Regione, per l’individuazione delle diagnosi di dislipedemie familiari;

     2) i servizi farmaceutici territoriali devono porre particolare attenzione all’analisi dei consumi degli inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat C10AA), collaborando con i medici prescrittori per la verifica dell’aderenza terapeutica, considerando due aspetti principali quali la durata del trattamento e la continuità della terapia;

     3) è obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori pervenire, per tale gruppo terapeutico, a un livello prescrittivo che realizzi una spesa media per DDD inferiore a euro 1,00;

     4) i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono incaricati di:

     4.1 rafforzare il controllo dell’appropriatezza prescrittiva di tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nella nota AIFA n° 13;

     4.2 effettuare, mensilmente, la verifica del raggiungimento dell’obiettivo assegnato.

     c) Per la prescrizione dei farmaci compresi nelle categorie ATC N06AB e N06AX - antidepressivi inibitori selettivi della Serotonina-ricaptazione e atipici – devono essere osservate le seguenti modalità:

     1) è obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori pervenire a un livello prescrittivo che realizzi una spesa media per DDD inferiore a euro 0,50;

     2) i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono incaricati di effettuare, mensilmente, la verifica del raggiungimento dell’obiettivo assegnato.

     d) Ai fini del rispetto delle note limitative i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, rafforzano il controllo dell’appropriatezza prescrittiva dei medicinali soggetti alle limitazioni e indicazioni riportate in tutte le note AIFA, ricorrendo, ove necessario, all’addebito al medico per farmaci prescritti al di fuori delle condizioni di rimborsabilità previste dal SSN, secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

     e) Afar data dal 1° giugno 2007, all’atto delle dimissioni del paziente dal ricovero o della visita specialistica, le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche devono dispensare i farmaci necessari per il primo ciclo di terapia, fatti salvi quelli oggetto dell’Accordo Regione - Federfarma sulla distribuzione dei farmaci di cui ai provvedimenti n. 1271/2005 e n. 1519/2006. Entro il 28 febbraio 2007 la Regione adotta apposito regolamento sulle modalità operative della distribuzione diretta. L’avvio, i livelli e le modalità di distribuzione terranno conto della valutazione dell’effetto degli altri interventi di cui al presente articolo nonché dei rapporti di sinergia col sistema distributivo delle farmacie convenzionate [11].

     f) Per la razionalizzazione dei consumi dei farmaci e per l’educazione al corretto uso degli stessi, la Regione promuove le seguenti iniziative di formazione e informazione rivolte ai medici e ai cittadini:

     1) campagna di sensibilizzazione per i cittadini attraverso:

     1.1 percorsi informativi e formativi per un uso sempre più corretto delle risorse in generale e, in particolare, per quelle riservate alla farmaceutica;

     1.2 campagne d’informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio regionale mediante messaggi da diffondere utilizzando circuiti televisivi o altri canali di comunicazione ritenuti idonei, su indicazione della Commissione regionale per il controllo dell’appropriatezza prescrittiva;

     2) iniziative di formazione per i medici attraverso:

     2.1 percorsi formativi “formazione a distanza” per una sempre maggiore qualificazione della prescrizione terapeutica;

     2.2 percorsi diagnostico-terapeutici condivisi tra i medici prescrittori sulle maggiori patologie, in termini di incidenza e di costi nella regione Puglia;

     2.3 percorsi di informazione indipendente sul farmaco per i medici prescrittori;

     2.4 percorsi per la rilevazione dei dati riferiti a indicatori di performance indispensabili per poter meglio definire l’appropriatezza delle cure in generale e di quella farmacologica in particolare.

     g) il finanziamento del programma di formazione e informazione di cui alla lettera f) è effettuato utilizzando parte dello stanziamento disponibile per le iniziative di farmacovigilanza e di formazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria della stessa materia così come previsto dall’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dalla delibera della Giunta regionale 5 ottobre 2004, n. 1470 (Progetto per l’organizzazione della farmacovigilanza), fino alla concorrenza massima della somma impegnata sul Cap. 751085 del bilancio di previsione 2006.

     2. Ai fini della razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera la Giunta regionale, entro il 28 febbraio 2007, adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione dei programmi di seguito elencati:

     a) rafforzamento della farmacovigilanza attiva in ambito ospedaliero nell’ambito delle iniziative che afferiscono al Progetto regionale di cui alla del. giunta reg. 1470/2004;

     b) iniziative di informazione sui farmaci indipendente da logiche di natura promozionale;

     c) monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva in ospedale;

     d) governo della spesa farmaceutica attraverso la politica del Prontuario terapeutico ospedaliero regionale;

     e) contrasto alle acquisizioni di farmaci, nell’ambito di attività promozionali, che condizionano la prescrizione territoriale;

     f) gestione informatizzata dei consumi di farmaci in ambito ospedaliero con possibilità di monitoraggio farmacoepidemiologico espresso in DDD;

     g) studi di farmacoutilizzazione riguardanti strategie terapeutiche con farmaci innovativi;

     h) applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni nonché dalla l. 425/1996 nel caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 17 novembre 2003, n. 17, concernente le prescrizioni e il monitoraggio in materia di assistenza sanitaria;

     i) linee guida per l’utilizzo appropriato dei farmaci per i quali è prevista la redazione del Piano terapeutico;

     j) acquisti per area e lotti di equivalenza;

     k) razionalizzazione della logistica anche attraverso magazzini centralizzati.

