§ 4.4.279 - L.R. 15 marzo 2016, n. 4.
Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:15/03/2016
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e definizioni)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Competenze della Regione relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque pubbliche)
Art. 4.  (Realizzazione degli interventi e delle opere di difesa del suolo)
Art. 5.  (Gestione coordinata del reticolo idrico. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2000)
Art. 6.  (Quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale)
Art. 7.  (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile. Modifiche alla l.r. 12/2005)
Art. 8.  (Banca dati delle reti tecnologiche inerenti al demanio idrico fluviale)
Art. 9.  (Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica)
Art. 10.  (Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua)
Art. 11.  (Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904)
Art. 12.  (Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali)
Art. 13.  (Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale)
Art. 14.  (Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica)
Art. 15.  (Opere necessarie all'attuazione di concessioni di derivazioni ai sensi del r.d. 1775/1933)
Art. 16.  (Usi plurimi delle alzaie e degli argini)
Art. 17.  (Fruizione delle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 e delle fasce fluviali)
Art. 18.  (Cooperazione dei parchi regionali e dei comuni nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica)
Art. 19.  (Manutenzione delle opere di difesa del suolo)
Art. 20.  (Manutenzione degli alvei del reticolo idrico)
Art. 21.  (Manutenzione diffusa del territorio. Modifiche alla l.r. 31/2008)
Art. 21 bis.  (Proroga dei termini per la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica)
Art. 22.  (Manutenzione effettuata da organizzazioni di volontariato di protezione civile)
Art. 23.  (Competenze per le attività di manutenzione)
Art. 24.  (Accatastamento delle opere di difesa del suolo e delle relative aree)
Art. 25.  (Servitù idraulica)
Art. 26.  (Strutture e sistemi agro-forestali di difesa del suolo. Modifica all'articolo 23 della l.r. 31/2008)
Art. 27.  (Modifiche alla l.r. 6/2012 in materia di navigazione interna)
Art. 28.  (Riordino delle funzioni di competenza della Regione in materia idrogeologica e territoriale)
Art. 29.  (Esercizio, da parte dei consorzi di bonifica, di ulteriori funzioni e attività in materia di difesa del suolo)
Art. 30.  (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 25/2011)
Art. 31.  (Esercizio, da parte dell'AIPO, di funzioni e attività in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate. Modifiche alla l.r. 5/2002 e alla l.r. 30/2006)
Art. 32.  (Norma finanziaria)
Art. 33.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 33 bis.  (Attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico)
Art. 34.  (Norme abrogate)


§ 4.4.279 - L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua.

(B.U. 18 marzo 2016, n. 11, suppl.)

 

TITOLO I

Oggetto, definizioni, finalità e competenze della Regione

CAPO I

Oggetto e finalità

 

Art. 1. (Oggetto e definizioni)

1. La presente legge disciplina:

a) l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza della Regione in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua e del demanio idrico in Lombardia;

b) gli strumenti per assicurare piena operatività alle attività regionali e il conseguimento degli obiettivi generali inerenti alla difesa del suolo, alla gestione del demanio idrico fluviale e al riassetto idraulico e idrogeologico del territorio lombardo, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

c) le modalità per la gestione coordinata del reticolo idrico minore e dei reticoli principale e consortile;

d) le modalità per garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica, dell'invarianza idrologica e del drenaggio urbano sostenibile;

e) l'esercizio delle funzioni e delle attività di polizia idraulica nel demanio idrico fluviale e nelle aree di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

f) le misure per assicurare la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico mediante la manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo nonché delle strutture e dei sistemi agro-forestali di difesa del suolo;
g) le misure per ripristinare condizioni di maggiore naturalità ai corsi d'acqua, per recuperare a funzioni idrauliche e ambientali le aree di pertinenza idraulica e per la riqualificazione fluviale;

h) il riordino delle competenze in materia di navigazione interna;

i) il riordino, con nuove competenze in materia di difesa del suolo e gestione dei corsi d'acqua, dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

2. Le funzioni e le attività di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero tramite avvalimento o attribuzione della relativa competenza agli enti del sistema regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), all'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di cui alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po), e agli enti locali, nei casi e secondo le modalità di cui alla presente legge, nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) demanio idrico: demanio lacuale e demanio idrico fluviale;

b) demanio idrico fluviale: fiumi, torrenti, fossati, rivi, colatori pubblici, canali demaniali e altre acque pubbliche non rientranti nel demanio lacuale;

c) demanio della navigazione interna: demanio delle acque interne composto dal demanio lacuale e dal demanio idroviario, ai sensi della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e dei relativi regolamenti attuativi;

d) sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate: l'insieme dei fiumi e dei canali individuati in base alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 30/2006 prima della data di entrata in vigore dell'articolo 31 della presente legge;

e) opere di difesa del suolo:

1) le opere nei corsi d'acqua di regimazione, di contenimento delle piene, di adeguamento della funzionalità degli alvei, di controllo del trasporto solido e di stabilizzazione delle sponde e dei versanti;

2) le opere comunque finalizzate alla difesa degli abitati e delle infrastrutture di interesse strategico da fenomeni di dissesto di versante nonché da fenomeni valanghivi;

f) manutenzione diffusa del territorio: l'insieme di attività e di servizi idonei a prevenire il dissesto idrogeologico, a garantire la costante efficienza idraulica dei corsi d'acqua, sia demaniali sia privati, a mantenere i versanti collinari e montani in condizioni di stabilità morfologica, a migliorare i boschi e la viabilità agro-silvo-pastorale, compresi i tracciati minori a prevalente uso pedonale, anche attraverso attività agricole e selvicolturali tese alla valorizzazione del territorio rurale;

g) monitoraggio idrogeologico e geologico: l'insieme di attività che consente di controllare nel tempo le precipitazioni, la portata dei corsi d'acqua e i fenomeni di dissesto idrogeologico.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. La Regione promuove il coordinamento degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei corsi d'acqua della Lombardia, in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche, anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso. La Città metropolitana di Milano e gli altri enti territoriali di area vasta collaborano con la Regione per la raccolta e organizzazione delle necessità di intervento per livello di omogeneità e per la segnalazione di progetti di intervento.

2. Al fine del miglioramento dello stato ecologico ambientale dei corpi idrici e della qualità delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e per l'integrazione delle misure a tal fine previste con gli obiettivi della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la Regione:

a) promuove e assicura l'integrazione a scala di sottobacino idrografico delle azioni tese alla tutela e alla salvaguardia del territorio regionale e delle acque superficiali e sotterranee, attivando appositi strumenti di programmazione negoziata, quali i contratti di fiume e di lago di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), e prevedendo, per ogni sottobacino idrografico regionale, progetti strategici di sottobacino di cui all'articolo 55 bis della l.r. 12/2005, in modo da assicurare le più ampie forme di partecipazione e corresponsabilizzazione degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla definizione e al conseguimento degli obiettivi di sicurezza e qualità;

b) assicura l'integrazione tra le misure attuative della presente legge e le previsioni del piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e del Piano di tutela delle acque;

c) promuove progetti pilota e sperimentali di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano sostenibile, con particolare attenzione alle aree a forte urbanizzazione, secondo le modalità previste all'articolo 7, con il coinvolgimento della Città metropolitana di Milano, delle province, degli uffici d'ambito e dei gestori d'ambito del servizio idrico integrato.

