§ V.5.37 – L.R. 24 luglio 1997, n. 19.
Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:24/07/1997
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Classificazione delle aree naturali protette).
Art. 3.  (Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette).
Art. 4.  (Norme quadro).
Art. 5.  (Individuazione delle aree naturali protette).
Art. 6.  (Istituzione delle aree naturali protette).
Art. 7.  (Iniziativa popolare).
Art. 8 . (Misure di salvaguardia).
Art. 9.  (Gestione delle aree naturali protette).
Art. 10.  (Il Presidente).
Art. 11.  (Il Consiglio direttivo).
Art. 12.  (La Giunta esecutiva).
Art. 13.  (Il Collegio dei revisori).
Art. 14.  (La Comunità del parco).
Art. 15.  (Il Direttore del Parco).
Art. 16.  (Il personale dell'ente Parco).
Art. 17.  (Il Segretario).
Art. 18.  (Bilanci e gestione finanziaria).
Art. 19.  (Controllo sugli atti - Commissariamento e scioglimento degli organi).
Art. 20.  (Piano per il Parco).
Art. 21.  (Piano pluriennale economico - sociale).
Art. 22.  (Il Regolamento).
Art. 23.  (Ufficio parchi e riserve naturali - Vigilanza).
Art. 24.  (Sorveglianza).
Art. 25.  (Sanzioni).
Art. 26.  (Aree contigue).
Art. 27.  (Parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice).
Art. 28.  (Norma finanziaria).
Art. 29.  (Abrogazioni).


§ V.5.37 – L.R. 24 luglio 1997, n. 19.

Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.

(B.U. 30 luglio 1997, n. 84).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definisce con la presente legge le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della regione.

     2. Nelle aree naturali protette così come definite all'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione Puglia salvaguardia e valorizza le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali nonché le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari.

 

     Art. 2. (Classificazione delle aree naturali protette).

     1. I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

     a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

     b) riserve naturali regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie

naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

     Le riserve naturali possono essere:

     1) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;

     2) orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di equilibri naturali degradati;

     c) parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o dell'ente locale;

     d) monumenti naturali, per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale;

     e) biotopi: porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.

     [2. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette di cui all'art. 3, può proporre al Consiglio regionale ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali e in particolare alla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, dal protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, nonché delle direttive comunitarie n. 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43 del Consiglio del 21 maggio 1992.] [1]

 

     Art. 3. (Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette). [2]

     [1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, avente funzioni consultive e di supporto alla politica regionale delle aree protette.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente ed è composto da:

     a) l'Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;

     b) il Dirigente dell'Ufficio parchi e riserve naturali;

     c) un botanico, designato dal Rettore dell'Università di Lecce, uno zoologo e un geologo, designati dal Rettore dell'Università di Bari;

     d) un esperto in gestione forestale e uno in agronomia designati dal Rettore dell'Università di Bari;

     e) un esperto in pianificazione territoriale designato dal Rettore del Politecnico di Bari;

     f) un esperto in analisi economica nominato dal Rettore del Politecnico di Bari;

     g) un veterinario, con specifica competenza in campo etologico, scelto tra i docenti della Facoltà di veterinaria dell'Università di Bari, nominato dal Rettore;

     h) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste nazionali riconosciute dal Ministero dell'ambiente, scelti unitariamente dalle stesse;

     i) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     j) un dirigente dell'Assessorato regionale all'agricoltura;

     k) il Dirigente del Settore pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale all'urbanistica;

     l) il Dirigente dell'Ispettorato regionale delle foreste.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale all'ambiente di settima qualifica funzionale.

     4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente e dura in carica cinque anni.

     5. Il Comitato tecnico-scientifico nomina tra i suoi componenti il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

     6. Compiti del Comitato tecnico-scientifico regionale sono:

     a) esprimere parere obbligatorio sul piano del Parco di cui all'art. 20;

     b) formulare proposte e indirizzi relativi alla istituzione e gestione delle aree naturali protette nonché alla salvaguardia di ecosistemi residui e di singoli biotopi non oggetto di alcuna forma di tutela e di protezione ambientale;

     c) fornire consulenza tecnico-scientifica agli enti gestori di aree protette;

     d) proporre ricerche scientifiche e attività sperimentali per una corretta gestione delle aree naturali protette;

     e) esprimere parere obbligatorio sulle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate per l'inclusione o le esclusioni di parti del proprio territorio nel programma regionale delle aree protette.

