Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.6 sport e tempo libero |
Data: | 08/10/2002 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Diritto allo sport). |
Art. 3. (Soggetti coinvolti). |
Art. 4. (Programmazione ed interventi regionali). |
Art. 5. (Forum istituzionale dello sport). |
Art. 6. (Consulta regionale dello sport e comitato di esperti). |
Art. 7. (Osservatorio delle attività sportive). |
Art. 8. (Tutela della salute dei praticanti). |
Art. 9. (Qualificazione degli operatori). |
Art. 10. (Costruzione e ristrutturazione di impianti). |
Art. 11. (Interventi per la promozione dello sport). |
Art. 12. (Premiazioni per meriti sportivi). |
Art. 13. (Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina). |
Art. 14. (Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni). |
Art. 15. (Scuole di sci e di alpinismo). |
Art. 15 bis. (Assicurazione). |
Art. 16. (Area sciabile, area sciabile attrezzata, piste). |
Art. 16 bis. (Regole di comportamento degli utenti). |
Art. 17. (Soccorso alpino e servizi valanghe). |
Art. 18. (Sanzioni). |
Art. 18 bis. (Sanzioni amministrative relative alle discipline sportive della montagna). |
Art. 19. (Norma finanziaria). |
Art. 20. (Norme finali, transitorie e abrogazioni). |
§ 2.6.16 - L.R. 8 ottobre 2002, n. 26. [1]
Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia.
(B.U. 11 ottobre 2002, n. 41 - 1 suppl. ord.).
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita.
2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale, della educazione e della formazione della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso all’economia.
3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività fisico-motorie;
b) l’equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;
c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attività sportive e alla realizzazione di impianti e servizi.
4. La Regione favorisce:
a) la promozione e la diffusione delle attività ed iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, anche mediante la predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi specifici;
b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi sportivi a favore della collettività, tenendo conto della sostenibilità ambientale dei medesimi e dello sviluppo socio-economico del territorio;
c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche e private, anche definendo standard strutturali e di gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella non agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche;
d) l’incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche mediante l’utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, nonché dell’esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati all’educazione fisica;
e) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e circoli senza scopo di lucro, dei centri di aggregazione giovanile e degli oratori, così come identificati dalla
f) l’incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;
g) la formazione, la specializzazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle attività sportive ed una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti;
h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e della cultura olimpica, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche mediante la redazione di pubblicazioni, l’organizzazione di manifestazioni culturali ed esposizioni divulgative promozionali in tema di sport e l’incentivazione alla diffusione dell’attività giovanile attraverso programmi televisivi regionali;
i) l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza regionale, anche in collaborazione con altri Paesi dell’Unione Europea (UE);
j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell’arco alpino, nonché da Paesi dell’UE, anche organizzando stages per giovani ed operatori sportivi;
k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportivo;
l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, sostenendo eventi e manifestazioni sportive di minore notorietà, al fine di attrarre il contributo dell’imprenditoria in favore della scuola e delle società ed associazioni sportive;
m) l’incentivazione di iniziative che promuovano nel contempo sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico, sia metodi sperimentali di insegnamento didattico-educativo finalizzati allo sviluppo armonico e completo della personalità dell’individuo.
5. Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le finalità della presente legge.
Art. 2. (Diritto allo sport).
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attività sportive, promuove lo sviluppo:
a) della pratica sportiva e delle attività motorie da parte di tutti i cittadini, differenziate per le diverse categorie di utenti e per le diverse fasce d’età ed adeguate alle esigenze di ciascuno;
b) delle attività sportive quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e benessere psicofisico di tutti i cittadini, sostenendo in particolare iniziative con carattere motorio sportivo, rivolte a persone con difficoltà psicofisiche, organizzate da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che perseguano l’educazione e l’assistenza di portatori di handicap;
c) delle attività motorio sportive da parte delle fasce deboli, utili al superamento del disagio e del disadattamento, in particolare giovanile;
d) della carta dei diritti del bambino nello sport e i suoi contenuti etico-sportivi.
Art. 3. (Soggetti coinvolti).
1. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 direttamente, attraverso le proprie strutture regionali, o indirettamente, con la collaborazione di enti locali, del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società ed associazioni sportive senza scopo di lucro, di altri soggetti promotori di eventi particolari, delle facoltà di scienze motorie e delle istituzioni scolastiche.
