Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 02/07/2008 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (DISPOSIZIONI PER I CONSORZI) |
Art. 2. (PROROGA TERMINI) |
Art. 3. (MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2006, N. 8) |
Art. 4. (INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2006, N. 22) |
Art. 5. (MODIFICAZIONI ALL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2001, N. 32) |
Art. 6. (MODIFICA ALL’ ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1999, N. 18) |
Art. 7. (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 3 SEPTIES DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, N.26) |
Art. 8. (IMMODIFICABILITÀ QUOTE DI SPETTANZA DEL PREZZO DEI FARMACI) |
Art. 9. (MODIFICA AL COMMA 48 DELL’ARTICOLO 3 DELLA L.R. 40/2007) |
Art. 10. (MODIFICA ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 1) |
Art. 11. (IRCCS PUBBLICI – PERSONALE DI RICERCA) |
Art. 12. (MODIFICA AL COMMA 40 DELL’ARTICOLO3 DELLA L.R. 40/2007) |
Art. 13. (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 49 DELLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2000, N. 13) |
Art. 14. (REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE) |
Art. 15. (APPROPRIATEZZA RICOVERI OSPEDALIERI) |
Art. 16. (MODIFICA ALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, N. 26) |
Art. 17. (PROROGA FUNZIONI DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E SANITARI) |
Art. 18. (PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA) |
Art. 19. (MODIFICA AL COMMA 26 DELL’ARTICOLO 3 DELLA L.R. 40/2007) |
Art. 20. (AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – CONCORSI) |
§ IV.1.109 - L.R. 2 luglio 2008, n. 19.
Disposizioni regionali urgenti.
(B.U. 7 luglio 2008, n. 107 Straord.)
TITOLO I
Disposizioni in materia di agricoltura e industria
Art. 1. (DISPOSIZIONI PER I CONSORZI)
1. Il secondo comma dell’articolo 9 del
“2. E’ data facoltà ai consorzi di bonifica di chiedere alla Regione Puglia di provvedere al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici degli stati di avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali e interessi legali e moratori e a favore di tutti gli aventi titolo dei crediti maturati sul fondo a disposizione dell’amministrazione secondo le destinazioni elencate all’articolo 152 del
2. E’ data facoltà ai consorzi per lo sviluppo industriale di richiedere alla Regione Puglia di provvedere alla liquidazione e al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici e agli aventi titolo degli stati di avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali, degli interessi legali e moratori relativi ai fondi stanziati, nonché di ogni altra somma dovuta anche a titolo di imposta, per l’esecuzione di opere pubbliche finanziate dalla Regione ed eseguite dai consorzi medesimi.
[1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi, rimangono sospesi fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che prevede nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino dei consorzi di bonifica.]
Art. 3. (MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2006, N. 8)
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della
“c) al pagamento del corrispettivo sia all’Acquedotto pugliese (AQP) per la fornitura dell’acqua sia all’Ente nazionale elettricità (ENEL) per la fornitura dell’energia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per l’approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi;”.
Art. 4. (INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2006, N. 22)
1. All’articolo 19 (Indennizzi agli allevatori per i danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue) della
“4 bis Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi unicamente al fine di compensare i danni e le spese verificatisi a decorrere dal 18 dicembre 2004 e le relative liquidazioni a favore dei beneficiari avvengono entro un anno dall’avvenuta notifica del regime di aiuto alla Commissione UE.”.
Art. 5. (MODIFICAZIONI ALL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2001, N. 32)
1. Il comma 6 bis dell’articolo 16 (Interventi per il settore zootecnico) della
“6 bis Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione Puglia attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse dei capi di bovini, bufalini, ovi-caprini, equini e suini deceduti nelle aziende zootecniche.”.