     7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta un'indennità e un rimborso spese nelle misure stabilite dall'art. 19 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».

     8. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette è nominato entro trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di cui al comma due. In caso di mancata designazione di parte dei membri, il Presidente della Giunta può nominare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, i componenti mancanti. Il Comitato può essere convocato anche in assenza di designazione di tutti i componenti, purché i membri designati siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale.

     9. Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di un apposito regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato medesimo.]

 

     Art. 4. (Norme quadro).

     1. La partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si realizza secondo le norme quadro dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     2. La Regione istituisce le aree naturali protette utilizzando soprattutto il demanio e il patrimonio forestale regionale, provinciale, comunale e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la destinazione dell'area.

     3. La gestione dei servizi dell'area protetta potrà essere affidata anche a soggetti privati a norma dell'art. 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     4. Nelle aree naturali protette regionali individuate ai sensi della presente legge è vietata l'attività venatoria salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente di gestione. Gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici devono essere effettuati in conformità ai regolamenti delle aree protette, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e secondo le direttive emanate dalla Regione Puglia, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone residenti nei comuni dell'area protetta, preventivamente autorizzati.

     5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali nonché quant'altro disposto dall'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE E ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

 

     Art. 5. (Individuazione delle aree naturali protette).

     1. Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico:

     A - Province di Bari e di Barletta Andria-Trani:

     A1 - Alta Murgia

     A2 - Barsento

     A3 - Foce Ofanto

     A4 - Laghi di Conversano

     A5 - La Gravina di Gravina di Puglia

     A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano

     A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16

     A8 - Lama Belvedere - Territorio di Monopoli

     A8-bis – Lama Santa Croce – Territorio di Bisceglie

     B - Provincia di Taranto:

     B1 - Gravine dell'Arco jonico

     B2 - Bosco delle Pianelle

     B3 - Lago Salinella

     B4 - Palude la Vela

     B4 bis - Mar Piccolo

     B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco

     B6 - Foce del Chidro

     B7 - Salina e dune di Torre Colimena

     B8 - Pinete dell'Arco jonico

     B9 - Palude del Conte e duna costiera

     B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina

     B11 - Zona collina e boschi di Massafra

     C - Provincia di Lecce:

     C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume

     C2 - Laghi Alimini

     C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo

     C4 - Bosco di Tricase

     C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca;

     C6 - Palude del Capitano;

     C7 - Palude del Conte e duna costiera.

     C8 - Bacini di Ugento

     D - Provincia di Brindisi:

     D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci

     D2 - Bosco di Cerano

     D3 - Salina di Punta della Contessa

     D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

     D5 - Gravine dell'arco jonico

     E - Provincia di Foggia:

     E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli

     E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale

     E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale

     E4 - Bosco Incoronata

     E4 bis – Fiume Fortore [3].

     [2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni dal Consiglio regionale, previa deliberazione di Giunta regionale e previo parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti interessati e da organismi scientifici e associazioni.] [4]

 

     Art. 6. (Istituzione delle aree naturali protette).[5]

     1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità dei principi generali enunciati nella presente legge.

     2. Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini dell’individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 394/1991. Le Conferenze dei servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione. Alla Conferenza dei servizi relativa alla proposta d’istituzione di area naturale protetta sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.

     3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d’istituzione delle aree naturali protette di cui all’articolo. 5.

     4. Il disegno di legge deve riportare:

     a) la descrizione sommaria dei luoghi;

     b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli dell’Istituto geografico militare (IGM) in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;

     c) le norme provvisorie di salvaguardia;

     d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il Parco nonché i principi del regolamento del Parco;

     e) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 2;

     f) l’ente gestore dell’area naturale protetta;

     g) il regime vincolistico e autorizzativo;

     h) le sanzioni;

     i) le forme di vigilanza e sorveglianza;

     j) gli indennizzi, se previsti;

     k) le norme finanziarie.

