Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 23/12/2008 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e consolidamento dei conti - Modifiche alla l.r. n. 34/78, alla l.r. 16/1999, alla l.r. 3/2002 e alla l.r. 39/1997) |
Art. 2. (Modifiche alla l.r. 28/1999) |
Art. 3. (Variazione al bilancio di previsione 2008) |
Art. 4. (Modifica alla l.r. 5/2007) |
Art. 5. (Cessione quota di partecipazione di Regione Lombardia in Federfidi a Finlombarda) |
Art. 6. (Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione) |
Art. 7. (Contributi ai comuni per beni confiscati) |
Art. 8. (Modifiche alla l.r. 20/2002) |
Art. 9. (Modifiche alla l.r. 16/2006) |
Art. 10. (Modifiche alla l.r. 30/2006) |
Art. 11. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 19/2008 e proroga termini) |
Art. 12. (Modifiche alla l.r. 20/2008) |
Art. 13. (Disposizioni relative ai consorzi dei bacini imbriferi montani - BIM) |
Art. 14. (Sostegno finanziario di iniziative del PRS) |
Art. 15. (Destinazione della pubblicità dell'amministrazione regionale) |
Art. 16. (Disposizioni applicabili ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto - Modifiche e integrazioni delle ll.rr. 17/1996 e 20/2008) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.138 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.
Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009
(B.U. 27 dicembre 2008, n. 52 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e consolidamento dei conti - Modifiche alla
1. Alla
a) dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 37 è aggiunta la seguente:
'f-bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della
b) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
'Art. 78
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti)
1. I bilanci annuali di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della
2. Le variazioni di bilancio e l'assestamento degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposti in base ai criteri definiti dalla giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio regionale dell'assestamento della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
3. Le variazioni di bilancio degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposte in base ai criteri definiti dalla giunta regionale e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di presentazione al consiglio regionale dell'assestamento della regione, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
4. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale, per l'approvazione, prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione e relative variazioni degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.';
c) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
'Art. 78 bis
(Programmi annuali di attività degli enti dipendenti dalla Regione)
1. Gli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della
2. Il programma annuale delle attività specifica le attività da svolgere nel corso dell'anno.
3. Il programma annuale delle attivitàè approvato dalla giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.
4. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma annuale delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.';
d) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:
'Art. 79
(Rendiconti degli enti dipendenti dalla R egione)
1. I rendiconti degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della
2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.
3. I rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.'
2. Alla
a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: 'La deliberazione di cui al comma 1, lettera b3), approvata dal consiglio di amministrazione, è comunicata alla giunta regionale.';
b) il comma 4 dell'articolo 12 è abrogato.
3. Alla
a) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 63 è abrogato;
b) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 63 è abrogato;
c) al comma 11 dell'articolo 65 le parole: 'al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 48, comma 2, dello Statuto' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione per gli adempimenti di cui alla l.r. 34/1978';
d) al comma 12 dell'articolo 65 le parole 'ed approvato dal Consiglio regionale' sono soppresse;
e) l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 65 è soppresso.
4. [Alla
a) le lettere e) e g) del comma 2 dell'articolo 4 sono abrogate;
b) i commi 5 e 6 dell'articolo 5 sono abrogati;
c) al comma 1 dell'articolo 12 le parole 'entro il 30 ottobre di ogni anno' sono soppresse;
d) il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato] [1].
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla
a) il titolo è così sostituito: 'Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione';
b) la parola 'benzine', ovunque ricorrente, è sostituita dalle parole 'benzina e gasolio per autotrazione';
c) l'articolo 1 è così sostituito:
'Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3, comma 15, della
2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 2, la Regione destina la quota di compartecipazione aggiuntiva all'IVA, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.
3. E' acquisita al bilancio della Regione una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA nei limiti e con le modalità previste dal provvedimento di attuazione dell'art. 2-ter, introdotto dalla l. 189/2008.';
d) all'articolo 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. La riduzione può essere determinata, separatamente per la benzina e per il gasolio per autotrazione, se la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione elvetica è superiore ad € 0,05 per litro.';
e) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. Le risorse finanziarie destinate ai rimborsi di cui al presente articolo sono determinate in misura corrispondente alla quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA erogata alla Regione ai sensi dell'articolo 2-ter introdotto dalla l. 189/2008.';
f) ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 le cifre espresse in 'lire 500.000' e 'lire 3.000.000' sono sostituite, rispettivamente, con '€ 500,00' ed '€ 3.000,00 ';
g) al comma 5 dell'articolo 8 le cifre espresse in 'lire 500.000' e 'lire 3.000.000' sono sostituite, rispettivamente, con '€ 1.000,00' ed '€ 10.000,00';
h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I provvedimenti esecutivi della presente legge sono assunti a seguito della emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 2-ter introdotto dalla
2. La Regione assicura il coordinamento dell'attività dei comuni al fine di garantire la piena attuazione della presente legge.
