Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/12/2005 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese). |
Art. 4. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 5. (Elenco delle spese obbligatorie). |
Art. 6. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine). |
Art. 7. (Fondo di riserva per le spese impreviste). |
Art. 8. (Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa). |
Art. 9. (Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari). |
Art. 10. (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti). |
Art. 11. (Fondo delle economie vincolate da reiscrivere). |
Art. 12. (Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione). |
Art. 13. (Variazioni di bilancio Autorizzazione alla Giunta regionale). |
Art. 14. (Bilancio Pluriennale). |
§ VI.3.101 – L.R. 30 dicembre 2005, n. 19.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
(B.U. 30 dicembre 2005, n. 160 – Suppl. ord.).
TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate).
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2006, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2006.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2006, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).
1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4. (Quadro generale riassuntivo).
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della
Art. 5. (Elenco delle spese obbligatorie).
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dell’articolo 49, comma 2, della
Art. 6. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine).
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine è determinato per l’esercizio 2006 in euro 2 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 49 della
Art. 7. (Fondo di riserva per le spese impreviste).
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l’esercizio 2006 in euro 2 milioni 250 mila ed è gestito a termini dell’articolo 50 della
Art. 8. (Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa).
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l’esercizio 2006 in euro 368.679.075,46 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della
Art. 9. (Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari).
1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è determinato per l’esercizio 2006 in euro 2 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 54 della
Art. 10. (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti).
1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è determinato per l’esercizio finanziario 2006 in euro 23.728.512,10 relativamente al bilancio autonomo e in euro 85 milioni con riferimento a quello vincolato ed è gestito a termini dell’articolo 95 della
Art. 11. (Fondo delle economie vincolate da reiscrivere).
1. Il fondo delle economie vincolate da reiscrivere è determinato per l’esercizio 2006 in euro 309.644.442,01 ed è gestito a termini dell’articolo 93 della
Art. 12. (Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione).
1. Il fondo speciale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell’anno 2006 è determinato in euro 1 milione 300 mila ed è gestito a termini dell’articolo 53 della
2. L’allegato A della presente legge indica l’oggetto e l’importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell’anno 2006.
Art. 13. (Variazioni di bilancio Autorizzazione alla Giunta regionale).
1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42 della
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 14. (Bilancio Pluriennale).
1. A norma dell’articolo 26, comma 3, della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
ALLEGATO
(Omissis)