 

CAPO II

Competenze della Regione

 

     Art. 3. (Competenze della Regione relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque pubbliche)

1. La Regione esercita le funzioni e le attività conferite dallo Stato in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua che richiedono l'esercizio unitario sul territorio regionale. La Regione, anche in base a quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare:

a) predispone e approva i programmi di intervento in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 69, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ivi compresi i programmi di escavazione in alveo di cui all'articolo 97, primo comma, lettera m), del r.d. 523/1904;

b) partecipa alla pianificazione di distretto idrografico prevista dalle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE, dal d.lgs. 152/2006 e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

c) attua la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 per quanto concerne il recepimento degli indirizzi nel settore territoriale e urbanistico;

d) progetta e realizza le opere di difesa del suolo di cui all'articolo 3, comma 108, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

e) gestisce i beni e le pertinenze del demanio idrico fluviale ed esercita le funzioni di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904;

f) predispone la pianificazione regionale in materia di tutela delle acque prevista dalla l.r. 26/2003;

g) effettua le attività di pronto intervento ai sensi della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche), sul reticolo idrico principale;

h) predispone la pianificazione di sottobacino prevista dalla l.r. 12/2005;

i) promuove, progetta e realizza interventi per la riqualificazione fluviale, per il recupero e la valorizzazione delle fasce fluviali in relazione alla loro funzione di laminazione delle piene e per la riqualificazione degli ecosistemi fluviali delle aree connesse;

j) predispone e adotta direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite ad altri enti secondo i contenuti della presente legge;

k) realizza sistemi integrati di banche dati, archivi informatizzati e procedure telematiche nell'ambito della difesa del suolo, del governo dei corsi d'acqua e della gestione delle acque pubbliche, sulla base di e in coerenza con quanto previsto all'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

l) coordina le attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di difesa dal rischio idrogeologico e di assetto idraulico del territorio;

m) riqualifica il sistema dei navigli e dei corsi d'acqua lombardi, attuando direttamente o tramite finanziamenti agli enti preposti alla gestione del demanio gli interventi finalizzati alla salvaguardia delle sponde e dei manufatti e alla rinaturalizzazione delle aree connesse.

2. La Giunta regionale individua le strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni e attività di cui alla presente legge e definisce il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro. Le funzioni e attività sono organizzate e svolte a scala di sottobacino idrografico.

 

     Art. 4. (Realizzazione degli interventi e delle opere di difesa del suolo)

1. La Regione individua gli enti e i soggetti attuatori che svolgono anche le funzioni di stazione appaltante ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli interventi e delle opere di difesa del suolo, di norma, secondo i seguenti criteri:

a) definizione in base ad accordi o intese, in caso di interventi e opere di rilevanza internazionale o anche inter-distrettuale;

b) realizzazione e manutenzione spettante ad AIPO, in caso di interventi e opere di rilevanza interregionale o anche di particolare complessità tecnica;

c) realizzazione spettante alla Regione, anche tramite gli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006, in caso di interventi e opere di rilevanza regionale o anche di particolare complessità tecnica;

d) realizzazione spettante agli enti locali, ai quali consegnare le opere per la manutenzione nel tempo, una volta completate, in caso di interventi e opere di rilevanza locale, o alla Regione, tramite gli enti del sistema regionale, in caso di interventi e opere di particolare complessità tecnica.

2. In caso di mancata realizzazione degli interventi o delle opere o di inadempimento rispetto agli obblighi concordati per un efficiente avanzamento della realizzazione dell'intervento assegnato, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentito l'ente inadempiente, affida ad altro ente o soggetto la realizzazione o il completamento dell'intervento o dell'opera.

3. Per gli interventi e le opere di cui al comma 1, lettera b), le procedure di cui al comma 2 si applicano previa intesa con la Regione interessata.

 

     Art. 5. (Gestione coordinata del reticolo idrico. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2000)

1. All'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a bis) del comma 114 le parole 'i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso' sono sostituite dalle seguenti: 'i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici';

b) dopo il comma 114 sono inseriti i seguenti:

'114 bis. Le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al comma 114, lettera a), nonché alla riscossione e all'introito dei canoni di cui alla lettera a bis) del medesimo comma, possono essere esercitate dai comuni anche in forma associata, se dotata di personalità giuridica o in base a quanto previsto dalla convenzione tra i comuni interessati, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La gestione associata di cui al presente comma può essere svolta, nei territori montani di riferimento, anche ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 3 bis e 4, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Alle spese per le funzioni delegate ai comuni ed esercitate in forma associata si provvede con gli introiti dei canoni di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree della porzione di reticolo idrico minore territorialmente interessata, secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, fermo restando in ogni caso l'utilizzo degli stessi introiti per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici. La Regione rende disponibile il sistema informatico per la procedura di occupazione e uso delle aree del reticolo idrico minore ai comuni delegati o alle relative forme associative; gli enti sono tenuti a utilizzare tale procedura secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

114 ter. La gestione del reticolo idrico minore può essere affidata agli enti gestori dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), oltre che ai consorzi di bonifica operanti nei comprensori delimitati in applicazione della l.r. 31/2008, mediante convenzione, alle comunità montane e ai consorzi forestali riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della l.r. 31/2008, limitatamente ai territori conferiti in loro gestione dai comuni associati. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, della l.r. 31/2008, in tali aree i consorzi forestali progettano e realizzano interventi di sistemazione idraulico-forestale a carattere diffuso, come quelli da eseguirsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Alle spese per la gestione del reticolo affidata ai sensi del presente comma si provvede con gli introiti dei canoni, di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree delle porzioni di reticolo idrico minore interessate dall'affidamento, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

114 quater. Le autorità idrauliche che gestiscono i reticoli idrici principale, minore e consortile garantiscono la gestione coordinata dei reticoli di interesse comune ai rispettivi territori secondo indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

114 quinquies. Al fine di non aggravare le criticità dei reticoli idrici di valle, a seguito del rilascio di nulla osta idraulici per scarichi nei reticoli di monte, le autorità idrauliche competenti sui diversi reticoli idrici gestiscono in modo coordinato le attività di polizia idraulica operando in una visione a scala di sottobacino idrografico. A tal fine, prima del rilascio di nulla osta idraulici, l'autorità idraulica procedente informa l'autorità idraulica del reticolo di valle su cui possono ripercuotersi effetti negativi a seguito dei nuovi rilasci di nulla osta idraulici. L'autorità idraulica di valle esprime parere entro quindici giorni dall'informativa ricevuta. In caso di mancato parere, l'autorità competente può comunque procedere.'.

