§ IV.1.101 – L.R. 15 maggio 2006, n. 14.
Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:15/05/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12).
Art. 2.  (Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della l. r. 12/2003).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/2003).
Art. 4.  (Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 12/2003).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 12/2003).
Art. 6.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 12/2003).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 12/2003).
Art. 8.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 12/2003).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 12/2003).
Art. 10.  (Aggiornamenti specie commercializzabili).
Art. 11.  (Integrazione della l.r. 12/2003).
Art. 12.  (Integrazione dell’articolo 13 della l.r. 12/2003).
Art. 13.  (Integrazione della l.r. 12/2003).


§ IV.1.101 – L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale).

(B.U. 19 maggio 2006, n. 61).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12).

     1. L’articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376), è sostituito dal seguente:

     “Art 1. (Finalità).

     1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.”.

 

     Art. 2. (Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della l. r. 12/2003).

     1. All’articolo 2 (Modalità di raccolta) della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d’età superiore ai quattordici anni, in possesso dell’apposito permesso di raccolta di cui all’articolo 3.”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. E’ vietata la raccolta dell’Amanita Caesarea allo stato d’ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre.”;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. E’ invece consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:

     a. Armillaria mellea

     b. Cantharellus (tutte le specie)

     c. Craterellus cornucopioides

     d. Hydnum repandum

     e. Tricholoma terreum

     f. Calocybe gambosa”;

     d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     “4 bis. E’ consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica.”;

     e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     “5 bis. E’ fatto obbligo ai cercatori di raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/2003).

     1. All’articolo 3 (Permesso per la raccolta) della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell’Assessore regionale alle risorse alimentari. Il permesso è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di controllo micologico delle ASL, l’attestato all’identificazione delle specie fungine, a seguito di specifico corso formativo delle durata minima di dodici ore, con superamento di prove finali. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo). L’attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici.”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 2 della l. 352/1993.”;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in:

     a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;

     b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri.

     Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell’ottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro.”;

     d) il comma 4 è abrogato;

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     “5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell’ecosistema forestale.”;

     f) il comma 6 è abrogato.

     2. A coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso di attestati d’idoneità all’identificazione delle specie fungine, rilasciati dalle ASL in seguito alla frequenza di specifici corsi di formazione, viene confermata la qualificazione d’idoneità già riconosciuta. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento quinquennale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/2003, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

     2 bis. A coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono già in possesso di attestati d’idoneità per il rilascio dei patentini di raccolta ottenuti dopo la frequenza di corsi regolarmente riconosciuti dalla Regione Puglia come previsto dalla l.r. 12/2003 viene confermata la validità dell’attestato e l’idoneità all’identificazione delle specie fungine [1].

 

     Art. 4. (Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 12/2003).

     1. L’articolo 4 (Permessi speciali) della l.r. 12/2003 è abrogato.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 12/2003).

     1. All’articolo 5 (Zone interdette alla raccolta) della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 6 le parole “Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “Assessore regionale alle risorse alimentari”;

     b) al comma 10 le parole “L’ Assessore regionale competente” sono sostituite dalle seguenti: “L’Assessore regionale alle risorse alimentari”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 12/2003).

     1. L’articolo 6 della l.r. 12/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. (Autorizzazione alla vendita).

     1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l’attestato d’idoneità all’identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prova finale.

     2. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nell’Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 e delle altre norme igienico-sanitarie di riferimento così come individuate dall’Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL.

     3. La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d’avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore deve presentare:

     a. una sola specie fungina, disposta a singolo strato;

     b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;

     c. il certificato d’avvenuto controllo con il timbro dell’Ispettore micologo dell’ASL recante l’indicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo;

     d. la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.

     4. I controlli e le prescrizioni di cui al comma 3 non si applicano se i funghi sono destinati all’autoconsumo.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 12/2003).

     1. All’articolo 7 (Sanzioni) della l.r. n. 12 /2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

     b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall’articolo 3;

     c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all’articolo 5, comma 1;

     d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all’articolo 5, commi 3 e 6;

     e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2.”;

     b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     “6 bis. Per la violazione di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di € 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la confisca e distruzione dell’intero prodotto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l’infrazione. I funghi confiscati, commestibili e non, devono essere conferiti all’ASL competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione del verbale.”;

     c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     “ 8. I proventi rivenienti dall’azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all’articolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell’ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all’articolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati dall’Assessorato alle risorse alimentari.”.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 12/2003).

     1. Il comma 1 dell’articolo 10 (Centro di controllo micologico) della l.r. 12/2003 è sostituito dal seguente:

     “1. Nell’ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 9 della l. 352/93, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma del d.m. sanità 686/1996 o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento periodico con cadenza annuale.”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 12/2003).

     1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 (Formazione dei micologi) della l.r. 12/2003 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. Per la formazione e l’aggiornamento dei micologi, l’organizzazione gestionale dei corsi è affidata all’Università degli studi, agli enti pubblici e alle ASL.

     2. A norma del d.m. sanità 686/1996, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, d’intesa con l’Assessore alla salute, disciplina l’organizzazione dei corsi e autorizza l’istituzione degli stessi..

     3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 10. (Aggiornamenti specie commercializzabili).

     1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata ad aggiornare, con proprio provvedimento, la precedente deliberazione di Giunta regionale 25 marzo 1997, n. 1211.

 

     Art. 11. (Integrazione della l.r. 12/2003).

     1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 12/2003 è inserito il seguente:

     “Art. 12 bis. (Funghi conservati).

     1. Per quanto attiene la denominazione di “funghi secchi“, il confezionamento, il trattamento e l’etichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli articoli, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.p.r. 376/1995.”.

 

     Art. 12. (Integrazione dell’articolo 13 della l.r. 12/2003).

     1. All’articolo 13 (Norma finanziaria) della l.r. 12/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “2 bis. Il riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dall’Assessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati.”.

 

     Art. 13. (Integrazione della l.r. 12/2003).

     1. Alla l.r. 12/2003 è allegata la seguente tabella “A” relativa ai programmi dei corsi di cui all’articolo 3 della presente legge:

     TABELLA “A”

     1) Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l’ammissione all’esame per il rilascio dell’attestato d’idoneità all’identificazione delle specie fungine:

     a) Biologia dei funghi;

     b) Cenni d’ecologia;

     c) Le intossicazioni da funghi;

     d) I principali funghi velenosi;

     e) I funghi nell’alimentazione;

     f) Modi per una corretta raccolta;

     g) Cenni di morfologia;

     h) Cenni di sistematica e approccio alla determinazione evidente;

     i) Legislazione.

     2) Programma del corso di aggiornamento quinquennale:

     a) Aspetti medico – tossicologici;

     b) Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica dei funghi epigei spontanei;

     c) Normativa nazionale e regionale;

     d) Diagnosi micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici;

     e) Aggiornamento su specie di funghi commestibili.

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.