2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente legge, l’assessore regionale allo sport promuove ed organizza periodicamente l’Assemblea generale dello sport.
Art. 4. (Programmazione ed interventi regionali).
1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), di cui all’articolo 3 della
a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità sportive riconosciute;
b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attività ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili nella scuola, in particolare nelle scuole dell’obbligo;
c) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei centri di aggregazione giovanile, delle società senza scopo di lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attività sportive;
d) le modalità d’intervento in relazione alle strutture sportive, alle aree sciabili, ai rifugi-bivacchi, ai sentieri ed alle altre opere connesse allo sport;
e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e l’organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentite le province unitamente alla Conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante la predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal Consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore dell’impiantistica e delle attrezzature sportive, le priorità settoriali e territoriali d’intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attività sportive e del tempo libero e per la diffusione delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e motoria degli utenti. La Giunta regionale individua le risorse finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale.
3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale determina altresì i criteri per l’assegnazione e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.
4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore dell’impiantistica sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti;
b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;
c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle strutture;
d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) eliminazione di barriere architettoniche;
g) risparmio energetico.
5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce con proprio atto le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.
Art. 5. (Forum istituzionale dello sport).
1. E’ istituito il Forum istituzionale dello sport per il perseguimento degli obiettivi di politica sportiva di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3.
2. Il Forum è presieduto dall’assessore regionale competente ed è composto dagli assessori provinciali competenti in materia di sport.
3. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 6. (Consulta regionale dello sport e comitato di esperti).
1. E’ istituita la Consulta regionale dello sport quale organismo con funzioni propositive e consultive di cui la Giunta regionale si avvale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 4.
2. La Consulta è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, è composta da un rappresentante indicato dal CONI e da tre rappresentanti per ciascuna delle aree di intervento definite nel piano-programma di cui all’articolo 4, comma 2 e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene costituita.
3. La Consulta si avvale di un comitato di esperti.
4. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta, nonché le modalità organizzative relative al comitato di esperti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7. (Osservatorio delle attività sportive).
1. E’ istituito nell’ambito della direzione generale regionale competente, con le modalità di cui all’articolo 11 della
2. L’Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, per predisporre e curare l’aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.
TITOLO II
TUTELA DEI PRATICANTI
QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE E FISICO-MOTORIE
Art. 8. (Tutela della salute dei praticanti).
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per l’esercizio di:
a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi d’acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all’insegnamento rilasciati da parte dei competenti uffici della pubblica amministrazione, degli enti competenti riconosciuti da queste ultime o da parte delle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori [2].
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti.
7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l’ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione.
8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all’articolo 6 della
Art. 9. (Qualificazione degli operatori).
1. La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresì la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell’ambito delle proprie competenze.
2. Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sentiti la facoltà universitaria di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, sono definiti i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire un collegio regionale per l’accertamento del possesso dei suddetti requisiti [3].
TITOLO III
INTERVENTI E PROMOZIONI
Art. 10. (Costruzione e ristrutturazione di impianti).
1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell’articolo 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in conto capitale, per:
a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l’ampliamento degli impianti già esistenti;
b) l’apprestamento, la miglioria, l’adeguamento e la sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento e l’arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Istituto per il credito sportivo, o con Finlombarda - finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - s.p.a. o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato. La Giunta regionale con deliberazione definisce i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l’entità dell’aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l’attività del fondo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo una convenzione per la costituzione di un fondo regionale finalizzato alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande, nonché tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo [4].
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
5. La concessione dei contributi è disposta con decreto del dirigente regionale competente.
6. L’efficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti di Stato è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E..
Art. 11. (Interventi per la promozione dello sport).