 

TITOLO II

Disciplina delle funzioni

CAPO I

Quadro regionale delle conoscenze

 

     Art. 6. (Quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale)

1. La Regione promuove e coordina la realizzazione di un sistema integrato di banche dati, archivi informatizzati e procedure telematiche, denominato quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale, che costituisce parte integrante del sistema informativo territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005, da attuare con il concorso dei soggetti pubblici, degli operatori di settore, delle università, dei centri e istituti di ricerca e dei cittadini interessati, accessibile a tutti i cittadini e alle istituzioni secondo modalità e condizioni stabilite ai sensi del comma 3.

2. La Regione, attraverso il sistema integrato di cui al comma 1, garantisce:

a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative:

1) alle caratteristiche geologiche, idrologiche, idrauliche, idrogeologiche e nivometeorologiche del territorio lombardo, anche in riferimento ai fattori e alle condizioni di rischio derivante da fenomeni alluvionali, da dissesti gravitativi e da eventi sismici;

2) alle opere strutturali e alle azioni non strutturali poste in atto per mitigare il rischio idrogeologico e idraulico del territorio;

3) alla consistenza, alle caratteristiche e all'utilizzo del demanio idrico fluviale, anche secondo quanto previsto all'articolo 8;

b) l'integrazione delle informazioni di cui alla lettera a) con le basi geografiche e cartografiche di riferimento e il loro inserimento nel patrimonio informativo del sistema informativo territoriale integrato, di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005;

c) la costruzione condivisa delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione attenta alle condizioni di sicurezza, la prevenzione e gestione coordinata degli eventi alluvionali, la gestione di emergenze di protezione civile, la razionale gestione e la valorizzazione del demanio idrico;

d) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati di distretto idrografico statali, incluso il Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), ed europee;

e) la realizzazione e la raccolta di studi, ricerche e analisi di fattibilità finalizzati a migliorare la qualità e l'efficacia delle azioni di mitigazione del rischio e ad accelerare la realizzazione delle opere di difesa del suolo;

f) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni, di gestione dei procedimenti amministrativi e di monitoraggio in ordine all'attuazione degli obiettivi della presente legge;

g) la diffusione dei dati territoriali attraverso il geoportale della Lombardia, punto di accesso al sistema informativo territoriale regionale;

h) il supporto tecnico-amministrativo agli enti locali per la pianificazione e la programmazione delle attività di manutenzione diffusa del territorio, nonché per la progettazione e la realizzazione degli interventi di difesa del suolo;

i) l'integrazione con le esigenze di monitoraggio idrologico necessarie per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE;

j) l'integrazione con i sistemi e gli studi di monitoraggio idrogeologico e geologico esistenti.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri di organizzazione, di integrazione delle informazioni e di funzionamento del sistema integrato di cui al comma 1, i relativi contenuti informativi obbligatori, le modalità di conferimento, accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi, secondo principi di interoperabilità e fruibilità ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d. lgs. 152/2006, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), degli articoli 50 e 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

 

CAPO II

Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile

 

     Art. 7. (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile. Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Al fine di prevenire e di mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, di contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali recepiscono il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 8 è inserita la seguente:

'b quater) stabilisce che nelle scelte pianificatorie venga rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 3, lettera a);';

b) dopo il comma 8 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

'8 bis. Il piano dei servizi, al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, contiene quanto previsto dall'articolo 58 bis, comma 3, lettera b).';

c) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

'h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica, di rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica e di mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.';

d) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 11 dopo le parole 'anche ai fini' sono inserite le seguenti: 'del conseguimento del drenaggio urbano sostenibile,';

e) dopo la lettera i ter) del comma 1 dell'articolo 28 è aggiunta la seguente:

'i quater) le modalità per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, secondo quanto previsto dall'articolo 58 bis, comma 4.';

f) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche attraverso l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;';

2) dopo la lettera e) del comma 4 è aggiunta la seguente:

'e bis) criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.';

g) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

'Art. 58 bis. (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione;

c) drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

2. I principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale di cui al comma 5. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi.

3. Al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche urbane, nel PGT:

a) il documento di piano stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi, così come stabiliti nel regolamento di cui al comma 5;

b) il piano dei servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 5.

4. Il regolamento edilizio comunale disciplina le modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e i metodi stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5. Il regolamento edilizio recepisce i criteri e i metodi di cui al primo periodo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale di cui al comma 5 nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, i comuni sono comunque tenuti a dare applicazione alle disposizioni del regolamento regionale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua), la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali e di altri soggetti competenti con professionalità tecnica in materia, approva un regolamento contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica. Il regolamento acquista efficacia alla data di recepimento dello stesso nel regolamento edilizio comunale di cui al comma 4, o, al più tardi, decorso il termine di sei mesi di cui al medesimo comma 4. Il regolamento definisce, tra l'altro:

a) ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del grado di impermeabilizzazione dei suoli, delle condizioni idrogeologiche delle aree e del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua ricettori;

b) il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati;

c) modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2003, nonché tra le disposizioni del regolamento di cui al presente comma e la normativa in materia di scarichi di cui all'articolo 52, comma 1, della stessa l.r. 26/2003, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica;

d) misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per quelle già edificate, anche ai fini dell'individuazione delle infrastrutture pubbliche di cui al piano dei servizi;

e) indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano;

f) gli opportuni meccanismi di incentivazione edilizia e urbanistica anche ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), attraverso i quali i comuni possono promuovere l'applicazione dei principi della invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile;

g) la possibilità per i comuni di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi di cui al comma 2 previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche come specificato nel regolamento regionale di cui al presente comma, in ragione delle quali sia dimostrata l'impossibilità a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle aree oggetto d'intervento. Il valore della monetizzazione è pari al volume d'acqua, in metri cubi, che è necessario trattenere per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica calcolato secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui al presente comma, moltiplicato per il valore medio del costo unitario di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento. I proventi della monetizzazione sono introitati dai comuni. I comuni destinano tali risorse al finanziamento di interventi necessari per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica di cui al presente articolo. I comuni procedono direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere o ne affidano l'attuazione ai gestori d'ambito del servizio idrico integrato se compatibile con la convenzione di affidamento.

6. Al fine di ridurre il degrado qualitativo delle acque e i fenomeni di allagamento urbano il Piano di tutela delle acque favorisce lo sviluppo di sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

7. Le disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 5 sono recepite nei Piani di Governo del Territorio (PGT) approvati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014.'.

