§ V.4.17 – L.R. 3 aprile 1995, n. 14.
Modalità di attuazione della legge 15 Gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:03/04/1995
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Servizio di taxi e di noleggio con conducente).
Art. 2.  (Commissione consultiva regionale).
Art. 3.  (Competenze comunali).
Art. 4.  (Commissione comunale).
Art. 5.  (Criteri per la redazione del regolamento comunale).
Art. 6.  (Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea).
Art. 7.  (Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio).
Art. 8.  (Esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente).
Art. 9.  (Materie per l'esame di idoneità al servizio).
Art. 10.  (Norma transitoria).


§ V.4.17 – L.R. 3 aprile 1995, n. 14.

Modalità di attuazione della legge 15 Gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

(B.U. 18 aprile 1995, n. 39).

 

Art. 1. (Servizio di taxi e di noleggio con conducente).

     1. La presente legge riguarda i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e precisamente:

     a) servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale;

     b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

     2. E' escluso dalla presente normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il quale continuano ad applicarsi le norme stabilite dal Consiglio regionale nella deliberazione n. 1140 del 5 marzo 1990 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

 

     Art. 2. (Commissione consultiva regionale). [1]

     1. E’ costituita, presso l’Assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), la Commissione consultiva regionale operante in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti e composta da:

     a) Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente;

     b) un dirigente dell’Assessorato regionale ai trasporti – Settore integrato dei trasporti;

     c) un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, servizi integrati infrastrutture e trasporti di Puglia;

     d) un rappresentante dell’Unione regionale delle province pugliesi;

     e) un rappresentante regionale dell’ANCI;

     f) un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio;

     g) quattro rappresentanti delle associazioni degli utenti più rappresentative sul territorio regionale;

     h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali regionali più rappresentative a livello territoriale;

     i) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria del settore TAXI.

     2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al comma 1 un funzionario dell’Assessorato regionale ai trasporti – Sistema integrato dei trasporti.

     3. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati a effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizi di taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale l’aeroporto ricade.

     4. I Comuni interessati, d’intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.

     5. Nel caso di mancata intesa tra i Comuni provvede il Presidente della Regione, sentita la Commissione consultiva regionale.

 

     Art. 3. (Competenze comunali).

     1. Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea:

     a) approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio;

     b) determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio;

     c) approvazione delle tariffe per il servizio di taxi;

     d) rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

     e) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

     2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare nuovo regolamento per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, in conformità alle norme della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della presente legge.

     3. I Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente all'Assessorato regionale ai trasporti una relazione sulle modifiche verificatesi nell'anno nella consistenza e nella tipologia dei veicoli e dei natanti adibiti a esercizio di taxi e di noleggio con conducente.

 

     Art. 4. (Commissione comunale).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita presso il Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, una Commissione consultiva per il preventivo parere sui provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 3 e/o attribuite ai sensi della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21.

     2. Alla composizione della Commissione consultiva comunale e alla individuazione delle modalità di funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta comunale. In ogni caso la Commissione dovrà prevedere la presenza di almeno n. 1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovetture e di almeno n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti, se presenti sul territorio comunale e/o regionale.

     3. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

 

     Art. 5. (Criteri per la redazione del regolamento comunale).

     1. Il regolamento comunale deve essere redatto in conformità dei criteri di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21.

     2. Il regolamento comunale deve stabilire:

     - le figure giuridiche che possono essere titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio;

     - i requisiti necessari per ottenere il rilascio di licenze di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e, in particolare, l'obbligo dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui al successivo art. 6, del possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della disponibilità di una rimessa della proprietà o disponibilità di leasing del veicolo;

     - le modalità di rilascio da parte del Comune delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e in particolare l'obbligo del bando pubblico, il divieto di cumulo di licenze e di autorizzazioni in capo a un medesimo soggetto, i titoli preferenziali;

     - le condizioni per la trasferibilità delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio;