1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 e sulla base di quanto contenuto nel piano-programma di cui all’articolo 4, comma 2, organizza direttamente, sostiene e promuove, anche mediante specifici interventi finanziari, le seguenti iniziative:
a) progetti, studi, ricerche, convegni, eventi e pubblicazioni divulgativi della cultura e dei valori dello sport, comprese le problematiche per lo sport dei diversamente abili;
b) azioni volte a dare maggiore diffusione a gare e manifestazioni riguardanti attività sportive di minore notorietà, anche mediante la stipula di convenzioni;
c) manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, riservando particolare attenzione a quelle che coinvolgono gli atleti diversamente abili, i giovani della scuola primaria e gli anziani;
d) campagne promozionali finalizzate a favorire l’organizzazione di grandi eventi sportivi in Lombardia, con particolare attenzione per le attività sportive organizzate nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
e) accordi, convenzioni e protocolli d’intesa con gli enti ed i comitati organizzatori di grandi eventi per realizzare iniziative riservate ai giovani, agli anziani, ai disabili o ad altra categoria di praticanti;
f) organizzazione, nonché partecipazione ad attività e programmi europei ed internazionali, scambi di esperienze e collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell’arco alpino “Arge-Alp”, “Alpe-Adria” e “4 motori per l’Europa”;
g) attività sportive, amatoriali e dilettantistiche organizzate da enti di promozione sportiva, da associazioni sportive dilettantistiche, da società senza scopo di lucro, da circoli ricreativi, da centri di aggregazione giovanile e dagli oratori;
h) attività organizzate da altri centri e istituti socio sanitari che, attraverso il recupero riabilitativo, promuovano l’avvio alla pratica sportiva;
i) azioni di comunicazione interna ed esterna finalizzate all’incentivazione di iniziative in materia sportiva e di aggregazione giovanile.
Art. 12. (Premiazioni per meriti sportivi).
1. La Regione, nell’ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport per tutti ed al fine di favorire la crescita sportiva dei giovani, istituisce il bonus “L’alloro dello sport” da concedersi a giovani atleti non professionisti che a livello regionale si siano distinti, rivelando uno spiccato talento sportivo.
2. L’individuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione dell’entità del bonus e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Allo scopo di incentivare e qualificare l’attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, istituisce “La giornata dello sportivo” al fine di premiare e qualificare gli atleti residenti in Lombardia che abbiano conseguito importanti risultati a livello internazionale.
4. Allo scopo di incentivare e qualificare l’attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, organizza iniziative destinate alla premiazione e qualificazione di atleti ed associazioni sportive che hanno raggiunto risultati di particolare rilievo nelle varie discipline sportive.
TITOLO IV
PROMOZIONE E TUTELA DELLE
DISCIPLINE SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Art. 13. (Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina).
1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, così come descritte nelle leggi 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), è subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione ed all'iscrizione negli appositi albi regionali della Lombardia, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale lombardo delle guide alpine.
1 bis. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al
b) al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) [5].
1 ter. I maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre regioni, nonché i maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare [6].
1 quater. I maestri di sci e le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione nella Regione Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del
1 quinquies. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, con gli opportuni adattamenti [8].
2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna, rispettivamente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine [9].
3. Sono organi di ciascun collegio:
a) l'assemblea;
b) il direttivo;
c) il presidente.
4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi e li trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione; le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla direzione generale regionale competente.
5. La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazioni professionali e per la promozione e diffusione delle attività di montagna e delle professioni alpine.
6. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono definiti:
a) modalità, termini e condizioni per l'iscrizione agli albi professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;
b) modalità di formazione e di composizione dei collegi di cui al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto della disciplina regionale dei collegi [10];
c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attività diverse da quelle disciplinate dall'articolo 15, in particolare ai fini dell'esercizio senza carattere di stabilità dell'attività di maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna da parte di soggetto iscritto all'albo o elenco di altra regione o straniero che abbia ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 3 e 5 della
d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con particolare riguardo all'iscrizione nell'albo o elenco della Lombardia di maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna iscritti all'albo o elenco di altra regione o stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis, nonché all'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della
Art. 14. (Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni).
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione, organizzati dalla direzione generale regionale competente, ed attraverso il superamento dei relativi esami. L'abilitazione all'esercizio delle professioni è rilasciata dal dirigente regionale competente.
2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle seguenti professioni alpine:
a) maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci da fondo, per la pratica dello snowboard e per attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 13, comma 2, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI);
b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, e per attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 13, comma 2.
3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione, di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.
4. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono stabiliti la periodicità dei corsi di abilitazione, di aggiornamento e di specializzazione, le modalità di nomina e composizione delle commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle prove di esame, le modalità di determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi, nonché dei rimborsi spese ai componenti delle commissioni [12].
5. La direzione generale regionale competente è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni esaminatrici, degli insegnanti e degli allievi dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per infortuni e per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi medesimi.
Art. 15. (Scuole di sci e di alpinismo).