 

CAPO III

Polizia idraulica

 

     Art. 8. (Banca dati delle reti tecnologiche inerenti al demanio idrico fluviale)

1. Nell'ambito del quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale di cui all'articolo 6, comma 1, la Regione realizza una specifica banca dati delle infrastrutture tecnologiche e delle reti infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico regionale e con le relative aree demaniali, utilizzando preferibilmente dati e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione e con la collaborazione dei gestori delle reti tecnologiche e infrastrutturali.

2. I gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali comunicano alla Regione, con modalità e tempi definiti con la deliberazione di cui al comma 3, i dati georeferenziati in formato vettoriale delle rispettive reti tecnologiche che interferiscono con il demanio idrico fluviale. Tali comunicazioni sono aggiornate con cadenza quinquennale. I dati trasmessi sono trattati solo da personale autorizzato per le finalità istituzionali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza.

3. La Giunta regionale individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per categorie, le reti tecnologiche e infrastrutturali e definisce specifici criteri per assicurare omogeneità nella mappatura e nella georeferenziazione delle infrastrutture, tenendo conto delle banche dati esistenti, quali il catasto del sottosuolo di cui all'articolo 42 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione).

4. La mancata, parziale o erronea comunicazione dei dati di cui al comma 2 comporta l'applicazione, da parte del dirigente della direzione regionale competente, di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50.000,00 fino ad un massimo di euro 500.000,00. Nell'ipotesi di parziale o erronea comunicazione, la gravità della violazione è valutata in base ai seguenti criteri:

a) trasmissione di dati incompleti rispetto allo stato effettivo della rete infrastrutturale;

b) trasferimento di dati non compatibili con i sistemi informatici regionali.

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono disciplinate le modalità applicative della sanzione di cui al comma 4.

 

     Art. 9. (Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica)

1. La Giunta regionale determina i canoni di polizia idraulica, da applicare, anche con facoltà di differenziare a seconda della tipologia di reticolo, per il reticolo principale e minore, sulla base dei seguenti criteri generali [1]:

a) incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico;

b) impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse;

c) utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone da applicarsi al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, tenuto conto dell'importanza del corso d'acqua, dell'incidenza delle opere in concessione sulla stabilità e funzionalità idraulica del corso d'acqua, dell'impatto ambientale, paesaggistico e architettonico delle opere concesse, nonché della valorizzazione e della fruizione del territorio in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.

3. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi i canoni già determinati dai consorzi di bonifica, con periodico aggiornamento in base alle variazioni dell'indice ISTAT; in caso di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo di concessioni scadute, il canone è determinato in base a criteri di cui al comma 2.

 

     Art. 10. (Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua)

1. Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore. Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica competente. Gli interventi devono comunque garantire l'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato del corso d'acqua [2].

2. Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT.

3. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione la distanza dai canali di competenza dei consorzi di bonifica e dalle altre opere di bonifica o pertinenti alla bonifica non può essere inferiore a quella minima prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale').

4. Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri, secondo quanto previsto dal comma 3 e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005.

5. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di Coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive di quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 11. (Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904) [3]

1. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.

4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

5. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

6. Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilitàè rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in conformità al modello predisposto dalla Giunta regionale [4].

 

     Art. 12. (Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali)

1. E' vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. E' parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53 della l.r. 6/2012 per il demanio della navigazione interna, in caso di opere e occupazioni in violazione dei divieti di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione e la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale. Collegato ordinamentale). L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino a un massimo di dieci annualità, incrementato del quindici per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità di relativa occupazione senza titolo.

3. Il pagamento dell'indennità di occupazione e della sanzione amministrativa non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione. Restano in ogni caso impregiudicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di disposizioni normative o anche pianificatorie poste in essere nella realizzazione dell'opera o del manufatto.

4. Il pagamento dell'indennità di cui al comma 2 per l'intera durata dell'occupazione non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del r.d. 523/1904.

5. E' fatta salva la facoltà, per il soggetto interessato, di presentare istanza di concessione per l'utilizzo delle aree di cui al comma 1, se compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2 e, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo.

6. In caso di mancato pagamento dell'indennità dovuta o anche, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo, la Regione e gli enti con funzione di autorità idraulica procedono alla riscossione coattiva degli importi.

7. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere, degli immobili o anche dei manufatti abusivi e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Per gli immobili abusivi l'ente preposto alla gestione del demanio può attivare le procedure di cui all'articolo 52 della legge 221/2015.

8. Con regolamento regionale, da approvare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità operative per l'individuazione delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale poste in essere in assenza di concessione o protratte oltre i termini prescritti, le procedure per la eventuale regolarizzazione e i criteri per la definizione dei casi in cui procedere secondo quanto indicato al comma 7.

 

     Art. 13. (Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, al fine di promuovere la regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, in caso di richiesta di regolarizzazione da parte dell'occupante dell'intero intervento realizzato o della parte di esso da regolarizzare presentata entro il 31 dicembre 2023, è dovuta l'indennità di occupazione senza l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 5 della l.r. 10/2009. L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di cinque annualità, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma ci si riferisce all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo. In caso di accoglimento della richiesta di regolarizzazione, la Regione, i comuni e i consorzi di bonifica possono concedere, in relazione al reticolo demaniale di rispettiva competenza, su istanza dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. A tutela delle entrate pubbliche, per la rateizzazione sono dovuti:

a) gli interessi nella misura legale;

b) la prestazione di idonea garanzia, in caso di indennità di occupazione superiore all'importo stabilito con la deliberazione di cui al precedente periodo [5].

1 bis. Fermo restando quanto consentito entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, ai fini della presentazione della richiesta di regolarizzazione, da parte dell'occupante senza titolo concessorio delle aree del demanio idrico fluviale di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 2 aprile 2026, l'indennità di occupazione è stabilita, senza applicazione della sanzione prevista all'articolo 5 della l.r. 10/2009 e con facoltà di rateizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di sette annualità, incrementato del dieci per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma ci si riferisce all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo settennato di relativa occupazione senza titolo. Il pagamento dell'indennità di occupazione, in ogni caso:

a) non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione;

b) non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni incompatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area [6].

2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis, la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso [7].

3. I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all'articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale e minore e georeferenziandole, possono usufruire di una riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica [8].

4. La Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell'importo totale del canone.

 

     Art. 14. (Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica)

1. I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.

2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che risultano privi della concessione di cui al r.d. 523/1904 e al r.r. 3/2010, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo tempi e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale e accolte non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009.

3. Gli scarichi di cui al comma 2 sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione determinata in misura pari all'importo del canone arretrato, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, a far tempo dalla messa in opera fino a un massimo di cinque anni, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al primo periodo si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.

4. L'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006 comunica all'autorità preposta al rilascio della concessione di polizia idraulica l'avvio del procedimento per l'autorizzazione allo scarico ai fini qualitativi.