3. La Giunta regionale presenta, annualmente, alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi indicati al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare ad operare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2008 e provvedendo all'adeguamento della misura della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione utilizzata da privati cittadini, in modo da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza del luogo di residenza dei beneficiari dal confine.'.
Art. 3. (Variazione al bilancio di previsione 2008)
1. In relazione alla maggiore entrata di € 31.208.962,26 prevista per il 2008 con la
Art. 4. (Modifica alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 14 le parole 'non oltre il 31 dicembre 2008' sono sostituite dalle seguenti: 'non oltre il 30 giugno 2010
Art. 5. (Cessione quota di partecipazione di Regione Lombardia in Federfidi a Finlombarda)
1. E' autorizzata la cessione a Finlombarda S.p.A. della intera quota di partecipazione al capitale sociale della società Federfidi Lombarda società consortile, assunta da Regione Lombardia con la
Art. 6. (Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione)
1. Sono istituiti, presso Finlombarda S.p.A., dei fondi per spese correnti e in conto capitale, al fine di sostenere i cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell'abitazione derivanti dalla situazione di crisi finanziaria.
2. Gli oneri di gestione dei fondi di cui al comma 1 sono a carico dei fondi stessi.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità ed i criteri di utilizzo dei fondi di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'istituzione del fondo di parte corrente di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di competenza e di cassa di € 5.000.000,00 incrementando per pari importo l'UPB 5.3.3.2.394 'Sostegno alle famiglie'. Alla copertura della spesa prevista si provvede per € 2.000.000,00 con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finaziari', e per € 3.000.000,00 con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.2.210 'Fondo per altre spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2009 e pluriennale 2009-2011.
5. Nelle more della quantificazione dei relativi oneri, alle spese per il fondo in conto capitale si provvede, incrementando apposito capitolo della UPB 5.3.3.3.395 'Sostegno alle famiglie', con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.3.211 'Fondo per il finanziamento di spese di investimento', ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della
Art. 7. (Contributi ai comuni per beni confiscati) [2]
[1. Per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità di cui alla
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.]
Art. 8. (Modifiche alla
1. Alla
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'Art. 3
(Metodologie di contenimento)
1. Il contenimento delle nutrie avviene preferibilmente con i metodi di controllo selettivo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della
2. Il contenimento delle nutrie nelle aree protette dev'essere conforme a quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, della
Art. 9. (Modifiche alla
[1. Alla
a) il comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'5. E' vietato, altresì, destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 2.';
b) all'articolo 3 è aggiunto il seguente nuovo comma:
'5-bis. E' vietato altresì vendere animali a minorenni.';
c) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sono soppresse le seguenti parole: 'e imprenditori privati';
d) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 le parole 'l'eventuale' e 'può' sono sostituite rispettivamente con : 'la' e 'deve';
e) al comma 2 dell'articolo 10 la parola 'possono' è sostituita con 'devono';
f) al comma 3 dell'articolo 12 la parola 'privati' è sostituita con le seguenti: 'cooperative sociali di cui alla
Art. 10. (Modifiche alla
1. Alla
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
'b) i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema.';
b) al comma 3 dell'articolo 1 le parole 'alle lettere b) e' sono sostituite dalle seguenti: 'alla lettera'.
Art. 11. (Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:
a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a dieci;
b) cinque nelle comunità formate da un numero di comuni da undici a trentacinque;
c) sette nelle comunità formate da un numero di comuni superiore a trentacinque.';
b) al comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole 'modalità di erogazione e di revoca', sono aggiunte le parole 'nonché le regole necessarie ad assicurare il passaggio dal sistema di incentivazione delle gestioni associate di cui all'articolo 24, comma 6, al regime contributivo di cui al presente articolo';
c) al primo periodo del comma 6 dell'articolo del 23 le parole 'e non può essere modificata nei primi tre anni dalla medesima data' sono soppresse;
d) al quarto periodo del comma 8 dell'articolo 23 le parole 'nei successivi quindici giorni' sono soppresse;
e) al comma 1 dell'articolo 24 le parole ', e propone al Consiglio regionale, se del caso le conseguenti modifiche' sono soppresse;
f) il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 24 è abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
' 6. Sono abrogati alla data del 1 gennaio 2009:
a) l'articolo 1, commi 52-bis, quater e quinquies, della
b) l'articolo 56, comma 1, della
h) il comma 7 dell'articolo 24 è sostiuito dal seguente:
'7. Dal termine di cui al comma 6 non hanno più effetto la deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2003, n. VII/802 e i relativi provvedimenti attuativi. L'importo del contributo spettante all'unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all'articolo 20, se inferiore a quello risultante dall'applicazione del secondo periodo del comma 8, è ad esso adeguato fino al 31 dicembre 2010.';
i) il comma 8 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
'8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia ai sensi della presente legge, fermo restando il limite della disponibilità di bilancio. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative fino al 31 dicembre 2009, limitatamente alle domande di contributo ordinario riferite all'intera annualità e fermo restando quanto previsto al comma 8 bis.';
j) dopo il comma 8 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:
'8 bis. Dal termine di cui al comma 6 non possono più essere approvati nuovi progetti di gesione associata o eventuali integrazioni di progetti precedentemente approvati ai sensi dei provvedimenti attuativi di cui al primo periodo del comma 7.