     5. Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali interessati.

     6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5, il disegno di legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione della legge istitutiva delle aree naturali protette [6].

 

     Art. 7. (Iniziativa popolare).

     1. All'istituzione dell'area naturale protetta si può procedere anche mediante proposte di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Regione Puglia e della legge regionale 16 aprile 1973, n. 9.

     2. La proposta di legge di iniziativa popolare dovrà contenere quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della presente legge.

     3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 16 aprile 1973, n. 9.

 

     Art. 8. (Misure di salvaguardia). [7]

     1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del disegno di legge di cui all’articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 394/1991. In particolare, è vietato [8]:

     a) aprire nuove cave;

     b) esercitare l’attività venatoria;

     c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

     d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

     2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all’adozione del Piano del Parco di cui all’articolo 20.

     3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all’articolo 7 della l. 394/1991.

     4. In applicazione dell’articolo 7 della l. 394/1991, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un’area protetta una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse totali attribuitele da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale.

 

TITOLO III

GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

 

     Art. 9. (Gestione delle aree naturali protette).

     1. La gestione della aree naturali protette è affidata, con riferimento alle dimensioni delle aree perimetrate, alle Province, alle Comunità montane, alla città metropolitana e agli enti locali, che la svolgono, di norma, tramite la costituzione di enti di diritto pubblico, a prevalente partecipazione provinciale, della Comunità montana, della città metropolitana e dell'ente locale, istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato e dall'Unione europea.

     2. Gli enti di cui al comma 1, in base alla omogeneità, continuità e rilevanza del territorio interessato, possono assumere in gestione più aree naturali protette.

     3. Sono organi dell'ente:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio direttivo;

     c) la Giunta esecutiva;

     d) il Collegio dei revisori dei conti;

     e) la Comunità del parco.

     4. In relazione alla peculiarità delle aree interessate, ciascun ente di gestione definisce, con apposito Statuto, sulla base dello schema tipo di cui al comma 5, l'organizzazione amministrativa, indicando i poteri del Presidente, del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva, del Collegio dei revisori dei conti, la nomina e i compiti del Direttore e del Segretario, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della Comunità del parco.

     5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema tipo dello Statuto degli enti gestori di aree protette ed emana direttive in merito.

     6. L'ente gestore provvede all'approvazione dello Statuto entro novanta giorni dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà in via sostitutiva ai sensi dell'art. 19.

     7. Lo Statuto è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

     Art. 10. (Il Presidente).

     1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la legale rappresentanza dell'ente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

     2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, consigliere regionale, assessore o consigliere provinciale, di presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

     3. Lo Statuto definisce i compiti del Presidente.

 

     Art. 11. (Il Consiglio direttivo).

     1. Il Consiglio direttivo è composto da:

     a) il Presidente;

     b) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti della Comunità del parco, con voto limitato a uno;

     c) un rappresentante della città metropolitana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;

     d) un rappresentante della Comunità montana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;

     e) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata competenza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;

     f) due rappresentanti del Consiglio provinciale competente per territorio;

     g) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     h) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.

     2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'ente ed elegge nel suo seno il vice Presidente.

     3. Le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta dell'ente cui è affidata la gestione delle aree naturali protette; in caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti alle nomine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

     4. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

     5. Il Consiglio direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i componenti non possono essere riconfermati. Analoga procedura si applica in caso di dimissioni di singoli componenti.

     6. I rappresentanti degli enti territoriali e locali non possono ricoprire alcun incarico amministrativo.

     7. I membri del Consiglio direttivo nominati in rappresentanza degli enti territoriali e locali devono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli enti medesimi e che abbiano specifiche competenze in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

     8. Lo Statuto definisce i compiti del Consiglio direttivo.

 

     Art. 12. (La Giunta esecutiva).

     1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'ente Parco.

