Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 trasporti |
Data: | 02/03/2004 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), le parole: “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle [...] |
Art. 2. 1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 18/2002 le parole: “entro la fine del periodo transitorio disposto dall’articolo 34” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2004”. |
Art. 3. 1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 18/2002 le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 [...] |
Art. 4. 1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 la parola: “concedente” è sostituita dalla seguente: “appaltante”. |
Art. 5. 1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 le parole: “riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalle seguenti: “riferimento, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico [...] |
Art. 6. 1. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 è aggiunto il seguente: |
Art. 7. 1. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente: |
Art. 8. 1. L’articolo 34 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente: |
Art. 9. 1. L’articolo 35 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente: |
Art. 10. 1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 18/2002 è aggiunto il seguente: |
§ 5.4.26 – L.R. 2 marzo 2004, n. 2.
Disposizioni in materia di trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale).
(B.U. 3 marzo 2004, n. 25).
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della
1. Al comma 4 dell’articolo 16 della
1. Al comma 4 dell’articolo 16 della
1. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 16 della
“4 bis) Per quanto riguarda l’aggiudicazione della gestione delle infrastrutture ferroviarie, così come individuate all’articolo 3, comma 1, lettera n), del
1) economico (max punti 35) per la valutazione, con punteggio nell’ordine:
a) del ribasso sull’importo a base di gara, se previsto a compensazioni di obblighi di servizio o di altri obblighi previsti dal
b) di altri specifici aspetti economico-gestionali che verranno individuati, anche nell’ambito del
2) qualitativo (max punti 65) per la valutazione, con punteggio nell’ordine:
a) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per la progettazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ferroviarie (UNI EN ISO 9001:2000), per la responsabilità sociale (SA 8000:2001), per la gestione ambientale (UNI EN ISO 14000) rilasciate da enti certificatori di rilevanza comunitaria (max punti 25);
b) delle caratteristiche qualitative dei servizi previsti dall’articolo 20 del
1. Il comma 4 dell’articolo 21 della
“4. Per i servizi ferroviari, in applicazione della
1. L’articolo 34 della
“Art. 34. (Avvio delle procedure concorsuali).
1. La Regione e gli enti locali competenti, entro il 30 settembre 2004, hanno l’obbligo di attivare e concludere le procedure di gara di cui all’articolo 16, affinché i servizi di TPRL - esclusi i servizi ferroviari – vengano affidati con contratto di servizio pubblico di cui all’articolo 19.
2. Le procedure concorsuali inerenti i servizi ferroviari esclusi dal comma 1 saranno espletate a far data dal 30 dicembre 2004 avvalendosi, in tal caso, dei nuovi termini fissati dalle vigenti norme nazionali. La Giunta regionale è autorizzata con propri atti a prorogare, anche con più provvedimenti, i termini di attivazione delle procedure di gara di cui all’articolo 16 e nel limite temporale previsto dalle vigenti norme nazionali.
3. Le prime gare espletate ai sensi della presente legge per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono svolte anche in assenza di piano regionale dei trasporti, di piano triennale dei servizi e di piani provinciali di bacino previsti agli articoli 7, 8 e 11. A tal fine i servizi minimi disciplinati dall’articolo 5 sono identificati nei programmi di esercizio oggetto dei contratti “ponte” in essere.
4. L’erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l’ente competente non provveda ad avviare e concludere le procedure concorsuali a seguito di espletamento di gara per l’affidamento dei servizi entro il 30 settembre 2004”.
1. L’articolo 35 della
“Art. 35. (Società regionale trasporto ferroviario).
1. La Regione Puglia, entro il 31 dicembre 2004, promuove la realizzazione di un sistema ferroviario regionale unitario, coordinato e integrato con il sistema ferroviario nazionale e con il sistema del trasporto pubblico locale che garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci e che consenta un equilibrato sviluppo economico e sociale dell’intero territorio regionale.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, la Regione Puglia può partecipare al capitale sociale di una società di capitali di nuova costituzione o di una già esistente e operante nel settore ferroviario, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 13 commi 2 e 3.
3. La società di capitali così come individuata dalla Regione Puglia per lo scopo di cui al comma 1 sarà denominata AREF (Azienda regionale ferroviaria) s.p.a.
4. Lo Statuto sociale è approvato dal competente organo societario nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 e l’oggetto sociale principale della società sarà quello di organizzare e gestire reti infrastrutturali ferroviarie adibite al trasporto passeggeri e merci, servizi di trasporto ferroviari sia di persone che di merci, servizi automobilistici integrativi e sostitutivi strettamente legati all’esercizio ferroviario locale e quant’altro sarà ritenuto opportuno.
5. I soci della società di capitali come individuata al comma 2 possono essere enti locali, aziende o istituti di credito, camere di commercio, industria e artigianato, società di capitali, imprenditori singoli e associati e cooperative di dipendenti. I requisiti, le modalità e l’impegno finanziario per assumere direttamente o indirettamente la qualità di socio saranno definiti da apposita delibera della Giunta regionale.
6. Il capitale sociale dell’AREF in fase di costituzione viene quantificato in euro 5 milioni 200 mila. La Regione e gli enti locali vi partecipano nei limiti previsti al comma 2 dell’articolo 13. Sia per la determinazione della quota di partecipazione della Regione Puglia che per il relativo finanziamento si dovrà provvedere con specifico provvedimento mediante stanziamento in apposito capitolo di spesa a costituirsi.
7. La composizione degli organi sociali è determinata dallo Statuto dell’AREF. La rappresentanza della Regione è designata dalla Giunta regionale.
8. La rappresentanza della Regione Puglia negli organi statutari dell’AREF relaziona annualmente alla stessa sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonché sull’andamento di gestione economico-finanziaria.
9. La Regione è rappresentata nell’Assemblea dell’AREF dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all’Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.”.
1. Dopo l’articolo 38 della
“Art. 38 bis. (Norme transitorie).
1. Gli atti assunti in forza delle precedenti previsioni normative dalla presente legge modificate, integrate o abrogate mantengono la loro validità ed efficacia.”.