Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 15/05/2006 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2004, n.15). |
Art. 2. (Integrazione dell’articolo 2 della l.r. 15/2004). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2004). |
Art. 4. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 15/2004). |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 15/2004). |
Art. 6. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 15/2004). |
Art. 7. (Abrogazione del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 15/2004). |
Art. 8. (Modifica alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 15/2004). |
Art. 9. (Modifica alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 15/2004). |
Art. 10. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 15/2004). |
Art. 11. (Modifica all’articolo 29 della l.r. 15/2004). |
Art. 12. (Modifica all’articolo 33 della l.r. 15/2004). |
Art. 13. (Modifica all’articolo 45 della l.r. 15/2004). |
Art. 14. (Modifica al comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 15/2004). |
Art. 15. (Abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 45 della l.r. 15/2004). |
Art. 16. (Personale). |
Art. 17. (Commissari IPAB). |
Art. 18. (Modifica all’articolo 46 della l.r. 15/2004). |
§ III.2.40 – L.R. 15 maggio 2006, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 “Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”.
(B.U. 19 maggio 2006, n. 61).
Art. 1. (Modifica al comma 3 dell’articolo 2 della
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. Ai fini della trasformazione, gli organi statutari delle istituzioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge, propongono, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e il nuovo Statuto per l’approvazione regionale.”.
Art. 2. (Integrazione dell’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
“4 bis. La Giunta regionale procederà comunque alla nomina di un Commissario straordinario per quelle istituzioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 che, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto al comma 3 dell’articolo 2 non abbiano proposto alcuna istanza di trasformazione. Il Commissario straordinario nominato così come previsto dal presente comma provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 2 entro ulteriori sessanta giorni dalla data di insediamento.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle richieste, decorso il quale s’intendono acquisiti favorevolmente.”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 4 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
“a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale negli ultimi dieci anni;”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 6. (Modifica all’articolo 13 della
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“2. La dichiarazione d’estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone l’assegnazione del personale dipendente e l’attribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, dell’eventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di istituzione avente finalità analoga ovvero di azienda pubblica dei servizi alle persone del rispettivo ambito territoriale, come definito dalla
Art. 7. (Abrogazione del comma 4 dell’articolo 13 della
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della
Art. 8. (Modifica alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della
“c) la composizione e le attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la nomina del Presidente da parte della Giunta regionale.”.
Art. 9. (Modifica alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della
“d) le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di direzione, la durata del mandato;”.
Art. 10. (Modifica all’articolo 19 della
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della
“1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda.”.
Art. 11. (Modifica all’articolo 29 della
1. Il comma 3 dell’articolo 29 della
“3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei componenti il Collegio il cui Presidente è nominato dalla Giunta regionale.”.
Art. 12. (Modifica all’articolo 33 della
1. Il comma 2 dell’articolo 33 della
Art. 13. (Modifica all’articolo 45 della
1. Il comma 1 dell’articolo 45 della
“1. Sino all’adozione del provvedimento di trasformazione di cui all’articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB in quanto e se compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all’adozione del provvedimento di trasformazione di cui all’articolo 2 della
3. Il parere del Consiglio comunale interpellato di cui al comma 2 deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta. I procedimenti amministrativi relativi all’autorizzazione di cui al comma 2 sono conclusi con atto dirigenziale del Settore sistema integrato dei servizi sociali entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.
Art. 14. (Modifica al comma 2 dell’articolo 45 della
1. Il comma 2 dell’articolo 45 della
“2. Per le istituzioni amministrate in gestione commissariale, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal Commissario straordinario e la gestione commissariale è prorogata per il tempo necessario a portare a compimento la fase di trasformazione e comunque non oltre i termini di cui all’articolo 2, comma 3.”.
2. Gli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 45 della
Art. 15. (Abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 45 della
1. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 45 della
Art. 16. (Personale).
1. Il personale di ruolo o a tempo indeterminato delle IPAB di cui all’articolo 13 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente al personale dipendente delle IPAB, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della
a) mancato svolgimento di qualsiasi attività compresa tra quelle previste dagli statuti e dalle tavole di fondazione negli ultimi dodici mesi;
b) mancata corresponsione degli oneri stipendiali negli ultimi dodici mesi;
c) sussistenza di un’accertata situazione debitoria, il cui ammontare risulti superiore a euro 200 mila.
3. Le IPAB di cui all’articolo 13 della
4. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale ai servizi sociali, dispone l’assegnazione del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti disposizioni [2].
5. La Giunta regionale con il provvedimento di assegnazione di cui al comma 4, se necessario, effettua l’equiparazione della qualifica effettivamente posseduta dal personale con la qualifica prevista per il posto in organico.
6. Il personale di cui al comma 3 che non trova collocazione nelle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone o nelle AUSL, nelle more dell’attuazione della riforma prevista dalla presente legge, è posto, previa intesa, in comando presso il Comune sede legale dell’istituzione.
7. A far data dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’estinzione della graduatoria di mobilità di cui al comma 4, è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché dell’affidamento esternalizzato dei servizi per tutte le IPAB. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale di cui al comma 8, le IPAB che abbiano la necessità di modificare, prorogare un contratto di esternalizzazione in essere, ovvero di stipulare un nuovo contratto per l’esternalizzazione di servizi già oggetto di affidamento a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, formulano apposita istanza motivata da indirizzare all’Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB per la concessione di autorizzazione in deroga [3].
7 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, può autorizzare in deroga l’esternalizzazione di servizi solo in presenza di gravi e documentati rischi per la qualità e la continuità assistenziale degli utenti delle strutture interessate e, comunque, la deroga può essere concessa per affidamenti di servizi la cui durata non può andare oltre il 31 dicembre 2006 [4].
8. Le previsioni di cui al presente articolo saranno disciplinate e contemplate nel relativo regolamento di attuazione.
Art. 17. (Commissari IPAB).
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a confermare i Commissari straordinari in carica o a nominare i nuovi Commissari straordinari presso le IPAB già in gestione commissariale.
Art. 18. (Modifica all’articolo 46 della
1. L’articolo 46 della
“Art. 46 (Abrogazioni).
1. I commi 1 e 3 dell’articolo 17 della
2. Salvo il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 45 sono abrogate:
a) la
b) la
c) la
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Comma così sostituito dall’art. 25 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 25 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 25 della
[4] Comma inserito dall’art. 25 della