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci alpinismo possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla direzione generale competente. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della
2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole sono esercitate dalle province e dai collegi regionali di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni di cui alla
3 bis. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono indicati i presupposti e i requisiti necessari delle scuole, specialmente con riguardo alla qualità e quantità dell'organico, all'organizzazione e al coordinamento con altri soggetti [14].
Art. 15 bis. (Assicurazione). [15]
1. Le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di scialpinismo, nonché, singolarmente, i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna devono essere coperti da adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalla propria attività, come specificato con regolamento regionale.
Art. 16. (Area sciabile, area sciabile attrezzata, piste). [16]
1. Su proposta delle comunità montane, conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Giunta regionale delimita le aree sciabili, previo parere tecnico del Comitato consultivo per le aree sciabili, di cui al comma 14. Costituisce area sciabile la superficie nell'ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve [17].
2. La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l'appresta mento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata. L'area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti d'innevamento, ove presenti.
3. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell'area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), individuazione dell'area sciabile attrezzata e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità, quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile qualora l'accordo non venga raggiunto.
4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:
a) piste da discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, ovvero alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;
b) piste da fondo, destinate alla pratica dello sci da fondo;
c) piste destinate ad altri sport sulla neve, quali la slitta e lo slittino.
5. La pista può essere in tutto o in parte utilizzata come campo-scuola per la pratica dello sport sulla neve cui la pista è destinata. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, della
6. L'apprestamento della pista e la sua apertura al pubblico sono soggetti alle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 9 rilasciate dalla comunità montana competente per territorio.
7. La comunità montana autorizza l'apprestamento della pista, dopo aver:
a) accertato che la pista progettata sia conforme alle previsioni della presente legge e a requisiti tali da garantire rispetto per l'ambiente, idoneità idrogeologica, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, assenza di pericoli, in particolare di frane e valanghe;
b) accertato che la pista progettata sia conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché a specifiche previsioni e piani della comunità montana stessa;
c) raggiunto un'intesa con i comuni interessati;
d) acquisito il parere della commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve, che ogni comunità montana regola menta e costituisce.
8. La comunità montana trasmette copia dell'autorizzazione all'apprestamento alla direzione generale regionale competente, che include la pista nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.
9. La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico dopo aver accertato che il richiedente abbia:
a) apprestato la pista in conformità all'autorizzazione rilasciata;
b) stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso della pista;
c) istituito un adeguato servizio pista, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 11. Ferma restando la responsabilità del gestore, le operazioni comprese nei compiti di cui al comma 11, lettere d) ed e) che siano particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo;
d) istituito un adeguato servizio di soccorso, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 12, salvo che la comunità montana autorizzi il gestore a non istituire il servizio, in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;
e) nominato un idoneo direttore della pista, per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso.
10. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste, ferma restando la necessità che siano, rispettivamente, idonei e adeguati.
11. Il gestore della pista è responsabile dello svolgimento dei compiti di servizio pista, in particolare:
a) della delimitazione della pista, in modo da consenti re all'utente di riconoscerne i bordi anche in condizioni di scarsa visibilità;
b) della segnatura della pista in conformità alla classificazione effettuata in base alle sue caratteristiche;
c) della collocazione sulla pista della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, nel rispetto dell'articolo 6 della
d) della preparazione della pista, ai fini della sicurezza degli utenti, ivi compresa l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusa quella estiva e inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque. Il gestore deve astenersi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente, nella produzione di neve artificiale;
e) della protezione della pista, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli, in particolare dal pericolo di frane e valanghe;
f) della regolazione dell'accesso alla pista, che deve essere precluso, anche se sono ancora funzionanti gli impianti di risalita, in tutti i casi di pericolo. Una pista da discesa può essere in tutto o in parte interdetta temporaneamente dal gestore alla pratica dello snowboard;
g) del controllo della pista, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma e al comma 12.
12. Il gestore della pista è responsabile dello svolgimento dei compiti di servizio di soccorso, in particolare deve recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sull'area sciabile attrezzata, effettuare gli interventi sanitari di primo soccorso e trasportare l'infortunato sino a consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso.
13. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dal CONI ai sensi dell'articolo 56, lettera b), del
14. La Giunta regionale costituisce con proprio atto il Comitato consultivo per le aree sciabili di cui al comma 1, determinandone composizione, compiti e funzionamento [18].