     3. A seguito di valutazione periodica degli effetti delle iniziative di cui al comma 1 e al fine di contenere, comunque, la spesa farmaceutica entro i parametri previsti dalla vigente normativa, la Giunta regionale adotta ulteriori provvedimenti ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 13. (Soppressione dell’Agenzia regionale per il lavoro).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi all’impiego).

     2. L’Agenzia regionale per il lavoro è, pertanto, soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia.

     3. I dipendenti dell’Agenzia sono assegnati, nel rispetto della normativa vigente, agli uffici della Regione Puglia, in relazione alle necessità organizzative.

     4. Sono fatte salve le istanze regolarmente presentate dal personale, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 20/2005.

     5. La definizione e liquidazione dei rapporti in essere dell’Agenzia regionale per il lavoro con terzi sono definite a cura di un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale, che lo designa senza oneri individuandolo tra il personale dirigenziale in servizio presso la Regione.

 

     Art. 14. (Disposizione in materia ambientale).

     1. Ai fini della definizione degli indirizzi inerenti le più recenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e, in particolare, quelle recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successivi decreti attuativi, il Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP), da ultimo costituito, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 31, con deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2004, n. 671, è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2007.

 

     Art. 15. (Modifica alla legge regionale 19 luglio 2006, n. 22).

     1. L’ articolo 7 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è soppresso.

     2. La lettera c) dell’articolo 31 della l.r. 22/2006 è soppressa.

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27).

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6), dopo le parole “che lo presiede” sono inserite le seguenti: “e, previa intesa con l’Università di appartenenza,”.

 

     Art. 17. (Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18).

     1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del Piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), e successive modifiche e integrazioni sono prorogate di ulteriori tre anni.

     2. Gli enti pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno fatto richiesta e che hanno già accettato il prezzo determinato dall’UTE, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), sono autorizzati, nelle more della formalizzazione del passaggio di proprietà, a stipulare contratti di fitto, per non più di dodici mesi, dei beni oggetto dell’acquisizione da parte dell’ente stesso.

 

     Art. 18. (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative e proroga dei termini in ambito turistico).

     1. Al fine di assicurare continuità alla gestione delle Aziende di promozione turistica (APT) e all’erogazione dei servizi a esse assegnate, i soggetti di cui all’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono prorogati nelle loro funzioni sino al 30 settembre 2007.

     2. L’integrazione dell’indennità dei Presidenti delle Province prevista dalla lettera f) del comma 8 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), non si estende ai Presidenti dei Consigli di amministrazione e ai Presidenti dei collegi sindacali delle APT di Puglia le cui indennità sono disciplinate dall’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell’amministrazione turistica regionale in attuazione dell’articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217).

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), è inserito il seguente:

     “2 bis. La programmazione della rete di vendita deve essere effettuata sulla base della seguente suddivisione dei settori merceologici:

     a) alimentare e misto (alimentare e non alimentare);

     b) non alimentare (comprendente il settore non alimentare beni per la persona, il settore non alimentare altri beni e il settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico di cui al comma 2).”.

     2. All’articolo 6, comma 1, della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole: “attività di commercio” sono inserite le seguenti: “del settore alimentare”;

     b) alla lettera a) le parole: “ovvero essere almeno in possesso di un diploma di istituto secondario” sono soppresse;

     c) alla lettera b) l’ultimo periodo, dalle parole “Per gli esercenti” alla parola “specifici”, è soppresso.

     3. All’articolo 8 della l.r. 11/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “12 bis. Il cambiamento merceologico all’interno del settore non alimentare è subordinato alla comunicazione al Comune e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l’adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.”.

     4. All’articolo 13, comma 3, della l.r. 11/2003 dopo le parole: “di vendita” sono inserite le seguenti: “e del settore merceologico”.

 

     Art. 20. (Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali).

     1. In sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli amministratori e dei dirigenti delle Società partecipate regionali, la Regione, attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi, in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti.

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica). [12]

     1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

 

     Art. 22. (Delega alle Province delle funzioni autorizzatorie in tema di gestione di rifiuti e bonifica).

     1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione), e nell’articolo 23 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sono prorogate al 31 dicembre 2007.

     2. La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento [13].

 

     Art. 23. (Finanziamenti per opere di edilizia scolastica).

     1. A partire dall’esercizio finanziario 2007, i finanziamenti di opere di edilizia scolastica facenti carico a fondi regionali, statali e/o comunitari sono assegnati soltanto agli edifici scolastici regolarmente inseriti nella banca dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, istituita ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica).

 

     Art. 24. (Disposizioni in materia di organizzazione del personale).

     1. Il dirigente del Settore personale e organizzazione è autorizzato a impegnare, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, della l.r. 28/2001, le somme previste nel bilancio 2006 e iscritte nei capitoli di spesa n. 3370 e 3372 della u.p.b. 4.2.1. per l’espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale regionale, ivi compreso quello di qualifica dirigenziale.

 

     Art. 25. (Proroga di termini).

     1. I Commissari straordinari e i Collegi dei revisori dei conti degli Enti per il diritto agli studi universitari restano in carica non oltre il 28 febbraio 2007.

     2. Le disposizioni di cui all’articolo 64 della legge regionale 7 gennaio 2004, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della regione Puglia), sono prorogate al 31 dicembre 2007.

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO [14]

 

     (Omissis)


[1] Per la denominazione delle ASL della regione, vedi l'art. 28 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

[2] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

[3] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

[4] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 45.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[6] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[7] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[8] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 febbraio 2007, n. 1.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2010, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[11] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

[12] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 2014, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] Allegato modificato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2007, n. 1.