5. L'ente competente trasmette alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2001.

 

     Art. 15. (Opere necessarie all'attuazione di concessioni di derivazioni ai sensi del r.d. 1775/1933)

1. La concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale per l'insediamento dei manufatti costituenti la derivazione. L'onere per l'utilizzazione di dette aree si intende ricompreso nel canone relativo alla concessione di derivazione.

2. Le limitazioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 non si applicano alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione delle acque, principali e accessorie, ai manufatti e agli edifici realizzati per l'attuazione di concessioni di derivazione rilasciate ai sensi del r.d. 1775/1933.

 

     Art. 16. (Usi plurimi delle alzaie e degli argini)

1. L'utilizzo delle alzaie e degli argini di canali e corsi d'acqua pubblici è riservato all'autorità idraulica per l'espletamento delle attività connesse alla loro natura di pertinenza idraulica.

2. L'autorità idraulica può consentire usi ulteriori, purché compatibili con quelli primari. Quando tali usi prevedono una fruizione collettiva dell'alzaia o dell'argine, l'autorità idraulica o il soggetto gestore definisce e rende noti limiti e condizioni per la compatibilità e la sicurezza dell'utilizzo dell'alzaia o dell'argine con gli usi primari.

3. La Regione può contribuire a migliorare la fruibilità e la sicurezza delle alzaie e degli argini mediante finanziamenti e specifici accordi con le autorità idrauliche e con i soggetti gestori.

 

     Art. 17. (Fruizione delle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 e delle fasce fluviali)

1. L'autorità idraulica o il soggetto gestore, sentiti i concessionari all'uso delle acque, può consentire la fruizione collettiva delle aree demaniali ricomprese nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 e nelle fasce fluviali, come definite dai piani di assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po, rendendo noti limiti e condizioni per la compatibilità e la sicurezza del loro utilizzo con gli usi primari.

 

     Art. 18. (Cooperazione dei parchi regionali e dei comuni nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica)

1. La Regione può stipulare convenzioni con gli enti gestori dei parchi regionali e con i comuni o loro forme associative per il migliore esercizio delle funzioni regionali di cui al presente capo, riguardanti in particolare le attività di verifica delle occupazioni demaniali. Per le attività di cui al primo periodo la Regione può corrispondere agli enti gestori dei parchi regionali e ai comuni, singoli o associati, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, un equo riconoscimento economico per le spese sostenute, mediante la compartecipazione, nella misura massima del cinquanta per cento, ai canoni di polizia idraulica dalla stessa introitati.

 

CAPO IV

Manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo

 

     Art. 19. (Manutenzione delle opere di difesa del suolo)

1. La Regione promuove e finanzia, con il concorso degli enti locali territorialmente interessati e dei titolari delle infrastrutture strategiche interferenti con il reticolo idrico principale, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del r.d. 523/1904, la manutenzione delle opere di difesa del suolo necessarie a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di difendere prioritariamente i centri abitati e le infrastrutture strategiche.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le opere di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), aventi a esclusiva finalità la conservazione di un ponte o di una strada pubblica ordinaria o ferrata; la manutenzione di tali opere compete all'amministrazione tenuta alla conservazione del ponte o della strada.

3. Restano a esclusivo carico dei proprietari e dei possessori frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa di beni di proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo principale, minore e consortile.

4. Gli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e i), e le attività di manutenzione delle opere di difesa del suolo sono esonerati dal versamento degli oneri di cui all'articolo 4 quater, comma 5 bis, della l.r. 31/2008 e dagli interventi compensativi di cui all'articolo 43 della l.r. 31/2008.

 

     Art. 20. (Manutenzione degli alvei del reticolo idrico)

1. La Regione, con il concorso degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della l.r. 30/2006 e degli enti locali territorialmente interessati, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del r.d. 523/1904, promuove interventi di manutenzione:
a) degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e del reticolo gestito dai consorzi di bonifica;

b) dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare l'asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, quando ostacola il regolare deflusso delle acque, la pulizia e le riparazioni delle opere esistenti, nonché la demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni più naturali di divagazione dell'alveo, l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali. La programmazione e l'attuazione di tali interventi tengono conto delle potenziali ricadute sul raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal piano di gestione del distretto idrografico del Po e dal Piano di tutela delle acque.

2 bis. Gli interventi che comportano l'asportazione di sedimenti di cui al comma 2, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi all'interno del medesimo corso d'acqua, sono realizzati nell'ambito di piani e programmi regionali finalizzati al ripristino del buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua o mediante programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, strutturati a scala di bacino, redatti dalla Regione sulla base degli obiettivi di riduzione del rischio idraulico e di miglioramento dello stato dei corpi idrici previsti dagli atti di pianificazione regionale e di bacino, nel rispetto dell'articolo 117 del d.lgs. 152/2006 [9].

2 ter. Qualora il materiale litoide di cui al comma 2 bis abbia valore commerciale, la relativa asportazione dagli alvei appartenenti al demanio è concessa, da parte degli enti gestori del reticolo idrico principale, minore e consortile, già competenti al rilascio delle concessioni di polizia idraulica, ai sensi dell'articolo 97 del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, previa corresponsione di un canone o mediante valorizzazione del materiale estratto nel rapporto tra l'ente gestore del reticolo idrico di competenza e l'appaltatore di lavori idraulici secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale) [10].

2 quater. L'asportazione dei sedimenti dagli alvei per le finalità di cui al comma 2 ter è effettuata:

a) mediante interventi compresi negli atti di programmazione ordinaria e straordinaria di difesa del suolo o realizzati in somma urgenza, anche con eventuale ricorso alla compensazione di cui all'articolo 3 della l.r. 5/2009;

b) previo rilascio di una concessione per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2 bis, che possono prevedere la movimentazione di materiale e, in tal caso, anche l'asportazione di tale materiale; il rilascio della concessione per l'uso delle aree e per l'asportazione del materiale è subordinato alla corresponsione di un canone per la relativa estrazione dall'alveo, in luogo delle tariffe dei diritti di escavazione di cui all'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle coltivazioni di sostanze minerali di cava), e costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale per l'insediamento dei manufatti necessari all'esecuzione degli interventi di cui alla presente lettera; l'onere per l'utilizzazione delle aree si risolve sul canone relativo alla concessione per l'estrazione; nel provvedimento di concessione vengono altresì determinati: le aree oggetto degli interventi, i quantitativi massimi di materiale asportabile, la durata degli interventi e il monitoraggio dal punto di vista idraulico dell'asportazione dei materiali dall'alveo [11].

2 quinquies. Per gli interventi di manutenzione integrata di cui al comma 2 bis che interessano tratti di reticolo gestito anche da enti diversi dalla Regione, l'asportazione del materiale di cui al comma 2 ter è concessa dalla Regione per l'intera area interessata dall'intervento, previo accordo con gli altri enti gestori anche ai fini del riparto dei proventi del canone applicato, secondo modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 sexies [12].