14 bis. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo [19].
Art. 16 bis. (Regole di comportamento degli utenti). [20]
1. Ai fini della presente legge, si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. La citazione nel presente articolo del gestore della pista o del gestore dell'impianto di risalita s'intende riferita anche ai loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/2003, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento:
a) l'utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell'esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine, il comportamento dell'utente deve essere adeguato alla situazione di fatto, in particolare alla situazione individuale propria e, in quanto conoscibile, altrui, nonché alla situazione generale conoscibile, oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo. L'obbligo di adeguare il proprio comportamento può anche comportare la parziale o totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve o da qualsiasi altro utilizzo dell'area sciabile attrezzata;
b) l'utente, nei limiti del possibile, deve prestare assistenza agli altri utenti che ne appaiano bisognosi, in quanto in difficoltà o incorsi in incidenti, e, in particolare, deve segnalarne la presenza agli utenti che sopraggiungono, richiedendo la loro collaborazione ove necessaria, e deve avvertire immediatamente il gestore della pista o il gestore dell'impianto o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;
c) l'utente deve attenersi:
1) alla delimitazione, alla segnaletica, alla regolazione dell'accesso curate dal gestore della pista, nonché alle regole di utilizzo dell'impianto di risalita esposte al pubblico a cura del relativo gestore;
2) alle disposizioni impartite, nell'esercizio dei loro compiti, dal gestore della pista o dal gestore dell'impianto di risalita o dalle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;
d) l'utente deve fornire le proprie generalità, nonché le informazioni richieste, al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti, ivi compresi i casi in cui l'utente sia coinvolto o testimone in un incidente;
e) l'utente può utilizzare la pista esclusivamente facendo uso degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve al quale la pista è destinata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 363/2003 e dalla lettera f) del presente comma;
f) il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica;
g) gli sciatori da fondo devono utilizzare la traccia nel senso cui è destinata e, salvo diversa segnaletica, se la pista è dotata di più tracce devono utilizzare quella più a destra, anche se sono in gruppo;
h) hanno la precedenza e non devono essere intralciati:
1) l'utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;
2) l'utente in movimento, rispetto all'utente che si rimette in movimento, nella stessa pista;
3) l'utente che si trova nella pista, rispetto all'utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;
4) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, l'utente a valle rispetto all'utente a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;
5) nella pratica dello sci da fondo, lo sciatore che scende, rispetto allo sciatore che sale, in caso di unica traccia utilizzabile in entrambi i sensi e in pendenza; se detta traccia è in piano, due sciatori che la utilizzano in sensi opposti devono procedere liberandola e portandosi ciascuno alla propria destra, salvo diversa segnaletica.
Nel caso di traccia utilizzata da due sciatori nello stesso senso, lo sciatore che precede, se non vi è pericolo, deve liberare la traccia per consentire il sorpasso da parte dello sciatore che segue e che l'abbia richiesto a voce, salvo diversa segnaletica; lo sciatore che segue, previo avvertimento a voce, può anche sorpassare fuori dalla traccia medesima lo sciatore che precede, sia a sinistra sia a destra, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;
6) in ogni caso, i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla lettera f);
i) l'utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto scarsamente visibile. In caso di fermata involontaria sulla pista, l'utente, nei limiti del possibile, deve portarsi immediatamente sul bordo. In deroga alla presente lettera, la fermata o la sosta possono essere effettuate ovunque sia necessario e urgente per rispettare le regole di cui alle lettere a), b), c);
j) l'utente non deve alterare lo stato dell'area sciabile attrezzata, in particolare abbandonando rifiuti o danneggiando l'ambiente;
k) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della
3. Fermo restando quanto previsto dalla
4. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo.
Art. 17. (Soccorso alpino e servizi valanghe).
1. Il dirigente regionale competente, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), concede alle comunità montane, alle delegazioni di zona del corpo nazionale di soccorso alpino ed al servizio valanghe regionale i contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino ed all'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 18. (Sanzioni).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18 bis e ferma restando l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, irrogata nelle forme e nei modi previsti dalla
2. [Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione] [22].
3. [Si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 400,00 a carico di chiunque nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti il rispetto della segnaletica posta sulle aree sciabili] [23].
4. [Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, si applica la sanzione da euro 1.300,00 a euro 13.000,00] [24].