     2. Alla Giunta esecutiva partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'ente Parco.

     3. Lo Statuto definisce i compiti della Giunta esecutiva.

 

     Art. 13. (Il Collegio dei revisori).

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti, con le modalità previste dallo Statuto.

     2. I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

     3. Non possono essere designati Revisori dei conti i componenti del Consiglio o della Giunta esecutiva.

     4. Lo Statuto dell'ente gestore dell'area protetta stabilisce le indennità per i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 14. (La Comunità del parco).

     1. Lo Statuto dell'ente, comprendenti territori di più comuni, deve prevedere la costituzione della Comunità del parco, composta dal Presidente della Provincia, dal Sindaco della città metropolitana, ove presente, dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Comunità montana, ove presente.

     2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'ente gestore. Il suo parere è obbligatorio su:

     a) regolamento del Parco di cui all'art. 22;

     b) piano del Parco di cui all'art. 20;

     c) bilancio e conto consuntivo;

     d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

     3. La Comunità elabora e approva, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione.

     4. La Comunità adotta il proprio regolamento.

 

     Art. 15. (Il Direttore del Parco).

     1. Il Direttore dell'ente Parco è nominato con decreto dell'Assessore all'ambiente, previa apposita delega del Presidente della Giunta regionale, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato, per non più di cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di aree protette, istituito e disciplinato con deliberazione di Giunta regionale. In sede di prima applicazione possono essere nominati, per non oltre due anni, soggetti anche non iscritti nell'elenco, in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di direzione tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza almeno quinquennale anche non continuativa.

     2. L'incarico di Direttore è rinnovabile nonché revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato.

     3. La funzione di Direttore è regolamentata dallo Statuto dell'ente di gestione delle aree protette in base agli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 16. (Il personale dell'ente Parco).

     1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui all'art. 9 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici.

     2. Ai Dirigenti dei Servizi tecnici e contabili nonché al Segretario di cui all'art. 17, si applicano le norme di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. L'ordinamento e la pianta organica del personale dell'ente di gestione vengono disciplinati con provvedimenti del medesimo ente soggetti alla vigilanza del Comitato regionale di controllo. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

     4. L'organizzazione della struttura degli enti di gestione delle aree protette è demandata al Consiglio direttivo, che può articolare il personale in base alle esigenze di funzionamento.

     5. Al personale delle aree protette si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli enti locali.

 

     Art. 17. (Il Segretario).

     1. Il Segretario dell'ente è nominato, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, tra il personale dell'ente, laureato in materie giuridico- amministrative e/o contabili.

     2. Il Segretario sovrintende all'attività amministrativa e contabile dell'ente. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

 

     Art. 18. (Bilanci e gestione finanziaria).

     1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali degli enti di gestione delle aree protette si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

     2. I documenti contabili di cui al comma 1 sono approvati dai Consigli direttivi degli enti di gestione e le relative deliberazioni sono sottoposte all'organo di controllo che ne valuta la legittimità nei termini di cui all'art. 46, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e relativi assestamenti e variazioni, è subordinata alla verifica di compatibilità con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale.

     4. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

     Art. 19. (Controllo sugli atti - Commissariamento e scioglimento degli organi).

     1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti cui è affidata la gestione delle aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano e locale è esercitato ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».

     2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su segnalazione dell'organo di controllo, qualora riscontri gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, allo scioglimento degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale.

     3. Con il decreto di scioglimento, il Presidente della Giunta nomina, contestualmente, un commissario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente di gestione.

 

TITOLO IV

GESTIONE TERRITORIALE

 

     Art. 20. (Piano per il Parco).

     1. Strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali protette sono il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 21.

     2. I contenuti del piano per il Parco sono analoghi a quelli previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione.

     4. Successivamente all'adozione, il piano viene depositato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il Bollettino ufficiale della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte.

     5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato dall'ente di gestione della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, lo invia alle Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano con il relativo parere al Consiglio regionale.

     6. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

     7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio.

     8. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo.

     9. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso la nomina di commissari ad acta.