2 sexies. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', delibera gli indirizzi per:

a) la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione rilasciata, ai sensi del comma 2 quater, dagli enti gestori del reticolo idrico di cui al comma 2 ter;

b) la definizione delle modalità tecnico-amministrative per il rilascio delle concessioni di cui alla lettera a) e per la quantificazione delle relative cauzioni, nonché ai fini della corresponsione del canone dovuto all'ente concedente per ogni metro cubo di materiale estratto e in relazione alla relativa qualità [13].

3. La Regione promuove, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), la realizzazione di interventi di riqualificazione e di rinaturazione dei corsi d'acqua del reticolo principale e del sistema dei navigli, funzionali al miglioramento della sicurezza idraulica del territorio e al perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corsi d'acqua.

4. Le attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile, anche se consistenti in taglio della vegetazione, in quanto rivolte alla conservazione del paesaggio tradizionale e al rafforzamento dell'assetto idrogeologico del territorio e sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, non richiedono né l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo di cui all'articolo 44 della l.r. 31/2008. Ogni procedimento autorizzativo relativo alle suddette attività si conclude entro il termine di trenta giorni dalla richiesta [14].

5. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche tecniche e modalità di gestione della vegetazione nella sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche, allo scopo di contemperare e armonizzare le esigenze di salvaguardia paesaggistico-ambientale con quelle di sicurezza idraulica.

6. Gli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e i), e le attività di manutenzione dalla sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile sono esonerati dal versamento degli oneri di cui all'articolo 4 quater, comma 5 bis, della l.r. 31/2008 e dagli interventi compensativi di cui all'articolo 43 della l.r. 31/2008.

 

     Art. 21. (Manutenzione diffusa del territorio. Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. La manutenzione diffusa del territorio è finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico, al mantenimento o al recupero delle condizioni di equilibrio idrogeologico e morfologico, al miglioramento dei soprassuoli forestali, alla protezione dei suoli dall'erosione, al governo delle acque di ruscellamento meteorico e del reticolo idrografico, alla preservazione dei prati e dei pascoli e delle attività agricole ad essi connesse.

2. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 24 è aggiunta la seguente:

'i ter) manutenzione diffusa del territorio.';

b) al comma 1 dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché alla manutenzione diffusa del territorio.';

c) al punto 3) della lettera c) del comma 3 dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e, in generale, la manutenzione dei versanti;';

d) al comma 2 dell'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'Le attività di cui al comma 1 concorrono allo svolgimento della manutenzione diffusa del territorio.';

e) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 76 è aggiunta la seguente:

'e bis) la manutenzione diffusa del territorio.';

f) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 80, dopo le parole 'Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo' sono inserite le seguenti: ', tra cui in particolare la manutenzione diffusa del territorio,'.

 

     Art. 21 bis. (Proroga dei termini per la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica) [15]

1. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi regionali concessi ai comuni, mediante bandi per la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica, di cui agli articoli da 19 a 21, i termini per la rendicontazione degli interventi ammessi e finanziati, nonché, limitatamente agli interventi sul reticolo idrico minore, i termini per il recepimento del documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici vigenti, sono ulteriormente prorogati, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), al 30 settembre 2022.

 

     Art. 22. (Manutenzione effettuata da organizzazioni di volontariato di protezione civile)

1. Qualora gli interventi di manutenzione di cui agli articoli 19, 20 e 21 siano realizzati da associazioni di volontariato di protezione civile, è obbligatoria, in assenza di programmi di manutenzione adottati dagli enti competenti, la predisposizione di programmi attuativi annuali proposti dalle organizzazioni di volontariato e approvati dalle autorità idrauliche competenti sui corsi d'acqua interessati.

2. Al fine di ottenere massima uniformità d'azione e di efficacia dall'esecuzione degli interventi di manutenzione, nei programmi attuativi annuali di cui al comma 1 devono essere individuati le tipologie d'intervento, le modalità esecutive, il cronoprogramma dei lavori e la valutazione dei costi. In caso di impiego dei soggetti di volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), per l'effettuazione degli interventi devono essere applicate le misure previste ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) [16].

3. Le autorità idrauliche competenti per i diversi corsi d'acqua provvedono, in corso di esecuzione, al controllo tecnico sul corretto svolgimento degli interventi.

4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di programmazione annuale di cui al comma 1 si fa riferimento agli stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito delle disponibilità di risorse della missione 11 'Soccorso civile' - programma 02 'Interventi a seguito di calamità naturali' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio regionale.

 

     Art. 23. (Competenze per le attività di manutenzione)

1. Gli enti ed i soggetti attuatori delle attività di manutenzione delle opere di difesa del suolo sono individuati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, ai sensi dell'articolo 4.

2. La Regione promuove, per le attività di manutenzione di cui agli articoli 19, 20 e 21, il coinvolgimento degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), dei consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008, delle imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008, nonché delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5 della l.r. 16/2004, anche mediante patti, accordi e convenzioni.

 

     Art. 24. (Accatastamento delle opere di difesa del suolo e delle relative aree)

1. Le opere di difesa del suolo di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), realizzate dall'entrata in vigore della presente legge e le aree comunque acquisite, a partire da tale data, per la loro realizzazione, sono accatastate a:

a) demanio pubblico dello Stato, nel caso di opere idrauliche afferenti al reticolo idrico principale e minore;

b) demanio pubblico regionale, nel caso di opere idrauliche afferenti al reticolo idrico consortile secondo quanto previsto all'articolo 85 della l.r. 31/2008;

c) patrimonio indisponibile regionale o comunale nel caso di opere di difesa del suolo non riconducibili a opere idrauliche, quali le sistemazioni di versanti tramite reti e valli paramassi o paravalanghe.

2. L'accatastamento delle opere e delle aree, nonché la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 1, spettano all'ente individuato come stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 163/2006 ovvero ad altro soggetto cui il titolare dell'accatastamento ha delegato tali funzioni.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'individuazione dell'ente o del soggetto al quale accatastare le opere di cui al comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza comunale, sovracomunale o di bacino delle opere e dei loro effetti territoriali;

b) complessità delle opere e della loro gestione e manutenzione.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono individuati, altresì, i soggetti competenti alla manutenzione e alla gestione delle opere di difesa del suolo, anche non ricomprese nel demanio pubblico, realizzate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25. (Servitù idraulica)

1. Per gli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti, individuati ai sensi dell'articolo 4, possono disporre la costituzione di servitù sulle aree interessate dagli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

2. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione di servitù di cui al comma 1è corrisposta un'indennità determinata come quota parte dell'indennità di esproprio.

3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di calcolo dell'indennità di cui al comma 2, tenuto conto di quanto previsto al comma 1 e, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei tiranti idrici previsti e dell'esistenza di eventuali vincoli idrogeologici derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 49/2010.