5. [Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro 25.000,00] [25].
6. Il dirigente regionale competente può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati, al fine di vigilare sul rispetto delle previsioni della presente legge.
7. Sono revocate le quote non erogate dei contributi assegnati, ai sensi della presente legge, alle associazioni sportive, ai titolari di strutture sportive ed agli organizzatori di manifestazioni sportive che siano riconosciuti responsabili di aver consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche, in violazione delle disposizioni normative in materia di controllo antidoping. Ai medesimi soggetti è interdetto l'accesso ai contributi per un periodo di cinque anni.
8. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna iscritti negli albi professionali che si rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari, in aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative [26]:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un anno;
d) radiazione.
9. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale di appartenenza a maggioranza assoluta dei componenti. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale di appartenenza.
10. [Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 15, nonché delle ipotesi di applicazione degli istituti di denuncia di inizio attività e del silenzio assenso disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 6, si applica il regime sanzionatorio sancito dall'articolo 5 della
Art. 18 bis. (Sanzioni amministrative relative alle discipline sportive della montagna). [28]
1. Con riferimento alle violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nell'articolo 16 bis e specificate nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16 bis, comma 4 si applicano le seguenti sanzioni:
a) da 30 euro a 150 euro per il responsabile della violazione dell'obbligo di indossare il casco, previsto nell'articolo 16 bis, comma 2, lettera k). La presente sanzione si applica alle violazioni accertate dall'l gennaio 2005;
b) da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'obbligo di assistenza, previsto nell'articolo 16 bis, comma 2, lettera b);
c) da 25 euro a 250 euro per la violazione di una delle altre regole.
2. Con riferimento alle violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, prevista negli articoli 13 e 14 e specificata nel regolamento attuativo di cui agli articoli 13, comma 6, e 14, comma 4, nonché con riferimento alle violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, prevista nell'articolo 15 e specificata nel regolamento attuativo di cui all'articolo 15, comma 4, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da 600 euro a 2.000 euro, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione senza essere iscritto all'albo regionale della Lombardia per la disciplina esercitata o per il grado esercitato, in conformità all'articolo 13, comma 1 o senza aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1 ter o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 13, comma 1 bis;
b) da 1.500 euro a 3.000 euro, aumentati della metà ai sensi dell'articolo 5 della 1.r. 15/2002 nel caso vi sia stato silenzio-assenso o denuncia d'inizio attività, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione senza essere in possesso:
1) dell'abilitazione per la disciplina esercitata, rilasciata dalla Regione Lombardia o da altre regioni o province autonome; o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all'articolo 13, comma 1 bis;
2) o di una o più condizioni necessarie per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 13, comma 6, lettera a);
c) da 500 euro a 5.000 euro, per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell'articolo 13, comma 6, lettera b);
d) da 2.500 euro a 5.000 euro, per la mancata stipulazione della polizza di cui all'articolo 15 bis;
e) da 1.000 euro a 3.000 euro, in solido, per coloro i quali esercitino un 'attività corrispondente a una scuola di sci o a una scuola di alpinismo o di scialpinismo, comunque denominata, in difformità dall'articolo 15.
3. Con riferimento alle violazioni della disciplina delle aree sciabili, prevista nell'articolo 16 e specificata nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16, comma 14, si applicano le seguenti sanzioni:
a) per chiunque appresti o apra al pubblico o gestisca una pista:
1) senza le autorizzazioni di cui all'articolo 16, commi 7 e 9 da 5.000 euro a 25.000 euro;
2) in difformità dai contenuti dell'autorizzazione da 2.500 euro a 20.000 euro;
b) per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista:
1) senza aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 16, comma 9, lettera b) da 20.000 euro a 200.000 euro;
2) senza aver istituito il servizio piste di cui all'articolo 16, comma 9, lettera c) da 2.500 euro a 15.000 euro;
3) senza aver istituito il servizio soccorso di cui all'articolo 16, comma 9, lettera d) da 5.000 euro a 25.000 euro;
4) senza aver nominato il direttore delle piste da 2.000 euro a 5.000 euro;
5) senza esporre la segnaletica o le informazioni di cui all'articolo 16, comma 1l, lettera c) da 25 euro a 250 euro;
6) senza ottemperare alle prescrizioni contenute nell'articolo 16, commi 1l e 12, eccettuate quelle di cui al comma 1l, lettera c) da 1.300 euro a 13.000 euro;
c) da 20.000 euro a 200.000 euro per il gestore che non abbia assicurato il soccorso di un infortunato come previsto dall'articolo 16, comma 12;
d) da 5.000 euro a 50.000 euro per il gestore che non abbia chiuso una pista o parte di essa in caso di pericolo o non agibilità, contravvenendo all'articolo 16, comma 1l, lettera f).
4. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile ai sensi di più disposizioni, si applica la sanzione più grave in concreto.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla
a) i comuni, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti, di cui al comma 1;
b) i comuni, per le violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, di cui al comma 2;
c) i comuni e le province, per le violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, di cui al comma 2;
d) la comunità montana per la violazione della disciplina delle aree sciabili, di cui al comma 3.
6. Gli enti che, nell'esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne trasmettono immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 5.
7. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo.
Art. 19. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attività del Forum istituzionale dello sport di cui all'articolo 5, della Consulta regionale dello sport di cui all'articolo 6 e del comitato consultivo per le piste sciabili di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede per l'esercizio finanziario 2003 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. Le spese per i contributi ai collegi regionali di cui agli articoli 13, comma 5 e 15, comma 2, e per l'attività di formazione di cui all'articolo 14, sono determinate, a decorrere dall'anno 2003, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della
3. Le quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi, di cui all'articolo 14, comma 4, sono introitate sull'UPB 3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2003 e seguenti.
4. Per le spese per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa complessiva di euro 4.000.000,00.
5. Per le spese di cui al comma 4, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della
6. All'onere complessivo di euro 4.000.000,00, di cui al comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo, per l'anno 2003, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (voce 2.4.2.3.3.69.9771 "Legge quadro sullo sport").
7. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà, a decorrere dall'anno 2003, sulla base delle disponibilità determinate con legge di bilancio per i relativi esercizi finanziari.
8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 2.4.2 "Promozione e sviluppo delle attività ricreative e sportive", spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.4.2.2.3.67 "Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di euro 4.000.000,00.
Art. 20. (Norme finali, transitorie e abrogazioni).
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono abrogate le seguenti disposizioni normative regionali:
a) la
b) la
c) la
d) l'articolo 14 della
e) la
f) la
g) la
h) la
i) la
j) i riferimenti alle leggi regionali 9/1975, 44/1982, 36/1985 e 29/1994 di cui alla tabella D allegata alla
k) il comma 13 dell’articolo 1 della
l) il comma 7 dell’articolo 2 della
m) il comma 4 dell’articolo 10 della
n) il comma 18 dell’articolo 11 della
o) i riferimenti alle leggi regionali 2/1994 e 29/1994 di cui all’allegato B della
p) i riferimenti alla
q) il
r) il
s) il
2. [Le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l'abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge] [29].
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti a norma delle leggi regionali di cui al comma 1 continuano a produrre i propri effetti amministrativi.
4. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi atti a dar corso ai provvedimenti di cui al comma 3.
5. I componenti degli organismi collegiali nominati ai sensi delle leggi abrogate dal comma 1 restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organismi previsti dalla presente legge.
6. Sino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13 e del regolamento di cui all'articolo 15, l'esercizio delle attività ivi indicate continua ad essere soggetto agli istituti della denuncia di inizio attività e del silenzio assenso di cui agli articoli 3, 4, 5 della
[1] Abrogata dall'art. 18 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[3] Comma così modificato dall’art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[7] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[9] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[10] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[11] Comma modificato dall’art. 1 della
[12] Comma modificato dall’art. 1 della
[13] Comma già modificato dall’art. 1 della
[14] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[15] Articolo aggiunto dall’art. 4 della
[16] Articolo modificato dall’art. 1 della
[17] Comma così modificato dall'art. 9 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[20] Articolo inserito dall’art. 6 della
[21] Comma così modificato dall’art. 7 della
[22] Comma modificato dall’art. 1 della
[23] Comma abrogato dall’art. 7 della
[24] Comma abrogato dall’art. 7 della
[25] Comma abrogato dall’art. 7 della
[26] Alinea così modificato dall’art. 7 della
[27] Comma abrogato dall’art. 7 della
[28] Articolo inserito dall’art. 8 della
[29] Comma abrogato dall’art. 65 del
[30] Comma già modificato dall’art. 1 della