     - le modalità di svolgimento del servizio e in particolare il divieto o la facoltà di sosta su area pubblica delle autovetture in servizio di noleggio, la prenotazione dei servizi di noleggio, l'uso di corsie preferenziali, i requisiti necessari per la sostituzione dei titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa nella guida del veicolo;

     - le condizioni specifiche per garantire ai soggetti portatori di handicaps l'accessibilità ai servizi di taxi e di noleggio;

     - le caratteristiche delle autovetture adibite ai servizi di taxi e di noleggio nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei trasporti;

     - le tariffe da applicare;

     - le attribuzioni della Commissione comunale secondo quanto previsto dal precedente art. 4;

     - l'attività comunale di vigilanza;

     - le sanzioni per inadempienze e/o irregolarità nell'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio e in particolare le procedure da seguire per la decadenza e la revoca delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio.

 

     Art. 6. (Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea).

     1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia, il ruolo di conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

     2. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al precedente comma 1 i soggetti che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     3. Nel predetto ruolo sono iscritti, altresì, coloro che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), abbiano superato l'esame da parte dell'apposita Commissione provinciale di cui al successivo art. 7, nonché, in prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano esercitato l'attività sulla base di regolare licenza o autorizzazione per almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio).

     1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia è costituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 199., n. 21, la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità al servizio di taxi e di noleggio con conducente.

     2. La Commissione di cui al precedente comma è così composta:

     - Presidente della Camera di commercio o suo delegato, con funzione di Presidente;

     - n. 1 funzionario regionale;

     - n. 1 funzionario dell'Ufficio provinciale MCTC;

     - n. 1 funzionario della Camera di commercio;

     - n. 1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovettura, se presenti sul territorio provinciale e/o regionale.

     Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Camera di commercio.

     3. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

 

     Art. 8. (Esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente).

     1. I cittadini in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessati a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, devono presentare domanda alla commissione provinciale di cui al precedente art. 7.

     2. La domanda, redatta in carta legale con firma autenticata in calce, deve indicare:

     - generalità del candidato;

     - luogo e data di nascita;

     - codice fiscale;

     - cittadinanza;

     - titoli di studio posseduti;

     - residenza nonché domicilio presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione;

     - patente di guida e certificato di abilitazione professionale.

     3. Alla domanda, a pena di esclusione, oltre alla copia autenticata del titolo di studio posseduto e del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

     - l'assenza di carichi pendenti;

     - l'assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

     - l'assenza di procedimenti fallimentari;

     - l'assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;

     - la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni [2].

     4. Le sedute di esame si svolgono con cadenza almeno semestrale e il segretario della Commissione, con un anticipo minimo di 30 giorni, comunica agli interessati, con lettera raccomandata A/R, la data e il luogo della seduta.

     5. Il Presidente della Commissione rilascia gli attestati relativi al superamento dell'esame di idoneità al servizio.

 

     Art. 9. (Materie per l'esame di idoneità al servizio).

     1. L'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio concernerà la conoscenza delle seguenti materie:

     - elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale; in particolare: contratti di trasporto, natura e limiti della responsabilità del trasportatore, società commerciali, regolamentazione del lavoro, sicurezza sociale e regime fiscale;

     - gestione commerciale e finanziaria dell'azienda; in particolare: contabilità commerciale, tecniche di gestione di impresa, prezzi e condizioni di trasporto, assicurazione, fatture, agenzie di viaggio;

     - geografia fisica e stradale, nonché toponomastica della regione Puglia;

     - regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;

     - collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;

     - sicurezza stradale; in particolare: disposizioni in materia di circolazione, prevenzione degli incidenti ed iniziative da assumere in caso di incidenti;

     - norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicaps.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     1. I vigenti regolamenti comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea restano validi fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali predisposti in conformità alla presente legge.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 28 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2024, n. 8, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che deve essere allegata alla domanda di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente attesti «l’assenza di carichi pendenti».