 

     Art. 21. (Piano pluriennale economico - sociale).

     1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento di cui all'art. 22, la Comunità del parco promuove iniziative, coordinate con quelle degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, con contenuti analoghi a quelli dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     2. Il piano ha durata quadriennale ed è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo dell'ente di gestione ed è approvato, sentiti gli enti locali, dal Consiglio regionale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura della sua formazione.

     3. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

     4. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite da erogazioni o contributi privati o pubblici, a qualsiasi titolo concessi, da diritti e canoni di utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, dai proventi delle sanzioni di cui all'art. 25.

 

     Art. 22. (Il Regolamento).

     1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco ed è adottato dall'ente di gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione del medesimo.

     2. Il regolamento è approvato, previo parere della Comunità del parco, dal Consiglio regionale.

     3. I contenuti del regolamento sono analoghi a quelli previsti dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 23. (Ufficio parchi e riserve naturali - Vigilanza).

     1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge vengono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali dell'Assessorato regionale all'ambiente. Sono compiti dell'Ufficio:

     a) la vigilanza sugli enti di gestione;

     b) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione;

     c) l'individuazione delle aree da destinare a protezione, anche sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della presente legge;

     d) l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette;

     e) la promozione regionale di iniziative di informazione, di formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d'obbligo, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico della regione;

     f) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali;

     g) la promozione di attività produttive compatibili con l'ambiente naturale;

     h) la predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

 

     Art. 24. (Sorveglianza).

     1. L'ente di gestione dell'area protetta regionale esercita le funzioni di sorveglianza sulle aree protette affidategli in gestione, con proprio personale; può, altresì, stipulare, a tal fine, specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato.

     2. Alla sorveglianza concorrono, altresì, gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, le guardie di caccia e pesca e le guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i soggetti di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e i nuclei di vigilanza territoriale delle Province.

 

     Art. 25. (Sanzioni).

     1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, comporta la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali.

     2. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di lire 4 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.

     3. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

     4. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni a un massimo di lire 30 milioni.

     5. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

     6. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti di cui all'art. 8, comma 2, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 2 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nei bilanci dei rispettivi enti di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli enti stessi.

 

          Art. 26. (Aree contigue).

     1. In sede di predisposizione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e del piano pluriennale economico-sociale di cui all'art. 21, la Regione, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabilisce eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria nei limiti stabiliti dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 21, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. (Parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice). [9]

     1. Vengono confermati parchi naturali regionali di cui all’articolo 2, lettera a), il parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché il parco naturale in località Lama Balice del comune di Bari, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1992, n. 352.

 

     Art. 28. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in lire 3 miliardi 500 milioni, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, in termini di competenza e di cassa:

 

Variazione in aumento

Cap. 0581010 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia"

(l.r. n.     del      ), L. 3.500.000.000

 

Variazione in diminuzione

Cap. 1110070 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", L. 3.500.000.000

 

     Art. 29. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le leggi regionali 7 giugno 1975, n. 50 e 21 marzo 1977, n. 8, nonché tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

     2. Sono altresì revocate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 672 del 25 novembre 1987 e n. 881 del 27 luglio 1988 "Programmi di finanziamento per la realizzazione di parchi naturali attrezzati".

 

 

ALLEGATO [10]

PROGRAMMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

ELENCO GENERALE PER PROVINCIA E SCHEDE IDENTIFICATIVE

 

     (Omissis)


[1] Comma abrogato dall’art. 22 della L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2001, n. 16, dall’art. 46 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7, dall’art. 22 della L.R. 2 dicembre 2005, n. 17, dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2009, n. 22, dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2019, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 15 giugno 2023, n. 16.

[4] Comma abrogato dall’art. 22 della L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

[5] Articolo modificato dall’art. 22 della L.R. 2 dicembre 2005, n. 17 e così sostituito dall’art. 30 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 30 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[8] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 1 giugno 2004, n. 9.

[10] Modificato dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2009, n. 22, dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2019, n. 49 e dall'art. 2 della L.R. 15 giugno 2023, n. 16.