 

     Art. 26. (Strutture e sistemi agro-forestali di difesa del suolo. Modifica all'articolo 23 della l.r. 31/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è aggiunto il seguente:

'2 bis. La Regione riconosce nella struttura del terrazzamento artificiale, realizzato in muro a secco o attraverso il modellamento del pendio naturale, uno strumento di trattenimento e conservazione del suolo e della sua fertilità e di corretto drenaggio delle acque. Il terrazzamento artificiale costituisce espressione del patrimonio e delle tradizioni rurali, meritevole di conservazione e valorizzazione. A tal fine la Regione stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi finalizzati alla manutenzione dei terrazzamenti per prevenire fenomeni di abbandono e di colonizzazione forestale tali da comprometterne la funzionalità.'.

 

CAPO V

Riordino delle competenze in materia di navigazione

 

     Art. 27. (Modifiche alla l.r. 6/2012 in materia di navigazione interna)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

'1 bis. Il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne individua le azioni di ammodernamento, completamento, manutenzione e realizzazione delle opere riguardanti le vie navigabili e i porti della navigazione interna.';

b) al comma 2 dell'articolo 51 dopo la parola 'lombarde' sono inserite le seguenti: 'e di assicurare lo sviluppo e la promozione della navigazione interna'.

 

TITOLO III

Riordino delle funzioni conferite ai consorzi di bonifica e ad AIPO

 

     Art. 28. (Riordino delle funzioni di competenza della Regione in materia idrogeologica e territoriale)

1. Al fine del riordino, della razionalizzazione, del coordinamento e del migliore esercizio delle funzioni di competenza della Regione in materia territoriale e idrogeologica, nonché per assicurare più efficaci misure di salvaguardia e di valorizzazione del territorio e del paesaggio lombardo, il presente titolo disciplina:

a) l'esercizio, da parte dei consorzi di bonifica, di ulteriori funzioni e attività in materia di difesa del suolo;

b) l'esercizio, da parte dell'AIPO, di funzioni e attività in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate.

 

CAPO I

Consorzi di bonifica

 

     Art. 29. (Esercizio, da parte dei consorzi di bonifica, di ulteriori funzioni e attività in materia di difesa del suolo)

1. La Regione disciplina, in applicazione dell'articolo 62 del d.lgs. 152/2006, l'attività dei consorzi di bonifica al fine di conservare il territorio, di tutelare e valorizzare il paesaggio rurale e urbano anche per la fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché per la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono conferite ai consorzi di bonifica ulteriori funzioni e attività individuate all'articolo 30, concernenti la difesa del suolo, la realizzazione di opere idrauliche e il supporto per l'individuazione e la manutenzione dei reticoli idrici principale e minore.

 

     Art. 30. (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 25/2011)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 76 è sostituita dalla seguente:

'e) la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta;';

b) il comma 1 dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:

'1. Ai fini del presente titolo, nei comprensori di bonifica e irrigazione, sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione;

b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica;

c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

d) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica e ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;

g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f);

h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili o equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico.';

c) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

'Art. 78 bis. (Adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione)

1. Il territorio di cui all'articolo 78, comma 1, non incluso nei comprensori di bonifica e irrigazione ridelimitati in applicazione dell'articolo 79 bis, è accorpato al comprensorio più omogeneo sotto il profilo della continuità idrografica e idraulica, in modo da risultare funzionale alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. La Giunta regionale adotta la proposta di adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione e la trasmette ai comuni, alle province, alla Città metropolitana di Milano e ai consorzi di bonifica interessati, che esprimono il parere di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, trascorso il quale il parere si intende favorevole; la Giunta regionale approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.';

d) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 80 è sostituita dalla seguente:

'f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere alla provincia o alla Città metropolitana di Milano previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava). In caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta l'autorità competente può comunque dare seguito alle domande di concessione;';

e) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 80 è inserita la seguente:

'f bis) espressione del parere sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore di cui all'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') e relativi provvedimenti attuativi; in caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorità competente può comunque dare seguito alle attività finalizzate all'individuazione del reticolo;';

f) il comma 4 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:

'4. Il Consiglio regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica il revisore legale e un supplente, al fine di assicurare la necessaria continuità nell'attività di controllo, iscritti regolarmente nel registro dei revisori legali, con i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il supplente sostituisce il revisore legale, per il tempo necessario, in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni, decadenza, morte o impedimento permanente, il revisore legale è sostituito dal supplente fino alla nomina del nuovo revisore legale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale). Il revisore e il suo supplente vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del commissario regionale.';

g) dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 83 è inserito il seguente:

'Ferma restando la funzione di vigilanza del revisore legale, di cui all'articolo 82, comma 4, sull'osservanza delle disposizioni normative ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 123/2011, spetta al direttore il controllo di regolarità amministrativa degli atti del consorzio.';

h) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

'Articolo 90 bis. (Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale)

1. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica, previa convenzione, la realizzazione e la relativa progettazione, manutenzione e gestione delle opere e impianti di cui all'articolo 77 che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua). Il consorzio determina gli oneri in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione delle opere, li individua nel piano di classificazione di cui all'articolo 90 e provvede alle relative attività di riscossione e di introito. Le somme introitate sono destinate alla manutenzione e alla gestione delle opere e degli impianti da parte del consorzio, fatte salve le spese sostenute dal consorzio per l'individuazione degli oneri.';

i) dopo il comma 5 dell'articolo 95 è aggiunto il seguente:

'5 bis. Nel concorso finanziario alla spesa ritenuta ammissibile di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera a), vengono riconosciute anche le spese per il personale dei consorzi impiegato nelle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del presente articolo. L'entità massima, la modulazione e le modalità di rendicontazione di tali spese sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).'.

2. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo e il quarto periodo del comma 15 dell'articolo 2 sono soppressi;

b) per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della presente legge, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

'Art. 2 bis. (Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado)

1. Al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge. I consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni.

2. I tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi di cui al comma 1 soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

3. Sono trasferiti ai consorzi o all'associazione incorporanti i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta e adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2.

4. Il compenso spettante ai commissari regionali di cui al comma 3 è determinato dal Presidente della Giunta regionale nel decreto di conferimento dell'incarico, sulla base di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 92 della l.r. 31/2008.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ricognizione di cui al comma 3 e sono soppressi i consorzi che sono incorporati nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento.

6. La rappresentanza e la partecipazione dei territori dei consorzi di bonifica soppressi sono demandate alle prime elezioni degli organi del consorzio di bonifica o dell'associazione incorporante.

7. Gli oneri per il completamento del riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività di commissariamento, sono a carico dei consorzi soppressi e degli enti incorporanti, secondo modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.

8. Non sono soggetti al riordino ai sensi del presente articolo l'Associazione Irrigazione Est Sesia e i seguenti consorzi di bonifica:

a) Est Ticino Villoresi;

b) Muzza Bassa Lodigiana;

c) Della Media Pianura Bergamasca;

d) Dugali, Naviglio, Adda Serio;

e) Oglio - Mella;

f) Chiese;

g) Garda Chiese;

h) Territorio del Mincio;

i) Navarolo - Agro Cremonese Mantovano;

j) Terre dei Gonzaga in Destra Po.