8 ter. I contributi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20 non possono essere cumulati con quelli di cui al secondo periodo del comma 8.'
2. Per l'anno 2008 sono utilmente presentate le domande di finanziamento per i contributi, di cui all'Allegato 'A' della deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1998, n. VI/871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente dell'art. 26 e dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell'entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna Unione ed a ciascuna fusione), pervenute successivamente al 15 aprile 2008 e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2008.
Art. 12. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 66 dopo le parole 'unità organizzative denominate segreterie' sono aggiunte le seguenti: 'scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria';
b) al comma 8 dell'articolo 66 dopo le parole 'consulenza professionale' sono aggiunte le seguenti: 'anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001';
c) al comma 1 dell'articolo 67 dopo le parole 'staff assistenza ai consiglieri' sono aggiunte le seguenti: 'scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria';
d) dopo il comma 5 dell'articolo 67 è aggiunto il seguente:
'5 bis. L'importo di cui al comma 5 è determinato con i medesimi criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 66.';
e) al comma 9 dell'articolo 67 dopo le parole 'consulenza professionale' sono aggiunte le seguenti: 'anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001';
f) al comma 11 dell'articolo 67 le parole 'commi 3 e 5' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 3, 5 e 5 bis';
g) dopo il comma 11 dell'articolo 67 è aggiunto il seguente:
'11 bis. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui all'articolo 1 della
h) alla fine del comma 13 dell'articolo 67 sono aggiunte le seguenti parole: 'e alla determinazione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della
Art. 13. (Disposizioni relative ai consorzi dei bacini imbriferi montani - BIM)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 35, della
2. I consorzi BIM, i cui organi di amministrazione siano composti da un numero di membri superiore a quelli previsti dal comma 1, provvedono ad attuare la riduzione di cui al medesimo comma 1 entro trenta giorni dallo svolgimento delle prossime elezioni amministrative e adeguano gli statuti entro tre mesi dalla costituzione degli organi.
Art. 14. (Sostegno finanziario di iniziative del PRS) [4]
1. Finlombarda s.p.a. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio o a valere su fondi conferiti in gestione, a effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Sono a carico di Finlombarda s.p.a. gli oneri derivanti dalle anticipazioni effettuate nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
2. Finlombarda s.p.a. è altresì autorizzata, nei limiti delle riserve vincolate nel proprio bilancio a finalità regionali, a contribuire al sostegno finanziario delle iniziative di cui al comma 1, utilizzando le forme tecniche più idonee.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di effettuazione delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 1, nonché le modalità di sostegno finanziario di cui al comma 2.
Art. 15. (Destinazione della pubblicità dell'amministrazione regionale)
1. In applicazione dell'articolo 41, comma 5, del
Art. 16. (Disposizioni applicabili ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto - Modifiche e integrazioni delle ll.rr. 17/1996 e 20/2008)
1. [Alla
a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 in fine è aggiunto il seguente periodo: 'nonché ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto.';
b) alla rubrica dell'articolo 7-bis sono aggiunte, in fine, le parole 'e per i sottosegretari';
c) al comma 1 dell'articolo 7-bis, le parole 'ed ai componenti della Giunta regionale' sono sostituite dalle parole ', ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto';
d) dopo l'articolo 7-quater è inserito il seguente articolo:
'Art. 7-quinquies
(Disposizioni attuative per i sottosegretari non consiglieri)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 1, lettera c), 5, 6, 7 e 7-bis si applicano anche ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto che non siano consiglieri regionali, in quanto compatibili.'] [6].
2. Alla
a) all'articolo 23 è aggiunto il seguente comma 9-bis:
'9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle segreterie dei sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto, facendo riferimento alla seguente tabella:
|
Dirigenti |
Dalla categoria D3 |
Dalla categoria D1 |
C |
TOT |
Sottosegretari |
1 |
- |
- |
1 |
2 |
3. [Sino all'adozione della disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche regionali, ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto si applicano le cause di incompatibilità stabilite per i componenti della Giunta regionale] [7].
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma abrogato dall'art. 4 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 133 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[5] Comma già modificato dall'art. 6 della
[6] Comma abrogato dall'art. 23 della
[7] Comma abrogato dall'art. 9 della