Art. 6. (MODIFICA ALL’ ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1999, N. 18)
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA SALUTE
Art. 7. (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 3 SEPTIES DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, N.26)
1. Il comma 3 septies dell’articolo 8 della
Art. 8. (IMMODIFICABILITÀ QUOTE DI SPETTANZA DEL PREZZO DEI FARMACI) [3]
1. Al di fuori degli accordi tra servizio sanitario regionale e sistema produttivo e distributivo dei farmaci non è consentito modificare, ancorchè mediante intesa tra le parti, le quote di spettanza, previste per legge, alle componenti aziende, grossisti e farmacisti per l’erogazione dei farmaci di fascia “a”, trattandosi di potere non rientrante nella disponibilità delle parti, rientrante nei divieti e sanzioni disposti dagli articoli 170, come modificato dall’articolo 16 del
Art. 9. (MODIFICA AL COMMA 48 DELL’ARTICOLO 3 DELLA
1. Al primo periodo del comma 48 dell’articolo 3 della
Art. 10. (MODIFICA ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 1)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 (Disposizioni per i mandati di pagamento) della
“1. I direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS) emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. E’ possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizi caratterizzati da prevalente impegno di personale. E’ data priorità alle imprese che prestano servizi e ditte artigianali che hanno rapporti in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA”.
Art. 11. (IRCCS PUBBLICI – PERSONALE DI RICERCA)
1. Al personale dell’area dirigenziale e del comparto impiegato in attività di ricerca in servizio presso gli IRCCS pubblici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa….. si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 25 (Personale ARPA) della
2. Il quarto periodo del comma 40 dell’articolo 3 della
Art. 12. (MODIFICA AL COMMA 40 DELL’ARTICOLO3 DELLA
1. Al comma 40 dell’articolo 3 della
a) al sesto periodo la parola: “assunto” è soppressa.
b) all’ottavo periodo le parole: “alle assunzioni a” sono sostituite dalla seguente: “al”.
Art. 13. (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 49 DELLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2000, N. 13)
1. Il comma 3 dell’articolo 49 della
Art. 14. (REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE) [4]
1. Nella Regione Puglia per i comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti il numero delle autorizzazioni per le istituzioni di farmacie col criterio demografico è ricalcolato in modo che ci sia una farmacia ogni 3.500 abitanti.
2. La popolazione eccedente rispetto al parametro di cui al comma 1 è computata ai fini dell’apertura di una farmacia qualora sia pari almeno al 50 per cento del parametro stesso.
3. La prima revisione della pianta organica secondo i nuovi criteri deve essere effettuata dalle ASL, acquisito il parere dei comuni e degli ordini dei farmacisti competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, l’Assessore alle politiche delle salute provvede, nei trenta giorni successivi, a nominare un commissario ad acta, per ogni azienda USL inadempiente, incaricato di effettuare la revisione della pianta organica, avvalendosi degli uffici della stessa e degli uffici preposti dei comuni interessati, e di sottoporla per l’approvazione definitiva alla Giunta regionale.
Art. 15. (APPROPRIATEZZA RICOVERI OSPEDALIERI)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2008 la valutazione della soglia di appropriatezza dei Diagnostic Related Groups (DRGs) deve essere effettuata sulla base della procedura definita “modello di analisi della appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri per elenchi di procedure” (MAAP) approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 27 maggio 2008, n.834.
2. I valori soglia dei singoli DRGs e l’elenco dei DRGs a rischio di inappropriatezza organizzativa sono determinati e modificati con provvedimento di Giunta regionale.
Art. 16. (MODIFICA ALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, N. 26)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della
“2 bis. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa (fisiokinesiterapia) sono remunerate nel limite del tetto di spesa assegnato a ciascuna struttura in applicazione del documento di indirizzo economico e funzionale (DIEF) approvato annualmente dalla Giunta regionale.
2 ter. Nessuna remunerazione è dovuta per le prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa (fisiokinesiterapia) eccedenti il tetto di spesa di cui al comma 2 bis.”.
Art. 17. (PROROGA FUNZIONI DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E SANITARI) [5]
1. I direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e i direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS che abbiano raggiunto il limite di età previsto rispettivamente dall’articolo 3, comma 7, del
Art. 18. (PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA)
1. Le prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, che non recano l’indicazione del ciclo, sono prescrivibili sulla medesima ricetta con il limite massimo di numero otto prestazioni, anche dello stesso tipo, intendendosi per “prestazione” la singola seduta terapeutica.
Art. 19. (MODIFICA AL COMMA 26 DELL’ARTICOLO 3 DELLA
1. Al comma 26 dell’articolo 3 della
Art. 20. (AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – CONCORSI)
1. L’Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui alla
2. Nell’ambito dei bandi di cui al comma 1 deve avere adeguata valutazione l’esperienza professionale eventualmente maturata con gli EDISU della Puglia.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Comma abrogato dall'art. 40 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 295, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 295, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 295, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.