9. Ai fini del completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, gli enti e l'Associazione elencati al comma 8 sono i consorzi e l'Associazione di riferimento richiamati nei precedenti commi.'.

 

CAPO II

AIPO

 

     Art. 31. (Esercizio, da parte dell'AIPO, di funzioni e attività in materia di gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate. Modifiche alla l.r. 5/2002 e alla l.r. 30/2006)

1. Al fine di ottimizzare e di coordinare l'esercizio delle funzioni e attività in materia di difesa del suolo da parte degli enti del presente titolo, la Regione promuove il potenziamento dell'efficienza dell'AIPO, di cui alla l.r. 5/2002, e il miglioramento dell'efficacia degli interventi di competenza per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo principale assegnato e per la gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 3 bis dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po) è sostituito dal seguente:

'3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione degli investimenti di origine regionale, è stabilita a favore dell'agenzia una quota per le spese generali e di funzionamento nella misura massima del dieci per cento dell'importo complessivo del finanziamento. Da tale quota va escluso ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere, dalla fase progettuale al collaudo e per la acquisizione dei terreni occupati. Con provvedimento della Giunta regionale sono graduate le quote percentuali specifiche in funzione dell'importo finanziario dei diversi lavori affidati all'Agenzia.'.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'3. Le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, delle banchine e delle infrastrutture per la navigazione, con esclusione delle funzioni nelle aree individuate nell'allegato B, sono esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, escluse quelle nelle aree di cui all'allegato B, restano confermate in capo all'AIPO le competenze relative all'accertamento delle violazioni delle norme sul demanio della navigazione e sulla navigazione interna, nonché all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione dei relativi proventi, di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti). La Regione e l'AIPO possono definire, con convenzione, aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale di Cremona e di Mantova, nelle quali la gestione spetta alla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).';

b) dopo il comma 5 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

'5 bis. Il personale collocato nell'apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, di cui al comma 5, è trasferito definitivamente nel ruolo dell'AIPO a decorrere dall'entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3, come sostituito dalla legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).'.

 

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

 

     Art. 32. (Norma finanziaria)

1. Agli introiti delle risorse di cui all'articolo 9 e dei proventi delle sanzioni di cui agli articoli 8, comma 4, e 12, comma 2, si provvede con l'iscrizione al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - tipologia 0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2016-2018.

2. Le risorse destinate alle spese per la difesa del suolo derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate e allocate alle missioni e programmi di spesa del bilancio regionale, come di seguito indicato:

a) le risorse per la redazione di progetti strategici di sottobacino di cui all'articolo 2, comma 2, quantificate in euro 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 sono allocate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018; per l'anno 2016 la missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 1 'Spese correnti' è incrementata di euro 55.000,00 tramite corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018;

b) le risorse per l'integrazione e l'aggiornamento dei sistemi informativi gestionali inerenti la difesa del suolo, di cui all'articolo 6, comma 1, e la polizia idraulica, di cui all'articolo 8, comma 1, quantificate in euro 280.000,00 per il 2016, in euro 380.000,00 per il 2017 e in euro 350.000,00 per il 2018, sono allocate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018;

c) le risorse per gli interventi di competenza regionale destinate alla manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo di cui agli articoli 19, 20 e 21, quantificate in euro 1.000.000,00 per il 2016, in euro 7.750.000,00 per il 2017 e in euro 6.250.000,00 per il 2018, sono allocate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018;

d) per la progettazione degli interventi di difesa del suolo di competenza regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e i), quantificate in euro 2.000.000,00 per il 2016, sono incrementate le risorse allocate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' tramite corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018;

e) nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale e nell'ambito degli strumenti di programmazione delle risorse umane, le risorse destinate al personale di cui all'articolo 3, comma 2, stimate in euro 1.585.159,00 annui per ciascun anno del triennio 2016-2018, trovano copertura nel limite degli stanziamenti della spesa di personale della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 10 'Risorse umane' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

3. Per il finanziamento degli interventi di riqualificazione dei Navigli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), e all'articolo 20, comma 3, quantificati in euro 4.791.321,00 per il 2016 e in euro 2.275.145,00 per il 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 10 'Trasporti e mobilità' - programma 03 'Trasporto per vie d'acqua' 2017 - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

4. Per il finanziamento degli interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione interna di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), si fa fronte fino a un massimo di euro 7.743.009,00 nel 2016 e di euro 3.800.000,00 nel biennio 2017-2018 nell'ambito delle risorse allocate alla missione 10 'Trasporti e mobilità' - programma 03 'Trasporto per vie d'acqua' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

5. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), quantificati in euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 10 'Trasporti e mobilità' - programma 03 'Trasporto per vie d'acqua' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

6. Per le spese a carattere pluriennale sia di natura corrente che in conto capitale relative agli interventi di competenza regionale destinati alla manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo di cui agli articoli 19, 20 e 21, e agli interventi in materia di riqualificazione dei Navigli e di opere afferenti il demanio della navigazione interna di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), all'articolo 20, comma 3, e all'articolo 27, le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi sono annualmente rimodulabili con legge di stabilità regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011 [17].

 

     Art. 33. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per la gestione e la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale, i consorzi di bonifica convenzionati con la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge curano l'istruttoria delle relative concessioni, ferma restando la competenza regionale per il rilascio del titolo concessorio e per l'introito dei canoni. In caso di richiesta di concessione da parte dei consorzi di cui al primo periodo, l'istruttoria è effettuata dalla struttura regionale competente.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i criteri per il finanziamento degli interventi di manutenzione delle opere e dei corsi d'acqua di cui agli articoli 19 e 20, con riferimento agli obiettivi di funzionalità e officiosità dei corsi d'acqua e di protezione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche, secondo i principi di efficacia e di sostenibilità;

b) gli indirizzi per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui agli articoli 19, 20 e 21.

 

     Art. 33 bis. (Attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico) [18]

1. Le varianti al PGT in attuazione dell'articolo 65, comma 6, del d.lgs. 152/2006 nonché dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, sono approvate con il dimezzamento dei termini di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 7, della l.r. 12/2005.

 

     Art. 34. (Norme abrogate)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili);

b) comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2003);

c) comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

d) comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 (Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);

e) comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

f) riferimento alla l.r. 6/1973 contenuto nella tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' e successive modificazioni e integrazioni).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al comma 1; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.


[1] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.R. 21 maggio 2020, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[3] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[4] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[5] Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 21 maggio 2020, n. 11.

[6] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 21 maggio 2020, n. 11.

[7] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 21 maggio 2020, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[9] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[10] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[11] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[12] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[13] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[14] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[15] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 25 maggio 2021, n. 8.

[16] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[18] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.