Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 04/08/2005 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. I dipendenti regionali che hanno sottoscritto con la Regione la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio [...] |
Art. 2. 1. Nelle more dell’applicazione delle disposizioni normative di cui all’articolo 59 della l.r. |
§ II.1.55 – L.R. 4 agosto 2005, n. 7.
Norme in materia di esodo incentivato.
(B.U. 4 agosto 2005, n. 98 – Suppl. n. 1).
1. I dipendenti regionali che hanno sottoscritto con la Regione la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 28 della
2. L’istanza di cui al comma 1, diretta al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dell’Assessorato alla trasparenza e alla cittadinanza attiva – Settore Personale, va presentata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta Regionale, entro il 31 agosto 2005, esaminate le richieste, può accogliere l’istanza in relazione alle esigenze di servizio, fissando unilateralmente la nuova data della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che deve aver comunque termine non oltre la data del 1° ottobre 2006, previa specifica sessione di concertazione con le Organizzazioni sindacali di categoria.
3. I dipendenti regionali di cui al comma 1, in servizio presso le strutture del Consiglio, devono presentare, invece, istanza, con le stesse modalità e termini per il personale in servizio presso le strutture della Giunta, esclusivamente all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per il tramite del Segretario generale, che, ai sensi dell’autonomia organizzativa, funzionale e contabile di cui all’articolo 23 dello Statuto della Regione, negli stessi termini assegnati alla Giunta, decide sulle stesse. La decisione assunta è trasmessa all’Assessorato alla trasparenza e alla cittadinanza attiva per gli ulteriori eventuali adempimenti.
4. L’istanza di cui al comma 1 non può essere presentata dai dipendenti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il termine del 1° ottobre 2006.
5. In caso di mancato accoglimento da parte della Giunta entro il termine indicato al comma 2, l’istanza s’intende respinta e, in tal caso, il dipendente istante cessa dal servizio alla data indicata nella risoluzione consensuale già sottoscritta.
6. A modifica dei meccanismi di calcolo previsti dagli articoli 62 e 63 della
1. Nelle more dell’applicazione delle disposizioni normative di cui all’articolo 59 della l.r. 2 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 suppl. del 4-8-2005 3 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 suppl. del 4-8-2005 1/2004 e al fine di evitare grave pregiudizio nella continuità dell’azione amministrativa, a far data dal 1° settembre 2005 la Giunta regionale può affidare temporaneamente incarichi di direzione di uffici al personale inquadrato nella categoria più elevata dell’ordinamento professionale contenuto nel Contratto collettivo nazionale di comparto applicato, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 4 del
2. L’articolo 19, comma 3, della
3. L’articolo 29 della
4. Il limite massimo del trattenimento in servizio per i dipendenti regionali, ivi compresi quelli di qualifica dirigenziale, resta fissato, in ogni caso, al compimento del sessantasettesimo anno di età.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della